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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1015/2022  
 
 
Sentenza del 5 giugno 2023  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, Koch, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Steiger, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Yves Flückiger, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Incendio intenzionale, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 20 giugno 2022 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2021.105 + 17.2022.116). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 30 novembre 2020, la Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato A.________ autore colpevole di incendio intenzionale, per avere, la notte tra il 17 e il 18 marzo 2015, a X.________, sul posteggio del domicilio di B.________, cagionato intenzionalmente l'incendio dell'autoveicolo Audi A6 di proprietà di quest'ultimo, provocandone la completa distruzione. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Egli è inoltre stato condannato a versare all'accusatore privato B.________ fr. 1'110.--, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni, e fr. 8'073.-- a titolo di indennizzo per le spese legali sostenute. È parimenti stato condannato al pagamento a favore dell'assicurazione C.________ di fr. 75'090.10, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni. 
Il giudizio di condanna trae origine dal fatto che B.________, di professione medico neurochirurgo, aveva eseguito, il 10 marzo 2006, un intervento chirurgico su A.________, che non aveva tuttavia avuto il decorso auspicato. Il paziente ha attribuito la responsabilità del mancato miglioramento del suo stato di salute al medico, nei confronti del quale ha iniziato a nutrire un forte risentimento. 
 
B.  
Con sentenza del 20 giugno 2022, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto un appello presentato da A.________ contro il giudizio di primo grado. La Corte cantonale ha ridotto a fr. 6'523.20 l'indennizzo per le spese legali sostenute da B.________ per la procedura di prima istanza, confermando per il resto la decisione di condanna. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 2 settembre 2022 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di proscioglierlo dall'imputazione di incendio intenzionale. Postula inoltre l'annullamento dei risarcimenti a favore degli accusatori privati e il riconoscimento di un'indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese sostenute per la sua difesa. In via subordinata, chiede che gli atti siano rinviati alla Corte cantonale per una nuova decisione. Il ricorrente chiede pure di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
 
D.  
Non sono state chieste osservazioni sul merito del ricorso, al quale è stato conferito l'effetto sospensivo con decreto presidenziale del 21 settembre 2022. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
2.2. Nella fattispecie, il ricorrente critica essenzialmente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale. Nella misura in cui si limita però ad esporre una sua diversa interpretazione dei fatti, senza sostanziare l'arbitrarietà del giudizio impugnato, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti al ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. Quanto al principio "in dubio pro reo" richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale gli ha ascritto a torto un movente per commettere il reato. Ammette ch'egli attribuisce i suoi attuali problemi di salute all'operazione chirurgica eseguita il 10 marzo 2006 dal dott. B.________. Sostiene tuttavia che l'accertamento della CARP, secondo cui egli ritiene il medico responsabile di tutti i suoi problemi, ritenendosi vittima di un'ingiustizia che andava assolutamente vendicata, sarebbe una semplice congettura non dimostrata. Rimprovera alla Corte cantonale di essersi fondata su pochi passaggi dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità precedenti di ben sei anni i fatti incriminati. Il ricorrente sminuisce la rilevanza della procedura da lui avviata contro il medico il 14 ottobre 2008 dinanzi alla Commissione di vigilanza sanitaria, così come quella relativa al precetto esecutivo fatto spiccare il 10 ottobre 2014 nei confronti del medico, volto prevalentemente ad interrompere la prescrizione. Minimizza inoltre il contenuto dei messaggi "sms" da lui inviati al dott. B.________, che risalirebbero al periodo da luglio a novembre 2014 e si situerebbero quindi ad una certa distanza dal reato. Il ricorrente reputa altresì irrilevante lo scritto del 25 marzo 2015 del patrocinatore dell'accusatore privato, che aveva informato il Ministero pubblico in particolare riguardo al contenuto minatorio di due sue telefonate allo studio legale nel febbraio del 2015. Adduce che tale scritto costituirebbe una semplice asserzione del legale, da non confondere con una dichiarazione di un testimone resa a verbale.  
 
3.2. Con queste argomentazioni il ricorrente si limita a sminuire genericamente la rilevanza degli elementi a suo carico, ma non si confronta puntualmente con i fatti accertati dalla CARP e non li sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Egli tenta in particolare di relativizzare i messaggi "sms" da lui inviati all'accusatore privato, adducendo ch'essi non sarebbero sempre facilmente decifrabili. Non considera tuttavia il loro specifico contenuto minatorio, riportato testualmente nella sentenza impugnata, e non dimostra quindi che i precedenti giudici li avrebbero valutati in modo manifestamente insostenibile. Quanto alla lettera inviata dal patrocinatore dell'accusatore privato al Ministero pubblico, la CARP non l'ha trattata alla stregua di una deposizione testimoniale, ma l'ha posta in relazione con le dichiarazioni dell'accusatore privato. Questi aveva infatti riferito agli inquirenti come a partire dal mese di novembre del 2014 egli non fosse più stato importunato dal ricorrente, il quale aveva però iniziato a contattare il suo avvocato e il suo assicuratore per la responsabilità civile. Lo scritto del legale al Ministero pubblico conferma questa circostanza e al riguardo la generica contestazione ricorsuale non sostanzia arbitrio alcuno. Il ricorrente non si confronta poi puntualmente con il considerando n. 11 della sentenza impugnata, in cui la Corte cantonale ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto quantomeno poco plausibili le spiegazioni addotte dal ricorrente in sede di dibattimento di appello. In tali circostanze, l'accertamento della CARP secondo cui il ricorrente nutriva un forte risentimento nei confronti dell'accusatore privato, che riteneva responsabile del deterioramento della sua salute, ed era convinto di avere subito un'ingiustizia che andava risarcita, è vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
4.  
 
4.1. Al punto n. 2 del ricorso (da pag. 9 a pag. 13), il ricorrente si esprime sul considerando n. 15 della sentenza impugnata. In tale considerando, la Corte cantonale ha esposto una serie di elementi che riconducevano al ricorrente l'incendio appiccato all'automobile dell'opponente, la cui origine dolosa era indubbia. La CARP ha al riguardo rilevato che il ricorrente aveva ammesso di conoscere il luogo in cui abitava l'accusatore privato. Ha altresì constatato che sull'accendino rinvenuto vicino al veicolo incendiato erano state riscontrate tracce di DNA del ricorrente e della di lui moglie, accertando altresì che per sua stessa ammissione l'accendino proveniva dal suo domicilio. La precedente istanza ha poi accertato che il ricorrente aveva affermato di essere stato a conoscenza dell'incendio e di essersi recato in loco, nonché di avere posseduto un bidone di colore blu contenente benzina che sarebbe "sparito" da casa sua proprio qualche giorno prima dei fatti incriminati. I giudici cantonali hanno al riguardo pure accertato ch'egli non aveva mai accennato alla moglie un preteso furto del bidone di benzina. Hanno poi rilevato che, interrogato sulle attività da lui svolte il 17 e il 18 marzo 2015, egli ha ricordato unicamente di essersi recato in farmacia a Y.________ il 18 marzo 2015 e, d'altro canto, sua moglie non ha riferito alcunché di rilevante sui suoi movimenti nella notte tra il 17 e il 18 marzo 2015.  
 
4.2. Nel gravame, il ricorrente si limita a fornire giustificazioni ed a prospettare ipotesi alternative sui fatti accertati dalla Corte cantonale, ma non si confronta puntualmente con gli stessi e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1).  
In particolare, laddove adduce che non sarebbero state rilevate sue tracce digitali sull'intero accendino, il ricorrente non contesta l'accertamento relativo alla presenza del suo DNA sull'accendino in questione (oltre a quello della moglie, spiegabile nel fatto ch'ella l'aveva utilizzato in quanto accanita fumatrice). Laddove sostiene di non avere ammesso che l'accendino in questione proveniva da casa sua, ma di avere semplicemente prospettato un'ipotesi, egli si limita a sminuire le sue dichiarazioni risultanti dal verbale d'interrogatorio del 25 gennaio 2016 dinanzi al Ministero pubblico. La Corte cantonale ha infatti accertato in modo conforme allo stesso che, confrontato con la presenza di sue tracce di DNA sull'accendino, il ricorrente ha riconosciuto ch'esso era "partito dal garage", dove la moglie custodiva numerosi accendini, contestando nondimeno di essere stato lui a portarlo sul luogo del reato. Sostenendo poi che le sue dichiarazioni in sede di istruttoria avrebbero dovuto essere "prese con le pinze" a causa del suo stato di salute, il ricorrente non si confronta puntualmente con le argomentazioni con cui i giudici cantonali hanno respinto la richiesta di estromissione dagli atti dei relativi verbali (cfr. sentenza impugnata, considerando n. 2, che rinvia in parte al considerando n. 4 della sentenza di primo grado). Sostenendo essenzialmente che la CARP si sarebbe fondata su "semplici congetture ed asserzioni non comprovate", il ricorrente non sostanzia d'arbitrio in modo conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF gli accertamenti e le valutazioni delle prove esposti in modo articolato dalla Corte cantonale nel giudizio impugnato.  
 
5.  
Al punto n. 3 del ricorso (da pag. 13 a pag. 18), il ricorrente ribadisce la tesi secondo cui il suo stato di salute non gli avrebbe permesso di affrontare una trasferta in autovettura di oltre 100 km la notte tra il 17 e il 18 marzo 2015, assumendosi rischi considerevoli. 
Nuovamente, il ricorrente non dimostra tuttavia la manifesta insostenibilità degli accertamenti della CARP che, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi disponibili, ha negato ch'egli si trovasse in quel frangente in uno stato di inidoneità alla guida. Il ricorrente parte dalla possibilità ch'egli abbia assunto i farmaci alle ore 18:00 del 17 marzo 2015, sicché l'azione di inibizione del dolore, della durata di circa otto ore, sarebbe terminata attorno alle 02:00, prima quindi che iniziasse l'incendio, appiccato attorno alle 03:00. Egli prospetta semplicemente un possibile orario alternativo relativo al momento in cui ha assunto i medicamenti. Non dimostra tuttavia la manifesta insostenibilità dell'accertamento della CARP secondo cui, come da lui stesso dichiarato al dibattimento di primo grado, egli si era somministrato i farmaci al momento del rientro a casa della moglie, avvenuto più tardi delle 18:00. Tenuto conto della durata degli effetti inibitori dei medicamenti, aveva perciò avuto il tempo di intraprendere la trasferta e di agire. La Corte cantonale ha inoltre considerato che, rispondendo a una domanda degli inquirenti volta a sapere se avesse in qualche modo aiutato il ricorrente, la moglie ha dichiarato ch'egli era "in grado di guidare da solo", ciò che smentiva la tesi ricorsuale dell'inidoneità alla guida. Lamentando il fatto che alla moglie non è però stato esplicitamente chiesto se avesse mai visto il marito guidare l'automobile di notte, il ricorrente non sostanzia d'arbitrio la valutazione della CARP. Le censure ricorsuali risultano quindi di carattere appellatorio e sono come tali inammissibili.  
 
6.  
Il ricorrente ribadisce che la sentenza si baserebbe su una serie di "semplici congetture destituite di fondamento"e su "interpretazioni dei fatti non avvalorate dagli atti di causa", limitandosi a riassumerle nel gravame (cfr. ricorso, punto n. 4). Egli non si confronta con l'insieme delle risultanze prese in considerazione dalla Corte cantonale che, sulla base di una loro valutazione complessiva, spiegata e motivata, ha concluso che, ad appiccare il fuoco all'autovettura dell'accusatore privato, era certamente stato il ricorrente. Sollevando la censura questi si scosta peraltro dai fatti accertati dalla CARP, di principio vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), senza sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente censura una violazione del suo diritto di essere sentito. Lamenta la mancata assunzione delle prove addotte con le istanze probatorie dinanzi alla Corte cantonale e da essa parzialmente respinte (comparazione tra la benzina rinvenuta sul luogo dell'incendio e quella prelevata presso il domicilio del ricorrente, perizia medica sugli effetti dei farmaci da lui assunti, ripetizione delle analisi delle tracce di DNA, perizia tecnica sull'autovettura dell'accusatore privato, audizione di due medici curanti del ricorrente e della farmacista di fiducia, audizione della moglie, interrogatorio di confronto tra il ricorrente e l'accusatore privato, audizione di due ispettori di polizia e dei precedenti difensori del ricorrente). Il ricorrente sostiene inoltre che l'autorità penale avrebbe omesso di eseguire ulteriori accertamenti che sarebbero stati decisivi, quali in particolare la verifica dell'ubicazione del suo telefono cellulare nella notte tra il 17 e il 18 marzo 2015 e l'esame del sistema di navigazione del suo veicolo. A suo dire, questi ultimi accertamenti avrebbero permesso di dimostrare che, quella notte, egli non avrebbe percorso il tragitto tra il suo domicilio e quello dell'accusatore privato, ciò che avrebbe fugato ogni dubbio sulla sua colpevolezza.  
 
7.2. Il diritto di essere sentito comprende il diritto per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 142 I 86 consid. 2.2). La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).  
 
7.3. Come già detto, la Corte cantonale ha ritenuto, sulla base di una valutazione globale, spiegata in modo articolato, dell'insieme degli elementi disponibili, che gli stessi erano ampiamente sufficienti per accertare che l'incendio del veicolo dell'accusatore privato avvenuto la notte tra il 17 e il 18 marzo 2015 era stato appiccato dal ricorrente. Contrariamente alla sua opinione, i giudici cantonali non hanno nutrito dubbi sulla sua colpevolezza, ma l'hanno ritenuta certa. Essi hanno quindi ritenuto le ulteriori prove da lui prospettate superflue sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza. Il ricorrente non si confronta puntualmente con la valutazione eseguita dalla CARP, che l'ha condotta a concludere che l'incendio in questione era ascrivibile al ricorrente, e non ne sostanzia l'arbitrarietà con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. In tali circostanze, non vi sono ragioni per rivenire sulla decisione della Corte cantonale di rinunciare ad assumere le ulteriori prove addotte, siccome non muterebbero l'esito del giudizio. Il gravame, che in simili condizioni non rende seriamente ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, non deve di conseguenza essere vagliato oltre.  
 
8.  
Il ricorrente richiama infine succintamente i considerandi della sentenza impugnata concernenti la commisurazione della pena e la sospensione condizionale della stessa, nonché le pretese civili degli accusatori privati. Adduce che la sua piena assoluzione dal reato di incendio intenzionale comporterebbe l'annullamento del giudizio anche su questi punti. Visto l'esito del ricorso, la questione non si pone. 
 
9.  
 
9.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. La domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).  
 
9.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). In considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitato a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 giugno 2023 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni