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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_419/2023  
 
 
Sentenza del 5 luglio 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa disoccupazione cristiano sociale OCST, via Serafino Balestra 19, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 maggio 2023 (38.2022.91). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 7 luglio 2022, confermata su opposizione il 25 ottobre 2022, la Cassa disoccupazione cristiano sociale (di seguito "Cassa") ha respinto la richiesta di A.________ tendente al riconoscimento di indennità di disoccupazione dal 20 aprile 2022, poiché egli non aveva potuto comprovare né un periodo di contribuzione minimo di 12 mesi (bensì di 11 mesi), né un motivo di esonero. 
 
B.  
Con sentenza del 22 maggio 2023 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.2. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Dopo aver esposto le normative applicabili (in particolare, gli artt. 13 e 14 LADI) e la giurisprudenza pertinente, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha delimitato il termine quadro per il periodo di contribuzione dal 20 aprile 2020 al 19 aprile 2022, escludendo un suo prolungamento in virtù della legge Covid-19 (RS 818.102) e dell'ordinanza Covid-19 assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.033). Esso ha quindi determinato le attività lavorative soggette a contribuzione, scartando quelle relative al 2020 già considerate dalla Cassa o precedenti al periodo di calcolo, nonché quelle esercitate a titolo indipendente. La Corte ticinese ha inoltre constatato che il periodo di contribuzione a seguito dell'infortunio del 28 luglio 2021 non si estendeva oltre il 20 agosto 2021, dato che dal giorno seguente il ricorrente non era più alle dipendenze del relativo datore di lavoro. A questo punto, posto che il periodo di esonero (circa 7 mesi) era troppo breve per essere computato, i giudici cantonali hanno considerato che nel termine quadro risultavano comprovati soltanto 11,314 mesi di contribuzione.  
 
2.2. Il ricorrente ripercorre sostanzialmente le circostanze inerenti le pretese attività lavorative soggette a contribuzione, rinvia ad una documentazione assente dagli atti ma "facilmente reperibile" e (ri) propone delle modalità di calcolo alternative dei mesi di contribuzione. Così facendo, egli omette di spiegare in che modo il giudizio impugnato sia lesivo del diritto, non esponendo le ragioni per le quali l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto o perché i presupposti per riconoscere le indennità di disoccupazione dal 20 aprile 2022 siano adempiuti.  
 
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 5 luglio 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi