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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 165/04 
 
Sentenza del 19 settembre 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard e Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
M.________ SA, ricorrente, 
rappresentata dall'amministratore unico R.________, e patrocinata dall'avv. Giancarlo Dazio, via Luini 3a, 6601 Locarno, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 5 agosto 2004) 
 
Fatti: 
A. 
A seguito di un controllo dei conteggi relativi al periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002 effettuato presso la M.________ SA, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha accertato che la società aveva corrisposto salari a C.________ e rimborsato spese a K.________ per un importo complessivo di fr. 355'872.-, sui quali non erano stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. 
 
Mediante decisione 18 settembre 2003, la Cassa ha proceduto a una tassazione d'ufficio fissando in fr. 59'805.40 i contributi sociali dovuti dalla società. In data 20 ottobre 2003 l'amministrazione ha confermato la propria posizione anche a seguito dell'opposizione interposta dalla ditta interessata. 
B. 
Contro la decisione su opposizione, la M.________ SA è insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, adducendo in sostanza che quanto versato a C.________ doveva essere considerato come provento da attività indipendente, dal momento che l'interessato era iscritto a registro di commercio come indipendente, versava regolarmente i contributi AVS sulle provvigioni ricevute dalla M.________ SA e poiché, infine, la società non correva alcun rischio economico. Secondo la ditta insorgente, non poteva essere ripreso a titolo di salario nemmeno il rimborso spese riconosciuto a K.________, avendo quest'ultimo sempre utilizzato la propria automobile. 
 
Con giudizio 5 agosto 2004 l'autorità giudiziaria cantonale ha respinto il gravame, negando a C.________ la qualità di lavoratore indipendente e riconoscendo la ripresa salariale per spese generali nei confronti di K.________. 
C. 
La M.________ SA, assistita dall'avv. Giancarlo Dazio di Locarno, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede l'annullamento del giudizio cantonale nella misura in cui è riferito ai contributi sociali concernenti i versamenti di complessivi fr. 333'500.- a C.________ e il rinvio degli atti alla Cassa per nuova decisione sulla base della ripresa concernente unicamente le spese del dipendente K.________ di complessivi fr. 24'900.-, tenuto altresì conto della deduzione di fr. 2'528.-. 
 
La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e il cointeressato K.________ hanno rinunciato a determinarsi. Per contro, C.________ ribadisce la sua qualità di lavoratore indipendente. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
 
D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte non è vincolata dai motivi sollevati dalle parti e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG). 
1.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui sia suscettibile di riguardare simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
1.3 Va da ultimo ancora rilevato che con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS. Tuttavia, nel caso concreto si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002 poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto (in concreto: lo svolgimento dell'attività lavorativa e la sua remunerazione negli anni 1999-2002) che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2). 
2. 
2.1 Nell'evenienza concreta controversa è la sola questione della qualifica, quale dipendente o indipendente, dell'attività svolta da C.________ per la ricorrente nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002, mentre non è oggetto di ricorso la ripresa salariale per spese generali nei confronti di K.________. 
2.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente esposto come in materia di AVS l'obbligo contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipenda, tra l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS). Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri". 
 
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente. 
 
Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico a carico del datore di lavoro. Vi è infatti attività dipendente se sono dati gli elementi tipici del contratto di lavoro, in particolare se l'assicurato lavora a tempo, se dipende economicamente dal datore di lavoro e se durante il tempo di lavoro è inserito nell'azienda e praticamente non può eseguire altre attività. Indizi a favore di questo tipo di rapporto sono l'esistenza di un determinato piano di lavoro, la necessità di rendere conto sullo stato dei compiti svolti, così come la dipendenza dall'infrastruttura esistente sul posto di lavoro (DTF 122 V 172 consid. 3c). 
 
Un'attività indipendente è invece caratterizzata da investimenti rilevanti e dall'utilizzo di uffici e personale propri. Il rischio aziendale specifico consiste nel fatto che, indipendentemente dal successo dell'attività, insorgono delle spese che devono essere sostenute dall'assicurato stesso (DTF 122 V 172 consid. 3c). 
 
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). 
3. 
3.1 Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha proceduto alla ripresa di salario non notificato per fr. 333'500.-, ritenendo che le prestazioni effettuate durante gli anni dal 1999 al 2002 da C.________ a favore della M.________ SA fossero provento da attività dipendente. L'amministrazione ha evidenziato che la ricorrente è stata l'unica committente di C.________ venendo così a crearsi una dipendenza economica. Inoltre, l'interessato non fatturava direttamente al cliente finale ma inviava i suoi onorari alla società, non assumendosi in tal modo alcun rischio economico. C.________, infine, sarebbe iscritto quale datore di lavoro solo dal 1° maggio 2003 e pertanto non potrebbe essere considerato un rappresentante di commercio che esercita un'attività indipendente. 
3.2 I primi giudici hanno confermato la ripresa salariale operata dalla Cassa, osservando in sostanza che l'interessato era economicamente dipendente dalla ricorrente in quanto la collaborazione con la ditta era intensa e costituiva senza ombra di dubbio la sua primaria fonte di sostegno. Inoltre, egli non fatturava ai suoi clienti, ma beneficiava di prestazioni finanziarie da parte della ricorrente quale consulente di vendita, effettuando tale consulenza presso le sedi di L.________ e O.________ della M.________ SA. Per i primi giudici ulteriori elementi decisivi per la qualifica dell'attività quale dipendente erano le spese sostenute dal lavoratore che non potevano essere considerate, anche se fiscalmente esposte, perché oltre a non essere state comprovate non incidevano in modo significativo sulla sua cifra d'affari complessiva, ritenuto altresì che gli investimenti effettuati per l'esercizio della sua attività non erano importanti e non comprovavano l'esistenza di un rischio economico legato all'attività lavorativa svolta, tanto più se si considera che l'interessato non utilizzava locali commerciali, ma un locale nella sua abitazione. In conclusione il Tribunale cantonale è dell'avviso che la ricorrente versasse all'interessato una regolare retribuzione fissa piuttosto che un anticipo sulle commissioni. 
3.3 La ricorrente contesta questa tesi. Censura in primo luogo il fatto che non si sia tenuto conto che C.________ dal 1997, ossia da quando aveva cessato di lavorare per la I.________, aveva costituito una ditta individuale, iscritta a registro di commercio, avente quale scopo il commercio di elettrodomestici e che la sua attività consiste nella consulenza e nelle vendita di elettrodomestici. Rileva inoltre che, durante il periodo entrante in linea di conto, l'interessato riceveva una provvigione calcolata sulla base degli "affari andati a buon fine", non aveva nessuna funzione in seno alla società, aveva uffici propri, assumeva tutti i costi propri (da quelli dell'auto al telefono e alle assicurazioni sociali ed aziendali), disponeva di propri strumenti di lavoro e inoltre aveva investito nella nuova ditta i fondi del secondo pilastro. L'insorgente asserisce che non vi era alcun rapporto di subordinazione per quanto riguarda l'impiego del tempo e l'organizzazione del lavoro, ritenuto altresì che al massimo tra C.________ e la M.________ SA era sorto un rapporto di mandato in genere: infatti l'interessato aveva diritto alla provvigione solo dopo che la fattura emessa dalla ricorrente era stata pagata. La M.________ SA conclude che non era tenuta a sapere se l'intera cifra conseguita dal lavoratore fosse rappresentata dall'importo da lei versato oppure se egli lavorasse per altri clienti o ancora quali fossero le sue fonti di guadagno, come invece lo pretende il Tribunale cantonale, ritenuto che se così fosse ci si muoverebbe nel campo della teoria pura, che non ha spazio nel commercio e nell'economia privata, dove ogni giorno l'attività è frenetica, impone ritmi sempre più elevati, si deve prestare un occhio alla cifra d'affari, che deve aumentare, ed un occhio ai costi, sempre più elevati, della manodopera, degli oneri sociali e fiscali, dove i margini sono sempre meno e la concorrenza sempre più numerosa ed agguerrita. 
3.4 Le argomentazioni dell'insorgente non possono essere seguite perché inidonee a confutare le considerazioni di controparte. Il giudizio cantonale va senz'altro confermato, ritenuto che predominano gli elementi di un rapporto di subordinazione. 
3.4.1 Ad un attento esame della documentazione agli atti si rileva infatti che né la ricorrente né C.________ hanno prodotto alcun giustificativo riferito ai "rimborsi provvigioni" idonei a dimostrare la qualità di indipendente dell'interessato. L'insorgente avrebbe in effetti potuto facilmente dimostrare il fondamento delle sue allegazioni, se solo avesse agito con la diligenza richiesta dal dovere di collaborazione delle parti. 
 
Va qui ricordato che siffatto dovere processuale comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare, ove ciò fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, perché altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenza della carenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). 
 
Nel caso di specie, la ricorrente avrebbe dovuto e potuto agevolmente produrre la documentazione atta a dimostrare che gli importi incassati da C.________ per le prestazioni a favore della M.________ SA erano incostanti, ossia che non si trattava del versamento di importi ripetitivi nei mesi e relativamente costanti, da cui si potesse così presumere di essere in presenza di un elemento oggettivo rilevante che, aggiunto ad altri, poteva essere di ausilio nell'oggettivare la sua qualità di lavoratore indipendente. Detto altrimenti, in luogo di tante parole, sarebbe bastato produrre i giustificativi dei versamenti della ricorrente al lavoratore. 
 
Non basta infatti formulare affermazioni stereotipe come ad esempio quella secondo cui C.________ non sarebbe stato obbligato nei confronti della M.________ SA al raggiungimento di un determinato risultato, ma si sarebbe limitato a vendere i prodotti della M.________ SA. Né basta sostenere che il rapporto sussistente potesse essere considerato quale contratto di mandato o che il rischio economico fosse integralmente sopportato da C.________ e non dalla M.________ SA - nel senso che se C.________ non avesse concluso affari, non avrebbe percepito la commissione e questo indipendentemente dal fatto che fosse la M.________ SA ad occuparsi delle emissioni delle fatture al cliente finale in merito alle vendite effettuate dall'interessato. Non basta inoltre, per escludere oggettivamente (e non soggettivamente) un rapporto di subordinazione, il fatto che C.________ avrebbe asserito di non avere mai ricevuto alcun tipo di istruzioni di sorta e che certamente non avrebbe tollerato condizionamenti che gli avrebbero impedito di sviluppare la sua attività come egli credeva, la libertà d'azione essendo stata uno dei motivi che lo avrebbero spinto ad abbandonare un posto di lavoro (lautamente retribuito) e a mettersi in proprio, conducendo un'attività imprenditoriale indipendente sotto tutti gli aspetti. 
3.4.2 Dalla documentazione presentata emerge per contro che C.________ ha lasciato la società I.________ nel 1997, iniziando una lunga collaborazione con l'insorgente - unica sua committente, circostanza peraltro mai contestata dall'interessato - almeno dal 1999 e fino al maggio 2003. Risulta pure che egli si recava nei negozi di L.________ e O.________ per mostrare i prodotti della M.________ SA e che sulla carta intestata della ricorrente - usata per la stesura del ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni - appare il n. di Natel intestato a C.________. 
 
Pure l'affermazione secondo cui il lavoratore avrebbe riscattato fondi del secondo pilastro per avviare la sua attività (acquisto struttura per l'ufficio, pubblicità, rappresentanza, ecc.) e utilizzato il capitale proprio per coprire il fabbisogno primario, giacché nei primi anni l'attività avrebbe fornito risultati non ancora confacenti alle aspettative, è irrilevante perché rimasta allo stadio di puro parlato. La ricorrente ha infatti omesso di dimostrare con documentazione verificabile (fatture, prelevamenti bancari, ecc.) quanto sostenuto, tanto più se si tien conto che l'emissione delle fatture ai clienti finali avveniva tramite la M.________ SA e che il capitale derivante dal secondo pilastro può essere prelevato non solo per iniziare un'attività in proprio, ma anche per altri motivi, ad esempio nel caso in cui venga investito nell'abitazione primaria. 
 
Nemmeno il pagamento tramite leasing dell'autovettura è idoneo ad attestare che C.________ abbia svolto un'attività lavorativa indipendente nei confronti della M.________ SA, ritenuto che questo mezzo di finanziamento è sempre più di frequente utilizzato da un numero crescente di persone, in luogo dell'acquisto, per i benefici fiscali che ne derivano. Pure le fatture riferite al telefono, di importo peraltro minimo, se si tien conto dei vari abbonamenti connessi sono inidonee a sostanziare che queste spese siano state effettuate unicamente o almeno in prevalenza per conseguire il reddito aziendale, avuto riguardo al fatto che vi sono fatture riferite all'utenza telefonica dell'abitazione coniugale. 
3.4.3 Pure l'affiliazione alla Cassa quale indipendente non è di ausilio ai fini del presente giudizio, perché anche nell'ipotesi - qui non realizzata - in cui l'assicurato eserciti simultaneamente più attività lavorative, si deve esaminare per ogni attività se il salario percepito deriva da lavoro indipendente o dipendente. Non si può infatti escludere, scorporandone le componenti, che la stessa persona possa essere considerata nel contempo come salariato per un'attività e come lavoratore indipendente per un'altra funzione esercitata (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 LAVS, Basilea 1997, note 118-120 ad art. 5 e riferimenti ivi citati). 
 
È bene ricordare come lo scopo dell'affiliazione ad una cassa sia quello di assicurare una persona che esercita un'attività lucrativa e non quello di qualificarne in modo definitivo lo statuto professionale, atteso altresì che il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la qualifica di un assicurato quale dipendente o indipendente non dipende solo dalla formalità dell'affiliazione del soggetto interessato in una o nell'altra categoria. Infatti, solo la natura di un'attività lavorativa, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualifica (cfr. DTF 122 V 283 consid. 2). 
3.5 In conclusione, i diversi elementi del caso concreto indicano in modo concorde e convincente che si realizza, in materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, un rapporto di dipendenza di C.________ nei confronti della ricorrente. 
 
Le sensazioni espresse dal lavoratore di essersi sentito soggettivamente indipendente non sono sottomurate da elementi probatori verificabili, atteso che tutti gli indizi agli atti sono di segno opposto. 
 
Visto quanto precede, la pronunzia cantonale merita tutela, mentre il ricorso deve, in quanto ricevibile, essere respinto. 
4. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico della ditta ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 8'000.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a C.________ e a K.________. 
Lucerna, 19 settembre 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: