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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1014/2018  
 
 
Sentenza del 10 dicembre 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Stadelmann, Haag, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Permesso di domicilio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 ottobre 2018 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.219). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.A.________ (1984), cittadino siriano al beneficio dal 30 agosto 2011 di un permesso di dimora in seguito al suo matrimonio con una cittadina svizzera, si è visto rilasciare il 13 giugno 2016 un permesso di domicilio. Il 22 luglio 2016 egli ha chiesto la modifica dei dati relativi all'indirizzo nella propria autorizzazione di soggiorno, indicando di risiedere dal 12 luglio 2016 presso un'altra donna che la moglie. Su richiesta dell'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino i coniugi A.________ sono quindi stati sentiti separatamente dalla Polizia cantonale sulla loro situazione matrimoniale e da queste audizioni, svoltesi il 22 agosto 2016, è emerso che vivevano separati da qualche tempo e che la loro relazione coniugale era in crisi. 
 
B.   
Preso atto di queste risultanze, il 19 settembre 2016 l'Ufficio della migrazione ha revocato il permesso di domicilio di A.A.________, ritenendo che il suo matrimonio fosse fittizio. Il 21 marzo 2018 il ricorso inoltrato il 28 ottobre 2016 dall'interessato al Consiglio di Stato contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile, poiché considerato tardivo. 
Detto giudizio è stato confermato su ricorso dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo il quale, con sentenza dell'8 ottobre 2018, ha considerato che la decisione d'inammissibilità non prestava il fianco a critiche. 
 
C.   
Il 14 novembre 2018 A.A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e gli atti rinviati al Consiglio di Stato per la decisione di merito. 
Non è stato ordinato nessun atto istruttorio, unicamente la trasmissione di alcuni atti cantonali. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii). 
 
2.  
 
2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. Sebbene oggetto di disamina possa unicamente essere la sentenza che conferma il giudizio d'inammissibilità del Consiglio di Stato, la procedura ha però preso avvio dalla decisione di revoca del permesso di domicilio di cui beneficiava il ricorrente. Presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della sentenza querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un'autorizzazione che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).  
 
3.   
Esprimendosi sulla tardività del gravame presentato al Consiglio di Stato, il ricorrente spiega perché, a suo avviso, lo stesso avrebbe dovuto invece essere considerato tempestivo non trovando applicazione nei suoi confronti la cosiddetta finzione della notifica. Egli infatti non doveva aspettarsi a ricevere una decisione di revoca del permesso di domicilio, munita di termine per i rimedi giuridici e inviata per raccomandata dall'Ufficio della migrazione. Prima perché il citato permesso gli era stato accordato solo da qualche mese. Poi perché dopo l'inoltro della domanda di modifica dei dati relativi all'indirizzo, gli era stato rilasciato una dichiarazione attestante della pratica in corso e del possesso del citato permesso. Infine perché considerata la sua situazione (separazione dalla moglie e richiesta di modifica dell'indirizzo), poteva legittimamente pensare che l'audizione del 22 agosto 2016 - di cui in realtà non ha compreso la portata e il senso a causa delle sue scarse conoscenze dell'italiano - fosse solo una formalità per accertare i cambiamenti intervenuti. Senza trascurare inoltre che dal giugno 2014 fruisce di un diritto autonomo al rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno. Osserva in seguito che l'avviso di ritiro è stato depositato presso il suo domicilio il 20 settembre 2016, giorno che non va considerato per il computo del termine di giacenza, e che egli ha ritirato l'invio raccomandato presso l'ufficio postale il 28 settembre 2016. È quindi questa la data alla quale la missiva citata è da ritenersi notificata, ragione per cui è a torto che il suo ricorso al Governo ticinese è stato dichiarato inammissibile poiché tardivo. 
 
4.   
 
4.1. La giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella bucalettere o nella casella postale - in parte codificata anche nell'art. 17 cpv. 4 lett. a della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm/TI; RL/TI 3.3.1.1) - prevede che un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso con relativo invito di ritiro (cosiddetta  "Zustellfiktion"). Detta finzione trova tuttavia applicazione soltanto quando la parte interessata deve aspettarsi con una certa verosimiglianza a ricevere atti ufficiali, ciò che è il caso quando essa è parte in una procedura - giudiziaria o amministrativa - pendente (DTF 139 IV 228 consid. 1.1 pag. 230; sentenza 1C_552/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 3.1).  
 
4.2. L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'autorità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avvenuta e a quando la stessa risale (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; sentenza 2C_780/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.3 e 2.4). Se la notifica avviene tramite invio raccomandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto (sentenza 2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 3.2). Al riguardo va poi precisato che la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo (DTF 141 II 429 consid. 3.3 pag. 432; 127 I 31 consid. 2b pag. 34 seg.).  
 
 
5.   
 
5.1. Nel caso di specie è indiscusso che il ricorrente, con l'invio il 22 luglio 2016 della sua istanza volta ad ottenere la modifica dell'indirizzo nel proprio permesso di domicilio, ha dato avvio ad una procedura. È ugualmente inconfutabile, come emerge dagli atti cantonali (art. 105 cpv. 2 LTF), che durante l'audizione del 22 agosto 2016 gli è stato detto quale era l'autorità che l'aveva domandata, per quali ragioni e che è stato informato delle possibili conseguenze. Al riguardo va osservato che nel gravame esperito al Consiglio di Stato (contro la decisione dipartimentale di revoca) il ricorrente nulla ha addotto riguardo al fatto che a causa della sua scarsa conoscenza della lingua italiana non aveva afferrato lo scopo e la portata dell'audizione svoltasi il 22 agosto 2016; detto argomento è stato invece formulato per la prima volta dinanzi al Tribunale amministrativo cantonale, quando si trattava di contestare la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Governo ticinese, motivo per cui non risulta determinante. Premesse queste considerazioni è indubbio che era in corso una procedura alla quale il ricorrente era parte e che egli doveva pertanto aspettarsi a ricevere atti ufficiali - sia essi inviati per posta semplice o per invio raccomandato - da parte dell'Ufficio della migrazione e ciò fintanto che la procedura non era conclusa.  
 
5.2. Come emerge dall'estratto "Track and Trace", cioè dal sistema di monitoraggio degli invii della Posta svizzera, allegato dal ricorrente medesimo al suo ricorso al Consiglio di Stato, la decisione dipartimentale (di revoca del permesso di domicilio), spedita il 19 settembre 2016, è giunta all'ufficio postale del suo recapito il 20 settembre 2016 e l'avviso di ritiro è stato posto nella sua bucalettere lo stesso giorno. Detto avviso indica chiaramente che il termine di giacenza di 7 giorni scade (va) il 27 settembre 2016, giorno in cui l'invio era da considerarsi notificato (art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm). La circostanza che il ricorrente si sia visto consegnare allo sportello la missiva il giorno successivo, ossia il 28 settembre 2016, non è per prassi costante determinante (vedasi DTF 141 II 429 consid. 3.3 pag. 432; 127 I 31 consid. 2b pag. 34 seg.). In altre parole la decisione dipartimentale andava considerata notificata alla scadenza del termine di giacenza di 7 giorni e cioè il 27 settembre 2016, motivo per cui il 27 ottobre 2016 era l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso (art. 13 cpv. 1 LPAmm). È pertanto a ragione che l'impugnativa è stata ritenuta tardiva, essendo stata consegnata alla posta unicamente il giorno seguente.  
 
5.3. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto infondato e va quindi respinto.  
 
6.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 10 dicembre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud