Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_179/2018  
 
 
Sentenza del 9 maggio 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Kneubühler, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Pascal Cattaneo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
 
Oggetto 
proroga della carcerazione preventiva, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 marzo 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (inc. n. 60.2018.72). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
La sera del 26 gennaio 2018, dopo diverse manovre compiute sul tratto precedente, due autovetture si sono fermate a lato delle carreggiate dell'autostrada A2. Tra A.________, alla guida del suo veicolo e il conducente e un passeggero della seconda autovettura è nato un acceso diverbio, sfociato poi in uno scontro fisico, durante il quale il primo ha provocato con una forbice ferite da taglio agli altri due. La polizia ha proceduto agli arresti provvisori dei tre interessati. 
 
B.   
Il 27 gennaio 2018 il Procuratore pubblico (PP) ha sentito A.________ in veste di imputato per le ipotesi di reato di omicidio intenzionale (subordinatamente lesioni gravi, tentate lesioni gravi) e aggressione (subordinatamente rissa). Il giorno seguente ha inoltrato un'istanza di carcerazione preventiva, ordinata poi dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) fino al 2 marzo 2018. In accoglimento di un'ulteriore istanza, il GPC, ammessa l'esistenza di gravi indizi di reato e il pericolo di fuga, l'ha prorogata fino al 2 maggio 2018. Adito dall'interessato, con decisione del 21 marzo 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale di appello (CRP) ne ha respinto il reclamo. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concessogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, di annullarla e di ordinare la sua scarcerazione immediata, subordinatamente di disporla adottando determinate misure sostitutive. 
 
La CRP non presenta particolari osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il PP nemmeno ha inoltrato una risposta. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione preventiva è ammissibile e il rimedio è tempestivo. Si è inoltre in presenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 134 IV 237 consid. 1.3 pag. 240) e la legittimazione del ricorrente è pacifica. La richiesta di scarcerazione immediata è ammissibile (art. 107 cpv. 2 LTF; DTF 133 I 270 consid. 1.1).  
 
1.2. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui le limitazioni dei motivi di ricorso previste dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF non sono applicabili (DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente siano manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (sentenza 1B_325/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 3.2).  
 
2.  
 
2.1. L'art. 212 cpv. 1 CPP dispone che di principio l'imputato resta in libertà. Secondo l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando egli è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (lett. a), influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b), minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti (DTF 137 IV 84 consid. 3.2) dopo avere già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c).  
 
2.2. La CRP ha ammesso la sussistenza di seri indizi per i reati prospettati dal PP, fondati tra l'altro sulla gravità delle ferite riportate dalle vittime e sull'esposizione dei fatti del ricorrente, che non li contesta. I presupposti di cui all'art. 221 lett. b ed c non sono stati indicati nella fattispecie. Come già il PP, anche la CRP ha ritenuto l'esistenza di un pericolo di fuga. Ha tuttavia rilevato che al riguardo vi sono elementi contrastanti: il ricorrente ha chiari legami con il Cantone, dove vive da anni e vi abita anche la moglie, le figlie, i genitori e i fratelli; è inoltre al beneficio di una rendita parziale AI e di altre prestazioni sociali. Dinanzi al PP ha dichiarato di risiedere in Svizzera dal 1991, di beneficiare di un permesso C e d'essere stato lui la stessa sera ad avvertire la polizia dell'accaduto. La Corte cantonale ha ritenuto d'altra parte molto gravi i fatti intervenuti, per motivi futili, in seguito al citato confronto, al quale egli si è immediatamente prestato, mentre avrebbe facilmente e ragionevolmente potuto sottrarvisi. Ha poi considerato la possibile condanna e l'eventuale pronuncia di un'espulsione penale (art. 66a CP), nonché che l'imputato, come la moglie, dispongono della cittadinanza kosovara ed entrambi hanno buoni rapporti con i suoceri, rispettivamente genitori, che vivono in quel Paese. Anche la mancanza da diverso tempo di un'attività lavorativa, come una non meglio precisata non impeccabile integrazione militerebbero a favore di un serio pericolo di fuga. Secondo la Corte cantonale sarebbe per contro più difficile valutare l'influsso di alcuni aspetti della personalità del ricorrente, che comporterebbero un'instabilità emotiva e oscillazioni dell'umore, osservato che la perizia disposta dal PP potrà eventualmente chiarire meglio questo elemento.  
 
2.3. Il ricorrente, rilevato che pure le due persone da lui ferite sono imputate nell'ambito di un procedimento penale parallelo, contesta il pericolo di fuga, al quale si potrebbe comunque rimediare ordinando misure sostitutive alla carcerazione. Precisa, nell'ottica della contestata non impeccabile integrazione, d'essere incensurato, di vivere in Svizzera dall'età di sei anni e che in caso di fuga all'estero perderebbe il permesso C; anche la moglie e le figlie perderebbero i loro permessi nella denegata ipotesi che intendessero seguirlo. Rilevato che beneficia di una rendita AI, motivo per cui non ha un'attività lavorativa, adduce che sarebbe altamente improbabile la fuga dalla Svizzera poiché comprometterebbe il suo stato di salute e soprattutto la stabilità economica della famiglia. Sottolinea che invece di abbandonare i luoghi dei fatti, è stato lui ad avvertire la polizia, raccontando il confronto senza nascondere nulla e consegnando le forbici utilizzate per colpire le due persone, che l'avrebbero aggredito per primi. Sostiene che si sarebbe fermato ai bordi dell'autostrada, perché pensava che la sua autovettura avesse dei problemi e non per confrontarsi con gli altri due imputati. Riguardo a una possibile espulsione, accenna ai motivi offerti al giudice dall'art. 66a cpv. 2 e 3 CP per rinunciarvi, per cui il pericolo di fuga sarebbe una mera speculazione.  
 
2.4. In concreto è pacifico che il ricorrente è gravemente indiziato di un crimine e che né si è in presenza di un rischio di collusione né di inquinamento delle prove; neppure è addotto un pericolo di recidiva. Occorre quindi unicamente esaminare se sussista un rischio di fuga e, in caso affermativo, se possano essere adottate misure sostitutive ai sensi dell'art. 237 CPP. Giova rilevare che nella fattispecie l'assunzione delle prove dovrebbe trovarsi a uno stadio avanzato e che dopo la consegna della perizia psichiatrica il processo potrebbe avere luogo entro un termine ragionevole.  
 
2.4.1. Come visto, il 28 gennaio 2018 nei confronti del ricorrente è stata ordinata la carcerazione preventiva fino al 2 marzo 2018, prorogata poi fino al 2 maggio 2018. Le parti, disattendendo che il presupposto per uno svolgimento celere e ottimale della procedura ricorsuale è la costante informazione del Tribunale federale sullo stato della procedura e sui diversi passi da loro intrapresi, non hanno comunicato se, durante lo scambio di scritti, la carcerazione sia stata ancora protratta e se il ricorrente abbia ancora un interesse non solo teorico, ma pratico e attuale all'esame del ricorso (DTF 137 IV 177 consid. 2.2 pag. 179 seg.; sentenza 1B_362/2017 del 25 settembre 2017 consid. 1.1). Né sono state riferite le risultanze, convergenti o contrastanti, del parallelo procedimento penale. Rinunciando a formulare osservazioni, il PP nemmeno ha esposto se nel frattempo il rischio di fuga si sarebbe maggiormente concretato o affievolito.  
 
2.4.2. Certo, come ritenuto dalle istanze cantonali, la posizione geografica del Ticino permetterebbe al ricorrente di raggiungere il Kosovo attraversando un solo Stato. Dal certificato fiscale agli atti, risulta tuttavia ch'egli riceve rendite AI per sé e i figli per complessivi fr. 9'504.-- e prestazioni complementari per fr. 61'320.--. Queste risorse finanziarie e le sue difficoltà a trovare un lavoro, a maggior ragione in Kosovo, oltre alle sue difficoltà personali, non militano a favore di un pericolo di fuga. Ciò nondimeno dai citati accertamenti, di per sé non contestati dal ricorrente, discende che un pericolo di fuga non può essere escluso del tutto. Scopo della carcerazione rimane del resto anche quello di garantire la presenza dell'imputato alla procedura, al processo e all'eventuale espiazione della pena.  
 
La carcerazione preventiva può tuttavia essere ordinata e mantenuta soltanto quale "ultima ratio" e in suo luogo possono essere ordinate misure meno severe (art. 212 cpv. 2 lett. c CPP; DTF 143 IV 9 consid. 2.2 pag. 12; 137 IV 84 consid. 3.2 pag. 85, 13 consid. 4.1). 
 
3.  
 
3.1. A titolo abbondanziale, il ricorrente critica la mancata adozione di misure sostitutive. Riconosciuto che le accuse mosse nei suoi confronti rivestano una certa gravità, osserva che occorrerebbe considerare che sarebbe stato aggredito per primo e che quindi si sarebbe difeso. Ammesso che oggigiorno è facilmente possibile oltrepassare le frontiere anche senza documenti di identità, rileva che secondo la dottrina sarebbe comunque eccessivo escludere l'adozione di tali misure unicamente per questa ragione (ALEXIS SCHMOKER, in: Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, n. 9 ad art. 237 CPP).  
 
3.2. L'art. 237 cpv. 1 CPP prevede che il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione. Secondo l'art. 237 cpv. 2 CPP sono misure sostitutive segnatamente: il versamento di una cauzione (lett. a); il blocco dei documenti d'identità e di legittimazione (lett. b); l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato (lett. c); l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico (lett. d); l'obbligo di svolgere un lavoro regolare (lett. e); l'obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo (lett. f); il divieto di avere contatti con determinate persone (lett. g). Questa lista non è esaustiva. In ogni caso anche l'imposizione di altre possibili misure sostitutive presuppone che siano dati, come per la carcerazione preventiva, gravi indizi di reato e un motivo di carcerazione (DTF 137 IV 122 consid. 2). In ossequio al principio costituzionale della proporzionalità, il provvedimento meno incisivo deve permettere di raggiungere lo stesso scopo della detenzione (DTF 142 IV 367 consid. 2.1 pag. 370; 141 IV 190 consid. 3; 140 IV 74 consid. 2.2 pag. 78).  
 
3.3. Riguardo alla mancata adozione di misure sostitutive, la CRP si è limitata a condividere la conclusione del GPC per il quale in ragione della situazione geografica del Cantone Ticino, il ricorrente potrebbe facilmente raggiungere il suo Paese d'origine. In effetti, in concreto, potrebbero solo entrare in linea di conto il blocco dei documenti d'identità e di legittimazione, nonché quello di dimorare in un determinato luogo e di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico (art. 237 cpv. 2 lett. b-d), meno per contro, vista la situazione finanziaria del ricorrente, il versamento di una cauzione (art. 237 cpv. 2 lett. a CPP).  
 
È vero che con l'entrata della Svizzera nello spazio Schengen e la relativa abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne, la misura sostitutiva del deposito dei documenti ha perso in parte la sua efficacia, per cui non può essere l'unico provvedimento per scongiurare il pericolo di fuga: il deposito dei documenti di identità resta comunque una valida misura nel caso in cui l'imputato voglia fuggire in luoghi lontani, segnatamente in Stati terzi (cfr. sentenza 1B_289/2017 del 25 luglio 2017 consid. 3.2-3.4; MATTHIAS HÄRRI, in: BSK Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed., n. 10 ad art. 237; CATHERINE HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse: buts et limites, 2016, n. 1201 pag. 427). 
 
Questo aspetto la CRP, pur accennandone, ha omesso di esaminarlo in maniera approfondita, venendo meno a un suo specifico obbligo (sulle esigenze di motivazione di una sentenza vedi DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157 con rinvii e sull'obbligo di motivare la rinuncia ad adottare misure sostitutive sentenza 1B_309/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.4, in: RtiD II-2010 n. 7 pag. 33). Non spetta tuttavia al Tribunale federale, quale prima istanza e senza ulteriori approfondimenti, esaminare le misure sostitutive adeguate per il caso in esame. Si giustifica quindi di rinviare la causa all'istanza precedente, affinché esamini compiutamente quali potrebbero entrare in considerazione, informandone se del caso le vittime (art. 214 cpv. 4 CPP; DTF 138 IV 78 consid. 3 pag. 80). 
 
Queste considerazioni nella fattispecie non implicano ancora che il ricorrente debba essere scarcerato immediatamente, esito che non si giustifica finché l'autorità competente non si sarà pronunciata, a breve scadenza, sulla possibilità dell'eventuale adozione di misure sostitutive (sentenza 1B_108/2018 del 28 marzo 2018 consid. 3.4 e 4). La conclusione ricorsuale di ordinare la sua immediata scarcerazione dev'essere pertanto respinta. 
 
3.4. Il ricorrente, a ragione, non critica una durata eccessiva della carcerazione che già potrebbe superare quella della pena detentiva presumibile e di conseguenza una violazione del principio della proporzionalità e di quello della celerità (art. 212 cpv. 3 CPP; DTF 143 IV 168 consid. 5.1 pag. 173, 160 consid. 4.1 e 4.2 pag. 165 seg.; 139 IV 270 consid. 3.1 pag. 275), questioni che nemmeno devono quindi essere trattate.  
 
4.   
Ne segue che il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata nella misura in cui nega l'adozione di misure sostitutive. Per il resto essa è confermata. La causa è rinviata alla CRP per nuova decisione nel senso dei considerandi. 
 
Il Cantone Ticino verserà un'indennità ridotta per ripetibili della sede federale al ricorrente, assistito da un legale (art. 68 cpv. 1 LTF). La sua richiesta d'assistenza giudiziaria diventa quindi parzialmente priva di oggetto e, vista la sua situazione finanziaria, dev'essere accolta per il resto (art. 64 cpv. 1 LTF). L'avvocato Pascal Cattaneo è nominato quale difensore d'ufficio per la procedura federale; la Cassa del Tribunale federale gli verserà un'indennità (art. 64 cpv. 2 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza del 21 marzo 2018 della CRP è annullata nella misura in cui le misure sostitutive alla carcerazione sono negate e la causa è rinviata all'istanza precedente affinché pronunci una nuova decisione nel senso dei considerandi. 
 
2.   
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al difensore del ricorrente un'indennità per ripetibili ridotta di fr. 1'500.--. 
 
3.   
L'avv. Pascal Cattaneo viene designato patrocinatore del ricorrente per la procedura innanzi al Tribunale federale. La Cassa del Tribunale federale gli verserà un'indennità di fr. 1'000.--. 
 
4.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 maggio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri