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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_615/2023  
 
 
Sentenza del 4 dicembre 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Haag, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Pascal Frischkopf, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Raffaele Bernasconi, 
 
Municipio di Lugano, piazza della Riforma 1, 6900 Lugano, 
Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Licenze edilizie parzialmente a posteriori per interventi 
di manutenzione straordinaria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 ottobre 2023 
dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2022.83). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
B.________ è proprietaria di un fondo (xxx) situato a Lugano, sezione di Castagnola, attribuito dal piano regolatore alla zona dei nuclei storici e tradizionali. Sul sedime si trova una casa d'abitazione (sub. A), che si affaccia a nord su Contrada Vecchio Municipio. Più a valle, sul fondo è ubicato un corpo di fabbrica (sub. B), dotato di un tetto piano che funge da terrazza dell'abitazione, le cui facciate sud ed est sono rivolte sulla Salita degli Olivi. Al di là di Contrada Vecchio Municipio, tra altre vi è una casa d'abitazione (fondo yyy), della quale A.________ è locatario. 
 
B.  
Con domanda di costruzione dell'aprile 2019, completata il 19 luglio seguente, B.________ ha chiesto al Municipio il permesso, parzialmente a posteriori, per lavori di manutenzione straordinaria in seguito a infiltrazioni al fabbricato (sub. B). L'intervento prevede la posa di un parapetto in metallo, di una vasca jacuzzi e di un nuovo pavimento sulla terrazza, nonché la demolizione parziale di un muretto sulla stessa. Dopo l'esperimento di un sopralluogo, il 25 settembre 2019 la proprietaria ha inoltrato un'ulteriore notifica parzialmente a posteriori volta alla ristrutturazione della facciata verso la terrazza esterna della casa, mediante l'ingrandimento di tre aperture. Alle domande si è opposto, tra altri, A.________. 
 
C.  
Dopo che l'Ufficio della natura e del paesaggio, i Servizi generali del Dipartimento del territorio e la Commissione nucleo di Lugano hanno preavvisato favorevolmente gli interventi, con decisione del 9 luglio 2020 il Municipio, respinta per carenza di legittimazione l'opposizione del vicino e le altre nel merito, ha rilasciato le licenze, eccetto per la vasca jacuzzi. Il Consiglio di Stato, accertato che l'insorgente non vedrebbe la facciata sud dell'abitazione oggetto degli interventi, non suscettibili di causargli immissioni materiali o immateriali, gli ha negato la legittimazione a ricorrere, come in seguito il Tribunale cantonale amministrativo con giudizio del 12 ottobre 2023. 
 
D.  
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di riformarla nel senso che gli sia riconosciuta la legittimazione attiva, subordinatamente, di rinviare la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Inoltrato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia edilizia, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1).  
 
1.2. La legittimazione del ricorrente a contestare il diniego della sua legittimazione a insorgere è pacifica. In effetti, quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto per assenza di legittimazione, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1).  
 
1.3. Con il rimedio esperito è possibile far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 149 I 105 consid. 2.1). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 149 I 105 consid. 2.1; 147 I 73 consid. 2.1).  
 
1.4. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, esaminate soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 148 II 465 consid. 8.1; 148 II 121 consid. 5.2). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale, ammessa la facoltà del ricorrente ad opporsi quale locatario al progetto edilizio litigioso, gli ha nondimeno negato, in assenza di un interesse degno di protezione, la legittimazione a ricorrere sulla base dell'art. 8 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Questa norma dispone che nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione alla concessione della licenza edilizia (cpv. 1; sui principi applicabili alla procedura di opposizione cfr. DTF 143 II 467 consid. 2.2. e 2.3).  
 
2.2. La Corte cantonale ha osservato che l'art. 8 LE corrisponde all'art. 43 della previgente legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAmm; BU 1966, 181) e all'art. 43 dell'abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG), norme secondo le quali l'interessato doveva essere toccato in maniera particolare, ossia in misura superiore a quella degli altri membri della comunità, l'azione popolare essendo esclusa. Ha stabilito che questa prassi mantiene la sua validità anche in applicazione dell'attuale art. 65 cpv. 1 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), norma ispirata all'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF. Ha quindi richiamato l'art. 111 cpv. 1 LTF, secondo cui il diritto cantonale garantisce la legittimazione a ricorrere per lo meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (DTF 144 I 43 consid. 2.1; 141 II 50 consid. 2.1 e 2.2). Nella decisione impugnata è stato ritenuto che l'interesse legittimo dell'art. 8 cpv. 1 LE corrisponde in sostanza a quello dell'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF, motivo per cui, riguardo alla legittimazione ricorsuale dei vicini, occorre considerare la giurisprudenza federale, in particolare circa la vicinanza spaziale dei loro fondi dal contestato progetto edilizio.  
 
2.3. L'istanza precedente ha quindi applicato, rettamente, la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale la stretta vicinanza spaziale, di regola un raggio fino a circa 100 m, tra il fondo del vicino e quello oggetto del contestato progetto edilizio costituisce un criterio molto importante (DTF 141 II 50 consid. 2.1; 140 II 214 consid. 2.3; sentenza 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3.4). Secondo questa prassi, in particolare quando la legittimazione viene ricondotta a immissioni prodotte da un impianto o dal relativo traffico indotto, le stesse devono risultare chiaramente percettibili per l'insorgente, sottolineato che non ci si deve fondare schematicamente su singoli criteri, in particolare la distanza, ma che è necessario procedere a un apprezzamento globale del caso concreto (DTF 140 II 214 consid. 2.3).  
 
2.4. I giudici cantonali hanno accertato che il terreno dell'insorgente si situa in linea d'aria a circa 13.60 m dal sub. A del fondo xxx, ritenendo che, sebbene si tratti di una distanza piuttosto esigua, tale circostanza, seppur importante, non basta da sola a fondare la legittimazione attiva del ricorrente. Hanno ritenuto infatti decisivo il fatto che gli avversati interventi non sono visibili dal fondo del ricorrente, visto che la percezione ch'egli ha della particella oggetto dei lavori litigiosi è confinata alla sola facciata nord del sub. A, che non è destinata a subire modifiche per rapporto alla situazione esistente. Hanno osservato che nella fattispecie determinante ai fini del giudizio sull'esistenza di un rapporto qualificato con l'oggetto delle licenze è il fatto che le lamentate ripercussioni estetiche e paesaggistiche non risultano apprezzabili dalla sua proprietà. Considerata poi l'ubicazione marginale del fabbricato sub. B rispetto alla zona del nucleo, e tenuto conto che alcuni interventi, come la posa della nuova pavimentazione e la demolizione del muro, interessano le parti interne della terrazza, hanno reputato che il loro impatto visivo non esplicherà ripercussioni sui sedimi, come quello del ricorrente, non direttamente confinanti.  
Hanno rilevato che non è dato di vedere come la posa del parapetto e della nuova pavimentazione possano accrescere in misura sostanziale l'utilizzo della terrazza, con conseguente aumento percettibile delle immissioni. Ciò a maggior ragione visto che la distanza, pari a circa 30 m in linea d'aria, che separa la terrazza dal fondo del ricorrente, ubicato per di più a una quota superiore e schermata dallo stabile sub. A del fondo xxx, rende poco plausibile che il rumore semmai generato dai suoi utilizzatori sarà udibile dalla sua abitazione. Considerata la conformazione dei fondi e delle edificazioni, nonché la natura degli interventi previsti, hanno escluso che il vicino appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone toccate da un rapporto più stretto e intenso all'oggetto litigioso di quello di un qualsiasi altro membro della collettività. In assenza di conseguenze dirette di carattere estetico-paesaggistico e/o ambientale sul suo fondo, la Corte cantonale non ha ravvisato alcun vantaggio pratico ch'egli trarrebbe dall'annullamento o dalla modifica delle licenze, accertato ch'egli fa valere un mero interesse generale. 
 
3.  
 
3.1. Adducendo che la decisione impugnata sarebbe in contraddizione con la situazione reale, il ricorrente fa valere in sostanza un accertamento arbitrario dei fatti.  
Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, l'interessato può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Egli deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2), condizione non adempiuta in concreto, viste le generiche censure sollevate dal ricorrente. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 148 IV 356 consid. 2.1), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). 
 
3.2. Il ricorrente si limita tuttavia a osservare che l'avversato progetto edilizio implicherebbe, per lui e la sua famiglia, non meglio precisati disagi, negati in maniera arbitraria dalla Corte cantonale, che avrebbe applicato arbitrariamente la distanza indicativa di 100 m. Al riguardo giova osservare ch'egli non si confronta con tale giurisprudenza, in particolare con la circostanza che, come visto, in determinati casi occorre procedere, come ha fatto l'istanza precedente, a un apprezzamento globale. Il ricorrente si limita ad affermare, in maniera del tutto generica, che sarebbe chiaro che in un contesto quale quello di un nucleo abitativo le immissioni sonore, ma anche olfattive, sarebbero molto marcate, viste le distanze tra gli edifici. Il fatto che la sua abitazione si trova a 25 m in linea d'aria dalla contestata terrazza renderebbe al suo dire più che plausibile che un domani essa potrebbe subire immissioni di vario genere provocate da un suo preteso uso accresciuto. Ciò semplicemente poiché sarebbe risaputo che all'interno dei nuclei le voci, gli schiamazzi, ma anche non meglio precisate immissioni di ogni altra natura sarebbero amplificate rispetto agli immobili ubicati al di fuori dei nuclei, motivo per cui le invocate immissioni non potrebbero essere escluse a priori.  
 
3.3. Con questi generici accenni, di natura meramente appellatoria e quindi di per sé inammissibili (DTF 148 IV 205 consid. 2.6), il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 e 106 LTF), non si confronta con gli accertamenti fattuali ritenuti dalla Corte cantonale, in particolare la circostanza che la terrazza si trova ai margini della zona del nucleo. Né egli si confronta con le specificità del caso in esame, segnatamente il fatto che i contestati interventi non sono visibili dalla sua abitazione, che i lavori interessano le parti interne della terrazza e che non accrescono in misura sostanziale il suo utilizzo provocando quindi un aumento percettibile delle immissioni, come richiesto dalla giurisprudenza. Egli non dimostra l'arbitrarietà di questi accertamenti, né che la valutazione di queste prove sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria. Anche la conclusione dei giudici cantonali, secondo cui nelle descritte circostanze non è ravvisabile quale vantaggio pratico egli trarrebbe dall'annullamento delle licenze litigiose non è arbitraria, ma condivisibile (DTF 141 II 50 consid. 2.1). Le immissioni invocate, peraltro in maniera del tutto generica, dal ricorrente devono toccarlo in effetti, sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, con sicurezza o perlomeno con una probabilità concreta ed elevata e non solo a livello di mere congetture (DTF 140 II 214 consid. 2.3; sentenza 1C_67/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 3.1). Inoltre, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e decisive per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4).  
 
4.  
 
4.1. Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Visto che non è stato ordinato uno scambio di scritti, non si attribuiscono ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammisibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
 
Losanna, 4 dicembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri