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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.98/2006, 6S.206/2006 
6P.107/2006, 6S.205/2006 /viz 
 
Sentenza del 20 ottobre 2006 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Kolly, Zünd, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
6P.98/2006, 6S.206/2006 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
 
6P.107/2006, 6S.205/2006 
B.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Alfio Mazzola, 
 
contro 
 
CC.________ e D.C.________, 
patrocinate dall'avv. Stefano Ferrari, 
E.C.________ e F.C.________, 
patrocinati dall'avv. Curzio Toffoli, 
opponenti, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte di cassazione e di revisione penale, via Pretorio 16, 
6901 Lugano. 
 
Oggetto 
6P.98/2006, 6P.107/2006 
Procedura penale, arbitrio, 
 
6S.205/2006 
Omicidio colposo (art. 117 CP), negligenza (art. 18 
cpv. 3 CP), prescrizione dell'azione penale (art. 70 CP), 
 
6S.206/2006 
Omicidio colposo (art. 117 CP), negligenza (art. 18 
cpv. 3 CP), 
 
ricorsi di diritto pubblico (6P.98/2006 e 6P.107/2006) e ricorsi per cassazione (6S.205/2006 e 6S.206/2006) contro la sentenza emanata l'8 marzo 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Sul fiume Breggia, in località Morbio Inferiore, si trova un ponticello che un tempo fungeva da collegamento fra gli impianti della X.________ SA ed i fondi da cui allora veniva estratto il biancone che veniva poi trasformato in cemento. Sulla sponda sinistra del fiume, proprio all'imbocco del ponte, è situato uno stabile di minime dimensioni, detto "baracca dei minatori", proprio poiché luogo originariamente adibito a pausa e riparo per i minatori ai tempi attivi nella zona. Tale costruzione è sita su due fondi di proprietà di H.H.________ e I.H.________, anche se è tuttavia sempre stata attribuita alla X.________ SA. Verso la fine degli anni Settanta la X.________ SA aveva posato una pompa ad immersione, che venne allacciata elettricamente al preesistente quadro elettrico che si trovava all'interno della "baracca dei minatori". Il lavoro di impiantistica elettrica era stato effettuato da B.________ nella sua qualità di elettricista dipendente della X.________ SA. Egli utilizzò un cavo di circa 1 cm di diametro in PVC, di colore nero, non armato, il quale attraversava il fiume appoggiato sulla putrella di sostegno, sottostante il ponte. Il cavo, sotto il ponte, non venne fissato, ma unicamente posato su gancetti (a distanza di circa 2 m l'uno dall'altro) preesistenti. La pompa venne poi disattivata, poiché divenuta inutile a seguito dei drenaggi nel frattempo effettuati, in una data che non ha potuto essere determinata con certezza, ma indicata da un teste fra il 1990 e il 1995. L'impianto elettrico relativo alla pompa non fu mai smantellato o, perlomeno, definitivamente reso innocuo. 
A partire dal maggio 1996 la zona venne utilizzata dalla società Y.________, a guisa di discarica pubblica. La società Y.________ aveva affidato la gestione del nuovo deposito a J.________, il quale aveva fatto uso dell'espressa facoltà di subappalto, dando a sua volta, all'inizio del 1997, la discarica in gestione a A.________. Con il consenso della X.________ SA quest'ultimo aveva occupato la "baracca dei minatori", principalmente allo scopo di trovarvi riparo nei momenti di pioggia, per passare qualche momento di pausa e per poter disporre di un luogo asciutto ove tenere i bollettini e le carte della propria attività. Le chiavi d'entrata della baracca erano in possesso sia della X.________ SA che di A.________, il quale deteneva l'uso esclusivo dello stabile. A seguito di uno scasso subito alcuni mesi dopo, A.________, senza avvertire la X.________ SA, aveva fatto cambiare la porta e il cilindro d'entrata. Ad A.________ la X.________ SA aveva richiesto la posa di un contatore all'interno della casetta al fine di differenziare i rispettivi consumi e costi di corrente. Onde procedere alla posa del contatore, A.________ nel 1997 aveva interpellato la ditta Z.________ SA di Maroggia; per essa era intervenuto l'elettricista K.________, il quale aveva smontato il vecchio quadro elettrico, staccando il cavo che passava sotto il ponte, e ne aveva installato uno nuovo con il contatore richiesto. In un secondo tempo, a distanza di pochi giorni, K.________ era nuovamente intervenuto, questa volta per assicurare l'alimentazione ad un vaglio elettrico posto al di là del ponte a ridosso della discarica, che serviva al recupero di parte del materiale inerte. L'allacciamento fu effettuato alla presenza sia di A.________ che di B.________. Alla fine del lavoro il suddetto cavo venne riattaccato al quadro, nella situazione esistente prima dei suoi interventi, ma con le valvole abbassate. A.________ ha gestito la discarica del materiale inerte fino a metà del 2000, dopo di che la stessa venne chiusa. Egli ha tuttavia continuato a frequentare i luoghi e a mantenere l'uso esclusivo della "baracca dei minatori" nell'ambito dei lavori al Parco della Breggia. 
B. 
Per motivi che l'istruttoria effettuata in sede cantonale non ha potuto appurare, nella seconda metà del mese di giugno 2001 (al più tardi dal giorno 23 del mese), il suddetto cavo elettrico penzolava dal ponte, con un angolo a 90° su un gancetto e scendeva fino a circa 1 m dall'acqua della pozza sottostante. Al suo capo a picco sul fiume, il cavo terminava in un nodo a guisa d'asola, con un cappio di 14 cm di diametro. La parte finale curvata del cavo risultava (ciò che tuttavia non era normalmente ravvisabile dalle rocce o dall'acqua sottostante) seriamente danneggiata sulla guaina plastificata, lasciando così scoperti i fili elettrici di una fase. 
C. 
Il 23 giugno 2001, verso le ore 18.00-18.30, G.C.________, un giovane di 26 anni domiciliato a Morbio Inferiore, si recava in compagnia del cugino L.________ a rinfrescarsi, come parecchi altri bagnanti in quel periodo, sulle rive del fiume Breggia, proprio presso la pozza sottostante il ponticello da cui pendeva il cavo. L.________ ha visto G.C.________ saltare da una roccia e aggrapparsi al cavo in questione per fini ludici. Egli, pochi secondi dopo è caduto in acqua trovandosi subito in difficoltà anche se non ha suscitato immediatamente le reazioni del cugino poco distante, il quale, sapendolo abile nell'acqua, aveva creduto in un primo momento ad uno scherzo. G.C.________, a dire dei testimoni, una prima volta è andato sott'acqua, poi è risalito. In tale occasione è riuscito a dire al cugino, che si trovava poco distante, "pe ... ha corrente"; poi è sprofondato definitivamente sott'acqua. A quel punto, rendendosi conto della situazione di pericolo, alcuni bagnanti sono intervenuti tuffandosi e traendo a riva il corpo di G.C.________. La squadra di soccorso è intervenuta, constatando immediatamente la gravità della situazione, e ha ordinato il trasporto in elicottero all'Ospedale Civico di Lugano, dove G.C.________ decedeva alle ore 19.50. 
D. 
Il 7 luglio 2003 il Ministero pubblico del Cantone Ticino emanava dei decreti d'abbandono, poi cresciuti in giudicato, nei confronti degli indiziati M.________, direttore della X.________ SA al momento dei fatti, nonché di N.________, diretto superiore di B.________ al momento della disgrazia, sostanzialmente poiché non poteva vernir loro rimproverata un'imprevidenza colpevole suscettibile di configurare una negligenza ai sensi dell'art. 117 CP. Contestualmente veniva altresì abbandonato il procedimento contro K.________, l'elettricista che su richiesta di A.________ era intervenuto presso la "baracca dei minatori" nel 1997, in questo caso perché il Procuratore pubblico non aveva ravveduto un'imprevidenza colpevole causale per la morte di G.C.________ né una sua posizione di garante. 
Il Procuratore pubblico emetteva per contro un decreto d'accusa nei confronti di B.________ e di A.________, ritenendoli entrambi colpevoli di omicidio colposo per omissione dei relativi doveri nella rispettiva qualità di garante, e proponendo una pena, per entrambi uguale, pari a fr. 1'000.-- di multa. Le parti civili venivano rinviate al competente foro civile. 
E. 
Il 22 aprile 2004 il giudice della Pretura penale del Cantone Ticino, statuendo sulle opposizioni interposte sia dagli accusati che dalle parti civili contro il suddetto decreto d'accusa, dichiarava A.________ e B.________ autori colpevoli di omicidio colposo, condannandoli entrambi al pagamento di una multa di fr. 1'000.--, mentre rinviava le parti civili al competente foro civile per le relative pretese. 
F. 
L'8 marzo 2006 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, nella misura della loro ammissibilità, sia il ricorso di A.________ che il ricorso di B.________ avverso la sentenza pretorile. 
G. 
A.________ e B.________ insorgono mediante ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, di cui postulano l'annullamento. 
H. 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni ai ricorsi, i quali non sono stati oggetto di intimazione alle parti. 
 
Diritto: 
1. 
Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo i ricorsi di diritto pubblico, ribadendo come con questo genere di gravame può essere in particolare fatta valere la violazione di diritti fondamentali quali il divieto dell'arbitrio e la presunzione di innocenza nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, mentre la violazione del diritto federale va censurata mediante ricorso per cassazione (art. 269 PP). 
2. 
Per evitare inutili ripetizioni è opportuno illustrare preliminarmente le norme ed i principi applicabili in ambito di omicidio colposo per omissione. 
2.1 Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno si rende colpevole di omicidio colposo ai sensi dell'art. 117 CP. Perché la fattispecie sia adempiuta devono essere dunque riunite tre condizioni: il decesso di una persona, una negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza ed il decesso (DTF 122 IV 145 consid. 3 e rinvii). 
Commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP). 
2.2 L'omicidio colposo implica, di regola, un'azione. Una commissione per omissione è prospettabile solo nel caso in cui la persona che ha omesso di agire esercitava un cosiddetto ruolo di garante. Si tratta in questo senso di un reato omissivo improprio (v. DTF 122 IV 61 consid. 2a; 117 IV 130 consid. 2a; 108 IV 3 consid. 1b). È considerato garante colui che ha una posizione di responsabilità comportante un obbligo giuridico di intervenire (DTF 129 IV 119 consid. 2.2; 122 IV 17 consid. 2b/aa; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5b). Dottrina e giurisprudenza distinguono due tipi di posizione di garante: l'obbligo di protezione, ossia quello di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che possano minacciare tali beni (ad esempio quello della madre nei confronti del figlio), e l'obbligo di controllo, consistente nell'impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei beni indeterminati, ad esempio quello di un detentore di animali selvatici o di un proprietario di una fabbrica di munizioni (v. sentenza del 16 ottobre 2003 nelle cause 6P.94/2003 e 6S.246/2003, consid. 8.3.1, con rinvii dottrinali). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di un rischio (v. anche il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 nCP che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, RU 2006, pag. 3463). 
2.3 La punibilità per omicidio colposo presuppone altresì una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Un comportamento viola i doveri di prudenza se al momento dei fatti l'agente avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e nello stesso tempo ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 282 consid. 2.1 pag. 284 e rinvii). I doveri imposti dalla prudenza si determinano a dipendenza delle norme in vigore, aventi per scopo quello di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 e rinvii). Nella fattispecie è d'uopo riferirsi in primo luogo alle normative vigenti in materia di impianti elettrici, segnatamente alla legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici, LIE, RS 734.0) del 24 giugno 1902 con le relative ordinanze, la cui emanazione è strettamente legata alla necessità di garantire la sicurezza di fronte ad impianti che costituiscono di per sé una fonte di pericolo sia per le persone che per le cose. Di rilievo possono essere anche le direttive formulate dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) e le prescrizioni di sicurezza elaborate dall'Associazione Svizzera degli Elettrotecnici (ASE, oggi Electrosuisse). 
2.4 Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza ed il decesso della vittima deve altresì sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 122 IV 17 consid. 2c). Nei casi di omissione la questione della causalità si pone in termini particolari (DTF 117 IV 130 consid. 2a e rinvii). 
2.4.1 Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un'omissione, se il compimento dell'atto omesso avrebbe impedito il verificarsi dell'evento con una verosimiglianza vicina alla certezza o perlomeno con alta verosimiglianza (DTF 116 IV 306 consid. 2a; 115 IV 189 consid. 2). L'accertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere di esame del Tribunale federale in ambito di ricorso per cassazione, a meno che l'autorità cantonale non abbia misconosciuto il concetto stesso di causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa e rinvii). In ambito di ricorso di diritto pubblico l'accertamento dell'esistenza della causalità naturale può essere contestata sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (v. sentenza 6P.94/2003 del 16 ottobre 2003, consid. 4.2.1). 
2.4.2 La causalità deve essere anche adeguata. Nei casi di omissione vi è una relazione di causalità adeguata tra omissione ed evento se il compimento dell'atto omesso avrebbe potuto evitare, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, la realizzazione dell'evento stesso (DTF 117 IV 130 consid. 2a pag. 133). 
Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della vittima stessa, sopravvengano senza che potessero essere previste. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata: la causa concomitante deve avere un peso tale da risultare la scaturigine più probabile e immediata dell'evento considerato, e relegare così in secondo piano tutti gli altri fattori, in particolare il comportamento dell'agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213; 115 IV 100 consid. 2b, 199 consid. 5c). 
La causalità adeguata è una questione di diritto che il Tribunale federale esamina con libero potere d'esame nell'ambito di un ricorso per cassazione (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvio). 
3. 
Per quanto riguarda le censure costituzionali sull'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, sollevabili mediante ricorso di diritto pubblico, valgono inoltre le seguenti regole. 
3.1 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice del merito, il cui operato è già stato esaminato dalla CCRP nei limiti delle facoltà che le competevano, dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). La nozione di arbitrio in questo ambito, la cui incompatibilità con l'ordine giuridico è dettata dall'art. 9 Cost., è oggetto di una consolidata giurisprudenza, recentemente richiamata in DTF 129 I 8, cui si può rinviare. In breve, un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili. 
3.2 Il principio "in dubio pro reo", quale corollario della garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti; né può essere pretesa una certezza assoluta. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Il Tribunale federale si impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l'accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a, e rispettivi rinvii). 
Riferito all'onere della prova il principio "in dubio pro reo" impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a questi di dimostrare la sua innocenza. Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di un libero potere di esame (DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d). 
3.3 Ove la cognizione dell'ultima istanza cantonale è simile e almeno pari a quella di cui fruisce il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il gravame può essere diretto solo contro la decisione di ultima istanza e non contro quella dell'autorità precedente (DTF 125 I 492 consid. 1a; 118 Ia 20 consid. 3b; 111 Ia 353 consid. 1b). Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti posti in discussione nel gravame esaminato era simile e almeno pari a quello del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (v. art. 288 lett. c CPP/TI): solo la decisione della CCRP stessa, quale ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella dell'autorità precedente, può quindi formare oggetto del ricorso in esame davanti a questa sede. Certo, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità cantonale inferiore, ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere cognitivo limitato. Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse censure già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha a torto negato l'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc). 
4. Ricorso di diritto pubblico di A.________ (6P.98/2006) 
4.1 A.________ contesta l'esistenza di un nesso di causalità naturale, evidenziando dapprima come l'elettrocuzione che la vittima avrebbe subito toccando il cavo elettrico non è stata ritenuta mortale dal medico legale (ricorso pag. 11). L'insorgente rileva inoltre come dei cinque testi citati dal giudice di merito solo L.________, parente della vittima e in chiaro contrasto con altre due testimonianze, ha affermato che quest'ultima sarebbe caduta in acqua dopo aver toccato il cavo (ricorso pag. 12). Poco importa che sulla mano destra sia stata constatata una ferita assimilabile ad una recente elettrocuzione, non potendosi escludere che G.C.________ se la sia procurata precedentemente, magari sul lavoro. L'autorità cantonale avrebbe pertanto posto a carico del ricorrente, in maniera del tutto arbitraria, una fattispecie più sfavorevole, nonostante, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistessero dubbi sul fatto che la fattispecie si sia verificata in quel modo (ricorso pag. 13). 
4.2 Gran parte delle predette doglianze del ricorrente sono di carattere prettamente appellatorio e quindi irricevibili in questa sede (v. DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). Così quando mette in dubbio le conclusioni tratte dal referto autoptico oppure l'attendibilità del teste L.________ ipotizzando che il bagnante non abbia neppure toccato il cavo elettrico - nonostante che dagli atti si evinca con chiarezza che la vittima presentava una lesione cutanea da elettrocuzione alla mano destra (v. referto autoptico, doc. 2.1 e 2.2) senza che vi siano elementi per ritenere che essa sia precedente al momento dei fatti -, il ricorrente si limita a proporre una ricostruzione alternativa degli eventi con una propria valutazione delle prove senza allegare autentiche censure di natura costituzionale e confrontandosi solo in parte con le argomentazioni con cui la CCRP ha protetto le conclusioni del giudice del merito. L'autorità cantonale ha del resto valutato con grande attenzione sia le testimonianze che le conclusioni peritali, non omettendo di considerare che il patologo ha indicato come causa prima del decesso non la scossa elettrica in quanto tale bensì un "annegamento tipico", nel senso che la vittima è affogata in stato di coscienza. La CCRP ha tuttavia aggiunto che dalle dichiarazioni peritali si evince comunque che senza l'elettrocuzione l'uomo non si sarebbe spaventato e non avrebbe perso il controllo. Il perito incaricato di esaminare l'impianto elettrico nella "baracca dei minatori" ha accertato inoltre che l'intensità della scarica ha verosimilmente provocato nel bagnante crampi muscolari, difficoltà respiratorie e fibrillazione cardiaca (sentenza impugnata pag. 7). Per quanto riguarda infine la valutazione delle deposizioni dei testimoni, l'ultima autorità cantonale ha già correttamente evidenziato come il mero richiamo a testimonianze discordanti da quelle considerate dal giudice del merito non basta per sostanziare una censura di arbitrio. Non vi è del resto aperto contrasto fra la testimonianza di L.________ e quella dei restanti testi, visto che essi non hanno negato che G.C.________ abbia toccato il cavo, ma hanno semplicemente dichiarato di non averlo visto (v. anche infra consid. 5.2), il che non è sufficiente per escludere l'attendibilità della circostanziata deposizione di L.________, tanto meno sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, l'unico qui rilevante. Ne consegue che l'autorità cantonale poteva concludere, senza per questo violare l'art. 9 o l'art. 32 cpv. 1 Cost., che tra la scossa elettrica ed il decesso della vittima vi sia un rapporto di causalità naturale, nel senso che senza di essa l'infortunio non si sarebbe prodotto. 
4.3 Il ricorrente denuncia come arbitrario ed insostenibile anche il mancato riconoscimento dell'esistenza di un nesso causale fra la negligenza di K.________ ed il decesso di G.C.________, visto che K.________ aveva ricollegato il cavo in discussione al nuovo quadro elettrico senza avvisare il ricorrente del potenziale rischio che ciò poteva comportare e aveva dimenticato di ripristinare la situazione originaria scollegando il cavo stesso (ricorso pag. 7 e seg.). 
4.4 Così argomentando il ricorrente non contesta tuttavia la causalità naturale in quanto tale, ma implicitamente sostiene che l'intervento di K.________ avrebbe interrotto il nesso di causalità adeguata. Si tratta in tal senso di una censura di diritto federale inammissibile in questa sede (v. sopra consid. 2.4.2). 
4.5 A mente del ricorrente l'autorità cantonale sarebbe altresì caduta nell'arbitrio ritenendo che la sua funzione di garante derivi dal fatto che egli si sia comportato da possessore esclusivo dell'impiantistica elettrica e con ciò anche del cavo. Tali considerazioni partirebbero da un presupposto errato e in netta contraddizione con i fatti accertati dal primo giudice. Dal 1997 il ricorrente ha gestito in subappalto sul terreno della X.________ SA la discarica di materiale inerte, utilizzando per la sua attività la "baracca dei minatori". Il primo giudice ha tuttavia accertato che a metà 2000 la discarica è stata chiusa. Ne conseguirebbe che a partire da questo momento il ricorrente non era più possessore di tale sedime e non vi svolgeva più alcuna funzione di gerente. Poco importa che egli potesse ancora utilizzare la baracca. Sulla superficie della discarica il ricorrente non svolgeva infatti più alcuna attività non godendo più di un diritto di utilizzo. Egli sostiene di non avere avuto più alcuna facoltà decisionale e nessuna libertà imprenditoriale sui fondi interessati dalla discarica e analogamente sulla "baracca dei minatori". L'autorità cantonale avrebbe finanche omesso di verificare per quale ragione A.________ utilizzasse ancora detta baracca e a quale titolo. Il ricorrente conclude che in mancanza di tali accertamenti non può essere dedotto alcunché, tanto meno una sua posizione di garante (ricorso pag. 4 e seg.). 
In secondo luogo il ricorrente afferma che l'autorità cantonale avrebbe arbitrariamente concluso che egli fosse soggettivamente in grado di scorgere il pericolo costituito dal cavo elettrico e di intervenire per rimuoverlo, visto che benché avesse notato il segmento di cavo che partiva dal quadro elettrico presente nella baracca, egli ignorava a che cosa serviva, dove finiva e cosa alimentava il cavo stesso. Il ricorrente sostiene quindi di non essere mai stato effettivo possessore del cavo in esame, mancandogli l'animus possidendi, né di essere stato soggettivamente in grado di scorgere il pericolo che il suddetto cavo poteva rappresentare vista la sua formazione di manovale. Egli aggiunge di non godere di alcuna particolare competenza in elettrotecnica, per cui non si può pretendere che dovesse riconoscere delle irregolarità che non aveva rilevato nemmeno l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, la cui ultima ispezione presso la X.________ SA risaliva al 3 maggio 2000 (ricorso pag. 6 e seg.). 
A mente del ricorrente l'autorità cantonale sconfina nell'arbitrio anche laddove conclude che egli avrebbe omesso di effettuare i controlli che la legge gli imponeva, segnatamente richiedendo un ulteriore controllo da parte dell'autorità competente. A.________ non avrebbe mai avuto la possibilità oggettiva di sapere che il cavo fosse alimentato e nemmeno se fosse confacente alle norme vigenti. Egli afferma di non avere potuto nemmeno presumere che il cavo si sarebbe potuto rompere e che l'impianto allestito da K.________ non fosse conforme alle prescrizioni legali (ricorso pag. 8 e seg.). 
4.6 Per quanto concerne gli accertamenti relativi alla posizione di garante del ricorrente, l'autorità cantonale ha assodato che dal 1997 in poi il ricorrente aveva gestito in subappalto sul terreno della X.________ SA la discarica di materiale inerte, usufruendo per la sua attività di una baracca in disuso. In tale baracca egli aveva fatto installare nella primavera del 1997 un nuovo quadro elettrico da K.________, il quale era intervenuto una seconda volta, sempre su richiesta dell'imputato, per l'allacciamento del vaglio. L'anno dopo, a seguito di uno scasso, l'imputato ha sostituito la porta della baracca e la serratura senza avvertire la X.________ SA. Da quel momento egli è divenuto, secondo l'autorità cantonale, l'unico detentore delle chiavi d'entrata, possessore unico ed esclusivo utente della "baracca dei minatori", assumendo in tal senso la funzione di esercente garante anche per il cavo allacciato al nuovo quadro elettrico della baracca, visto che frequentando giornalmente il luogo non poteva ignorare il cavo che dipartendosi dal quadro elettrico usciva dalla "baracca dei minatori". Per quanto riguarda l'errore (non contestato) commesso dall'elettricista che ha montato il quadro elettrico su ordine del ricorrente, l'autorità cantonale rileva come l'imputato sapeva del cavo elettrico; semplicemente non ha indagato a che cosa servisse, dove andasse a finire e se fosse ancora sotto tensione. Che non l'abbia visto penzolare dal ponte e non sapesse che in passato serviva ad alimentare una pompa a immersione poco importa, aggiungono i giudici ticinesi, i quali evidenziano anche il fatto che l'imputato sapeva di una piantana alla quale era fissata una scatola rettangolare con due pulsanti tipo interruttore posizionata dietro il cancello che dava accesso alla discarica. Secondo la CCRP egli doveva almeno domandarsi, in tali circostanze, dove la scatola rettangolare prendesse la corrente, anche perché, secondo alcuni operai della X.________ SA, il cavo terminava in una galleria, senza che si sapesse a che scopo. Per di più, K.________ aveva sostituito i fusibili del pannello nella baracca poiché, allacciando il vaglio elettrico per il tramite della piantana, essi si fulminavano. La realtà, conclude la CCRP, è che il ricorrente si è semplicemente disinteressato del cavo, benché sapesse che il quadro elettrico era allacciato alla corrente, visto che lo usava quotidianamente fosse solo per far funzionare la caffettiera o la radiolina (sentenza impugnata pag. 13). 
4.7 Gli accertamenti dell'autorità cantonale sulla posizione di garante del ricorrente non sono arbitrari e meritano protezione. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il fatto che da metà del 2000 la discarica sia stata chiusa non è di particolare rilievo nel caso specifico visto che è comunque pacifico che egli abbia continuato a utilizzare la baracca in questione, divenendo addirittura l'unico detentore delle chiavi d'entrata dopo che, a seguito di uno scasso, avvenuto nel 1998, egli aveva sostituito la porta della baracca e la serratura senza nemmeno avvertire la X.________ SA. Come giustamente rilevano i giudici cantonali, da quel momento egli è divenuto possessore unico ed esclusivo utente della baracca dei minatori. Egli frequentava altresì giornalmente il luogo per cui, viste anche le dimensioni davvero ridotte della baracca non poteva ignorare il cavo che, dipartendosi dal quadro elettrico sul quale egli stesso aveva allacciato autonomamente la macchinetta del caffè (v. sentenza di primo grado, pag. 19), usciva dalla "baracca dei minatori". Per quel quadro egli aveva personalmente chiamato un elettricista, dapprima per far montare un contatore, poi per trovare un allacciamento per il vaglio che era posato al di là del ponte. Anche le critiche agli accertamenti su quanto il ricorrente sapeva, giustamente sollevate in ambito di ricorso di diritto pubblico trattandosi di questioni di fatto e non di diritto (v. DTF 123 IV 155 consid. 1; 121 IV 18 consid. 2b/bb pag. 23, con rispettivi rinvii), cadono quindi nel vuoto. In che misura il fatto di essere divenuto possessore ed utente esclusivo della baracca da cui usciva il cavo "incriminato" abbia creato una sua posizione di garante è invece una questione di diritto federale che non può essere esaminata in questa sede (art. 269 PP). Analogo discorso per quanto riguarda la questione di sapere se il comportamento del ricorrente integri negligenza ai sensi degli art. 18 cpv. 3 e 117 CP
4.8 Da quanto sopra discende che il ricorso di diritto pubblico di A.________ va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
5. Ricorso di diritto pubblico di B.________ (6P.107/2006) 
5.1 Il ricorrente denuncia come arbitrario anzitutto l'accertamento secondo cui G.C.________ ha toccato il cavo in questione e che quindi l'elettrocuzione sia stata condizione necessaria per l'annegamento. Solo il teste L.________, parente della vittima e in chiaro contrasto con altre due testimonianze, ha affermato che G.C.________ è caduto in acqua dopo aver toccato il cavo. Il ricorrente sostiene che così facendo l'autorità cantonale avrebbe ammesso un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa violando pure il principio "in dubio pro reo". Se infatti i testi O.________ e P.________ confermano esplicitamente di non aver visto G.C.________ toccare il cavo al momento di entrare in acqua, non potendo però escludere che ciò sia accaduto quando non stavano guardando, i testi Q.________ e R.________ confermerebbero con sicurezza che ciò non è stato il caso. Il segno di elettrocuzione alla mano era, secondo la dichiarazione peritale, sì fresco ma poteva anche risalire a diverse ore prima. L'insorgente conclude dunque che l'elettrocuzione può essere avvenuta prima e indipendentemente dall'annegamento (ricorso pag. 9 e seg.). 
5.2 Per quanto riguarda queste critiche, presenti anche nel ricorso di diritto pubblico di A.________ e già lì giudicate infondate nella misura della loro ammissibilità, si rinvia a quanto esposto sopra al consid. 4.2, aggiungendo però che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, i testi Q.________ e R.________ non hanno categoricamente escluso che la vittima possa avere toccato il cavo prima di annegare, visto che Q.________, nella sua vaga descrizione dei fatti, semplicemente non accenna alla questione (v. verbale d'interrogatorio 24 giugno 2001, doc. 8.5) mentre R.________ pur affermando di non avere visto la vittima toccare il cavo, ha aggiunto: "probabilmente, se appunto ha toccato questo cavo, lo ha fatto prima che io lo potessi vedere" (verbale d'interrogatorio 6 luglio 2001, doc. 8.6, pag. 2). Anche quest'ultima critica, per altro appellatoria, cade dunque nel vuoto. 
5.3 In secondo luogo il ricorrente sostiene che in aperto contrasto con gli atti nonché in violazione del principio "in dubio pro reo" l'autorità cantonale ha ritenuto che la vittima è rimasta stordita in seguito a una scossa elettrica e la stessa è stata condizione "sine qua non" dell'annegamento. Tale accertamento è definito arbitrario in quanto il medico legale stesso ha rilevato che si tratta di morte accidentale e che verosimilmente, ma sarebbe una semplice ipotesi, G.C.________ dopo essersi aggrappato al cavo elettrico è rimasto spaventato. Il medico legale non ha quindi affermato con certezza che ne sia stata la condizione necessaria, confermando quindi in modo manifesto che il decesso può essere stato occasionato da altre cause quali, a titolo esemplificativo, stupefacenti e medicamenti (ricorso pag. 10). 
5.4 Per quanto riguarda la valutazione dei referti autoptici è sufficiente anche qui rinviare alle motivazioni già esposte sopra in merito al ricorso di A.________ (v. consid. 4.2), precisando altresì che le tracce di derivati dalla cannabis (35 ng/ml) effettivamente rilevate nell'ambito dell'esame tossicologico del sangue della vittima (v. doc. 8.26) sono state ritenute ininfluenti da parte dell'autorità cantonale, visto che gli esami patologici ne hanno fatto semplice menzione e che il successivo esame compiuto dall'Istituto universitario di medicina legale dell'Università di Losanna le ha addirittura ignorate (v. doc. 2.1). La patologa ha altresì concluso, pur avendo rilevato tracce di un antidepressore triciclico nelle urine (amitriptilina), che "le analisi chimico-tossicologiche non hanno mostrato nulla di rilevante sul piano prettamente medico-legale" (doc. 2.1). A fronte di risultanze peritali così chiare, non vi era ragione per il giudice del merito di ritenere che la presenza di mere tracce di tali sostanze nel sangue della vittima potesse entrare in linea di conto come causa del decesso. Trattandosi della valutazione della forza probatoria di una perizia, il giudice è infatti di regola vincolato dalle conclusioni peritali, e può scostarsene solamente in presenza di motivi validi (DTF 118 Ia 144 consid. 1c; 101 IV 129 consid. 3a), pacificamente inesistenti nella fattispecie. 
5.5 In terzo luogo il ricorrente sostiene che l'autorità cantonale ha confuso il suo ruolo di garante con quello della X.________ SA, sua datrice di lavoro. Dagli atti emergerebbe infatti che B.________ aveva sì una formazione di elettricista, ma era in ogni caso un semplice operaio, ultimo nella scala gerarchica e chiaramente subordinato alle indicazioni, in tutti i campi, elettrico compreso, dei suoi superiori. Sarebbe quindi arbitrario affermare che gli atti istruttori risultano univoci sul fatto che il ricorrente dall'inizio degli anni Ottanta sino al suo pensionamento fosse il solo e unico diretto responsabile dell'intera impiantistica elettrica della X.________ SA. Vero sarebbe invece che la predetta ditta lo aveva designato, alla fine del 1996, quale gruista, avvalendosi di lui quale elettricista solo su espresso ordine e nei limiti dello stesso. Alla fine del 1996, al contrario del proprio datore di lavoro e dell'esercente A.________, egli non avrebbe quindi più avuto alcun ruolo di garante. Il ricorrente sottolinea inoltre di non essere stato presente quando K.________ e A.________ hanno tentato di riallacciare il vaglio al nuovo quadro elettrico installato da K.________, ma solo quando, qualche giorno dopo, K.________ (con il consenso di A.________) ha allacciato il vaglio a un altro quadro elettrico che si trovava nel frantoio dall'altra parte del fiume (ricorso pag. 11 e seg.). 
5.6 Per quanto riguarda il ruolo di garante la gran parte delle critiche del ricorrente concernono la valutazione giuridica in quanto tale del suo ruolo e non gli accertamenti di fatto su cui tale valutazione si fonda, per cui esse sono inammissibili in ambito di ricorso di diritto pubblico. L'autorità cantonale ha del resto accertato, sulla base di diverse deposizioni testimoniali fra cui addirittura una del ricorrente stesso (v. sentenza impugnata pag. 17), che egli ha continuato anche dopo il luglio 1997 ad occuparsi degli impianti elettrici della X.________ SA e che non risulta che egli sia stato sollevato da ogni responsabilità pregressa. Il fatto che B.________ non fosse presente quando K.________ e A.________ hanno tentato di riallacciare il vaglio al nuovo quadro elettrico non è infine sufficiente per sostanziare una critica di arbitrio, visto che B.________ era comunque presente al successivo allacciamento nella costruzione situata dall'altra parte del fiume, confermando in tal modo il suo ruolo di riferimento in questioni di elettricità della X.________ SA. K.________ si è del resto ricordato della sua presenza in quell'occasione proprio in quanto "elettricista della X.________ SA" (v. sentenza di primo grado pag. 7 e seg.). Gli accertamenti in proposito dell'autorità cantonale non sono pertanto arbitrari. 
5.7 Il ricorrente sostiene inoltre che l'autorità cantonale avrebbe ritenuto in modo arbitrario che l'impianto non fosse stato reso innocuo, visto che nulla lascia presumere che al momento in cui la baracca è stata affidata a A.________ le valvole non fossero abbassate e quindi la corrente disinserita (ricorso pag. 12). 
5.8 L'argomentazione del ricorrente è insostenibile. È pacifico infatti, né è mai stato contestato da parte della difesa, che l'impianto non fosse stato reso definitivamente innocuo e fosse in tensione il 23 giugno 2001 (v. anche sentenza di primo grado pag. 6). Il ricorrente stesso ha del resto ammesso di non essersi mai più occupato dello stesso dopo la sua installazione (v. interrogatorio 31 maggio 2002 di B.________, doc. 5.2, pag. 2). Come il ricorrente possa ora pretendere in questa sede che l'impianto fosse stato reso innocuo al momento in cui la baracca è stata affidata a A.________ è inspiegabile, visto che ovviamente non basta abbassare le valvole ad un impianto per renderlo definitivamente innocuo, come dimostra purtroppo l'esito tragico della vicenda. L'argomento, totalmente infondato oltre che appellatorio, non merita dunque ulteriore disamina. 
5.9 Da ultimo il ricorrente sostiene che l'autorità cantonale ha erroneamente ritenuto che l'intervento di K.________ non abbia interrotto il nesso di causalità naturale, poiché quell'intervento è stato manifestamente tale da annullare qualsiasi nesso di causalità tra la presunta negligenza di B.________ e l'incidente: K.________ ha creato un nuovo impianto, per cui solo il suo comportamento costituisce condizione necessaria per l'incidente (ricorso pag. 12 e segg.). 
5.9.1 La censura è di per sé ricevibile in ambito di ricorso di diritto pubblico, perché non riguarda un'eventuale interruzione del nesso di causalità adeguata, la quale andrebbe fatta valere mediante ricorso per cassazione, ma la persistenza stessa della causalità naturale fra l'installazione di B.________ e l'evento. 
5.9.2 Per quanto riguarda l'intervento di K.________, l'autorità cantonale rileva dapprima come nei confronti di quest'ultimo il Procuratore pubblico abbia emanato un decreto di abbandono. Nel 1997 A.________ aveva chiesto l'intervento di K.________ per installare un contatore e, poco tempo dopo, per collegare un vaglio situato dall'altra parte del ponte. La prima volta K.________ ha sostituito il quadro elettrico per far spazio al contatore e ha staccato il cavo incriminato, lasciandolo arrotolato a terra. La seconda egli ha collegato il cavo al nuovo quadro elettrico, ma i fusibili si fulminavano, per cui visto che il cavo non serviva allo scopo, K.________ l'ha lasciato nella situazione esistente prima dei suoi interventi, e meglio allacciato al quadro elettrico, con le valvole abbassate (sentenza di primo grado pag. 7). 
5.9.3 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, K.________ non ha dunque creato un nuovo impianto, che come tale avrebbe sostituito quello installato da B.________ eliminando dunque qualsiasi possibile nesso causale, ma ha lasciato in sostanza le cose come stavano prima del suo intervento, in particolare lasciando nella sua originale posizione il cavo "incriminato". Anche su questo punto il ricorso va pertanto disatteso. 
5.10 Riassumendo il ricorso di diritto pubblico di B.________ va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese sono a carico del ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). 
6. Ricorso per cassazione di A.________ (6S.206/2006) 
6.1 Nel quadro del ricorso per cassazione A.________ sostiene dapprima che la Corte di cassazione e di revisione penale ha violato il diritto federale e meglio il principio "in dubio pro reo" siccome i fatti constatati relativamente all'elettrocuzione subita dalla vittima devono far nascere il dubbio circa la sua responsabilità penale (ricorso pag. 5, v. anche pag. 18 in relazione alla pretesa interruzione del nesso causale). 
Così facendo egli omette tuttavia di considerare che la violazione del principio "in dubio pro reo", data la sua natura costituzionale, va fatta valere con ricorso di diritto pubblico ed è inammissibile in un ricorso per cassazione (v. art. 269 PP; DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2e). Parimenti inammissibili, in applicazione dell'art. 273 cpv. 1 lett. b PP, sono le sue ulteriori contestazioni relative all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle testimonianze, contenute a pag. 5 e segg. del gravame. 
6.2 Il ricorrente sostiene in secondo luogo che il comportamento illecito a lui rimproverato, e meglio l'avere omesso di effettuare i controlli degli impianti elettrici o quanto meno di informarsi sulla funzione del cavo elettrico e se lo stesso trasportasse ancora corrente, non è stato in alcun modo proprio a produrre o a favorire il decesso della vittima (ricorso pag. 8). Anche qualora il cavo fosse stato allacciato e installato in modo conforme, sarebbe comunque stato sotto tensione nello stato in cui era (lacerato e penzolante) al momento in cui è stato afferrato da G.C.________. L'istruttoria di causa non è stata in grado di chiarire cosa abbia lacerato il cavo. Il perito S.________ ha tuttavia formulato l'ipotesi che si sia trattato di una macchina da cantiere che avrebbe strappato il cavo. Comunque sia, trattandosi di un'ipotesi, non di un fatto accertato, nulla permetterebbe di concludere che se il ricorrente avesse eseguito i controlli in questione, l'evento eccezionale che ha determinato lo strappo del cavo non si sarebbe prodotto. Anzi pensando all'intervento di una macchina da cantiere, i controlli che il ricorrente avrebbe dovuto eseguire non lo avrebbero posto al riparo dal rischio (di fatto concretizzatosi) che il cavo venisse comunque strappato durante tali lavori e poi abbandonato penzolante sopra il fiume Breggia. Nella misura in cui il cavo elettrico non presentava segni di usura, il comportamento illecito che ha cagionato il decesso della vittima non risiederebbe nel fatto che il cavo fosse sotto tensione quanto invece nella rottura del cavo e nel suo susseguente abbandono penzolante sopra un fiume frequentato da bagnanti, con la parte finale lacerata e, quindi, priva di isolazione. Per questo comportamento il ricorrente non sarebbe tuttavia punibile siccome completamente all'oscuro di tali circostanze (ricorso pag. 9). Inoltre dato che il giudizio impugnato ha accertato che il cavo elettrico si trovava nella posizione pericolosa sopra il fiume Breggia nello stato dinanzi citato sicuramente almeno dal 23 giugno 2001, data dell'incidente mortale, trattandosi di un sabato il ricorrente sostiene che non poteva trovarsi sul posto e pertanto non aveva conoscenza del pericolo al quale i bagnanti erano esposti e non aveva pertanto alcuna possibilità di intervenire. Egli conclude quindi che non esisterebbe alcun nesso di causalità adeguato tra le omissioni illecite a lui imputate e l'evento mortale (ricorso pag. 9 e seg.). 
6.3 Le critiche del ricorrente non sono fondate. I numerosi difetti dell'impianto elettrico sono stati accertati dal perito, l'ingegner S.________, e sono fuori discussione (v. sentenza impugnata pag. 12). Come mai il cavo penzolasse dal ponte non si sa con precisione, anche se il perito ha prospettato l'ipotesi di uno strappo accidentale da parte di una macchina di cantiere. Come mai il cavo elettrico terminasse con un cappio e chi sia riuscito a fare un tale nodo, sono anch'essi interrogativi che l'autorità giudiziaria non ha potuto che lasciare senza riposta (v. sentenza impugnata pag. 13). Queste incognite non sono tuttavia di rilievo per giudicare la responsabilità del ricorrente, la quale nasce da pregresse omissioni sussistenti a prescindere dalle cause immediate che hanno dato luogo allo strappo e al penzolamento del cavo. Tali omissioni sono in rapporto di causalità adeguata con l'evento in questione, poiché se il ricorrente avesse provveduto a compiere o a far compiere le verifiche specifiche che gli incombevano (v. infra consid. 6.4.4), sarebbero pacificamente emerse le irregolarità dell'impianto visto che secondo la perizia tecnica esso non risultava "minimamente conforme alle normative che regolano la materia" (v. incarto cantonale doc. 3.2, pag. 2): assodata in particolare l'inadeguatezza del cavo usato (esterno, non protetto) esso avrebbe dovuto essere perlomeno sostituito con uno "armato" e meglio fissato al ponte, come tale molto più difficile da strappare, anche se quasi certamente, considerato come l'intera installazione non avesse comunque più nessuna funzione da quando la pompa era stata disattivata in una data situata dall'autorità cantonale tra il 1990 ed il 1995, essa sarebbe stata semplicemente eliminata, come aveva del resto auspicato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte dopo la sua ispezione del 5 maggio 1994 con generico riferimento a tutte le installazioni fuori servizio (v. incarto cantonale doc. 5.3 allegato A, pag. 3 n. 10). 
Il fatto che l'incidente si sia verificato di sabato e che egli non sapesse che il cavo si trovava in quello stato, non ha influenza sulla sua responsabilità, visto che essa si fonda sulle suddette omissioni e non sulla consapevolezza del concreto stato del cavo "incriminato" il giorno dell'incidente. Ovviamente se fosse addirittura stato consapevole della situazione in cui si trovava il cavo quel giorno, il suo grado di colpevolezza sarebbe stato maggiore. Questo fatto toccherebbe però la problematica della commisurazione della pena giusta l'art. 63 CP, qui per altro non in discussione, e non la tipicità in quanto tale della sua condotta omissiva. 
6.4 Il ricorrente aggiunge che nella denegatissima ipotesi in cui il Tribunale federale dovesse ritenere adempiuta la condizione dell'esistenza di un nesso di causalità adeguata, esisterebbero numerose circostanze interruttive di tale nesso. Anche nella misura in cui le diverse circostanze esaminate individualmente non dispongano di un sufficiente carattere interruttivo del nesso di causalità, nel loro insieme esse dimostrerebbero un incontestabile concorso di cause eccezionali e imprevedibili tali da interrompere la causalità adeguata tra la negligenza imputata al ricorrente e l'annegamento di G.C.________ (ricorso pag. 10). 
6.4.1 Per quanto riguarda le singole circostanze interruttive di tale nesso, il ricorrente sostiene che prima di bagnarsi fatalmente nel fiume Breggia, la vittima aveva assunto un mix di farmaci antidepressivi e di stupefacenti che ne ha certamente ridotto le facoltà mentali e fisiche. Il rischio assunto dalla vittima in tal modo andrebbe quindi considerato come una concolpa certamente influente sul nesso di causalità, tanto da escluderlo. Egli aggiunge che il cavo non poteva oggettivamente essere scambiato per una corda, visto che era in PVC di colore nero, semplice, non armato, ed era quindi facilmente riconoscibile dalla vittima, un uomo ventiseienne, di professione operaio, certamente in grado di riconoscere il pericolo che esso nascondeva (ricorso pag. 11). Qualsiasi persona ragionevole e prudente si sarebbe accorta quantomeno al momento di afferrare il cavo che lo stesso non costituiva una corda e tantomeno uno strumento idoneo al gioco che la vittima si apprestava a compiere (ricorso pag. 12 e seg.). Inoltre il teste P.________ aveva precisato di non avere notato alcun cavo penzolare dal ponte benché fosse passato da quelle parti pochi giorni prima. Ne consegue che la presenza del cavo che penzolava dal ponte era una assoluta novità per i bagnanti ed in particolare per la vittima, la quale avrebbe dovuto preventivamente accertarsi a cosa stava per aggrapparsi. Il ricorrente conclude che vi è stato un comportamento imprevedibile e temerario della vittima che avrebbe inequivocabilmente influito sulla dinamica dell'incidente (ricorso pag. 13). 
6.4.2 Laddove afferma che la vittima aveva assunto una miscela di farmaci e di stupefacenti che ne avrebbero ridotto le facoltà mentali, il ricorrente sostiene un fatto contrario a quanto accertato dall'autorità cantonale, la quale ha chiaramente escluso, in maniera giudicata non arbitraria nell'esame del parallelo ricorso di diritto pubblico, che le tracce di queste sostanze trovate nel sangue della vittima abbiano potuto avere influenza sull'incidente (v. sopra consid. 5.4). Orientata contro gli accertamenti di fatto la censura è dunque inammissibile in questa sede (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). Per quanto riguarda il comportamento della vittima, l'autorità cantonale ha accertato che da anni il luogo dell'annegamento è frequentato da gente della zona, sicché il contesto ludico poteva far credere anche a un terzo ragionevole che il cavo elettrico fosse un innocuo tubo di gomma, magari addirittura predisposto al divertimento dei bagnanti, il cappio all'estremità rendendo ancora più simile il cavo ad un'ordinaria fune. Del resto i testimoni hanno tutti confermato di non avere pensato che si potesse trattare di un cavo elettrico (sentenza impugnata pag. 8). A fronte di questi accertamenti del giudice del merito la CCRP ha giustamente concluso che il comportamento della vittima non può essere considerato imprevedibile e sconsiderato tanto da interrompere il nesso di causalità adeguata. Su questo punto il ricorso va pertanto respinto. 
6.4.3 Per quanto riguarda le irregolarità dell'impianto in discussione, il ricorrente afferma che esse sarebbero da addebitare unicamente agli errori di B.________ e di K.________, visto che lui invece non aveva alcuna nozione di elettrotecnica, né ha eseguito personalmente manipolazioni dell'impianto elettrico (ricorso pag. 14 e seg.). 
6.4.4 Così argomentando il ricorrente omette di considerare che la sua posizione di garante è da porre in relazione all'uso a titolo esclusivo della "baracca dei minatori" ed è indipendente dalle eventuali responsabilità di terzi. L'art. 20 LIE prevede che la vigilanza sugli impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.), definiti esercenti all'art. 3 n. 5 dell'ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (RS 734.2). Tale ordinanza concretizza l'obbligo di vigilanza prescrivendo in particolare che gli impianti e i dispositivi elettrici a essi raccordati devono essere costruiti, modificati, mantenuti e controllati secondo le prescrizioni dell'ordinanza medesima, oltre che secondo le regole riconosciute dalla tecnica (art. 4 cpv. 1). Inoltre gli esercenti sono tenuti a provvedere in permanenza alla manutenzione dei loro impianti a corrente forte, a pulirli e a controllarli periodicamente, eventualmente affidando a terzi l'esecuzione dei lavori (art. 17). Orbene nella fattispecie è accertato in maniera insindacabile che il cavo era parte di un impianto a corrente forte a bassa tensione (sentenza impugnata pag. 11). Il ricorrente ha ricevuto in subappalto la discarica sul terreno della X.________ SA, compresa la baracca in narrativa, adibita inizialmente a locale di ristoro e poi anche ad altri scopi. Il quadro elettrico ed i cavi che dipartivano da tale quadro erano oggettivamente parte della baracca in questione. Egli sapeva dell'esistenza del cavo "incriminato" anche se non sapeva esattamente dove andasse a finire, per cui anche sotto il profilo soggettivo va considerato suo possessore (Betriebsinhaber, exploitant) ai sensi dell'art. 20 LIE. Come tale era tenuto ad effettuare le necessarie verifiche per evitare i pericoli che derivano dagli impianti di corrente elettrica. Il fatto che, per altre ragioni, anche B.________ fosse tenuto ad adottare simili verifiche non costituisce fattore interruttivo della causalità adeguata. Vi è al contrario concorso di colpe per le quali ogni singolo responsabile risponde in maniera indipendente (sulla partecipazione di più persone ad un reato colposo v. Stefan Trechsel/ Peter Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6a ed., Zurigo 2004, pag. 206; Jörg Rehberg/ Andreas Donatsch, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 6a ed., Zurigo 2001, pag. 313; Guido Jenny, Commentario basilese, n. 105 ad art. 18 CP). 
6.4.5 A mente del ricorrente il giudizio impugnato non sarebbe stato in grado di chiarire come mai il cavo penzolasse dal ponte. Nella misura in cui il ricorrente ignorava che tale cavo passasse sotto il ponte e che lo stesso penzolasse sopra il fiume, egli non poteva nemmeno accorgersi della situazione così creatasi e della sua pericolosità. Egli non era pertanto in grado di assumere alcuna misura idonea a prevenire il pericolo generato dalla lacerazione e dal penzolamento del cavo sopra il fiume Breggia (ricorso pag. 13). 
6.4.6 Anche questa doglianza ricorsuale cade nel vuoto già per il solo fatto che l'autorità cantonale ha comunque accertato che egli frequentava quotidianamente la "baracca dei minatori" per cui non poteva ignorare quel cavo che partiva dal quadro elettrico al suo interno. Nella sua posizione di garante egli avrebbe dovuto verificare perciò a cosa servisse e dove andasse a finire all'esterno. Nella stessa situazione una persona ragionevole, vedendo un cavo allacciato al quadro elettrico, doveva presumere che da lì passava corrente, sicché avrebbe dovuto informarsi presso la X.________ SA, sincerandosi che il cavo fosse disattivato, incaricando poi, se del caso, un tecnico o una persona competente, oppure chiedendo una verifica da parte dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte. Omettendo ogni controllo, a prescindere dal fatto di sapere o meno che il cavo passasse sotto il ponte e fosse lacerato, egli ha violato le regole di diligenza e prudenza che doveva osservare in qualità di garante. 
6.4.7 Il ricorrente sostiene anche che per l'incidente sono stati decisivi unicamente la lacerazione e il penzolamento del cavo come una liana sul fiume Breggia, visto che l'incidente non si sarebbe certamente verificato qualora il cavo, seppur sotto tensione, fosse rimasto nella sua posizione originale lungo il ponte (ricorso pag. 15). Al ricorrente potrebbe essere rimproverato un comportamento idoneo secondo la comune esperienza e l'andamento generale delle cose a cagionare o a favorire l'incidente avvenuto a G.C.________ unicamente nella misura in cui egli fosse stato a conoscenza del penzolamento del cavo sul fiume e della sua lacerazione ad una estremità, cosa che invece egli nega nel gravame, sostenendo di essere stato all'oscuro della stessa esistenza del cavo elettrico in discussione (ricorso pag. 16). 
6.4.8 Non senza ripetitività argomentativa l'insorgente omette nuovamente di considerare la natura della sua responsabilità in qualità di garante. Essa non deriva infatti dal fatto di sapere o meno che il cavo fosse lacerato e penzolasse dal ponte, ma dal fatto di essersi da sempre disinteressato allo stesso, mai adottando i necessari provvedimenti cui era tenuto sapendo di quel cavo elettrico che usciva dalla baracca da lui quotidianamente utilizzata. Le sopraccitate concause dell'incidente non sono quindi di natura tale da interrompere il nesso di causalità adeguata. Nella misura in cui sostiene di non avere saputo del cavo in questione, egli fa per altro un'affermazione contraria agli stessi accertamenti di fatto protetti nell'esame del suo parallelo ricorso di diritto pubblico (v. consid. 4.7), per cui su questo punto l'impugnativa è inammissibile giusta l'art. 273 cpv. 1 lett. b PP
6.4.9 Il ricorrente aggiunge che la balneazione nel fiume Breggia avviene in maniera selvaggia e non è mai stata autorizzata in alcun modo dalle autorità locali e che inoltre il ponte sul fiume non costituisce certo una piattaforma per la balneazione né tanto meno un trampolino per gettarsi in acqua. Vi sarebbe quindi una grave concolpa della vittima che avrebbe ulteriormente interrotto il nesso di causalità adeguata (ricorso pag. 17). 
6.4.10 Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, dagli atti non risulta che G.C.________ si sia tuffato dal ponte né che nel luogo in questione la balneazione fosse vietata. Le autorità cantonali hanno anzi accertato che il luogo era da anni frequentato dai bagnanti (v. sentenza impugnata pag. 8), per cui già questo fatto avrebbe dovuto rendere particolarmente attento il ricorrente sulla necessità di adottare le necessarie verifiche al cavo in questione per non mettere in pericolo le numerose persone che frequentano la zona. In ogni caso, sulla base dei vincolanti accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 PP), il comportamento di G.C.________, in una zona da lungo tempo frequentata da bagnanti, non può essere definito né imprevedibile né sconsiderato. Negando anche in questo caso l'interruzione del nesso di causalità adeguata, i giudici ticinesi non hanno quindi violato il diritto federale. 
6.5 Da quanto sopra discende che la CCRP non ha violato il diritto federale ed il ricorso per cassazione di A.________ va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP). 
7. Ricorso per cassazione di B.________ (6S.205/2006) 
7.1 Il ricorrente ritiene anzitutto che la CCRP ha riconosciuto a torto il suo ruolo di garante, visto che egli aveva sì una formazione di elettricista, ma era in ogni caso un semplice operaio, ultimo nella scala gerarchica e chiaramente subordinato alle indicazioni dei suoi superiori. La CCRP avrebbe inoltre interpretato e applicato in modo errato le norme di legge in ambito di impianti elettrici, atteso che queste prevedono che la vigilanza sugli impianti elettrici e la loro cura incomba a una sola persona, ovvero il loro esercente (la persona che utilizza di fatto e regolarmente l'impianto elettrico). Al contrario di quanto ritenuto non vi potrebbe quindi essere responsabilità del proprietario e del comodatario, bensì quella del primo (se utilizza direttamente l'impianto) o quella del secondo. Nel caso concreto l'unico responsabile degli obblighi previsti dalle predette norme di legge e quindi garante sarebbe A.________, che solo aveva il possesso e uso (esclusivo) della "baracca dei minatori" e quindi del quadro elettrico contenuto nella stessa nonché del cavo da esso dipartente (ricorso pag. 3). Neppure si potrebbe ipotizzare una posizione di garante del ricorrente per un pericolo da lui creato oltre vent'anni fa, tant'è vero che è già stato prosciolto dall'accusa relativa alle omissioni commesse nella realizzazione dell'impianto elettrico alla fine degli anni Settanta. A quel tempo egli non disponeva inoltre di qualifiche tali da poter giudicare della correttezza o meno del suo operato, che avveniva secondo le istruzioni e sotto la responsabilità dell'elettricista allora alle dipendenze della X.________ SA (ricorso pag. 4). 
7.2 Per quanto riguarda la posizione di garante del ricorrente, l'ultima autorità cantonale rileva che non fa dubbio che negli anni Settanta B.________ ha installato nella "baracca dei minatori" un impianto elettrico non regolare, tirando il cavo che ha poi provocato l'elettrocuzione di G.C.________. Così facendo, egli avrebbe creato un rischio evidente, senza nulla intraprendere poi per porvi rimedio. Il comportamento iniziale di B.________ sarebbe consistito proprio nell'installare il quadro elettrico originale nella "baracca dei minatori" e nel far passare il cavo sotto il ponte, fino alla piantana posta dietro il cancello d'accesso alla discarica (sentenza impugnata pag. 16 e seg.). Pur sostenendo a sua discolpa di essere un semplice operaio, di avere sì una formazione di elettricista, ma che dalla fine del 1996 la sua funzione principale era quella di gruista, B.________, aggiunge la CCRP, è comunque stato all'interno della ditta il responsabile unico dell'impiantistica elettrica, né pretende che qualcuno gli sia succeduto nella funzione. Che al momento in cui la "baracca dei minatori" è passata a A.________ (luglio del 1997) egli sia stato sollevato da ogni responsabilità pregressa non risulta, tanto meno ove si pensi che la baracca rimaneva pur sempre proprietà della X.________ SA e che il ricorrente ha continuato a occuparsi di impianti elettrici per la X.________ SA, seppure occasionalmente, anche dopo l'arrivo di A.________. Quest'ultimo ha sì gestito in modo approssimativo l'impianto elettrico messogli a disposizione, ma ciò non libererebbe il ricorrente dalle proprie responsabilità, per cui disinteressandosi del lavoro da lui svolto tempo addietro e abbandonando il cavo al suo destino, B.________ avrebbe disatteso anch'egli la sua posizione di garante (sentenza impugnata pag. 17). 
7.3 La CCRP ha correttamente applicato i principi di diritto federale concernenti la posizione di garante di B.________. A differenza di A.________, che effettivamente era l'unico possessore dell'impianto giusta l'art. 20 LIE, la sua posizione di garante non deriva da questa disposizione, bensì dalla situazione di pericolo che aveva inizialmente creato installando un impianto pacificamente non conforme alle vigenti prescrizioni di sicurezza (cosiddetta ingerenza). Certo per le irregolarità commesse alla fine degli anni Settanta al momento dell'installazione dell'impianto, l'autorità cantonale lo ha correttamente giudicato non punibile per avvenuta prescrizione (art. 72 cpv. 2 e 3 vCP richiamato l'art. 337 CP). Lo stesso non vale tuttavia per il successivo comportamento omissivo del ricorrente, il quale, pur avendo costruito un impianto che, date le sue numerose irregolarità, costituiva una fonte di pericolo, e nonostante la sua formazione di elettricista, si è completamente disinteressato ad esso, omettendo di adottare le misure di sicurezza che si imponevano e che continuavano ad imporsi negli anni, fino al giorno dell'incidente ed al successivo smantellamento del cavo da parte della polizia. 
7.4 Il ricorrente contesta anche l'esistenza di un rapporto di causalità adeguata. Decisivo per l'elettrocuzione sarebbe stato l'intervento irresponsabile di terzi, che hanno tranciato il cavo (dato che l'unico punto pericoloso, secondo il perito, era proprio quello in cui risultava strappato e lacerato). Senza tale intervento il cavo, che il perito ha riconosciuto essere integro, avrebbe continuato, come nei vent'anni precedenti, a non costituire pericolo alcuno (ricorso pag. 4). Le conclusioni del medico legale sulle cause della morte confermerebbero inoltre che il decesso può essere stato cagionato da altre cause, quali ad esempio l'assunzione di stupefacenti e di medicamenti, effettivamente rinvenuti nel sangue della vittima (ricorso pag. 5). L'imprudenza della vittima sarebbe di carattere eccezionale, avendo fatto il bagno sotto l'influsso di sostanze psicotrope e in un luogo manifestamente pericoloso, con modalità irresponsabili. Il ricorrente afferma che non può infatti definirsi in altro modo il fatto di tuffarsi da ponti appesi a liane improvvisate (tanto più che un uomo di ventisei anni non poteva non accorgersi che la liana era un cavo elettrico, o comunque non era una semplice corda) tra rocce e acque di profondità variabile nonché soggette a forti correnti (ricorso pag. 5). A mente dell'insorgente la natura del cavo che penzolava dal ponte non poteva inoltre non apparire manifesta alla vittima. In primo luogo perché la sua comparsa è concomitante all'incidente e doveva quindi suscitare sorpresa e ragionevole prudenza. In secondo luogo perché è stata forse la vittima stessa a tranciare il cavo o per lo meno a manometterlo (ricorso pag. 5). In terzo luogo perché comunque colore, spessore, presenza di cavi elettrici strappati e quindi scoperti alla sua estremità e prolungamento dello stesso fino alla "baracca dei minatori" rendevano evidente che non si trattava di una corda posata per fini ludici (ricorso pag. 5 e seg.). 
7.5 La gran parte delle suddette censure sono inammissibili in questa sede perché basate su fatti non accertati in sede cantonale. Così quando afferma che G.C.________ si sia tuffato dal ponte, che abbia lui stesso manomesso il cavo, o che il decesso possa essere stato cagionato da altre cause, quali l'assunzione di stupefacenti e medicamenti, egli omette di considerare che in sede di ricorso per cassazione il Tribunale federale è vincolato dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 PP), per cui tutte queste sue ipotesi alternative sono irricevibili. L'unica censura di diritto federale correttamente posta in questo ambito riguarda la pretesa interruzione della causalità adeguata per l'intervento di ignoti sul cavo stesso. Sennonché la responsabilità del ricorrente si fonda sulle omissioni colpevoli evidenziate sopra (v. consid. 7.3), le quali sussistono a prescindere dalla situazione in cui si trovava il cavo il giorno dell'incidente. Se il ricorrente non si fosse disinteressato a quella fonte di pericolo per la quale era responsabile per ingerenza, l'intero impianto sarebbe stato sostituito con uno conforme alle norme vigenti e per tanto più sicuro; ciò fin tanto che la pompa era in funzione. Disattivata quest'ultima, invece, quella pericolosa installazione elettrica non aveva più nessuno scopo di esistere, per cui il ricorrente, in qualità di elettricista della X.________ SA, avrebbe dovuto semplicemente eliminarla come aveva del resto raccomandato l'ispettorato federale competente, in presenza dello stesso ricorrente, in esito alla sua ispezione del 9 giugno 1994, seppur con generico riferimento a tutti gli impianti fuori servizio (v. incarto cantonale doc. 5.3 allegato A, pag. 3). Fra queste omissioni del ricorrente e l'evento sussiste dunque un nesso di causalità adeguata, che le ignote concause che hanno portato il cavo a trovarsi nella situazione in cui era il giorno della disgrazia non sono di natura tale da interrompere. 
7.6 A mente del ricorrente il nesso di causalità adeguata sarebbe stato interrotto anche per l'intervento di K.________: la colpa di quest'ultimo sarebbe di una tale gravità da relegare in secondo piano il comportamento del ricorrente quale origine del risultato verificatosi nella fattispecie (ricorso pag. 6). Il ricorrente non aveva la possibilità di intervenire, in quanto non incaricato in tal senso dal proprio datore di lavoro e impossibilitato ad accedere alla baracca, di esclusiva pertinenza di A.________. Contrariamente a quanto indicato dalla CCRP (ciò che costituirebbe un accertamento dovuto manifestamente a una svista, da rettificare in applicazione dell'art. 267bis PP), B.________ non era presente quando K.________ e A.________ hanno tentato di allacciare il vaglio al nuovo quadro elettrico installato da K.________, ma solo quando, qualche giorno dopo, K.________ (con il consenso di A.________) ha allacciato il vaglio a un altro quadro elettrico, che si trovava nel frantoio dall'altra parte del fiume. Inoltre K.________ dopo aver malauguratamente riallacciato il cavo, ha lasciato le valvole abbassate e quindi l'impianto innocuo. La situazione di pericolo sarebbe quindi stata causata da chi ha alzato le valvole e dato corrente, ma non da B.________. K.________ non era una persona qualsiasi, bensì un elettricista qualificato. A mente del ricorrente, egli ha creato un nuovo impianto e quindi causato la situazione di pericolo, posando un nuovo quadro elettrico, manomettendo le valvole, allacciando in modo non conforme un cavo non conforme al quadro elettrico da lui posato ed omettendo di allestire il protocollo di collaudo. A maggior ragione l'intervento di K.________ sarebbe decisivo a interrompere il nesso di causalità adeguata tra la contestata negligenza del ricorrente e il decesso di G.C.________ se si considera che la prima volta K.________ ha sostituito il quadro elettrico per far spazio al contatore e ha staccato il cavo incriminato lasciandolo arrotolato a terra. Sarebbe unicamente il suo secondo intervento ad avere creato la situazione di pericolo, prima inesistente, visto che il cavo era staccato (ricorso pag. 7). 
7.7 Per quanto riguarda la presenza di B.________ quando K.________ e A.________ hanno tentato di allacciare il vaglio al nuovo quadro elettrico, la CCRP è incorsa effettivamente in una svista, dato che il giudice del merito ha accertato la presenza di B.________ soltanto in occasione del successivo allacciamento nel frantoio dall'altra parte del fiume. Tale svista va pertanto corretta in applicazione dell'art. 277bis PP. Sennonché la svista in questione non ha influenza sulla sostanza del giudizio visto che l'accertata presenza di B.________ in questa seconda occasione è comunque una conferma del fatto che egli continuava ad essere la persona di riferimento della X.________ SA in questioni di impianti elettrici. Per quanto riguarda invece la pretesa interruzione del nesso causale adeguato ad opera di K.________, la CCRP ha effettivamente sottolineato come il lavoro svolto da K.________ era carente: mancava il protocollo di collaudo del nuovo distributore elettrico, il gruppo di fusibili a cui era allacciato il cavo era stato manomesso, l'allacciamento del cavo al momento dell'infortunio non era conforme alle regole e l'estremità non era stata disaccoppiata in modo corretto, bensì strappata. Sennonché, le negligenze di K.________ non interrompono la causalità adeguata, atteso che il perito ha precisato che il cavo in questione sarebbe rimasto sotto tensione anche se K.________ non avesse sostituito le valvole originali con quelle più potenti e che in ogni modo la corrente sarebbe risultata letale per la vittima (v. sentenza impugnata pag. 18 seg.). Riallacciando il cavo al quadro, K.________ ha altresì rimesso semplicemente le cose come stavano prima dei suoi lavori, per cui anche il suo secondo intervento non comporta interruzione del nesso di causalità adeguata. Per il resto laddove afferma che K.________ avrebbe creato un nuovo impianto fa un'affermazione che non è conforme agli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale, protetti nell'esame del parallelo ricorso di diritto pubblico (v. sopra consid. 5.9), e qui non più sindacabile (art. 277bis cpv. 1 PP). Negando la sussistenza di un elemento interruttivo della causalità adeguata i giudici ticinesi non hanno dunque violato il diritto federale. 
7.8 Da ultimo il ricorrente afferma che, applicando in modo erroneo il concetto di garante, la CCRP avrebbe pure omesso di ritenere prescritta l'imputazione: in seguito all'insediamento di A.________ la sua posizione di garante sarebbe venuta meno, per cui il termine di prescrizione di sette anni sarebbe iniziato a decorrere dalla fine del 1996, cosicché in data 22 aprile 2004 (giorno del processo di prima istanza) l'omissione imputata al ricorrente sarebbe già stata prescritta (ricorso pag. 8). 
7.8.1 Per quanto riguarda il termine di prescrizione, l'ultima autorità cantonale sostiene che la posizione di garante di B.________ sia continuata anche dopo l'insediamento di A.________ nella "baracca dei minatori". In questo senso nel caso in cui l'autore persista nell'omissione nonostante la sua posizione di garante, la prescrizione decorre solo dal momento in cui il risultato dell'omissione si manifesta. Nella fattispecie la prescrizione sarebbe quindi cominciata a decorrere solo il 23 giugno 2001 (sentenza impugnata pag. 19). 
7.8.2 L'autorità cantonale ha correttamente applicato le norme federali sulla prescrizione. La censura del ricorrente si basa del resto sull'erroneo presupposto che i giudici ticinesi abbiano applicato in modo scorretto il concetto di garante, per cui essa cade nel vuoto già alla luce di quanto sopra esposto (v. consid. 7.3). Continuando a fungere da elettricista della X.________ SA, egli continuava ad essere soggettivamente confrontato con la situazione di pericolo derivante dall'irregolarità della sua installazione elettrica. Tale pericolo, cui egli avrebbe dovuto persistentemente porre rimedio, è perdurato fino al 27 giugno 2001, data in cui, dopo un sopralluogo l'autorità di polizia ha scoperto ed eliminato il cavo, il quale risultava ancora in tensione. Dato che però l'evento si è verificato prima di quella data, per rapporto a tale singolo evento non avrebbe senso che la prescrizione cominci quattro giorni dopo, per cui, come ha giustamente concluso la CCRP, essa ha cominciato a decorrere il giorno dell'incidente (v. DTF 122 IV 61 consid. 2a/aa). 
7.9 Da quanto sopra discende che anche il ricorso per cassazione di B.________ va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP). 
 
Per questi motivi il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
I ricorsi di diritto pubblico di A.________ (6P.98/2006) e di B.________ (6P.107/2006) sono respinti nella misura della loro ammissibilità. 
2. 
I ricorsi per cassazione di A.________ (6S.206/2006) e di B.________ (6S.205/2006) sono respinti nella misura della loro ammissibilità. 
3. 
Le tasse di giustizia relative alle cause 6P.98/2006 e 6S.206/2006, per complessivi fr. 4'000, sono poste a carico di A.________. 
4. 
Le tasse di giustizia relative alle cause 6P.107/2006 e 6S.205/2006, per complessivi fr. 4'000, sono poste a carico di B.________. 
5. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 20 ottobre 2006 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: