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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_449/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 agosto 2014  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Mathys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Alberto Guidicelli e 
dall'avv. dott. Michele Rusca, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
2.  Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, patrocinato dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli, via E. Bossi, casella postale 5397, 6901 Lugano,  
opponenti. 
 
Oggetto 
Indennizzo e riparazione del torto morale (art. 429 seg. CPP), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 7 aprile 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 12 febbraio 2008 la Corte delle assise criminali di Lugano ha riconosciuto, tra altri, l'avvocato A.________ autore colpevole di complicità in amministrazione infedele qualificata e di ripetuto riciclaggio di denaro, condannandolo alla pena detentiva di due anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Ha inoltre ordinato la confisca con assegnazione alla parte civile C.________ e il sequestro conservativo di varie relazioni bancarie e di due fondi di sua pertinenza. 
 
B.   
Adita sia da A.________ sia dal Procuratore pubblico (PP), con sentenza del 10 settembre 2010 l'allora Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP; ora Corte di appello e di revisione penale [CARP]) ha accolto il gravame del primo e respinto, in quanto ricevibile, quello del secondo. Ha prosciolto l'accusato da entrambe le imputazioni e annullato le confische e i sequestri conservativi ordinati. Con sentenza 6B_1037/2010 del 16 marzo 2011 (in: RtiD II-2011 pag. 149 segg.), il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia penale presentato dal PP contro il giudizio della CCRP. 
 
C.   
A.________ ha presentato il 9 settembre 2011 alla CARP un'istanza di indennizzo e riparazione del torto morale secondo gli art. 429 segg. CPP, di complessivi fr. 5'006'416.30, a carico dello Stato del Cantone Ticino. La richiesta d'indennità comprendeva la rifusione delle spese di patrocinio e di consulenza, il rimborso di oneri processuali, la perdita di guadagno, le spese mediche, i danni patrimoniali e il risarcimento del torto morale. 
 
D.   
Con sentenza del 23 gennaio 2013 la CARP ha respinto l'istanza. Ha negato il versamento di un'indennità, ritenendo che, collaborando alla creazione di "fondi neri" per la sua cliente C.________, l'istante aveva provocato in modo illecito e gravemente colpevole l'apertura del procedimento penale. La Corte cantonale non è quindi entrata nel merito delle pretese formulate. Adito da A.________, con sentenza 6B_291/2013 del 12 dicembre 2013, il Tribunale federale ne ha accolto il ricorso, annullando il giudizio della CARP e rinviandole la causa per una nuova decisione. 
 
E.   
Ripronunciandosi sull'istanza, la Corte cantonale l'ha parzialmente accolta con sentenza del 7 aprile 2014, riconoscendo ad A.________ un'indennità di fr. 300'570.-- oltre interessi al 5 % dal 19 gennaio 2007 su fr. 50'400.-- (riparazione del torto morale) e dal 9 settembre 2011 su fr. 250'170.-- (indennità per spese di patrocinio e danno economico). 
 
F.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso di riconoscere gli interessi sull'importo di fr. 250'170.-- già a partire dal 6 aprile 2011 e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per l'emanazione di un nuovo giudizio relativamente alle rimanenti pretese sulla base dei considerandi. In via subordinata, chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti all'istanza inferiore per l'emanazione di una nuova decisione in base ai considerandi. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le pretese d'indennità previste dall'art. 429 cpv. 1 lett. a-c CPP fanno parte del giudizio penale e rientrano quindi nelle decisioni pronunciate in materia penale giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF (DTF 139 IV 206 consid. 1). Rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF), emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e di principio ammissibile (cfr. sentenza 6B_291/2013, citata, consid. 1).  
 
1.2. Nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo la pronuncia del giudizio impugnato, vale a dire veri nova (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; cfr. inoltre, DTF 135 I 221 consid. 5.2.4). Il certificato medico del 5 maggio 2014, prodotto in questa sede dal ricorrente, è successivo all'emanazione del giudizio impugnato ed è pertanto inammissibile.  
 
1.3. La presente impugnativa è circoscritta al diniego di un indennizzo per la perdita di guadagno in senso lato e per la rifusione delle spese mediche nonché alla questione della data di decorrenza degli interessi sull'importo di fr. 250'170.--. Il ricorrente non contesta infatti altri aspetti dell'indennità.  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha riconosciuto al ricorrente fr. 41'755.-- a titolo di risarcimento per la perdita di guadagno in senso stretto, legata alla partecipazione necessaria al procedimento penale. Ha per contro negato un indennizzo per la perdita di guadagno in senso lato, riconducibile alla generale diminuzione del reddito della sua attività professionale anche con riferimento agli anni a venire. La CARP ha infatti ritenuto che i problemi di natura psichica, che lo affliggono e che hanno determinato la riduzione della sua attività lavorativa, non erano in rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale. In questa sede, il ricorrente ribadisce la sua richiesta d'indennità per la perdita di guadagno in senso lato e per la rifusione delle spese mediche. Richiamando in particolare un certificato medico e un rapporto stesi dal dott. I.________, medico psichiatra che lo ha preso in cura dopo la scarcerazione, il ricorrente sostiene che il crollo degli utili della sua attività professionale sarebbe direttamente riconducibile alla grave lesione della sua salute psichica dipendente dalla prolungata carcerazione preventiva (52 giorni) e dal procedimento penale, durato quasi quattro anni e caratterizzato da un'importante risonanza mediatica.  
 
2.2. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. Per potere essere risarcito, il danno economico invocato deve stare in rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale (cfr. Wehrenberg/Bernhard, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 9 e 24 all'art. 429).  
 
2.3. Ora, la CARP si è puntualmente confrontata con i certificati medici richiamati dal ricorrente ed ha spiegato le ragioni per cui l'affezione psichica era preesistente all'inizio del procedimento penale e non stava in un rapporto di causalità con lo stesso. La Corte cantonale ha in particolare accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che già all'inizio del 2006, quindi diversi mesi prima dell'avvio del procedimento penale, il ricorrente ha sofferto di una pesante depressione, che l'ha costretto ad un arresto dell'attività lavorativa per almeno quattro mesi ed ha implicato l'assunzione costante di psicofarmaci. La precedente istanza ha pertanto ritenuto che la tesi esposta dal dott. I.________, il quale attribuiva al procedimento penale un carattere causale per lo sviluppo dell'affezione psichica, non poteva essere seguita, siccome partiva dal presupposto errato dell'assenza di una precedente simile patologia. La CARP ha altresì considerato che il parere del dott. I.________ non poteva essere seguito nemmeno laddove qualificava di  "evento catastrofico" la carcerazione subita dal ricorrente. Ha in effetti rilevato che una detenzione preventiva e il prolungarsi della procedura penale non assurgono di per sé e in via generale a catastrofe, giacché altrimenti tutte le persone coinvolte ingiustamente in procedimenti penali svilupperebbero delle sindromi post-traumatiche da stress, ciò che non è invece il caso. Tantomeno simili estremi si realizzano di regola allorquando è coinvolto un avvocato, che per formazione ed esperienza conosce il funzionamento del sistema giudiziario ed è quindi di massima in grado di farvi fronte in modo adeguato.  
 
2.4. In questa sede, il ricorrente ribadisce il parere del proprio medico psichiatra, che ha ravvisato un nesso causale tra il procedimento penale e la sua affezione psichica. Rimprovera ai giudici cantonali di essere incorsi nell'arbitrio per avere omesso di accertare quale sarebbe stato il preteso disturbo di natura psichica che lo avrebbe afflitto già prima dell'avvio del procedimento penale. Sostiene al riguardo che non potrebbe essere attribuito valore diagnostico alla semplice nozione di  "pesante depressione" da lui utilizzata dinanzi al magistrato inquirente. Il ricorrente adduce inoltre che non sarebbe stato accertato con il necessario rigore scientifico che la successiva patologia costituirebbe una ricaduta o una recrudescenza della prima.  
Ora, la Corte cantonale ha accertato in modo conforme agli atti che, secondo quanto dichiarato dal ricorrente al magistrato inquirente, all'inizio del 2006, prima dell'avvio del procedimento penale, egli ha sofferto di una pesante depressione che ha comportato l'arresto dell'attività professionale per almeno quattro mesi ed ha richiesto l'assunzione costante di psicofarmaci. Il ricorrente si limita a sminuire l'importanza di questo problema di salute, adducendo che si sarebbe in realtà trattato di un semplice stato ansioso reattivo a precedenti disturbi cardiaci: in tal modo non sostanzia tuttavia l'arbitrio del suddetto accertamento con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Considerato che il ricorrente ha espressamente riferito di una  "pesante depressione", quindi di un esaurimento di una certa gravità, che ha reso necessario il ricorso a cure mediche e gli ha cagionato un periodo di incapacità lavorativa prolungato, la conclusione della precedente istanza, secondo cui l'affezione psichica era preesistente all'avvio del procedimento penale e si era manifestata già allora in forma acuta, non è inficiata d'arbitrio. Quanto al termine  "depressione", esso è corrente nell'ambito psichiatrico, riveste un significato chiaro ed è stato utilizzato anche nel certificato del 30 agosto 2011 del dott. I.________. A ragione la Corte cantonale ha poi rilevato che, sia in questo certificato, sia nel rapporto dell'8 ottobre 2012, il medico ha fondato in modo determinante l'esistenza di un nesso causale tra il procedimento penale e la patologia psichica del ricorrente sul presupposto, manifestamente errato, dell'assenza di precedenti disturbi simili. Partendo da una premessa di fatto inesatta, la tesi del dott. I.________ risulta d'acchito inconferente, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ai citati documenti medici non può essere attribuita la qualifica di  "uniche valutazioni di carattere scientifico in atti".  
 
2.5. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe negato in modo semplicistico il carattere di  "evento catastrofico" ravvisato dal dott. I.________ nella carcerazione preventiva da lui subita. Le rimprovera inoltre di avere trascurato le conseguenze sulla salute psichica dei detenuti oggetto di una carcerazione prolungata in stato di isolamento, rilevate dallo stesso medico nel suo referto dell'8 ottobre 2012 con riferimento a un rapporto dell'ONU del 5 agosto 2011 (Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment). Tuttavia, anche in questo referto, ribadendo l'esistenza di un nesso causale tra il procedimento penale e l'affezione psichica del ricorrente, il medico è partito da uno stato di fatto inesatto, basato sul presupposto errato che il ricorrente non era stato affetto da disturbi psichici prima della carcerazione. Come visto, al documento non può di conseguenza essere attribuito una particolare rilevanza.  
D'altra parte, premesso che per la lesione della personalità e segnatamente per la carcerazione subita al ricorrente è stata riconosciuta un'indennità a titolo di riparazione del torto morale, il cui ammontare non è contestato in questa sede, egli non sostiene che in concreto le condizioni di carcerazione non sarebbero state conformi alle esigenze convenzionali, costituzionali e legislative. Le misure di privazione della libertà personale sono inevitabilmente accompagnate da sofferenza e da un sentimento di umiliazione, ma ciò di per sé non basta a realizzare gli estremi di un trattamento inumano e degradante, lesivo dell'art. 3 CEDU, ove si consideri che nella fattispecie la durata della detenzione preventiva (52 giorni) è stata inferiore ad un periodo per il quale da sola potrebbe essere ritenuta come particolarmente prolungata (cfr. DTF 140 I 125 consid. 3.3 pag. 134 e consid. 3.5). Un simile spazio temporale di privazione della libertà personale non appare quindi di per sé sufficiente, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a causare dopo la scarcerazione gravi affezioni psichiche, tali da comportare per la persona colpita dal provvedimento restrittivo un'incapacità lavorativa rilevante per una durata considerevole. 
 
2.6. Il ricorrente ritiene poi arbitrario l'accertamento della CARP secondo cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità gli ha riconosciuto una rendita d'invalidità già a partire dal 1° novembre 2007,  "quindi con inizio praticamente contestuale al procedimento penale". Sostiene che l'avvio del procedimento penale risalirebbe in realtà al mese di novembre dell'anno precedente (2006), mentre la domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità sarebbe stata presentata solo il 3 marzo 2008 e accolta il 19 febbraio 2009.  
Dalla dichiarazione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del 15 aprile 2011, allegata all'istanza di indennizzo del 9 settembre 2011, risulta tuttavia che al ricorrente è stata riconosciuta una rendita intera d'invalidità con grado dell'80 % già dal 1° novembre 2007 e che il caso era in fase di revisione. La data del 1° novembre 2007 è pure indicata nel certificato medico del 30 agosto 2011 del dott. I.________. Considerato che il ricorrente aveva di principio diritto a tale rendita solo dopo un anno d'incapacità al lavoro senza notevole interruzione (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), la sua incapacità lavorativa risale pertanto al mese di novembre del 2006. Anche su questo punto, la decisione impugnata è di conseguenza scevra d'arbitrio. 
 
2.7. Alla luce di queste considerazioni complessive, a ragione i giudici cantonali hanno pertanto negato un nesso causale adeguato tra il procedimento penale e l'affezione psichica del ricorrente, la quale era preesistente e determinante per la diminuzione generale del suo reddito professionale. Poiché l'accertamento relativo alla manifestazione di gravi disturbi psichici preesistenti all'avvio del procedimento penale, come visto, è conforme agli atti, la Corte cantonale poteva ritenere superflue ulteriori indagini sullo stato di salute del ricorrente e, senza con ciò violare il suo diritto di essere sentito, rinunciare ad assumere le prove da lui richieste, in particolare la perizia giudiziaria (cfr., sull'apprezzamento anticipato delle prove, DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).  
In difetto del nesso di causalità adeguata, anche la richiesta di rimborso delle spese mediche per complessivi fr. 4'658.50, ribadita dal ricorrente in questa sede, è infondata. Per lo stesso motivo, nemmeno occorre esaminare la questione sollevata nel gravame di un'eventuale sua predisposizione costituzionale alla depressione quale fattore di riduzione nel quadro della determinazione del danno o della commisurazione del risarcimento. Il ricorrente sembra peraltro fondarsi su una recidivazione della malattia a seguito dell'avvio del procedimento penale, misconoscendo che la Corte cantonale ha accertato la preesistenza dell'affezione psichica, che è continuata anche nel corso della procedura ed ha comportato un'incapacità lavorativa durevole. Non ha per contro accertato una ricaduta successiva ad una frattanto intervenuta guarigione. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente critica la decisione impugnata nella misura in cui i giudici cantonali, sotto il profilo del riconoscimento di un'indennità per la perdita di guadagno, non hanno attribuito rilevanza al fatto ch'egli in pendenza del procedimento penale ha rinunciato ad esercitare l'attività di notaio. Richiamando gli art. 21 cpv. 2 n. 2, 25 cpv. 1 n. 7 e 29 della legge cantonale sul notariato, del 23 febbraio 1983 (LN; RL 3.2.2.1), sostiene che l'ammissione all'esercizio dell'attività notarile presupponeva l'assenza di procedimenti penali in corso per reati intenzionali contrari alla dignità della professione. Dandosi per contro un simile caso, egli sarebbe incorso nella prospettiva della cessazione del notariato o comunque di una sospensione temporanea. Adduce che la rinuncia all'esercizio dell'attività notarile gli sarebbe stata suggerita dal segretario dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino, di cui ha chiesto l'audizione testimoniale dinanzi alla CARP. Ritiene perciò che l'autosospensione dall'esercizio del notariato e la conseguente perdita di reddito sarebbero direttamente riconducibili al procedimento penale.  
 
3.2. La precedente istanza ha rilevato che il ricorrente non è stato oggetto di provvedimenti disciplinari di sospensione né dall'attività di avvocato né da quella di notaio. Al riguardo ha osservato che la rinuncia spontanea all'esercizio del notariato non costituisce una sanzione disciplinare prevista dalla legge. Secondo i giudici cantonali, quand'anche il ricorrente abbia deciso di rinunciare all'esercizio dell'attività notarile a causa del procedimento penale pendente, egli non era comunque obbligato a farlo, ritenuto come l'esito di un'eventuale procedura disciplinare non fosse scontato. Questa conclusione può essere condivisa.  
Certo, il divieto o la sospensione del diritto di esercitare una professione ufficiale soggetta ad autorizzazione in ragione di una procedura penale in corso, può comportare un'incapacità di guadagno soggetta di principio ad un indennizzo giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP. Ciò presuppone tuttavia che la competente autorità di sorveglianza prenda una decisione in tal senso o perlomeno apra un procedimento disciplinare, ciò che qui non risulta (cfr., con riferimento all'art. 17 cpv. 3 della legge sugli avvocati, del 23 giugno 2000 [LLCA; RS 935.61], MIZEL/RÉTORNAZ, in: Commentaire romand, CPP, 2011, n. 42 all'art. 429; YVAN JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort... ou à raison, in: Le tort moral en question, 2013, pag. 116). In concreto, secondo gli accertamenti della CARP, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non è stato formalmente sospeso provvisionalmente dalle sue funzioni di notaio, né è stato oggetto di misure disciplinari, ma ha rinunciato volontariamente all'esercizio del notariato. Analogamente al caso della sospensione dell'esercizio dell'avvocatura giusta l'art. 17 LLCA, la sospensione provvisionale del notaio non è automatica, ma deve se del caso essere adottata dall'autorità competente, nella fattispecie dal Consiglio di disciplina notarile, nell'ambito di un giudizio di apparenza, sulla base di una valutazione del singolo caso (cfr. art. 128 cpv. 1 LN). La normativa cantonale prevede al riguardo una specifica procedura, con garanzie di ricorso alle istanze superiori (cfr. art. 128 segg. LN). In tali circostanze, l'adempimento delle condizioni di un'eventuale sospensione temporanea del ricorrente dall'esercizio del notariato non appare manifesto, sicché la CARP non ha violato il diritto negando un danno economico risarcibile sotto il profilo dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP
Né la Corte cantonale, rinunciando all'audizione del segretario dell'Ordine cantonale dei notai, ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente. Come visto, l'eventuale decisione di sospensione sarebbe spettata al Consiglio di disciplina notarile, che è un'autorità collegiale composta di due magistrati dell'Ordine giudiziario e di due notai (art. 125 LN), sicché il parere del segretario dell'Ordine dei notai non sarebbe stato comunque decisivo. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio per avere accertato che durante la carcerazione l'attività dello studio legale non si è fermata, siccome le pratiche sono state riprese da un collega. Secondo la CARP, dopo la sua messa in libertà, il ricorrente avrebbe quindi potuto riprendere la professione di avvocato senza discontinuità. Al riguardo, il ricorrente si limita ad addurre che in realtà il collega non avrebbe ripreso i suoi mandati professionali, ma si sarebbe limitato a svolgere gli incarichi urgenti attinenti alla conduzione dello studio legale. Ribadisce che in seguito alla grave affezione psichica provocata dall'avvio del procedimento penale, l'attività avrebbe subito specifiche interruzioni a causa della sua incapacità di gestire ulteriormente i mandati. Ricorda di avere al riguardo proposto l'audizione testimoniale degli avvocati J.________ e K.________.  
 
4.2. Con queste argomentazioni il ricorrente non sostanzia con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF l'arbitrio degli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, né spiega per quali ragioni le prospettate audizioni testimoniali sarebbero rilevanti per il giudizio e potrebbero modificarne l'esito. Disattende che la CARP ha riconosciuto le spese per l'intervento del collega nella misura di fr. 8'715.--, escluse per contro le consulenze per non meglio specificate questioni familiari. L'argomentazione ricorsuale è peraltro nuovamente incentrata sul fatto che l'attività lavorativa avrebbe subito una significativa contrazione a causa di un'affezione psichica riconducibile al procedimento penale. Come visto, questo presupposto è però errato, sicché la censura si scosta dai fatti accertati e si appalesa di conseguenza inammissibile.  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente critica infine il riconoscimento degli interessi moratori sull'indennità per le spese di patrocinio e il danno economico soltanto a partire dal 9 settembre 2011, data d'inoltro dell'istanza d'indennizzo. Sostiene che la prima interpellazione nei confronti del debitore risalirebbe già al 6 aprile 2011, quando ha fatto notificare allo Stato del Cantone Ticino un precetto esecutivo di fr. 10'000'000.--, indicando quale titolo del credito  "ingiusta carcerazione, danni biologici e morali e più in generale illecito, danni professionali". Assevera che gli interessi sull'importo di fr. 250'170.-- dovrebbero essere riconosciuti a decorrere dal 6 aprile 2011.  
 
5.2. Richiamando l'art. 102 CO, la CARP ha riconosciuto interessi moratori del 5 % a far tempo dall'introduzione dell'istanza del 9 settembre 2011 sia sull'indennità di fr. 201'820.-- per le spese di patrocinio sia su quella di fr. 48'350.-- per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. Ora, nell'istanza, il ricorrente non ha chiesto il versamento di interessi a partire dal 6 aprile 2011. La fattura dell'avv. L.________, del 24 maggio 2011, è peraltro successiva a tale data e l'istante aveva inizialmente chiesto il versamento di interessi solo a partire dal momento della sua emissione. Per quanto concerne poi il risarcimento della perdita di guadagno, riferita al periodo dal 2007 al 2010, egli aveva postulato il riconoscimento di interessi unicamente a partire, appunto, dall'introduzione dell'istanza di indennità. Solo con questa domanda il ricorrente ha infatti precisato puntualmente le proprie pretese, mentre il precetto esecutivo è stato fatto spiccare prima della presentazione dell'istanza, indicando una causa generica e un importo manifestamente sproporzionato. Alla luce di queste circostanze complessive, la Corte cantonale, prescindendo dall'atto esecutivo per mancanza di efficacia e riconoscendo gli interessi moratori sull'indennità per le spese di patrocinio e per il danno economico a partire dall'introduzione della relativa istanza, non ha ecceduto né abusato del proprio potere di apprezzamento.  
 
6.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 28 agosto 2014 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
Il Cancelliere: Gadoni