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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_561/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 aprile 2014  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Klett, Presidente, 
Kiss, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinata dall'avv. Stefano Will, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
mandato; onorario d'avvocato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 settembre 2013 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'avvocata B.________ ha rappresentato A.A.________ in una causa di separazione contro C.A.________ iniziata nel 1999 davanti al Pretore di Lugano, tramutata in corso di procedura in richiesta di divorzio con accordo parziale e terminata con lo stralcio pronunciato il 20 ottobre 2004 in seguito alla morte del marito. La causa è stata laboriosa e combattuta; sulla procedura di merito si sono accavallati diversi procedimenti cautelari, con risvolti esecutivi e penali. Il mandato ha comportato anche la trattazione di alcune pratiche amministrative e fiscali. Dopo il decesso del marito A.A.________ ha incaricato l'avvocata di assisterla nelle pratiche successorie, ma il mandato è stato revocato dopo pochi giorni. 
 
 Il 22 dicembre 2004 B.________ ha invano emesso una nota dettagliata che esponeva un saldo a suo favore di fr. 205'252.60. 
 
B.   
Il 2 giugno 2005 B.________ ha avviato una causa civile davanti alla Pretura di Locarno-Città, domandando che A.A.________ fosse condannata a pagarle il predetto importo. La convenuta ha chiesto che la petizione fosse respinta, contestando, oltre alla competenza territoriale del giudice, la pretesa creditoria sotto il profilo sia dello svolgimento diligente del mandato sia del calcolo di onorari, spese, incassi e acconti. Il Pretore ha accolto parzialmente la petizione con sentenza del 22 novembre 2011, condannando la convenuta a versare all'attrice fr. 30'176.-- con interessi al 5 % dal 2 giugno 2005. 
 
 Entrambe le parti hanno contestato la sentenza di primo grado davanti al Tribunale di appello ticinese: l'attrice ha chiesto che la sua petizione fosse accolta parzialmente per fr. 179'439.90; la convenuta ha confermato la domanda di reiezione totale. 
 
 Con sentenza del 26 settembre 2013 la II Camera civile del Tribunale di appello ticinese ha respinto l'appello di A.A.________ e accolto parzialmente quello di B.________, accettando la petizione limitatamente a fr. 105'386.40, con interessi al 5 % dal 2 giugno 2005. 
 
C.   
Poco dopo l'avvio della causa civile B.________ aveva chiesto la tassazione della propria fattura alla Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati ticinesi, la quale, l'8 maggio 2007, aveva stabilito la remunerazione in fr. 127'998.-- di onorario e fr. 10'982.-- di spese, dichiarandosi però incompetente per pronunciarsi sulle prestazioni nelle pratiche amministrative e fiscali. Il giudizio era stato annullato in seconda istanza dal Consiglio di moderazione il 17 marzo 2009 per violazione del diritto di essere sentita della convenuta. La procedura di controllo si era interrotta a quello stadio, poiché un cambiamento legislativo entrato in vigore il 1° gennaio 2008 aveva abolito gli organi di moderazione. 
 
D.   
A.A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile dell'8 novembre 2013. Chiede la concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, la reiezione dell'appello dell'attrice e la conseguente conferma della sentenza del Pretore. B.________ propone di respingere il gravame con risposta del 23 dicembre 2013. 
 
 L'effetto sospensivo è stato accordato con decreto presidenziale del 21 gennaio 2014. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) avente un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo, esso è perciò ammissibile. 
 
2.   
La violazione del diritto federale è motivo di ricorso secondo l'art. 95 lett. a LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b. LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). La violazione del diritto cantonale non può invece essere fatta valere davanti al Tribunale federale, con eccezione dei casi previsti all'art. 95 lett. c, d, e LTF. Il ricorrente può però prevalersi del fatto che la cattiva applicazione del diritto cantonale viola il diritto federale, in particolare il divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. Questa censura esige una motivazione specifica nel senso dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Non basta criticare la decisione cantonale come se ci si trovasse in istanza di appello, opponendo la propria tesi a quella dell'autorità inferiore; occorre spiegare almeno succintamente qual è il diritto costituzionale leso e in cosa consiste la violazione, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata poggia su di un'applicazione della legge manifestamente insostenibile (DTF 138 V 67 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3 e rinvii). 
 
 In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
 Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2, con rinvii) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle predette esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. anche DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2). Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), il ricorrente che invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
3.   
Statuendo sull'appello dell'opponente la Corte cantonale ha ricordato preliminarmente che il calcolo dell'onorario è retto dalla Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 7 dicembre 1984 (TOA), sebbene la normativa fosse stata abrogata il 1° gennaio 2008. L'art. 14 cpv. 1 TOA stabiliva che per le cause di stato l'onorario di base variava da fr. 1'000.-- a fr. 25'000.-- e andava determinato valutando il caso secondo i criteri posti dall'art. 8 TOA, nell'ambito del quale il tempo era solo uno dei fattori che occorreva considerare; se le prestazioni si estendevano alla trattazione giudiziale o extra-giudiziale dei rapporti patrimoniali litigiosi tra i coniugi, l'art. 14 cpv. 2 TOA dava diritto a un onorario supplementare che poteva raggiungere il 50 % di quello calcolato applicando al valore dell'intera sostanza coniugale le percentuali fissate dall'art. 9 TOA per le cause pecuniarie. Ad ogni modo "il risultato doveva garantire un rapporto ragionevole tra l'ammontare dell'onorario e la prestazione dell'avvocato". 
 
 L'autorità cantonale ha ritenuto adempiute le condizioni per l'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 TOA e, riferendosi all'art. 204 cpv. 2 CC, ha stabilito che il patrimonio determinante per calcolare l'onorario supplementare era quello esistente al momento della domanda (di separazione o divorzio); contrariamente a quanto deciso dal Pretore, non potevano essere invece considerati "documenti redatti con altre finalità rispetto a quelle del diritto matrimoniale", in particolare i dati emersi dopo il decesso del marito della ricorrente nella procedura di beneficio d'inventario e nella dichiarazione fiscale degli eredi. Dando ragione all'opponente la Corte d'appello ha in seguito considerato che la sostanza coniugale ammontava a circa 8.6 milioni di franchi. L'onorario secondo l'art. 14 cpv. 2 TOA andava perciò calcolato applicando a questo valore una percentuale del 4 % (art. 9 TOA) e una maggiorazione del 30 %, che teneva conto sia dello stadio in cui era giunta la causa di stato, sia del lavoro svolto dall'avvocata. Il risultato di fr. 103'200.-- andava poi sommato all'onorario di base di fr. 25'000.-- fondato sull'art. 14 cpv. 1 TOA, ciò che portava a fr. 128'200.-- l'onorario finale per la causa di stato. 
 
 Dopo l'esame di alcuni punti non più litigiosi davanti al Tribunale federale, i giudici ticinesi hanno tirato le somme, riconoscendo all'opponente un onorario totale di fr. 142'400.-- (causa di stato più altre pratiche), spese di fr. 12'157.90, l'IVA di fr. 11'746.40 e pagamenti anticipati per la cliente di fr. 1'942.--, per un totale di fr. 168'246.30. Da questa somma hanno dedotto gli acconti di fr. 62'859.89, per cui la pretesa dell'opponente è stata riconosciuta per fr. 105'386.40. 
 
 Infine, statuendo sull'appello della convenuta la Corte ticinese ha in sostanza rinviato a quanto esposto in merito al gravame dell'attrice. 
 
4.   
La ricorrente si prevale in primo luogo dell'art. 97 LTF per rimproverare all'autorità cantonale diversi accertamenti di fatto manifestamente inesatti. 
 
4.1. La ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento secondo cui l'avvocata ha dedicato alla pratica 341 ore di lavoro. Assevera ch'esso è fondato unicamente sulla decisione 8 marzo 2007 della Commissione di verifica, la quale è però stata annullata il 17 maggio 2009 dal Consiglio di moderazione; aggiunge che, semmai, si sarebbe dovuto considerare l'accertamento del Pretore, il quale, sulla base di un esame approfondito degli atti, aveva stabilito che il dispendio di tempo era stato di sole 83 ore.  
 
 La censura, così come è formulata, è inammissibile, poiché la ricorrente non spiega per quale motivo l'eliminazione del vizio potrebbe essere determinante per l'esito del procedimento (cfr. 97 cpv. 1 LTF). In effetti non lo può essere. L'opponente obietta correttamente che l'autorità cantonale ha accennato alle ore di lavoro soltanto per una verifica supplementare dell'adeguatezza dell'onorario complessivo di fr. 128'200.-- calcolato applicando i criteri differenziati definiti dall'art. 14 TOA; ai giudici ticinesi è parsa "adeguata" la retribuzione oraria di fr. 375.-- ottenuta dividendo tale onorario per le 341 ore di occupazione reperite nella decisione della Commissione di verifica. Notasi che, contrariamente a quanto scrive la ricorrente, nemmeno il Pretore aveva accertato il dispendio orario e fondato su di esso il calcolo dell'onorario; anch'egli aveva fatto ricorso al criterio temporale semplicemente per giudicare "ragionevole" l'onorario di base di fr. 25'000.-- fondato sull'art. 14 cpv. 1 TOA, "ritenuto che esso retribuirebbe ca. 83 ore a fr. 300.-- l'una". 
 
4.2. In seguito la ricorrente considera manifestamente inesatto l'accertamento secondo cui l'opponente avrebbe "avviato dinnanzi alla Pretura una procedura d'informazione ai sensi dell'art. 170 cpv. 2 CCS".  
 
 La critica è infondata. Il passaggio al quale la ricorrente si riferisce è espresso all'inizio del considerando 13 della sentenza impugnata. È palese che per "procedura d'informazione" la Corte cantonale non intendesse quella specifica prevista all'art. 170 cpv. 2 CC, bensì le diverse richieste presentate nella forma di domande cautelari nell'ambito della causa di stato con l'intento di appurare i beni in Svizzera e all'estero di C.A.________. Gli atti di tali procedure cautelari sono stati richiamati e acquisiti dal Pretore. 
 
4.3. L'ultima critica ai fatti riguarda l'ammontare della sostanza coniugale determinato dal Tribunale di appello per calcolare l'onorario supplementare secondo l'art. 14 cpv. 2 TOA.  
 
 La Corte cantonale ha ricordato che nel 1999 il Pretore di Lugano aveva accertato che C.A.________ era amministratore della società panamense D.________ Inc. e beneficiario economico delle relazioni bancarie della società, valutate in fr. 7'954'554.40, e che nella causa di divorzio egli non era riuscito a provare che i soldi non gli appartenessero. Anche la ricorrente - hanno proseguito i giudici ticinesi - aveva sempre manifestato la convinzione che il marito fosse il beneficiario economico dei conti della D.________ Inc., sia nell'ambito della causa di stato, ciò che le aveva garantito contributi alimentari consistenti, sia dopo la morte del marito, quando aveva notificato nella procedura di beneficio d'inventario una pretesa di liquidazione del regime matrimoniale che considerava anche tali averi; fatto quest'ultimo che, a mente della Corte cantonale, contraddice la posizione assunta dalla convenuta in questa causa. 
 
 La ricorrente insorge contro il computo degli averi della D.________ Inc. nella sostanza coniugale. Rimprovera al Tribunale di appello di essersi basato sugli accertamenti di verosimiglianza effettuati dal Pretore di Lugano nell'ambito delle procedure cautelari, afferma che non è stato possibile accertare l'ammontare degli averi in questione e taccia d'arbitrio l'argomentazione con la quale l'autorità cantonale ha giudicato contraddittorio il suo comportamento. La ricorrente, tuttavia, non si premura affatto di dimostrare l'arbitrio; agli accertamenti in parte autonomi, in parte ripresi dalle decisioni del Pretore di Lugano, ma che la Corte cantonale ha comunque fatto suoi, contrappone liberamente la propria valutazione dei fatti, riportando ampi stralci della sentenza impugnata e passaggi di testimonianze, come se si trovasse in istanza di appello. L'asserita arbitrarietà del rimprovero di aver avuto un comportamento contraddittorio non sarebbe comunque suscettibile di modificare l'esito della causa, poiché tocca soltanto una considerazione conclusiva e secondaria dell'articolata motivazione della sentenza impugnata. 
 
5.   
Passando alle censure di diritto, la ricorrente ritiene che l'autorità cantonale abbia applicato arbitrariamente l'art. 14 cpv. 2 TOA riconoscendo all'opponente l'onorario supplementare senza che ne fossero riunite le condizioni, ovvero senza che l'avvocata si fosse realmente occupata della liquidazione del regime patrimoniale, né che a tale riguardo fossero state effettuate un'istruttoria oppure una procedura d'informazione secondo l'art. 170 cpv. 2 CC
 
5.1. La tesi si scontra avantutto contro gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata.  
 
 Per i giudici di appello "il fatto che i rapporti patrimoniali tra le parti fossero litigiosi costituisce un'evidenza come rettamente evidenziato dal primo giudice e come emerge, oltre che dai documenti prodotti dalle parti, dagli incarti richiamati dalla Pretura del distretto di Lugano". Inoltre, più avanti, essi hanno ribadito che l'opponente "ha dovuto prodigarsi in lunghe procedure di informazione intese a ottenere i ragguagli necessari per accertare la consistenza delle masse matrimoniali, preludio per lo scioglimento del regime dei beni"e hanno designato le numerose procedure messe in atto a questo fine davanti alla Pretura di Lugano; esse avevano per oggetto, tra l'altro, "la perizia dell'immobile di X.________, le numerose istanze di edizione documenti da istituti finanziari, le domande ai testi sentiti in via rogatoriale, i richiami dall'Ufficio tassazione e dall'Ufficio circolazione nonché le udienze, in particolare di audizione testi, il tutto contenuto negli atti richiamati dalla Pretura del distretto di Lugano". 
 
5.2. Questi accertamenti sono vincolanti, poiché la ricorrente non li censura d'arbitrio; obietta soltanto, genericamente, che l'istruzione svolta davanti al Pretore di Lugano non è stata effettuata ai fini dello scioglimento del regime dei beni matrimoniali, ma aveva per scopo il chiarimento del patrimonio coniugale solo per la determinazione dei contributi alimentari. Se i fatti sono quelli accertati nel giudizio cantonale, se nell'ambito della causa di stato le prestazioni dell'avvocata si sono estese anche alla trattazione giudiziale dei rapporti patrimoniali litigiosi, il riconoscimento dell'onorario supplementare previsto dall'art. 14 cpv. 2 TOA non è per nulla arbitrario. È vero che - per riprendere l'espressione della ricorrente - "il conto finale dei crediti tra i coniugi" non è stato fatto; ma di questa situazione ha tenuto conto anche l'autorità cantonale, la quale ha osservato che "l'istruttoria non era terminata e mancavano le conclusioni di causa"e ha conseguentemente applicato una maggiorazione dell'onorario di base del 30 %, laddove il supplemento massimo previsto dal diritto cantonale poteva raggiungere il 50 %.  
 
 La ricorrente accenna a questa valutazione quantitativa del supplemento di onorario, in altro contesto, ma non la mette in discussione davanti al Tribunale federale. 
 
 Per quanto attiene alle procedure di informazione secondo l'art. 170 cpv. 2 CC, si rinvia a quanto già esposto sopra al considerando 4.2. 
 
5.3. Con una censura separata la ricorrente ritiene che l'onorario complessivo per la causa di stato riconosciuto in favore dell'opponente, di fr. 128'200.--, sia sproporzionato e costitutivo di abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC. Spiega che secondo la giurisprudenza la remunerazione dell'avvocato deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e non deve urtare il senso di giustizia e di equità; la sentenza impugnata contravverrebbe a questi principi poiché l'opponente, secondo il Pretore, avrebbe lavorato soltanto 83 ore, la procedura di divorzio non è stata portata a termine, la liquidazione del regime dei beni coniugali non è avvenuta e la parte più cospicua dell'onorario, di fr. 103'200.--, è stata determinata considerando un patrimonio che non esiste.  
 
 Anche quest'argomentazione fa astrazione dei fatti accertati nel giudizio cantonale (cfr. sopra consid. 4.1 e 5.1) ed è inammissibile. È ad ogni modo da escludere che una fatturazione fondata sull'applicazione non arbitraria del diritto cantonale (cfr. sopra consid. 5.2) sia abusiva nel senso inteso dalla ricorrente. 
 
6.   
La ricorrente lamenta in seguito la violazione dell'art. 204 cpv. 2 CC, che l'autorità cantonale avrebbe commesso considerando che, ai fini della maggiorazione percentuale dell'art. 14 cpv. 2 TOA, il momento determinante per stabilire la consistenza della sostanza coniugale è il giorno della presentazione dell'istanza. A suo parere, invece, lo scioglimento del regime dei beni è intervenuto solo con il decesso del marito, in forza dell'art. 204 cpv. 1 CC, non essendo in precedenza stata portata a termine la procedura di separazione o di divorzio. 
 
6.1. Alla ricorrente sembra sfuggire che i giudici di appello, e prima di loro il Pretore, hanno accertato la consistenza del patrimonio coniugale soltanto per calcolare l'onorario dell'avvocata secondo l'art. 14 cpv. 2 TOA; le due istanze cantonali non si dovevano affatto occupare dello scioglimento e della liquidazione del regime dei beni matrimoniali. La materia è retta esclusivamente dal diritto cantonale. L'art. 204 cpv. 2 CC, del quale il Tribunale di appello si è avvalso per l'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 TOA, ha pertanto la valenza di diritto cantonale suppletorio. La violazione del diritto cantonale non è motivo di ricorso secondo l'art. 95 LTF; può essere censurata davanti al Tribunale federale soltanto per il tramite di un diritto fondamentale, in particolare per arbitrio, nelle forme imposte dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. consid. 2). L'atto di ricorso non le rispetta e non adduce l'arbitrio nell'applicazione del diritto ticinese.  
 
 La censura di violazione dell'art. 204 cpv. 2 CC, così come è formulata, è perciò inammissibile. 
 
6.2. Aggiungasi che in ogni caso, a prescindere dall'art. 204 cpv. 2 CC, la tesi di fondo di questa parte del giudizio impugnato non è arbitraria. È senz'altro sostenibile ritenere che la sostanza coniugale che determina il diritto dell'avvocata alla maggiorazione dell'onorario secondo l'art. 14 cpv. 2 TOA dev'essere stabilita in base ai dati che emergono dalla causa di stato, i soli noti al momento della fatturazione, ciò che esclude quindi di principio la considerazione di elementi emersi dopo la morte di C.A.________.  
 
7.   
Manifestamente infondata è la critica finale della ricorrente, secondo la quale la sentenza impugnata violerebbe l'art. 58 CPC, accordando all'opponente più di quanto ella avesse chiesto con l'appello. In discussione è la posizione IVA di fr. 11'746.40, che la Corte cantonale ha aggiunto al totale riconosciuto per onorario e spese sebbene l'opponente, a mente della ricorrente, non avesse formulato domande in tale senso e non avesse neppure discusso dell'IVA nelle motivazioni d'appello. 
 
 Con la petizione l'opponente aveva chiesto il pagamento di fr. 205'252.60. Questo importo, che costituiva il saldo a suo favore esposto nella fattura del 22 dicembre 2004, includeva fr. 17'184.60 di IVA. La sentenza cantonale espone al considerando 11 che l'opponente, con l'appello, ha rettificato di fr. 25'812.70 a favore della ricorrente il calcolo dei soldi trattenuti a titolo di acconto e ha conseguentemente ridotto la domanda di causa da fr. 205'252.60 a fr. 179'439.90. È pertanto evidente che anche quest'ultimo importo, come quello fatto valere in prima istanza, includeva l'IVA. In tali circostanze toccava semmai alla ricorrente contestare la posizione, qualora fosse stata del parere che l'IVA non andasse riconosciuta (notasi comunque che il Tribunale di appello, al considerando 12, ha effettuato d'ufficio una piccola correzione del calcolo IVA a suo favore). 
 
8.   
La ricorrente, interamente soccombente, deve prendersi carico delle spese giudiziarie della procedura federale e delle ripetibili (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 aprile 2014 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti