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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.239/2002 /mde 
 
Sentenza del 22 agosto 2002 
II Corte civile 
 
Giudici federali Bianchi, presidente, 
Nordmann e Meyer. 
cancelliere Ponti. 
 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Carlo Solcà, via Lavizzari 19, casella postale 188, 6850 Mendrisio, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti, via Besso 37, casella postale 33, 6903 Lugano, 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
art. 9 Cost. (rigetto definitivo dell'opposizione), 
 
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 24 maggio 2002) 
 
Fatti: 
A. 
Il 2 ottobre 2001 B.________ ha proceduto nelle vie esecutive contro A.________ per l'incasso di fr. 486'442.10 oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2000 e, rispettivamente, di fr. 4'000.--. Quali titoli di credito il procedente ha indicato la sentenza 9 giugno 2000 della Corte delle Assisi criminali, con cui A.________ è stato condannato a versare US$ 580'208.50 al titolare della relazione X.________ a titolo di indennità di parte civile, e la sentenza 7 settembre 2001 della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che ha confermato il giudizio di prima istanza per quanto attiene ai risarcimenti alle parti civili e attribuito al titolare della menzionata relazione bancaria fr. 4'000.-- a titolo di ripetibili d'appello. 
B. 
L'escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo e B.________ ne ha chiesto al Pretore di Mendrisio-Nord il rigetto definitivo. Il debitore ha formulato quali eccezioni la mancata identità tra il creditore indicato nelle sentenze poste a fondamento dell'esecuzione e l'escutente nonché la difformità tra la pretesa dedotta in esecuzione e il credito indicato nel titolo. Il Pretore, con decisione del 21 dicembre 2001, ha respinto queste eccezioni, ma ha nondimeno accolto solo parzialmente l'istanza di rigetto, rilevando che il procedente non aveva provato il tasso di cambio in vigore il giorno dell'esecuzione relativo all'importo di US$ 580'208.50, convertiti in fr. 486'442.10; di conseguenza l'opposizione è stata respinta in via definitiva limitatamente alle sole ripetibili di appello, vale a dire fr. 4'000.-- oltre interessi al 5% dal 7 settembre 2001. 
C. 
Contro il giudizio di prime cure il debitore ha presentato ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. All'accoglimento del gravame si è opposto il creditore. Con sentenza del 24 maggio 2002 i giudici cantonali hanno respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Nel merito essi hanno rilevato, respingendo le argomentazioni dell'appellante, che vi è indubbiamente identità tra il titolare della relazione bancaria X.________, indicato nella sentenza 7 settembre 2001 della II Camera civile del Tribunale d'appello, e l'escutente B.________. Questi era quindi legittimato a procedere nelle vie esecutive per l'incasso delle sue pretese. 
D. 
Dissentendo dal giudizio cantonale, A.________ è tempestivamente insorto con un ricorso di diritto pubblico, chiedendo al Tribunale federale di annullarlo. Egli lamenta un'applicazione arbitraria dell'art. 80 LEF, nella misura in cui le autorità cantonali hanno concesso il rigetto definitivo dell'opposizione trascurando il fatto che la sentenza posta a base dell'esecuzione non menziona il nome del creditore. 
 
E. 
La controparte non è stata invitata a formulare una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione, emanate come nel caso in esame dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali ai sensi dell'art. 87 OG e sono pertanto impugnabili con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 120 Ia 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 98 Ia 532 consid. 1 in fine). Il gravame, tempestivo (art. 89 OG), è quindi in linea di principio ammissibile. 
2. 
Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione. Ne segue che, in questo ambito, il Tribunale federale vaglia solo quelle censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure con una motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre in quale misura la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 125 I 492 consid. 1b; 122 I 70 consid. 1c; 121 IV 317 consid. 3b). Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità; secondo la giurisprudenza costante non vi è inoltre applicazione arbitraria della legge per il solo fatto che un'altra interpretazione appare pure sostenibile o persino migliore (DTF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5 pag. 250). 
3. 
Punto centrale della vertenza è quello di sapere se una sentenza civile o penale di carattere esecutorio che non indica - per volontà del giudice o della parte civile - il nome del creditore ma unicamente il numero e il nome della sua relazione bancaria legittima il rigetto definitivo dell'opposizione. 
3.1 Dottrina e giurisprudenza unanime ritengono che ai fini del giudizio sul rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione il giudice deve esaminare d'ufficio l'esistenza delle cosiddette tre identità: l'identità dell'escusso e della persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice, l'identità dell'escutente e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore nonché l'identità tra il credito invocato nell'esecuzione e il credito riconosciuto nel titolo di rigetto (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80 LEF, pag. 1220; Daniel Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, Basilea 1998, n. 29 e segg. ad art. 80 LEF, pagg. 642-645, con i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali citati). Il ricorrente rileva in primo luogo che le argomentazioni esposte dalla Corte cantonale in merito alla disputa dottrinale esistente in materia di identità tra creditore ed escutente nelle ipotesi di cessione del credito o di successione a titolo universale del titolare del credito non sono pertinenti nel caso concreto; a giusto titolo, visto che l'escutente asserisce di essere tuttora il titolare della relazione bancaria menzionata nei due titoli di rigetto definitivo indicati nel precetto esecutivo (sentenza della Corte delle Assise criminali e della II Camera civile del Tribunale d'appello) e non un cessionario o un successore a titolo universale del creditore. 
3.2 L'escusso critica la sentenza impugnata soprattutto per il fatto che la Corte cantonale avrebbe arbitrariamente accertato l'identità tra il creditore indicato nel titolo di rigetto e l'escutente sulla base di atti che volutamente non erano stati presentati nelle sedi penali e civili; egli sostiene infatti che nel rigetto definitivo dell'opposizione l'identità tra creditore ed escutente deve risultare direttamente dal titolo posto a fondamento dell'esecuzione, e non da un complesso di documenti. 
La censura di arbitrio si rivela tuttavia infondata. Nel caso in esame l'identità tra il creditore e l'escutente è infatti deducibile direttamente dai titoli di rigetto indicati nel precetto esecutivo, ed in particolare dalla sentenza 7 settembre 2001 della II Camera civile del Tribunale d'appello. Da questa sentenza si evince che A.________ - quale consulente bancario - era perfettamente al corrente della vera identità dei titolari delle relazioni bancarie sulle quali ha operato in modo truffaldino e che non ha quindi subito pregiudizio della mancata indicazione delle parti civili con il loro nome e domicilio nella sentenza penale (cfr. considerandi 2.1 e 2.2, alle pagg. 7 e 8 della sentenza 7 settembre 2001); secondo i giudici della II Camera civile questa considerazione si impone a maggior ragione nei confronti di B.________, che non ha mai nascosto le sue generalità nell'ambito dell'inchiesta penale e tanto meno si è celato dietro la denominazione del proprio conto (cfr. consid. 2.1, pag. 7). In siffatte evenienze, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello poteva quindi ritenere, senza cadere nell'arbitrio, che in concreto non sussisteva alcun dubbio circa l'identità tra creditore indicato - seppur in forma anonima - nel titolo di rigetto e l'escutente, per cui poteva essere concesso il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF; essa ha d'altronde rettamente osservato che nel corso della presente procedura l'escusso non ha allegato né fornito alcun elemento che possa far dubitare della legittimazione attiva di B.________, ed in particolare non ha preteso di ignorare che quest'ultimo sia il legittimo titolare della relazione bancaria X.________. 
 
4. 
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Alla controparte, che non ha presentato una risposta, non vengono assegnate ripetibili. 
5. 
Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Tribunale federale dispensa la parte, la quale dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 152 cpv.1 OG). Se occorre, il Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG). In concreto, considerata la natura del tema ricorsuale, ben si può ammettere che la causa non sembrava del tutto priva di probabilità di successo. È inoltre data la situazione di indigenza. In queste condizioni il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere concesso. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente è accolta e quale patrocinatore per la procedura innanzi al Tribunale federale gli viene designato l'avv. Dott. Carlo Solcà. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente, ma sopportata provvisoriamente dalla Cassa del Tribunale federale. 
4. 
La Cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Dott. Carlo Solcà un'indennità di fr. 1000.-- per ripetibili della sede federale. 
5. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 22 agosto 2002 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: