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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.515/2003 /viz 
 
Sentenza del 6 ottobre 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Aeschlimann e Catenazzi, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
dott. A.________, attualmente in detenzione preventiva presso il Penitenziario cantonale La Stampa, 6904 Lugano, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Broggini, palazzo Panorama, 6601 Locarno, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
carcerazione preventiva, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 1° settembre 2003 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il dott. med. A.________ è stato arrestato il 27 maggio 2003 a Locarno, poiché sospettato di avere gravemente ferito alla testa sua madre, rinvenuta priva di conoscenza la mattina stessa a Verscio, in un viottolo costeggiante il fiume Melezza. Contro di lui il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha promosso l'accusa per mancato omicidio e, subordinatamente, lesioni gravi. 
Un'istanza di libertà provvisoria del 30 maggio 2003 è stata respinta il 10 giugno 2003 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) e un ricorso dell'accusato contro questa decisione respinto dalla Camera dei ricorsi penali del Cantone Ticino (CRP) il 24 luglio 2003. Quello stesso giorno l'accusato ha nuovamente richiesto di essere posto in libertà provvisoria; preavvisata negativamente dal Magistrato inquirente, anche questa istanza è stata respinta dal GIAR, con decisione del 29 luglio 2003. 
B. 
Mediante sentenza del 1° settembre 2003 la CRP ha respinto un ricorso del detenuto contro quest'ultimo diniego della libertà provvisoria. Essa ha essenzialmente confermato le argomentazioni esposte nel suo precedente giudizio, ritenendo sufficientemente gravi gli indizi di colpevolezza a carico dell'accusato e giustificata dall'interesse pubblico, visto il pericolo di recidiva, la sua detenzione. 
C. 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio; chiede di annullarlo e di essere immediatamente scarcerato, eventualmente con l'imposizione di misure sostitutive. Fa valere una violazione degli art. 9, 10 cpv. 2 Cost., 5 n. 1 lett. c CEDU e 95 segg. CPP/TI e contesta essenzialmente l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e di un rischio di recidiva. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
D. 
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il GIAR comunica di avere respinto il 22 agosto 2003 un reclamo dell'accu sato volto alla ricusazione del perito giudiziario e della sua ausiliaria. Il Magistrato inquirente chiede di respingere il ricorso. 
Con osservazioni del 17 settembre 2003 il detenuto si è riconfermato nel suo gravame. 
Il PP ha comunicato il 29 settembre 2003 al Tribunale federale di avere prorogato sino al 30 novembre 2003 il termine assegnato ai periti per la consegna del rapporto. Ha inoltre riferito che questi ultimi, con scritto del 24 settembre 2003, ritenevano opportuno il temporaneo trasferimento dell'accusato in un ambiente clinico, quale è il reparto di osservazione chiuso della clinica Viarnetto a Pregassona. Il giorno seguente il PP ha formulato al ricorrente una proposta in tal senso, ma questi ha comunicato il 1° ottobre 2003 al Tribunale federale di non avere accettato la soluzione prospettata dal PP poiché essa continuerebbe a privarlo della libertà personale e lo porrebbe in una situazione a suo dire ben peggiore rispetto a quella presso il penitenziario cantonale. Con le osservazioni del 29 settembre 2003 il PP chiedeva comunque di respingere il ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 I 46 consid. 1 a e rinvii). 
1.1 Il ricorso di diritto pubblico è ricevibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI) e 87 OG. Pure ammissibile, nonostante la natura cassatoria del rimedio, è la richiesta di scarcerazione (DTF 124 I 327 consid. 4a e 4b/aa, 119 Ia 28 consid. 1, 116 Ia 143 consid. 5c). La legittimazione del ricorrente, privato della libertà, è data (art. 88 OG). 
2. 
Il ricorrente contesta l'adempimento dei presupposti per la continuazione della carcerazione e ritiene fondata la richiesta di libertà provvisoria. 
2.1 Il carcere preventivo è compatibile con la libertà personale, garantita dall'art. 10 cpv. 2 Cost., solo se si fonda su una base legale (art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost.; DTF 125 I 361 consid. 4a): questa è data in concreto dagli art. 95 segg. CPP/TI. La legittimità della detenzione va esaminata innanzitutto in base alle disposizioni del diritto cantonale (DTF 114 Ia 281 consid. 3); per l'interpretazione e l'applicazione del diritto alla libertà personale il Tribunale federale considera inoltre le garanzie minime contenute nell'art. 5 CEDU in quanto esse contribuiscano a concretizzarlo (DTF 115 Ia 293 consid. 4, 114 Ia 281 consid. 3); infine, la privazione della libertà dev'essere giustificata dall'interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.; DTF 123 I 268 consid. 2c). 
2.2 Secondo l'art. 31 cpv. 1 Cost., il Tribunale federale rivede con libero potere l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale di livello legislativo e regolamentare; invece, le constatazioni di fatto dell'autorità cantonale sono rivedute soltanto dal profilo dell'arbitrio, e l'esercizio del potere di apprezzamento, che le compete, è pure sindacato nel ristretto ambito dell'abuso o dell'eccesso di apprezzamento (DTF 123 I 31 consid. 3a, 268 consid. 2d, 117 Ia 72 consid. 1). 
2.3 L'arresto e la carcerazione di un imputato sono retti nel Cantone Ticino dagli art. 95 e segg. CPP/TI. Il Tribunale federale ha rilevato che queste norme devono essere interpretate e applicate conformemente alla Costituzione; in effetti, anche in presenza di indizi di colpevolezza gravi a carico dell'imputato, esigenza desumibile pure dall'art. 5 n. 1 lett. c CEDU, la detenzione preventiva può essere ordinata e mantenuta soltanto se è compatibile con la libertà personale e se è quindi sorretta, in particolare, da preminenti motivi di interesse pubblico (sentenza P.1382/87 del 16 novembre 1987 consid. 3, apparsa in RDAT 1988 n. 24). Fra questi possono essere menzionati i bisogni dell'istruttoria, i rischi di collusione e di inquinamento delle prove, il pericolo di recidiva o di reiterazione del reato e, infine, quello di fuga, quando vi sia ragione di dubitare che, malgrado la prestazione di garanzie e l'adozione di misure di controllo, il prevenuto si sottragga verosimilmente al processo o all'esecuzione della sentenza (art. 95 cpv. 1 CPP/TI; DTF 115 Ia 293 consid. 5 e rinvii). 
3. 
3.1 Il ricorrente nega l'esistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza, che dovrebbero oltretutto essere valutati in modo severo, visto che l'inchiesta si avvierebbe verso la conclusione. Critica in particolare alcuni accertamenti, su cui la CRP si sarebbe fondata in modo arbitrario, e contesta le argomentazioni secondo cui egli avrebbe fornito indicazioni sulle modalità dell'aggressione senza averle potute conoscere da terzi e avrebbe mentito sul funzionamento del cellulare. Ritiene inattendibili le dichiarazioni dei testi riguardo al passaggio di un'autovettura Porsche nei pressi del luogo dell'aggressione e sostiene che, considerati i tempi necessari per gli spostamenti, sarebbe stato per lui impossibile dal profilo temporale commettere il reato. Rimprovera inoltre alla Corte cantonale di avere dedotto conclusioni insostenibili dal rilevamento di tracce di DNA appartenenti a un'altra persona sul sasso verosimilmente utilizzato per colpire la vittima. 
3.2 Il Tribunale federale non deve anticipare, nell'ambito della presente procedura riguardante la carcerazione preventiva, l'esame del giudice di merito con un'esauriente ponderazione di tutte le risultanze probatorie, a carico e a discarico dell'arrestato. Esso deve invece vagliare se l'Autorità cantonale, con motivi sostenibili, poteva ammettere l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza (DTF 116 Ia 143 consid. 3c). Ora, la Corte cantonale non ha fondato tali indizi solo sugli accertamenti criticati in questa sede dal ricorrente, ma ha tenuto conto anche degli ulteriori atti dell'inchiesta. In particolare la CRP, che ha in parte rinviato alla sua precedente decisione, ciò che le era consentito (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c), ha considerato pure le dichiarazioni rese dall'accusato agli agenti della polizia durante la perquisizione del suo studio, a proposito dell'eventuale ritrovamento di un sasso insanguinato. La Corte cantonale ha inoltre considerato gli interrogatori relativi al colloquio avvenuto il 30 maggio 2003 tra l'arrestato e l'agente che lo sorvegliava; ha altresì tenuto conto delle condizioni di salute dell'accusato e dei suoi atteggiamenti aggressivi verso i genitori. Ora, il ricorrente non sostiene, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. DTF 129 I 113 consid. 2.1 e rinvii), che, pure considerando questi ulteriori elementi, la CRP sarebbe incorsa nell'arbitrio giungendo alla censurata conclusione (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1). 
D'altra parte, risulta dagli atti che l'accusato non disponeva, segnatamente attraverso i colloqui con il fratello, di informazioni dettagliate riguardo alla posizione e alle ferite della vittima, mentre le indicazioni da lui fornite sul preteso blocco del cellulare contrastavano con le risultanze dei tabulati telefonici. Né la Corte cantonale ha considerato arbitrariamente le testimonianze riguardanti il possibile passaggio di un'autovettura Porsche a Verscio: su questo punto le critiche ricorsuali sono peraltro essenzialmente di natura appellatoria, dal momento che il ricorrente si limita a contrapporre il suo punto di vista alle dichiarazioni dei testimoni. La CRP ha tenuto conto anche del mancato ritrovamento di tracce di DNA dell'accusato sul sasso verosimilmente usato contro la vittima, e riconosciuto in questa circostanza un elemento a favore dell'accusato; ha pure dato atto che i tempi a disposizione di quest'ultimo per compiere il reato apparivano ristretti. Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, questi elementi non escludono tuttavia d'acchito un possibile suo intervento nella fattispecie incriminata sicché, in considerazione degli ulteriori indizi disponibili, la Corte cantonale non è incorsa nell'arbitrio negando loro un peso decisivo. Considerato il potere d'esame che le spettava, essa poteva, senza violare l'art. 9 Cost., ritenere che gli esistenti indizi adempivano, da questo punto di vista, i requisiti per la carcerazione preventiva. Spetterà poi al giudice di merito valutare compiutamente le prove a carico e a discarico del ricorrente, le conclusioni suesposte, e prese nell'ambito del presente procedimento, non essendo influenti per quel giudizio. 
4. 
Il ricorrente rimprovera alla CRP di avere ritenuto a torto realizzato un rischio di recidiva. Rileva essenzialmente di essere affetto da quasi 20 anni dalla malattia psichiatrica, che lo ha portato più volte a scompensare, ma di non avere comunque mai usato violenza contro terzi e in particolare contro i familiari. Sostiene in particolare che la CRP avrebbe valutato in modo arbitrario i rapporti medici prodotti dinanzi alle Autorità cantonali e rileva che gli scompensi, avvenuti con una certa frequenza negli ultimi due anni, erano causati unicamente dai problemi sorti con la moglie dalla quale è separato. Il ricorrente rileva inoltre che, sulla base del principio di proporzionalità, la carcerazione andrebbe comunque sostituita con una misura alternativa meno incisiva. 
4.1 La detenzione preventiva fondata su un pericolo di recidiva serve a impedire all'accusato di commettere altri reati e ha quindi innanzitutto uno scopo di prevenzione speciale. Essa è rispettosa del principio della proporzionalità se la prognosi di una ricaduta è molto sfavorevole e si prospettano reati gravi. La possibilità soltanto ipotetica che l'accusato possa commettere altri reati, o la probabilità che si prospettino reati solo lievi, non è per contro sufficiente a giustificare la detenzione (DTF 125 I 60 consid. 3a, 124 I 208 consid. 5 pag. 213, 123 I 268 consid. 2c). Perché sia realizzato un rischio di recidiva non occorre che l'interessato abbia già eseguito atti concreti volti a commettere i reati, ma è sufficiente che la probabilità ch'essi si verifichino risulti molto alta in base a una valutazione complessiva delle circostanze e della situazione personale del detenuto (DTF 125 I 361 consid. 5). In particolare, nel caso di reati gravi e violenti non vanno poste esigenze troppo severe per ritenere realizzato un pericolo di recidiva, imponendosi soprattutto di tenere conto della condizione psichica dell'arrestato, segnatamente dell'imprevedibilità e dell'aggressività del suo comportamento (cfr. DTF 123 I 268 consid. 2c ed e). D'altra parte, il principio di proporzionalità impone di prescindere dal mantenimento della detenzione preventiva quand'essa possa essere adeguatamente sostituita da provvedimenti meno incisivi, quali l'imposizione di misure di assistenza medica, di controlli periodici o di altre misure di sostegno stazionarie (cfr. art. 96 CPP/TI; DTF 123 I 268 consid. 2c e riferimenti). 
4.2 La Corte cantonale ha tenuto conto dei rapporti medici agli atti, su cui insiste particolarmente anche in questa sede il ricorrente, e ha rilevato che dagli stessi risulta in tempi recenti una situazione psichica adeguata alla situazione. Secondo i Giudici cantonali, tale situazione non sembrerebbe destare particolari preoccupazioni e parrebbe escludere una pericolosità dell'arrestato, considerato altresì che attualmente egli segue regolarmente le cure prescrittegli. Essi si sono però fondati anche sulle ulteriori risultanze istruttorie, da cui emergono in modo univoco, anche nel periodo immediatamente precedente il fatto incriminato, ripetuti comportamenti aggressivi dell'accusato nei confronti dei genitori e le loro conseguenti concrete manifestazioni di forte timore. La CRP ha inoltre considerato gli atti riguardanti i precedenti scompensi dell'arrestato, segnatamente le cartelle cliniche relative ai numerosi ricoveri, taluni dei quali coatti, presso la clinica psichiatrica cantonale, e ha tra l'altro rilevato che da esse risultava pure la riluttanza del ricorrente a seguire trattamenti psichiatrici. Tali accertamenti e tali valutazioni non contrastano manifestamente con gli atti e non sono quindi arbitrari. Essi non permettono di condividere l'opinione del ricorrente, che tende ad escludere un pericolo di recidiva minimizzando gli effetti della sua malattia e collegando gli scompensi soprattutto ai problemi relazionali con la moglie. 
I rapporti medici su cui si fonda il ricorrente si riferiscono principalmente alla sua condizione attuale e non consentono di escludere per il momento in modo adeguato la prognosi di ricadute. Il rapporto del medico curante, secondo cui il detenuto non sarebbe pericoloso per i suoi familiari, non tocca in modo approfondito il suo stato di salute e sembra anzi fondarsi, riguardo al rapporto con i genitori, su una situazione parzialmente contrastante con gli atti. Nelle esposte circostanze, allo stadio attuale della procedura, e considerata la gravità dei reati rimproverati al ricorrente, il suo stato psichico e la sua ritrosia a seguire autonomamente una terapia non consentono, in mancanza di più precisi e approfonditi accertamenti psichiatrici, di escludere un rischio di recidiva. La CRP non disponeva della perizia psichiatrica, né di indicazioni peritali circostanziate e chiare sullo stato di pericolosità, che le permettessero di valutare l'eventuale adozione di misure sostitutive. Senza violare il diritto alla libertà personale, essa poteva in concreto pronunciare il mantenimento della detenzione (cfr. DTF 125 I 361 consid. 6). Risulta tuttavia che, dopo l'emanazione del giudizio impugnato, il termine per presentare la perizia, previsto per il 30 settembre 2003, è stato dal PP prorogato al 30 novembre 2003. Tenuto conto che la nomina del primo perito (cui è poi seguito invero, il 2 settembre 2003, l'accostamento del perito di fiducia) è avvenuta l'11 giugno 2003, la proroga di due mesi per la consegna del rapporto appare generosa, sicché ogni sforzo deve essere compiuto, o sollecitato, affinché l'attività peritale sia svolta - senza che ciò pesi sulla completezza e la profondità dell'esame - con grande speditezza. In ogni caso, l'esame e l'eventuale adozione di misure sostitutive possono giustificarsi o imporsi anche sulla base di indicazioni e di concrete proposte intermedie da parte degli esperti, nel rispetto del principio di proporzionalità. 
5. 
Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 6 ottobre 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: