Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_642/2010 {T 0/2} 
 
Sentenza del 26 aprile 2011 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Pfiffner Rauber, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
L._________, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 luglio 2010. 
 
Fatti: 
 
A. 
L'8 gennaio 2004 L.________, nato nel 1945, già attivo quale montatore e direttore di una ditta di ascensori, ha presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni per adulti dell'assicurazione invalidità (AI) indicando di essere affetto da ernia del disco (status dopo triplice operazione nel 1984, nel 1994 e nell'ottobre 2003) con difficoltà a muovere le gambe. 
L'Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) ha accertato che l'interessato aveva cessato l'attività lucrativa alla fine del 2000 prima di trasferirsi in X.________. Ha inoltre constatato che il danno alla salute ritenuto invalidante era subentrato solo a fine 2002-inizio 2003 e che la situazione economica non imponeva la necessità di svolgere un'attività lucrativa. Il caso è quindi stato valutato alla luce degli impedimenti incontrati nello svolgimento delle mansioni abituali e trattato come quello di una persona senza attività lucrativa. Esperiti i propri accertamenti, l'amministrazione ha, per decisione del 3 novembre 2009 (preceduta da un progetto del 3 luglio 2009), respinto la richiesta per carenza di invalidità di grado pensionabile dato che il rapporto d'inchiesta domiciliare dell'assistente sociale, preso atto dei limiti funzionali riconosciuti medicalmente, faceva stato di un grado di invalidità del 27,5%, inferiore al minimo di legge (40%) necessario per vantare un diritto a una rendita. 
 
B. 
Con giudizio dell'8 luglio 2010 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso di L.________. 
 
C. 
L'assicurato è insorto al Tribunale federale al quale chiede, in via principale, l'attribuzione di una rendita intera di invalidità dalla data di inoltro della domanda e, in via subordinata, il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per nuovo accertamento medico delle limitazioni funzionali nelle attività consuete e per nuova valutazione dell'invalidità. 
 
Chiamati a pronunciarsi sul gravame, l'UAI ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62). A prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, ricordando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 7 e 8 LPGA), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI) e il metodo specifico di valutazione dell'invalidità sulla base del confronto delle mansioni consuete per gli assicurati non esercitanti un'attività lucrativa (art. 28a cpv. 2 LAI in relazione con gli art. 27 OAI e 8 cpv. 3 LPGA). Pure correttamente il giudice cantonale ha rammentato la prassi relativa al valore probatorio generalmente attribuito ai rapporti d'inchiesta economica fatti esperire dagli UAI (DTF 128 V 93 consid. 4; SVR 2005 IV no. 21 pag. 81 consid. 5.1.1 pag. 84 [I 249/04]; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 693/06 del 20 dicembre 2006 consid. 6.2 con riferimenti) e ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, ricordando che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
3. 
In via preliminare il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il rapporto dell'assistente sociale al quale fa riferimento la decisione del 3 novembre 2009 non sarebbe stato allegato alla stessa. Ciò che gli avrebbe impedito di conoscere nel dettaglio le motivazioni alla base del diniego della rendita AI. 
 
Sennonché, come accertato in conformità agli atti dal primo giudice, il 6 ottobre 2009 l'amministrazione aveva trasmesso il rapporto in questione, unitamente all'intero incarto, al patrocinatore dell'assicurato il quale però, malgrado ne avesse avuto la possibilità (v. anche nota del 1° ottobre 2009 di M.________ dell'UAI in cui si segnala espressamente tale facoltà), non ha ritenuto necessario completare le proprie osservazioni al progetto di decisione. In tali circostanze non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito (v. anche DTF 134 V 97 consid. 2.7 pag. 106; cfr. inoltre, a contrario, sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 584/01 del 24 luglio 2002 consid. 2 e 3, e I 30/00 del 19 aprile 2000 consid. 2). Per il resto, considerata l'assenza di più precise contestazioni sul merito, il fatto che la decisione amministrativa abbia in sostanza rinviato al rapporto di inchiesta domiciliare - dal quale erano peraltro facilmente deducibili i motivi che hanno indotto a escludere un'invalidità di grado pensionabile - non consente ancora di ritenerla insufficientemente motivata. Prova ne è d'altronde che l'interessato ha potuto agevolmente comprendere la portata e le ragioni della decisione e impugnarla con cognizione di causa dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo (v. DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88). 
 
4. 
La decisione delle precedenti istanze di applicare al caso in esame il metodo specifico di valutazione dell'invalidità previsto per le persone senza attività lucrativa non è più contestata in questa sede e si giustifica sulla base degli atti. Controversi rimangono per contro le modalità di applicazione di detto metodo di valutazione e il calcolo dell'invalidità. In particolare, il ricorrente contesta le modalità di esecuzione e le risultanze dell'inchiesta domiciliare effettuata dall'amministrazione. 
 
5. 
5.1 Il giudice cantonale, riferendosi alla giurisprudenza in materia, ha ricordato che l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica - se redatta secondo le indicazioni fornite dalla Circolare dell'UFAS sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (cifre 3090 segg. CIGI) - costituisce una base di giudizio idonea e di regola anche sufficiente (cfr. SVR 2010 IV n. 6 pag. 13 consid. 7.1 [8C_644/2008]). Per potergli attribuire piena forza probatoria, è però essenziale che il rapporto sia redatto da una persona qualificata - quale è normalmente un collaboratore dei servizi sociali (cfr. ad esempio sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 102/00 del 22 agosto 2000 consid. 4) - che conosca le circostanze territoriali e locali come pure le limitazioni risultanti dagli accertamenti medici. Inoltre il rapporto deve tenere conto delle indicazioni della persona assicurata e menzionare, se del caso, le opinioni divergenti. L'inchiesta deve infine essere plausibile, motivata e sufficientemente dettagliata in merito alle singole limitazioni e deve riprodurre quanto accertato in loco (sentenza I 90/02 del 30 dicembre 2002 consid. 2.3.2 non pubblicato in DTF 129 V 67, ma in VSI 2003 pag. 218). Secondo giurisprudenza, il ricorso al giudizio di un medico che abbia a pronunciarsi sulle singole posizioni dell'inchiesta sotto il profilo dell'esigibilità è solo eccezionalmente necessario, segnatamente in presenza di dichiarazioni inverosimili della persona assicurata in contraddizione con i reperti medici (VSI 2004 pag. 137 consid. 5.3 [I 311/03] e 2001 pag. 155 consid. 3c [99/00]; cfr. pure SVR 2005 IV n. 21 pag. 84 consid. 5.1.1 [I 249/04]). 
 
5.2 Se un rapporto d'inchiesta soddisfa queste condizioni, la ponderazione - entro i parametri indicati dalla cifra 3095 CIGI - delle singole mansioni costituisce una questione di apprezzamento che dipende dalla valutazione delle circostanze concrete e che è riesaminabile dal Tribunale federale solo limitatamente in caso di suo esercizio eccessivo o abusivo. Per il resto, l'accertamento del tasso d'impedimento in ogni singola mansione rappresenta - come l'accertamento del danno alla salute, della capacità lavorativa dell'assicurato e dell'esigibilità di un'attività professionale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) - una questione di fatto che può essere controllata da questo Tribunale solo in maniera molto limitata (cfr. sopra, consid. 1; cfr. inoltre sentenza citata I 693/06 consid. 6.2-6.3). 
 
5.3 Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 I 166 consid. 2a pag. 168; 125 II 10 consid. 3a pag. 15; 124 I 310 consid. 5a pag. 316; 124 V 137 consid. 2b pag. 139 e riferimenti). 
 
5.4 Il Tribunale cantonale ha accertato che il rapporto d'inchiesta domiciliare del 31 marzo 2009 - reso dall'assistente sociale Z.________ dopo avere tra l'altro effettuato due visite a domicilio e dopo avere preso atto dell'elenco 11 febbraio 2009 relativo alle mansioni consuete giornaliere asseritamente svolte, prima e dopo il danno alla salute, dall'interessato e da sua moglie (casalinga) - ha correttamente - nel rispetto dei parametri di cui alla CIGI - stabilito la ripartizione delle singole attività domestiche rilevando una limitazione complessiva del 27,5%. Esaminate inoltre le valutazioni di detta assistente in merito agli impedimenti nelle singole mansioni, la Corte cantonale non ha ravvisato elementi che consentissero di metterne in dubbio l'attendibilità; anzi, tenuto anche conto dell'obbligo incombente all'assicurato di ridurre il danno, e in particolare dell'obbligo di dotarsi, ove ragionevolmente possibile, dei mezzi e degli strumenti atti a migliorare la propria capacità a svolgere le mansioni consuete e dell'obbligo di reciproca assistenza coniugale nell'ambito di una economia domestica composta di sole due persone, ha ritenuto tale valutazione del tutto compatibile con i limiti funzionali accertati in sede medica. 
 
5.5 Per parte sua, prima di contestare nel dettaglio i singoli accertamenti, il ricorrente sostiene che il rapporto dell'assistente sociale e di conseguenza la decisione di diniego della rendita si fondano su un accertamento incompleto e arbitrario dei fatti, per i seguenti motivi. L'assistente sociale si sarebbe limitata a comparare in maniera del tutto astratta la dichiarazione 11 febbraio 2009 del ricorrente con l'annotazione 18 giugno 2007 del dott. A.________ del servizio medico regionale dell'AI (SMR), con i limiti funzionali indicati dal dott. F.________ il 4 gennaio 2008 e con quanto accertato (o non accertato) in occasione delle due visite a domicilio, risalenti a molto tempo prima, senza fare capo ad un nuovo esame medico o a una nuova indagine domiciliare che verificassero specificatamente i singoli impedimenti. Di conseguenza, le conclusioni cui pervengono il rapporto e il giudizio cantonale sarebbero incomplete ed arbitrarie poiché non sorrette da accertamenti (medici e domestici) diretti ed attuali. Contestata è in particolare l'assenza - durante i due sopralluoghi presso la sua abitazione - di un monitoraggio del ricorrente nelle attività domestiche. 
 
6. 
6.1 Per quanto concerne l'aspetto medico, senza arbitrio la Corte cantonale poteva basarsi sui limiti funzionali indicati segnatamente dal medico curante dott. F.________ il 4 gennaio 2008, il quale dopo avere dichiarato l'assicurato pienamente inabile al lavoro nella sua precedente attività, ha dettagliatamente elencato le singole limitazioni, quali la possibilità di sollevare e portare solo di rado pesi leggeri fino a 9 kg all'altezza dei fianchi, la possibilità di maneggiare talvolta attrezzi leggeri e raramente attrezzi medi, la difficoltà a restare (raramente) in posizione seduta, eretta, inginocchiata o con le ginocchia flesse, la difficoltà a camminare (talvolta) anche oltre i 50 m e l'impossibilità ad eseguire lavori sopra l'altezza del capo, in rotazione, in posizione seduta chinata ed eretta chinata, a camminare su terreni dissestati e a salire scale/scale a pioli. 
 
Questo accertamento non è contraddetto dal fatto che in seguito il SMR abbia concluso, il 10 marzo 2008, per una totale incapacità lavorativa in ogni tipo di attività dal settembre 2007. Il peggioramento lombare cui fa riferimento il dott. A.________ in detto rapporto - e il ricorrente nel suo allegato - è infatti già stato preso in considerazione dal dott. F.________ nel gennaio 2008 per elencare i limiti funzionali (v. annotazioni SMR del 10 marzo 2008: "Attualmente in base alla nuova documentazione del 1.2008 sempre del medico curante dr. F.________ si constata un ulteriore peggioramento lombare che giustifica [...] una IL 100% per ogni tipo di attività dal 9.2007 [3 mesi prima dell'attuale certificato medico dr. F.________ 1.2008]"). Non va inoltre dimenticato che anche nell'ambito di una valutazione secondo il metodo specifico, l'invalidità non viene stabilita sulla base di un apprezzamento medico-teorico, bensì in considerazione dell'impossibilità di svolgere (parzialmente) le mansioni consuete nelle particolari circostanze del caso (v. SVR 2005 IV n. 21 pag. 81 consid. 5.1.1 [I 249/04]). E tale valutazione, per quanto esposto in precedenza, poteva essere validamente delegata all'assistente sociale purché - come è stato - nel rispetto delle indicazioni/limitazioni mediche (v. anche VSI 2001 pag. 155 [I 99/00]). Per il resto, come correttamente rilevato nella pronuncia impugnata, il ricorrente non ha prodotto alcun atto medico suscettibile di smentire le valutazioni del dott. F.________ (suo curante, si ricorda) in merito alle limitazioni funzionali (sull'obbligo delle parti di collaborare all'accertamento dei fatti anche nelle procedure rette dal principio inquisitorio e sull'obbligo di indicare segnatamente quei fatti e quei mezzi di prova che sono noti soltanto a loro come pure quelle circostanze da cui intendono inferire dei diritti o comunque dei vantaggi cfr. SVR 2010 KV n. 10 pag. 43 consid. 7.2 [9C_182/2009] con riferimenti). Pertanto, egli non può dolersi del fatto che l'accertamento da parte dell'UAI e del Tribunale cantonale sarebbe avvenuto senza valutazione medica più recente che si pronunciasse specificatamente sulla capacità di effettuare le attività consuete. Quanto alla circostanza che in data 11 agosto 2008 l'UAI avrebbe segnalato la necessità di (ri)definire i limiti funzionali prima di procedere all'inchiesta domiciliare, l'allegazione, peraltro contestata o quantomeno relativizzata dall'amministrazione per la quale il medico dell'AI non avrebbe mai evocato una simile esigenza, è irricevibile poiché formulata per la prima volta in questa sede senza che abbia fatto parte degli accertamenti della pronuncia impugnata (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 13 e 15 ad art. 99). 
 
6.2 Né l'insorgente può validamente lamentare una carente valutazione domiciliare da parte dell'assistente sociale Z.________. Quest'ultima, dopo essersi recata due volte (la prima il 20 settembre 2005, la seconda il 3 settembre 2007) presso l'abitazione dell'interessato e avere dovuto interrompere l'inchiesta per il rifiuto oppostovi a una sua qualifica quale persona senza attività lucrativa, ha avuto un ulteriore colloquio con L.________ e il suo legale presso gli uffici amministrativi il 15 dicembre 2008, in occasione del quale il ricorrente ha acconsentito ad essere valutato secondo il metodo specifico. A tale colloquio ha fatto seguito l'11 febbraio 2009 la trasmissione, da parte dell'assicurato, della tabella relativa alle mansioni consuete giornaliere (prima e dopo il danno alla salute) dei coniugi L.________. Preso atto dell'insieme di questi elementi, Z.________ ha poi redatto il 31 marzo 2009 il rapporto d'inchiesta. Già solo alla luce di queste circostanze, la tesi della mancata valutazione domiciliare - e quindi di un accertamento lacunoso dei fatti contrario al diritto - non regge all'esame giudiziario. Nulla permette di negare che l'assistente sociale abbia potuto - dopo due sopralluoghi in loco - farsi un'idea ben precisa della situazione abitativa dei coniugi L.________ e quindi anche delle difficoltà con cui l'assicurato è confrontato e porre così una valutazione attendibile degli impedimenti incontrati nello svolgimento delle mansioni domestiche tenuto conto - come è effettivamente stato - dei limiti funzionali indicati a livello medico. Gli ulteriori colloqui personali e le indicazioni soggettive dell'assicurato, unite alle competenze professionali dell'assistente sociale - abituata in questo genere di esercizio - non imponevano - in assenza di motivi particolari - di compiere un monitoraggio specifico (cfr. anche VSI 2004 pag. 137 consid. 5.1 [I 311/03] e I 42/03 del 13 dicembre 2004 consid. 2.3.2). 
 
6.3 Nel contestare nel dettaglio la valutazione delle istanze precedenti e nel chiedere di aumentare il tasso di impedimento nelle singole mansioni domestiche, il ricorrente si limita in gran parte a riprendere testualmente le considerazioni espresse in sede cantonale e non si confronta debitamente con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale cantonale. In questa misura il ricorso pone evidenti problemi di ammissibilità (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244). Ma anche a prescindere da questa considerazione, le contestazioni ricorsuali non permettono di concludere che l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità. Non basta contrapporre la propria opinione personale - quand'anche possa apparire sostenibile o addirittura preferibile - per qualificare come arbitrario l'apprezzamento delle prove operato dal primo giudice. È però quanto ha fatto in gran parte il ricorrente. 
 
Esaminando nel dettaglio le varie posizioni, appare più che sostenibile la tesi dell'assistente sociale e del primo giudice che in considerazione di tutte le circostanze - l'aiuto ragionevolmente esigibile dalla moglie (casalinga) per le attività maggiormente onerose, il contesto familiare di due sole persone che non obbliga a sollevare vasellame di grandi dimensioni o a compiere movimenti troppo ripetuti e la possibilità (e l'obbligo: v. n. 3089 CIGI) di dotarsi di strumenti (ad esempio uno sgabello) e modalità di lavoro che permettano la preparazione dei pasti alternando la posizione e di distribuire nel tempo le attività da eseguire - hanno quantificato al 20% gli impedimenti nell'alimentazione (preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve). Lo stesso dicasi per la pulizia dell'appartamento dove l'assistente sociale ha quantificato al 50% - percentuale ritenuta generosa dal Tribunale cantonale - il tasso di impedimenti, che ha nuovamente potuto essere contenuto tenendo conto dell'aiuto ragionevolmente esigibile dalla moglie per quelle attività (ad esempio "rigovernare i pavimenti e le finestre") precedentemente svolte ma non più effettuabili dall'assicurato, dell'inalterata esigibilità di alcune mansioni (come lo spolvero a livello del busto e un leggero riordino) e della possibilità di distribuire sull'arco della settimana buona parte delle attività compatibilmente con la necessità indicata dal dott. F.________ di effettuare pause prolungate in posizione coricata antalgica. Senza arbitrio le precedenti istanze potevano quindi riconoscere un tasso di impedimento del 10% per la spesa e gli acquisti diversi. Come indicato dal giudice cantonale, l'assicurato guida l'automobile e può dunque aumentare i momenti di acquisto riducendo al minimo il carico; inoltre egli può e deve dotarsi di mezzi per il trasporto della spesa quale può essere una borsa-carrello e può avvalersi dell'aiuto della moglie o di terzi (consegna di merce a domicilio) per il trasporto di merce di peso superiore a quello medicalmente indicato. Anche relativamente alla limitazione del 10% per la voce bucato, confezione e riparazione di indumenti, l'insorgente non si confronta (una volta di più) con l'attenta valutazione del primo giudice ma si limita a dichiararla apoditticamente arbitraria. Sennonché l'apprezzamento dell'autorità giudiziaria cantonale non appare minimamente insostenibile ma è anzi sorretto da tutta una serie di elementi, plausibili e convincenti, che non permetterebbero di giungere a diversa conclusione nemmeno se il Tribunale federale potesse riesaminare liberamente tale accertamento. Per il bucato e lo stendere la biancheria è sufficiente il rilievo - anche qui già evidenziato dalle precedenti istanze - che i coniugi L.________ vivono in casa propria e possono disporre senza limitazioni della lavatrice. Quest'aspetto associato al limitato contesto familiare permettono di aderire in pieno alla valutazione del primo giudice che ha definito in gran parte gestibile l'onere. L'assicurato può infatti limitare secondo le sue esigenze il carico della macchina da lavare che se posta in posizione rialzata o se addirittura caricata dall'alto permetterebbe oltretutto di inserire ed estrarre più agevolmente il bucato. Quanto allo stendere la biancheria, non si vede in quale misura la possibilità - evocata dall'assistente sociale e ripresa dal giudizio impugnato - di utilizzare uno stenditoio all'altezza del busto con l'ausilio di una cesta dotata di supporti sarebbe arbitraria. Per il resto, limitandosi a riprendere il testo del ricorso presentato in sede cantonale l'insorgente esclude tra le altre cose di potere stirare, dimenticando però - come gli aveva già fatto presente il giudice di prime cure - che per le sue stesse indicazioni dell'11 febbraio 2009 questa attività era di esclusiva competenza della moglie anche prima dell'insorgere del danno alla salute. A questo punto, considerata l'irrilevanza ai fini della valutazione complessiva, nemmeno occorre più esaminare se il tasso di limitazione del 50% riconosciuto alla voce "Diversi" (con un'importanza assegnata del 12%) essenzialmente per l'impossibilità di occuparsi del taglio dell'erba e della cura dei fiori (tranne per l'innaffiatura) andava aumentato al 70% per non avere il primo giudice, arbitrariamente, tenuto conto della necessità di frequentare dei corsi di informatica che gli permettessero di effettuare online, da casa, l'amministrazione e la contabilità domestica (compresi i pagamenti). 
 
6.4 Contestato è infine più in generale il fatto che la decisione impugnata attribuirebbe al ruolo della moglie un "effetto sanante le incapacità del ricorrente". Rinviando alla tabella delle mansioni consuete giornaliere dell'11 febbraio 2009, l'insorgente osserva che in seguito al suo danno alla salute la moglie ha dovuto estendere la sua già intensa attività casalinga superando le 9 ore giornaliere e che pertanto amministrazione e primo giudice non possono pretendere un ulteriore impegno. 
 
Per giurisprudenza, se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, essa deve provvedere a riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Nel caso di persone attive nell'economia domestica, un impedimento può così essere considerato dall'assicurazione per l'invalidità solo se le mansioni non più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro pagamento oppure da familiari che per fare ciò dimostratamente subiscono una perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di assistenza che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o invalido/a va oltre il sostegno che ci si può normalmente attendere in assenza di danno alla salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2 pag. 509 seg.). 
 
Ora, anche su questo aspetto, l'apprezzamento del primo giudice che ha ritenuto ragionevolmente esigibile l'aiuto della moglie nello svolgimento delle attività domestiche in cui l'assicurato incontra le maggiori difficoltà o nelle quali egli è addirittura impossibilitato, non è frutto né di un accertamento manifestamente errato dei fatti né di una violazione del diritto. Per quanto concerne la tabella dell'11 febbraio 2009, la stessa costituisce una mera dichiarazione di parte che non poteva automaticamente e acriticamente assurgere a prova decisiva per la determinazione del grado di impedimenti nelle mansioni consuete. Inoltre, permangono serie perplessità sull'attendibilità di tale tabella, non fosse altro perché il totale delle ore giornaliere (oltre 17) dedicate alle attività consuete - oltre a comprendere attività non più attuali (quali la cura dei suoceri, deceduti nel luglio 2006, rispettivamente nel gennaio 2009) e attività che potrebbero essere qualificate da tempo libero - appare esagerato e poco credibile. Da qui, la valutazione del primo giudice che, accanto alla messa in atto di alcuni accorgimenti di natura pratica (quali l'utilizzo di mezzi e strumenti che agevolino l'esecuzione di determinate attività domestiche), ha ritenuto ragionevolmente esigibile un maggior contributo da parte della moglie casalinga all'interno di un nucleo domestico composto di due sole persone, non è insostenibile. Per le suesposte ragioni, il Tribunale cantonale poteva quindi pure, senza arbitrio, procedere a un apprezzamento anticipato delle prove e prescindere dall'esperimento di ulteriori accertamenti (DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157; 124 I 208 consid. 4a pag. 211). 
 
7. 
Ne segue che la pronuncia impugnata che ha confermato al 27,5% il grado di invalidità del ricorrente e che ha confermato il diniego di prestazioni formulato dall'UAI dev'essere tutelata. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 26 aprile 2011 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti