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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_191/2022  
 
 
Sentenza del 28 luglio 2022  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, Italia, patrocinata dall'avv. Gianfranco Barone, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità; reddito senza invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 4 marzo 2022 (C-2018/2021). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, cittadina italiana, nata nel 1967, ha lavorato in Svizzera da ultimo nel settore orologiero. Con decisione del 26 novembre 2015 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (di seguito UAIE) le ha riconosciuto una rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 2015.  
 
A.b. Dopo una prima procedura di revisione che aveva messo in luce una situazione invariata, nell'ambito di una seconda revisione avviata d'ufficio nel febbraio 2019, esperiti gli accertamenti medico-amministrativi, l'UAIE con decisione del 5 marzo 2021 ha soppresso all'assicurata la rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 2021.  
 
B.  
A.________ si è aggravata il 29 aprile 2021 (timbro postale) al Tribunale amministrativo federale chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. 
 
Il Tribunale amministrativo federale con sentenza del 4 marzo 2022 ha parzialmente accolto il gravame e riformato la decisione del 5 marzo 2021, nel senso che ad A.________ è stato riconosciuto il diritto a un quarto di rendita d'invalidità dal 1° maggio 2021. 
 
C.  
L'UAIE inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale l'8 aprile 2022 (timbro postale), con cui chiede di annullare la sentenza del Tribunale amministrativo federale e confermare la sua decisione del 5 marzo 2021. L'insorgente presenta nel contempo anche istanza di concessione dell'effetto sospensivo. 
 
Invitati a pronunciarsi, A.________ chiede che il ricorso venga respinto, il Tribunale amministrativo federale asserisce "una palese svista" nell'applicazione dei valori di cui alle tabelle statistiche, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La controversia si iscrive nel contesto di una procedura di revisione nel senso dell'art. 17 LPGA e concerne la soppressione dal 1° maggio 2021 della rendita d'invalidità concessa ad A.________ dal 1° maggio 2015. Avuto riguardo alle censure sollevate dal ricorrente, è unicamente contestato il calcolo del grado d'invalidità operato dal Tribunale amministrativo federale, in particolare l'importo annuale del salario statistico da invalido risultante dai dati statistici di cui alla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS), edita dall'Ufficio federale di statistica, segnatamente sapere se il salario mensile statistico - utilizzato nell'ambito del parallelismo dei redditi - debba essere moltiplicato per 12 o per 13 mensilità.  
 
2.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). La decisione dell'UAIE qui contestata è stata emessa il 5 marzo 2021, ovvero prima dell'entrata in vigore della revisione del 1° gennaio 2022. Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale e ai fatti rilevanti del caso (fra molte cfr. DTF 129 V 354 consid. 1 con riferimenti), le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) e quelle dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) così come la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) sono quindi applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2021. Si rileva che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, sono determinanti i fatti realizzati fino al momento della decisione contestata (sulla questione cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1).  
 
3.  
Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il confronto dei redditi, comprese quelle riguardanti l'applicazione delle tabelle risultanti dalla RSS, sono questioni di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (sul tema cfr. DTF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3). Per contro, la determinazione in applicazione delle predette regole dei due redditi ipotetici di confronto costituisce un accertamento di fatto - solo riesaminabile nei limiti indicati al consid. 1 - se si basa su un apprezzamento concreto delle prove, mentre configura una questione di diritto se si orienta all'esperienza generale della vita (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.3). 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente merita di essere tutelato quando sostiene che la quota di tredicesima è già compresa nell'importo di cui alla tabella del salario mensile lordo (valore centrale) per ramo economico, livello di competenza e sesso - settore privato, TA 1 - skill level, che deve pertanto essere moltiplicato per 12 per ottenere l'importo annuale. Come si evince d'altronde dalle spiegazioni delle componenti del salario indicate sotto la tabella medesima, esso comprende "1/12 della tredicesima". Il Tribunale federale si è sempre conformato in tal senso (cfr. sentenza 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 3.4 con riferimento). Comunque anche il Tribunale amministrativo federale nel suo scritto del 18 maggio 2022 ha affermato di essere incappato in una palese svista.  
 
4.2. Nell'ambito del calcolo per il parallelismo dei redditi, ne consegue un reddito annuale per il 2018 di fr. 57'846.15, ottenuto considerando un salario mensile lordo di fr. 4'761, ramo economico 26 (fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; orologi), livello di competenza 1 (attività semplici e ripetitive), settore femminile, riportato su un orario medio di lavoro settimanale di 40.5 ore (ovvero: fr. 4761: 40 x 40.5 x 12), indicizzato al 2020 a fr. 59'241.35 (+ 1,7% del 2019 e + 0.7% nel 2020). Per il resto il calcolo del ricorrente va tutelato, in quanto dal confronto del reddito da valido nel 2020 di fr. 40'843.92 con quello da invalido di fr. 26'342.18, fissato tenendo già conto del 26% per "gap salariale" (la differenza di fr. 18'397.42 pari al 31% da cui va detratta la soglia determinante del 5% come da giurisprudenza; cfr. DTF 134 V 322 consid. 4), il 20% per diminuzione di rendimento e un ulteriore 20% per circostanze personali e professionali, non si giunge al 40%, ovvero la percentuale minima per il riconoscimento del quarto di rendita d'invalidità. Il ricorso deve pertanto essere accolto.  
 
5.  
L'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente. 
 
6.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 e 2 LTF) e sono poste a carico dell'opponente. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. La sentenza del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 4 marzo 2022 è annullata e la decisione dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero del 5 marzo 2021 confermata. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.  
La causa viene rinviata al Tribunale amministrativo federale, Corte III, per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura precedente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 28 luglio 2022 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi