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[AZA 7] 
I 662/99 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 26 marzo 2001 
 
nella causa 
 
G.________, R.________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- a) Con decisione 13 luglio 1988 la Cassa svizzera di compensazione respinse una domanda di rendita di invalidità del cittadino italiano G.________, nato nel 1945, per inadempimento del requisito assicurativo richiesto in regime convenzionale italo-svizzero relativo alla sicurezza sociale. Tale decisione venne confermata dalla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e in ultima istanza dal Tribunale federale delle assicurazioni. 
In seguito poi, il 4 febbraio 1993, l'INPS comunicò alla Cassa svizzera di compensazione un provvedimento dal quale risultava che a G.________ era stata riconosciuta una pensione di invalidità italiana con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1987. 
La Cassa quindi riesaminò il caso e rese il 29 marzo 1994 un'ulteriore decisione mediante la quale veniva nuovamente respinta la domanda di rendita dell'interessato, questa volta per carenza di invalidità di rilievo giusta il diritto svizzero. 
Il gravame interposto da G.________ contro la citata decisione fu parzialmente accolto dalla competente Commissione di ricorso con giudizio 20 febbraio 1995. Annullato il provvedimento impugnato, gli atti vennero rinviati all'amministrazione per complemento di istruttoria e resa di una nuova decisione. I giudici commissionali avevano infatti ritenuto non essere state sufficientemente accertate le ripercussioni invalidanti delle affezioni psichiche lamentate dall'interessato, come pure l'adempimento del requisito assicurativo. 
Tale giudizio venne poi confermato dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza 28 agosto 1995. 
 
b)Dando seguito a quanto disposto dai primi giudici, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ordinò il 23 ottobre 1995 l'allestimento di una perizia a cura della Clinica psichiatrica di M.________, avvertendo G.________ che avrebbe dovuto rimanere a disposizione degli specialisti per un periodo di quattro o cinque giorni. 
Il 6 novembre 1995 G.________ rese nota la propria intenzione di non sottoporsi all'esame peritale. Il 19 dicembre successivo la predetta Clinica avvertì a sua volta l'amministrazione che il paziente non si era presentato. 
 
Per lettera raccomandata 11 gennaio 1996 l'Ufficio AI richiamò l'attenzione di G.________ sugli articoli 73 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) e 13 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) e gli concesse un termine di grazia di trenta giorni. Con scritto 27 gennaio 1996 l'interessato si confermò nella sua posizione di diniego. 
Date queste premesse, con decisione 14 marzo 1996 l'Ufficio AI respinse la domanda di rendita di invalidità svizzera per inottemperanza del termine impartito al richiedente per sottoporsi a perizia psichiatria. 
 
B.- Adita da G.________, con giudizio 9 aprile 1997 la competente Commissione di ricorso respinse il gravame. 
 
C.- Avverso il giudizio commissionale G.________ produce ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede che gli venga riconosciuto il diritto a una rendita di invalidità svizzera. 
Mentre l'amministrazione propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
Con memoria 17 gennaio 2000 il ricorrente ha confermato di mantenere il gravame. 
 
Diritto : 
 
1.- I primi giudici hanno esattamente indicato nel querelato giudizio, cui si rinvia, i presupposti che cumulativamente debbono concorrere perché un cittadino italiano residente in patria sia posto al beneficio di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- Nella decisione impugnata, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero si è fondato sugli art. 73 OAI e 13 PA, norme, queste, per le quali l'amministrazione può rifiutare di dar seguito a domande di assicurati che neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente da loro esigibile per l'accertamento dei fatti. 
 
3.- Tutelando il provvedimento dell'amministrazione, i primi giudici hanno considerato che non si potevano avere ragionevoli dubbi sulle capacità di intendere e di volere del ricorrente. 
Per l'art. 16 del Codice civile svizzero (CC) è capace di discernimento qualunque persona che non sia privata della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o stato consimile. Giusta l'art. 18 CC gli atti di chi è incapace di discernimento non producono di principio effetto giuridico. 
Orbene, nel caso concreto dagli atti in causa, segnatamente da quelli non in possesso dell'autorità giudiziaria di prima istanza, emergono forti dubbi circa la facoltà di agire ragionevolmente del ricorrente. Nella relazione di visita psichiatrica del 7 ottobre 1993, trasmessa dall'INPS all'amministrazione svizzera solamente nel febbraio del 1998, il dott. M.________ pone in effetti la grave diagnosi di psicosi schizofrenica-paranoide cronicizzata, il che giustifica, in accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, di rinviare l'incarto alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero perché, fatto esaminare, alla luce della predetta relazione medico-psichiatrica, il punto della capacità di intendere e di volere dell'istante in relazione al rifiuto di recarsi a Mendrisio, si pronunci di nuovo al riguardo, se del caso dopo aver ordinato la designazione di un patrocinatore d'ufficio. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio querelato 9 aprile 1997, gli atti sono rinviati alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero perché proceda a complemento di istruttoria e renda una nuova pronunzia, conformemente ai considerandi. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 26 marzo 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
IlCancelliere :