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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_178/2019  
 
 
Sentenza del 20 marzo 2019  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assegno familiare (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 febbraio 2019 (39.2018.6). 
 
 
Visto:  
la decisione del 17 dicembre 2017 della Cassa cantonale di compensazione degli assegni famigliari del Cantone Ticino con cui è stata ordinata ai ricorrenti la restituzione di fr. 5'026.- a titolo di assegni integrativi percepiti indebitamente, 
la decisione del 17 gennaio 2018, confermata su reclamo il 16 marzo 2018, con cui la Cassa ha respinto la domanda di condono, 
il giudizio emesso l'11 febbraio 2019 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso contro la decisione su reclamo, 
il ricorso al Tribunale federale dell'11 marzo 2019 (timbro postale), 
 
 
considerando:  
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che i ricorrenti si limitano ad affermare di non comprendere una parte del giudizio cantonale e a ribadire di non poter far fronte alla richiesta di restituzione a causa di disagi causati da grave malattia, 
che sprovvisto di alcuna censura nei confronti del giudizio impugnato, il ricorso non può essere esaminato nel merito, 
che a titolo abbondanziale bisogna ricordare come in linea di principio le prestazioni indebitamente percepite debbano essere restituite (cfr. per analogia art. 25 cpv. 1 LPGA), 
che per prassi invalsa il condono può essere concesso soltanto se gli interessati siano in buona fede e - cumulativamente - venissero a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 5.1), 
che non essendo già adempiuta la condizione della buona fede, come concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e sostanzialmente non contestato dai ricorrenti, i disagi causati dalla malattia non avrebbero avuto in ogni caso alcuna pertinenza per l'esito della causa, 
che i ricorrenti possono soltanto convenire con la Cassa tutt'al più un piano di rientro dell'importo in restituzione, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 20 marzo 2019 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi