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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2D_51/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 9 dicembre 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Stadelmann, Haag, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Piazza Governo, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 ottobre 2016 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Entrata in Svizzera il 21 novembre 1991 quale richiedente l'asilo, A.________ (1964), cittadina dello Sri Lanka di etnia tamil, ha ottenuto, dopo la reiezione della sua domanda, dapprima l'ammissione provvisoria il 23 novembre 2000 e poi, il 16 dicembre 2002, un permesso di dimora annuale, rinnovato l'ultima volta fino al 10 dicembre 2014. 
Nel frattempo, più precisamente il 29 aprile 2013, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino le ha negato il rilascio del permesso di domicilio siccome aveva beneficiato e beneficiava tuttora di prestazioni assistenziali che raggiungevano all'epoca l'importo di fr. 61'800.--. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata. 
Il 31 luglio 2014 la Sezione della popolazione ha ammonito A.________, perché era tuttora parzialmente a carico della pubblica assistenza e che il debito ammontava a fr. 85'058.65. L'ha inoltre avvisata che se la situazione perdurava si sarebbe pronunciata su un'eventuale revoca della sua autorizzazione di soggiorno. 
 
B.   
Il 4 maggio 2015, dopo averle dato la possibilità di esprimersi, la Sezione della popolazione ha rifiutato di rinnovare il permesso di dimora di A.________ e le ha fissato un termine al 6 luglio 2015 per lasciare la Svizzera. Malgrado l'ammonimento l'interessata era ancora a carico dell'aiuto sociale e il suo debito superava ora i fr. 99'000.--. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 31 maggio 2016, e dopo dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 28 ottobre 2016. 
 
C.   
Il 30 novembre 2016 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede che la sentenza contestata sia annullata e che le venga rinnovato il permesso di dimora. Censura, in sintesi, la violazione degli art. 7 e 25 cpv. 3 Cost. nonché 3 CEDU. Domanda inoltre che venga conferito effetto sospensivo al gravame e che sia esentata dal dovere versare un anticipo a copertura delle spese giudiziarie. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475). 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF.  
 
2.2. Secondo l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 e 2.3 pag. 189 seg.; 131 II 339 consid. 1 pag. 342).  
Nel caso specifico, la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Ne discende che non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico. 
 
3.  
 
3.1. Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. Ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF può proporre questo rimedio di diritto chi ha un interesse legittimo, cioè un interesse giuridico, all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 pag. 197 seg.).  
 
3.2. Nel caso concreto la ricorrente invoca l'art. 3 CEDU e l'art. 25 cpv. 3 Cost., i quali vietano la tortura, rispettivamente pene o trattamenti inumani o degradanti ciò che, conformemente alla prassi (DTF 131 I 366 consid. 2.2. pag. 368 e numerosi riferimenti), le conferisce la necessaria legittimazione.  
 
3.3. Sennonché la ricorrente si limita ad addurre che in caso di rientro in patria dopo un'assenza prolungata come la sua, vi è il rischio che sia sottoposta ad arresti arbitrari nonché a torture o trattamenti inumani e degradanti da parte delle autorità poiché potrebbe essere sospettata di appartenere, rispettivamente di avere dei legami con i ribelli delle "Tigri Tamil". La critica non va però oltre ad allegazioni generali, le quali sono tuttavia insufficienti a dimostrare che vi sia un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti, rispettivamente di tortura (DTF 139 II 65 consid. 6.4 pag. 77; sentenze CEDU in re  N.A. contro Regno Unito del 17 luglio 2008, n. 259 04/07, § 123-137 e in re  R.J. contro Francia del 19 settembre 2013, n. 104 66/11, § 37-41). Priva di pertinenza, la stessa va pertanto respinta.  
 
3.4. In quanto poi la ricorrente invoca l'art. 7 Cost., che garantisce il rispetto della dignità umana (DTF 137 II 305 consid. 3.3. pag. 310 seg.), va osservato che la censura non risponde alle esigenze di motivazione accresciute poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5 pag. 313 seg.; 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53 e rispettivi riferimenti), di modo che al riguardo l'impugnativa non va ulteriormente esaminata.  
 
3.5. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.  
 
4.  
 
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
5. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta, atteso che le conclusioni della ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nel fissare le spese giudiziarie che le vengono addossate siccome soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si terrà tuttavia conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al rappresentante della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 9 dicembre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: 
 
La Cancelliera: