Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_278/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 dicembre 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Frésard, Heine, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato da Unia Ticino e Moesa, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 marzo 2016. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 25 aprile 2013 A.________, nato nel 1958, impiegato in qualità di macchinista e assicurato contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), era alla guida di un autocarro, quando il cassone ha urtato una trave di ferro, provocando l'impennata della parte anteriore del mezzo e lo schiacciamento della cabina. A.________ ha riportato un trauma contusivo/distrattivo del rachide con diagnosi di lombalgia. In seguito agli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 28 agosto 2014, confermata su opposizione l'8 giugno 2015, l'INSAI ha sospeso l'erogazione di prestazioni assicurative dal 29 agosto 2014, non essendo più dato un nesso causale adeguato tra disturbi lamentati e il trauma assicurato subito. 
 
B.   
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di Ticino ha respinto con pronuncia del 2 marzo 2016 il ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e che "l'incarto retrocesso alla SUVA affinché, previo accertamento degli altri requisiti amministrativi necessari per stabilire il diritto, metta in pagamento dapprima le prestazioni di corta durata ed in seguito, quando il quadro medico è considerato stabilizzato, metta in pagamento le prestazioni di lunga durata". 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. Il ricorrente allega impropriamente nuovi mezzi di prova (art. 99 cpv. 1 LTF). Non presentati tempestivamente nella procedura cantonale, tali documenti non possono essere presi in considerazione.  
 
2.   
Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente a prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni anche dopo il 29 agosto 2014. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale ha descritto correttamente i principi in materia di prove e di nesso causale determinanti per rispondere alla domanda posta in giudizio. In questa sede, basta solo ribadire che il diritto a prestazioni causato da un infortunio presuppone l'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra l'evento infortunistico e il danno alla salute (DTF 129 V 177 consid. 3.1 e 3.2 pag. 181). In materia di assicurazioni sociali, segnatamente in ambito di responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni con conseguenze organiche oggettivabili, il concetto di causalità adeguata si confonde ampiamente con quello di causalità naturale.  
 
3.2. La Corte cantonale ha pure a ragione rammentato che, secondo giurisprudenza, è possibile parlare di affezioni funzionali organiche oggettivabili solo quando i risultati ottenuti sono stati confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagini radiologiche e che i metodi di indagine utilizzati sono riconosciuti scientificamente (cfr. anche DTF 138 V 248 consid. 1 pag. 251 con rinvii).  
 
3.3. La giurisprudenza permette di negare un obbligo di prestazione dell'assicurazione contro gli infortuni e di lasciare aperta la questione del sussistere di un nesso causale naturale tra un infortunio e i disturbi non oggettivabili lamentati, quando un eventuale nesso causale naturale non potrebbe comunque essere considerato adeguato, e quindi sufficiente, dal profilo giuridico. Una conclusione diversa si impone solo nei casi in cui i fatti necessari ad un corretto esame della causalità adeguata non risultano adeguatamente accertati (DTF 135 V 465 consid. 5.1 pag. 472).  
 
3.4. Come rettamente esposto dal Tribunale delle assicurazioni, alla luce dell'intero incarto medico, il ricorrente non soffre di un danno infortunistico oggettivabile correlato con l'infortunio. Infatti, la lesione parietale sinistra è stata imputata a un precedente infortunio, la rottura bilaterale della cuffia dei rotatori era stata riscontrata prima dell'infortunio in esame, sui disturbi visivi non sono stati riscontrati dati oggettivi e infine la difficoltà di deglutizione ricondotta a osteofiti cervicali refertati già nel 2008. Del resto, anche il ricorrente non sembra contestare, se non del tutto vagamente, le conclusioni della Corte cantonale sotto questo profilo. Resta quindi da esaminare unicamente se il ricorrente possa pretendere prestazioni sotto il profilo dei danni non oggettivabili.  
 
4.  
 
4.1. Nel caso di disturbi in relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza affezioni funzionali organiche oggettivabili, dev'essere compiuto un esame particolare del criterio dell'adeguatezza. In un simile contesto, occorre partire dalla constatazione di come si sono svolti i fatti, e considerare, a seconda del caso, le ulteriori circostanze legate all'incidente. Sulla base della prassi sviluppata in presenza di un'evoluzione psichica abnorme dovuta a infortunio (DTF 115 V 133), i criteri d'adeguatezza vengono esaminati escludendo gli aspetti psichici; in base alla prassi "relativa ai colpi di frusta", applicabile in caso di infortunio con "colpo di frusta", lesione equivalente della colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale, una distinzione tra componenti fisiche e psichiche non viene invece fatta (al riguardo, cfr. DTF 134 V 109 consid. 2.1 pag. 112 con rinvii).  
 
4.2. Il ricorrente considera l'incidente almeno nella categoria medio grave limite superiore, ma senza confrontarsi con le puntuali considerazioni relative al nesso causale adeguato sviluppate dal Tribunale delle assicurazioni, di modo che, su questo punto, si può fare integrale rinvio al giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF) che l'ha correttamente qualificato, ricordata la giurisprudenza del Tribunale federale, come infortunio di media gravità in senso stretto. Le censure del ricorrente sono inconsistenti. La dinamica dell'incidente non è particolarmente drammatica o spettacolare. La velocità del mezzo pesante nemmeno era particolarmente sostenuta. Non si sono riscontrate peraltro vittime in tale incidente. Inoltre, a torto il ricorrente cerca di dedurre a proprio sostegno aspetti dell'assicurazione invalidità a favore dell'esito della controversia per l'assicurazione contro gli infortuni.  
 
4.3. Il ricorrente critica inoltre il fatto che era già portatore di patologie e che il trauma abbia potuto avere agito in modo direzionale sui disturbi già esistenti. La Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente ha sviluppato una complessa sintomatologia risultata priva di sostrato organico, a cui si è sovrapposta una problematica psichica. Come riferito correttamente dal Tribunale delle assicurazioni, in materia di turbe psichiche vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica, i quali possono essere spiegati sufficientemente dal profilo organico, a condizione che si trovino in una relazione di causalità con il sinistro assicurato. Tenuto conto di questo, il fatto che il ricorrente soffrisse già di disturbi esistenti, non permette di soddisfare il criterio delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari.  
 
4.4. Nemmeno sono ravvisabili i criteri per ammettere gli estremi di una cura errata e notevolmente aggravante gli esiti dell'infortunio o del decorso sfavorevole della cura, poiché la problematica di cui soffre il ricorrente non è nella cura, ma nella sovrapposizione dell'aspetto psichico. Riassumendo, occorre pertanto concludere che l'estinzione di un obbligo prestatitivo derivante dall'infortunio del 25 aprile 2013 e le pretese fatte valere per il periodo successivo al termine delle prestazioni, ossia il 29 agosto 2014 dev'essere considerato corretto.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 16 dicembre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi