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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_884/2007 
 
Sentenza dell'8 gennaio 2009 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
P.________, 
ricorrente, patrocinata dalla Consulenza giuridica andicap, Via Linoleum 7, 6512 Giubiasco, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 novembre 2007. 
 
Visto in fatto e considerando in diritto: 
che P.________, nata nel 1965, coniugata e madre di due figli, ha lavorato alla M.________ quale venditrice sino al febbraio 2003, quando ha accusato un primo episodio di sindrome ansioso-depressiva reattiva a stress familiare e lavorativo, con ricaduta nel novembre 2003 e conseguente cessazione dell'attività lavorativa, 
 
che il 23 luglio 2004 l'interessata ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti facendo valere uno stato di esaurimento, 
 
che il 24 maggio 2005 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha respinto la richiesta per carenza di incapacità lavorativa di almeno il 40% in media per un anno, ritenuto che dal 1° febbraio 2005 l'incapacità lavorativa era stata valutata al 30%, 
 
che a seguito dell'opposizione di P.________ l'amministrazione ha esperito ulteriori accertamenti, 
 
che l'Ufficio AI con decisione su opposizione 25 settembre 2006 ha riconosciuto all'assicurata il diritto a una mezza rendita di invalidità con effetto dal 1° novembre 2005, 
 
che posta una ripartizione del tempo giornaliero in misura del 18.50% per l'attività lucrativa - l'assicurata, in seguito alla nascita, avvenuta nell'agosto 2000, del secondogenito, aveva ridotto la propria attività di venditrice a due mezze giornate alla settimana (mentre prima lavorava al 50%) - e dell'81.50% per l'attività domestica, l'amministrazione ha accertato un grado d'invalidità totale del 56% applicando il metodo misto di valutazione (limitazione del 100% in ambito lucrativo e del 45.50% in ambito domestico), 
 
che l'interessata, patrocinata dalla Consulenza giuridica andicap, si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, rivendicando il diritto a una rendita intera di invalidità a partire dal 1° novembre 2004, 
 
che l'adita istanza - statuendo per giudice unico - con giudizio 8 novembre 2007 ha parzialmente accolto il ricorso e riconosciuto alla ricorrente una rendita di invalidità intera con effetto dal 1° novembre 2005, 
 
che il primo giudice ha in particolare riconosciuto una ripartizione a metà del tempo giornaliero per l'attività lucrativa e per l'attività domestica, ritenendo verosimile, sulla base anche delle evoluzioni precedenti, l'affermazione dell'assicurata secondo cui essa avrebbe ripreso l'attività lucrativa al 50% non appena il secondogenito fosse stato un po' più indipendente e pronto per l'asilo, 
 
che in tal modo è giunto ad accertare un tasso d'invalidità complessivo del 73%, 
 
che per contro l'autorità giudiziaria cantonale, constatando l'interruzione sia del trattamento medicamentoso sia di quello psichiatrico nell'estate del 2004 per un intervenuto miglioramento dello stato di salute, non ha ammesso l'esistenza di una inabilità lavorativa continua dal novembre 2003, bensì ha fatto risalire simile circostanza al novembre 2004, quando sarebbe intervenuto il terzo episodio depressivo (dopo che il primo era durato da febbraio a luglio 2003 e il secondo da novembre 2003 a luglio 2004), 
 
che P.________, sempre assistita dalla Consulenza giuridica andicap, ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede il riconoscimento della rendita intera a partire dal 1° novembre 2004, 
 
che, chiamati a pronunciarsi sul gravame, l'Ufficio AI ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato, 
 
che il Tribunale federale è vincolato dall'accertamento di fatto operato dal primo giudice (art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 1 LTF), 
 
che per l'art. 105 cpv. 2 LTF il Tribunale federale può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF
 
che l'oggetto della lite verte unicamente sul momento a partire dal quale l'interessata ha diritto alla rendita intera d'invalidità, 
 
che nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esaurientemente ricordato le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia (v. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007), 
 
che il Tribunale cantonale ha riconosciuto una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° novembre 2005 ritenendo che la sintomatologia di cui è affetta la ricorrente si sia manifestata in modo decisivo, per la concessione del diritto alla prestazione, con il terzo episodio depressivo verificatosi nel novembre 2004, 
 
che per la ricorrente l'inizio del diritto alla rendita deve essere per contro fatto risalire già al 1° novembre 2004, 
che a suo avviso la pronuncia cantonale sarebbe su questo punto manifestamente errata in quanto si baserebbe sostanzialmente sulle informazioni da lei stessa fornite nel maggio 2005 alla perita dott.ssa S.________ come pure sulla circostanza che essa avrebbe interrotto, durante l'estate/autunno 2004, l'assunzione di medicamenti, 
 
che per l'insorgente simile conclusione non tiene inoltre conto delle contrarie valutazioni della psichiatra curante, dott.ssa B.________, la quale l'aveva visitata ad inizio luglio e ad inizio settembre 2004 riscontrando in entrambe le occasioni un quadro patologico gravemente compromesso, 
 
che per il resto le indicazioni da lei rilasciate alla dott.ssa S.________ non sarebbero attendibili in quanto risulterebbero da una percezione errata del suo stato di salute, come attesterebbe peraltro pure la discrepante valutazione della dott.ssa B.________, 
 
che nella misura in cui la contestazione verte su una questione di fatto (interruzione o meno dell'incapacità lavorativa nel periodo in esame), il potere cognitivo del Tribunale federale è limitato (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), 
 
che per consolidata giurisprudenza, una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare con un ragionamento preciso perché nel suo risultato il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii), 
 
che le argomentazioni della ricorrente non sono atte a inficiare le conclusioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, 
 
che queste ultime non sono in particolare manifestamente contraddittorie o stabilite in contrasto con le norme essenziali della procedura e in violazione del diritto federale poiché trovano riscontro nelle dichiarazioni spontanee di P.________, 
 
che le diverse circostanze allegate dall'insorgente, seppur sostenibili, non rendono manifestamente errato l'apprezzamento delle prove da parte del primo giudice, 
 
che il Tribunale cantonale poteva di conseguenza, senza arbitrio, riconoscere il diritto alla rendita intera d'invalidità a partire dal 1° novembre 2005, 
 
che il giudizio cantonale merita pertanto tutela, 
 
che la procedura è onerosa (art. 62 cpv. 1 LTF), 
 
Il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 8 gennaio 2009 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti