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[AZA 3] 
 
1A.9/2000 
1P.25/2000 
 
   I C O R T E D I   D I R I T T O   P U B B L I C O 
   ***************************************************** 
 
11 febbraio 2000  
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- 
sidente della Corte, Nay e Catenazzi. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
 
Visti i ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pub- 
blico del 17 gennaio 2000 presentati dal  Comune di L i -   
g o r n e t t o, rappresentato dal Municipio, contro la de-  
cisione emessa il 13 dicembre 1999 dal  Gran Consiglio del  
Cantone Ticino in merito al piano generale della strada  
cantonale in territorio dei  Comuni di Ligornetto, Rancate e  
Besazio, denominata "Nuova strada della Montagna";  
R i t e n u t o   i n   f a t t o :  
 
A.-  
Il piano generale della nuova strada della  
Montagna, in territorio dei Comuni di Ligornetto, Rancate e 
Besazio, è stato pubblicato dal Consiglio di Stato del 
Cantone Ticino nel periodo dal 18 aprile al 17 maggio 1994 
(vedi Foglio ufficiale cantonale del 1° aprile 1994, pag. 
2007 seg.). La decisione su reclamo presa successivamente 
dal Governo è stata impugnata dinanzi al Gran Consiglio dal 
Comune di Ligornetto, sul cui territorio corre parte del 
tracciato della progettata arteria. 
 
       Mediante decisione del 13 dicembre 1999 il Gran 
Consiglio del Cantone Ticino ha respinto il ricorso. 
 
B.-  
Il Comune di Ligornetto insorge contro questa  
decisione con un ricorso di diritto amministrativo e con un 
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, entrambi 
del 17 gennaio 2000. Chiede, con il ricorso di diritto am- 
ministrativo, in via principale, di annullare la decisione 
del Gran Consiglio con cui viene respinto il suo gravame e 
approvato il piano generale della nuova strada, in via sub- 
ordinata, di trasmettere gli atti all'autorità cantonale 
(Gran Consiglio e subordinatamente Consiglio di Stato) per- 
ché prenda una nuova decisione conforme al diritto pianifi- 
catorio federale. Con il ricorso di diritto pubblico il ri- 
corrente chiede di annullare la decisione del Gran Consi- 
glio. 
 
       Nel ricorso di diritto amministrativo il ricorrente 
lamenta una violazione dell'art. 24 LPT e fa valere altresì 
che la strada sconvolgerebbe un comprensorio prezioso, pro- 
tetto a livello federale attraverso la sua inclusione nell' 
inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali 
di importanza nazionale. 
 
       Il ricorso di diritto pubblico ricalca le censure 
sollevate nel ricorso di diritto amministrativo; in esso il 
Comune fa valere in particolare una violazione della sua 
autonomia. 
 
C.-  
Gli atti di ricorso non sono stati intimati al  
Gran Consiglio. 
 
C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :  
 
1.-  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con  
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli 
(DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a, 125 II 293 con- 
sid. 1a, 497 consid. 1a). 
 
       a) Il ricorso di diritto amministrativo e il ri- 
corso di diritto pubblico sono legati da una stretta rela- 
zione tra loro, si fondano sulla medesima fattispecie e si 
riferiscono a una stessa e unica decisione. Entrambi i ri- 
corsi tendono d'altra parte all'annullamento della decisio- 
ne del Gran Consiglio, il ricorso di diritto amministrativo 
contenendo invero anche una domanda subordinata volta al 
rinvio degli atti all'autorità cantonale. Si giustifica, in 
tali circostanze, di trattare i gravami congiuntamente e di 
pronunciare un unico giudizio (DTF 122 II 367 consid. 1a, 
113 Ia 161 consid. 1, 390 consid. 1). 
 
       b) Quando, come in concreto, la parte ricorrente 
agisca simultaneamente attraverso la via del ricorso di di- 
ritto pubblico e attraverso quella del ricorso di diritto 
amministrativo occorre, in base alla regola della sussidia- 
rietà del ricorso di diritto pubblico enunciata all'art. 84 
cpv. 2 OG, esaminare in primo luogo l'ammissibilità del ri- 
corso di diritto amministrativo (DTF 123 II 231 consid. 1, 
122 II 373 consid. 1b, 122 I 267 consid. 1a). 
 
       c) Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati 
con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministra- 
tivo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali 
d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che 
avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata 
nessuna delle eccezioni previste negli art. da 99 a 102 OG 
o nella legislazione speciale (DTF 125 II 10 consid. 2a, 
124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a, 124 II 409 consid. 
1d/dd, 123 II 231 consid. 2, 122 I 328 consid. 1a, 122 II 
274 consid. 1, 121 II 39 consid. 2a, 72 consid. 1b). Il ri- 
corso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro 
le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul di- 
ritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in 
gioco la violazione di norme di diritto federale diretta- 
mente applicabili (DTF 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 I 231 
consid. 2 e rinvii). Realizzandosi una simile connessione, 
il Tribunale federale esamina liberamente, nell'ambito del 
ricorso di diritto amministrativo, se il diritto cantonale 
sia conforme alle norme superiori federali (cfr. art. 104 
lett. a OG; DTF 123 II 231 consid. 2, 121 II 39 consid. 2a, 
72 consid. 1b). Per contro, è il rimedio del ricorso di 
diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate 
esclusivamente sul diritto cantonale e che non presentino 
alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale 
(DTF 125 II 10 consid. 2a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 
359 consid. 1a/aa, 121 II 72 consid. 1b). 
 
       Le decisioni cantonali di ultima istanza relative a 
piani di utilizzazione (tra cui possono rientrare progetti 
stradali, cfr. al riguardo DTF 117 Ib 35 consid. 2, 116 Ib 
159 consid. 1a, 112 Ib 164 consid. 1, 409 consid. 1b e c, e 
DTF 120 Ib 27 consid. 1 in relazione alla LPN;  Adelio Sco -  
lari, Commentario, Bellinzona 1996, n. 389 pag. 210 seg.;  
cfr. pure l'art. 13 della legge cantonale sulle strade, del 
23 marzo 1983) sono impugnabili, di regola, mediante ricor- 
so di diritto pubblico (art. 34 cpv. 3 LPT). Tuttavia, è 
aperta secondo l'art. 34 cpv. 1 LPT la via del ricorso di 
diritto amministrativo contro le decisioni cantonali di ul- 
tima istanza concernenti le indennità per restrizioni della 
proprietà ai sensi dell'art. 5 e le autorizzazioni giusta 
l'art. 24 LPT. Qualora siano contestate disposizioni fonda- 
te sul diritto sostanziale della Confederazione, segnata- 
mente sulla protezione dell'ambiente o della natura, conte- 
nute nel piano di utilizzazione, o la loro assenza, la giu- 
risprudenza del Tribunale federale considera ancora ammis- 
sibile, eccezionalmente, il ricorso di diritto amministra- 
tivo: tale rimedio di diritto permette pure di sollevare 
censure concernenti l'applicazione del diritto sulla piani- 
ficazione del territorio, allorché queste ultime norme sono 
necessariamente in relazione con quelle del diritto sulla 
protezione della natura e dell'ambiente e quando non sussi- 
stano motivi di irricevibilità secondo gli art. 99 e segg. 
OG, segnatamente secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. c OG. La 
proponibilità del ricorso di diritto amministrativo è data 
in particolare quando il piano concerne un progetto concre- 
to e assume quindi il carattere di una decisione ai sensi 
dell'art. 5 PA (DTF 123 II 88 consid. 1a, 231 consid. 2, 
289 consid. 1b, 121 II 72 consid. 1b; cfr., riguardo al de- 
creto legislativo con cui il Gran Consiglio ticinese appro- 
vava, secondo l'ordinamento previgente, la costruzione di 
una strada, DTF 116 Ib 418 consid. 1a). L'art. 99 cpv. 1 
lett. c OG non esclude d'altra parte in via di massima, se- 
condo la giurisprudenza del Tribunale federale, il ricorso 
di diritto amministrativo contro i piani di utilizzazione 
ai sensi degli art. 14 e segg. LPT (DTF 123 II 88 consid. 
1a/dd e rinvii). 
 
       d) Il Comune di Ligornetto non è legittimato, nel- 
l'ambito del ricorso di diritto amministrativo, a invocare 
l'autonomia comunale. Il quesito di sapere se, sempre con 
riguardo a questo rimedio, esso sia legittimato a proporre 
le altre censure, in particolare quella attinente all'ap- 
plicazione dell'art. 24 LPT, può rimanere aperto (art. 34 
cpv. 2 LPT in relazione con l'art. 103 lett. c OG). Infat- 
ti, con giudizio di data odierna il Tribunale federale ha 
dichiarato inammissibili ricorsi interposti contro la stes- 
sa decisione granconsiliare da proprietari di fondi diret- 
tamente coinvolti nel tracciato della prevista strada, e 
rinviato gli atti all'Autorità cantonale in applicazione 
dell'art. 98a OG (cause 1A.12/2000 e 1P.32/2000, 1A.20/2000 
e 1P.56/2000). In tali circostanze, anche con riferimento 
ai ricorsi del Comune di Ligornetto, non vi è stato esauri- 
mento delle istanze cantonali sicché gli atti, pure in que- 
sto caso, devono essere rinviati all'Autorità cantonale. 
 
       aa) L'art. 98a OG fa infatti obbligo ai Cantoni di 
istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, 
in quanto le decisioni di queste ultime siano direttamente 
impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribu- 
nale federale, evenienza che si avvera riguardo al progetto 
litigioso. Il Tribunale federale ha ricordato che a partire 
dal 15 febbraio 1997 (vedi n. 1 cpv. 1 delle disposizioni 
finali della novella legislativa introducente l'art. 98a 
OG), l'art. 98a OG si applica direttamente: questa norma 
comporta quindi la competenza di un'autorità giudiziaria 
cantonale nonostante l'assenza di disposizioni cantonali in 
merito (DTF 123 II 231 consid. 7), o quando, come in con- 
creto, la norma transatoria ne faccia astrazione. La ver- 
tenza doveva pertanto essere sottoposta, quale ultima 
istanza cantonale destinata a dirimerla, a un Tribunale nel 
Cantone: secondo l'art. 13 della legge cantonale sulle 
strade del 23 marzo 1983, nel tenore modificato il 6 feb- 
braio 1995 e valido dal 15 marzo successivo, i piani gene- 
rali seguono la procedura prevista per i piani di utilizza- 
zione cantonale, esaminati in ultima istanza ricorsuale dal 
Tribunale della pianificazione del territorio (art. 49 
della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 
maggio 1990). In tali circostanze, il ricorso di diritto 
amministrativo interposto dal Comune contro la decisione 
del Parlamento è inammissibile per mancato esaurimento del- 
le istanze cantonali giusta l'art. 98a OG (DTF 125 I 406 
consid. 3a, 123 II 231 consid. 7 pag. 237). Il presente ri- 
corso non può quindi essere esaminato nel merito, non es- 
sendo stato utilizzato il rimedio dato e imposto dall'art. 
98a cpv. 1 OG, questa norma essendo già direttamente appli- 
cabile quando il Parlamento si è pronunciato. 
 
       In tali circostanze l'incarto viene inviato all'Au- 
torità giudiziaria cantonale verosimilmente competente in 
ultima istanza e cioè al Tribunale della pianificazione del 
territorio, perché si pronunci sulla vertenza (vedi DTF 123 
II 231 consid. 8c). Si rileva a questo riguardo che, con la 
trasmissione dell'incarto alla Corte cantonale, il presente 
giudizio di irricevibilità non ha come conseguenza di ren- 
dere direttamente esecutiva la decisione impugnata presa 
dal Gran Consiglio (DTF 123 II 231 consid. 8d pag. 240). 
 
       bb) La decisione del Gran Consiglio non indica le 
possibilità di ricorso. Il principio stabilito all'art. 107 
cpv. 3 OG nell'ambito della giurisdizione amministrativa, 
secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non 
può cagionare alle parti alcun pregiudizio, ha una portata 
generale: quando il diritto cantonale lo prevede espressa- 
mente (cfr. l'art. 26 della legge ticinese di procedura per 
le cause amministrative del 19 aprile 1966), l'autorità 
giudicante ha il dovere di istruire gli interessati sui 
mezzi legali e, se questa istruzione è errata o incompleta, 
il ricorrente ha per regola il diritto di prevalersene se- 
condo il principio della buona fede, a meno che l'inesat- 
tezza dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, 
facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo 
oggettivi ma anche soggettivi (DTF 123 II 231 consid. 8b, 
121 II 72 consid. 2a/b, 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 
2a;  Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ti-  
cinese, n. 5 all'art. 26, pag. 133). Quest'ultimo stato di 
cose non deve ritenersi verificato in concreto, ritenute le 
particolarità della fattispecie, ove la competenza del Gran 
Consiglio a decidere quale ultima istanza cantonale poteva 
essere dedotta da una norma transitoria (l'art. 56a cpv. 1 
della citata legge cantonale sulle strade) suscettibile di 
fuorviante interpretazione. 
 
2.-  
Risulta dai considerandi precedenti che il ri-  
corso di diritto pubblico sarebbe stato esso pure inammis- 
sibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali 
(art. 86 cpv. 1 OG; DTF 123 II 231 consid. 9). Non si deve 
quindi esaminare la censura, formulata in detto ricorso, di 
violazione dell'autonomia comunale. 
 
3.-  
Si giustifica di non prelevare la tassa di  
giustizia (art. 156 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi 
 
i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e  
 
p r o n u n c i a :  
 
       1. Il ricorso di diritto amministrativo è inammis- 
sibile. 
 
       2. Gli atti sono inviati al Tribunale della piani- 
ficazione del territorio del Cantone Ticino. 
 
       3. Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. 
 
       4. Non si preleva tassa di giustizia. 
 
       5. Comunicazione al Municipio di Ligornetto, ai 
Municipi di Rancate e di Besazio, al Consiglio di Stato del 
Cantone Ticino, per sé e per il Gran Consiglio, all'Ufficio 
federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e al 
Tribunale della pianificazione del territorio. 
 
 
Losanna, 11 febbraio 2000 
MDE 
 
              
In nome della I Corte di diritto pubblico  
                    
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:  
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,