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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1033/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 24 novembre 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Stadelmann, Haag, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 settembre 2016 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In seguito ad un iter che non occorre qui rievocare, il 31 agosto 2016 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame esperito da A.________, cittadino italiano stabilito in Svizzera dal 1999 ove vive con la moglie di nazionalità svizzera, contro la decisione con cui il Servizio della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ticinese gli ha revocato, il 24 marzo 2016, per motivi di ordine pubblico e perché era oberato di debiti, il permesso di dimora UE/AELS di cui era titolare. 
L'interessato, infatti, non aveva dato seguito alla lettera raccomandata del 23 giugno 2016, ritirata il 30 giugno 2016, con cui era stato invitato a versare entro dieci giorni un anticipo delle spese di fr. 600.--, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro il termine concesso il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 11 cpv. 1 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998, LALPS [RL/TI 1.2.2.1]). 
 
B.   
Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 27 settembre 2016. In primo luogo questi ha ribadito la legittimità della richiesta dell'anticipo delle spese, dato che l'insorgente non aveva chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria totale o parziale. Ha poi ricordato che, per prassi costante, non costituiva formalismo eccessivo dichiarare inammissibile un ricorso se l'anticipo spese richiesto in applicazione del diritto procedurale cantonale, da cui dipendeva la ricevibilità del rimedio, non era stato versato entro il termine a tal fine assegnato, purché la parte fosse stata debitamente informata delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine in questione. Infine, ha considerato privo di pertinenza l'obbiezione secondo cui la lettera raccomandata del 23 giugno 2016 era stata consegnata a casa alla moglie la quale però, essendo ammalata, aveva dimenticato di consegnargliela. Come risultava dagli atti l'invio raccomandato era stato ritirato allo sportello dell'ufficio postale e la firma di chi vi aveva proceduto corrispondeva a quella apposta in calce al gravame inoltrato alla Corte cantonale, cioè quella dell'insorgente. 
 
C.   
Il 10 novembre 2016 A.________ ha esperito un ricorso dinanzi al Tribunale federale con cui chiede che siano annullate le decisioni di tutte le precedenti autorità cantonali. Domanda inoltre di essere esentato dal dovere versare un anticipo per le spese processuali. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475). 
 
2.  
 
2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. Sebbene oggetto di disamina sia unicamente la questione di sapere se il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo abbia, a ragione, confermato la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Governo cantonale, la procedura ha tuttavia preso avvio dalla revoca del permesso di dimora a suo tempo concesso al ricorrente. Siccome questi, cittadino italiano può, in linea di principio, appellarsi all'ALC (RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329) - senza dimenticare che può pretendere alla proroga del permesso di dimora anche in virtù del suo matrimonio con una cittadina svizzera (art. 42 cpv. 1 LStr [RS 142.20]) - è quindi di principio ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico. Non occorre di conseguenza esaminare se detto rimedio sarebbe ricevibile anche in quanto concerne la revoca di un'autorizzazione che potrebbe (ancora) avere effetti giuridici (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente afferma che non avrebbe mai avuto conoscenza della raccomandata del 23 giugno 2016. Anche se ammette che la lettera è stata ritirata all'ufficio postale, sostiene tuttavia che non sarebbe stato lui a farlo e chiede pertanto che venga effettuato un accertamento calligrafico al fine di determinare a chi appartiene la firma di chi l'ha presa in consegna. Detta argomentazione, che adempie a malapena le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104), risulta per i motivi esposti di seguito, manifestamente infondata.  
 
3.2. Per consolidata giurisprudenza, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando l'atto giunge nelle mani del destinatario oppure di una persona che appartiene alla sua sfera di influenza (ad esempio la cerchia familiare o un ausiliario), non essendo invece necessario che il destinatario ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 139 consid. 1 pag. 143). Tale soluzione vale anche quando il destinatario ha designato o autorizzato un terzo a prendere in consegna i suoi invii postali (cfr. RtiD 2005 II n. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento) oppure quando una raccomandata è consegnata allo sportello postale a un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 36 e segg.; cfr. pure RtiD 2005 II n. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento). Non va poi dimenticato che, sempre per costante prassi, l'agire degli ausiliari va ascritto al destinatario (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3 pag. 69 e seg.).  
 
3.3. Nel caso specifico, oltre al fatto che il ricorrente, senza fornire alcuna spiegazione, ha modificato la propria versione dei fatti (avendo egli asserito in sede cantonale che la raccomandata era stata consegnata alla moglie ammalata, la quale si era poi dimenticata di dargliela), va osservato che, come emerge dal sito internet della Posta (cfr. www.post.ch/it/privato/ricezione/rilasciare-autorizzazioni/procura-privata), per la consegna (a terzi) degli invii con avviso di ritiro, come in concreto, è richiesta una procura nel caso in cui il nome della persona che ritira non coincida con quello riportato nell'indirizzo nonché la presentazione dell'invito di ritiro recapitato in precedenza. Ne discende che se effettivamente non è stato il ricorrente a ritirare l'invio raccomandato indirizzatogli, chi l'ha fatto - anche se non era una persona che faceva parte della sua cerchia familiare o che fruiva di una procura e del cui agire il ricorrente risponde - doveva in ogni caso essere in possesso dell'invito di ritiro. Ora, il ricorrente non pretende né comprova che detto documento gli è stato sottratto e ancora meno fa valere di avere sporto denuncia per falsificazione di firma. È quindi a ragione che il Giudice delegato ha considerato che detto invio era stato validamente notificato all'interessato.  
 
4.   
ll ricorrente sostiene in seguito che, anche se non ha presentato una domanda di esenzione dal dovere pagare un anticipo per le spese, comunque sia la sua difficile situazione economica (essendo egli beneficiario di una rendita AVS completata da prestazioni complementari) risultava già dalla notifica di tassazione 2015 trasmessa al Tribunale cantonale amministrativo. L'argomento non è pertinente. L'anticipo litigioso è stato richiesto dal Consiglio di Stato. Era pertanto a questa autorità - e non all'autorità ricorsuale successiva - che il ricorrente doveva espressamente, se del caso, chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria (totale o parziale) e fornirle tutti i documenti comprovanti le sue dichiarazioni, non essendo in ogni caso certamente compito del Consiglio di Stato pronunciarsi d'ufficio in proposito. 
 
5.   
A parere del ricorrente il fatto di non avere versato l'anticipo richiesto non costituisce valido motivo per non esaminare nel merito la sua impugnativa. Implicitamente lamenta formalismo eccessivo. A torto. 
Vi è formalismo eccessivo, che viola l'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la stretta applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diviene pertanto un fine a se stante, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali. L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto cantonale, sia nella sanzione che una violazione di tale regola implica (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248; DTF 132 I 249 consid. 5 pag. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 pag. 183 con rispettivi rinvii). In concreto non è ravvisabile, come già constatato dalla Corte cantonale, alcun formalismo eccessivo. Il ricorrente è stato debitamente informato delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine fissatogli, ossia del fatto che se il pagamento non era eseguito nel termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Gli spettava pertanto adottare le necessarie disposizioni al fine di rispettare il termine assegnato, ad esempio richiedendo prima della sua scadenza una proroga oppure presentando una domanda di assistenza giudiziaria. Ciò che non ha fatto. Premesse queste considerazioni, la sentenza cantonale che conferma l'inammissibilità pronunciata dal Consiglio di Stato per mancato versamento dell'anticipo richiesto entro il termine fissato a tal fine, risulta immune da violazione di diritto e va pertanto integralmente confermata. 
 
6.   
Infine, il ricorrente non fa valere dinanzi a questa Corte elementi che permetterebbero di trattare la sua domanda alla stregua di un'istanza di restituzione dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza. 
 
7.  
 
7.1. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.  
 
7.2. Viste le particolarità della fattispecie, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 24 novembre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud