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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 359/06 
 
Sentenza del 22 giugno 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella e Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
T.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Roberto Valsangiacomo, via Emilio Maraini 106, 6942 Savosa, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 marzo 2006. 
 
Fatti: 
A. 
T.________, di formazione pittore, dopo avere in precedenza (dal 1963) esercitato la professione in qualità di dipendente ed essere in seguito rimasto disoccupato per un breve periodo, dal 1997 si è messo a svolgere l'attività in proprio. 
 
A causa di problemi uditivi (sindrome di Ménière con ipoacusia percettiva e acufene all'orecchio destro nonché disturbo vertiginoso cronico), l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) gli ha riconosciuto in data 8 marzo 1999 il diritto a un apparecchio acustico. 
 
Lamentando una protrusione C6/C7 nonché alterazioni flogistiche del tendine del sovraspinato destro, il 22 gennaio 2002 l'interessato ha presentato una domanda volta all'ottenimento di una rendita AI. 
 
Esperiti gli accertamenti del caso, l'UAI, ritenendo l'assicurato inabile al lavoro nella professione abituale, ma comunque pienamente abile a svolgere attività sostitutive leggere, ha respinto la richiesta per carenza di invalidità di grado pensionabile (decisione del 15 giugno 2004 e decisione su opposizione del 18 maggio 2005). 
B. 
Patrocinato dall'avv. Roberto Valsangiacomo, T.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale ha chiesto il riconoscimento di una mezza rendita fino al 31 dicembre 2003 e di tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004. 
 
Per pronuncia del 10 marzo 2006, la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha sostanzialmente tutelato l'operato dell'amministrazione. Dopo avere confermato, sia dal profilo ortopedico sia da quello otorinolaringoiatrico, la piena capacità lavorativa dell'assicurato in attività sostitutive leggere ed avere stabilito che allo stesso poteva essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la residua capacità lavorativa in quei settori (dell'industria [ad esempio: controllo e sorveglianza, leggeri lavori di montaggio, attività di assemblaggio o di confezione prodotti] e dei servizi [ad esempio: attività d'incasso]) accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive non comportanti aggravi fisici, da svolgere prevalentemente in posizione seduta con la possibilità di variare frequentemente la postura, il primo giudice ha confermato il rifiuto di prestazioni accertando, per l'anno 2002, un grado d'invalidità del 36%. 
C. 
Sempre patrocinato dall'avv. Valsangiacomo, T.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale, protestate spese e ripetibili, chiede in via principale l'annullamento del giudizio cantonale e l'assegnazione di una rendita intera per l'impossibilità di trovare un nuovo posto di lavoro su un mercato del lavoro equilibrato o comunque per la presenza di un grado d'invalidità superiore al 70%. In via subordinata postula il riconoscimento di una mezza rendita per un grado d'invalidità superiore al 50%. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, questo Tribunale può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'AI. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti a questa Corte al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi a questo Tribunale, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1. 
3. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già compiutamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare - per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 445) - il concetto d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione valida prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione AI), il sistema di confronto dei redditi e il momento determinante per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222; 128 V 174; per quanto concerne la disciplina applicabile allo stato di fatto realizzatosi prima del 1° gennaio 2003, cfr. per contro l'art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353). 
 
Al giudizio cantonale può quindi essere fatto riferimento pure per quanto concerne l'esposizione del concetto di mercato del lavoro equilibrato (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; cfr. pure DTF 130 V 343 consid. 3.2 pag. 346), dell'obbligo per l'assicurato di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233) e delle condizioni per ammettere l'esigibilità di un cambiamento di professione, segnatamente nel caso di un assicurato prossimo all'età di pensionamento (SVR 2003 IV no. 35 pag. 107 [I 462/02] consid. 2.3 e 3.2 con riferimenti). Giova infine ribadire che, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg. con riferimenti). 
4. 
Alla pronunzia di primo grado deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha fatto una corretta applicazione della ricordata disciplina nell'evenienza concreta. 
4.1 Pertinentemente, il giudice di prime cure, al pari dell'amministrazione, poteva segnatamente considerare il ricorrente pienamente abile al lavoro in attività sostitutive leggere e rispettose delle limitazioni (controindicazioni per il trasporto frequente di pesi oltre 20kg e soprattutto per il lavoro ripetitivo con le braccia oltre l'orizzontale) che erano state poste nel rapporto 23 ottobre 2003 del dott. F.________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, al quale l'amministrazione aveva affidato il compito di rendere una valutazione specialistica. Dal profilo otorinolaringoiatrico, se è pur vero che il dott. F.________ - come peraltro pure il medico curante, dott. O.________ (v. a tal proposito l'apprezzamento espresso in data 20 aprile 2006 dal dott. E.________, specialista FMH in otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale) - non disponeva delle necessarie qualifiche per pronunciarsi sulle conseguenze invalidanti della sindrome di Ménière nell'ambito di un'attività leggera, d'altro canto è altrettanto vero che l'amministrazione poteva avvalersi della valutazione dello specialista dott. E.________, il quale in data 15 marzo 2004 aveva rilevato essere l'assicurato in grado di svolgere altre attività, e più in precisamente attività d'ufficio. Ma vi è di più. A prescindere dalle valutazioni del Servizio medico regionale (SMR) dell'UAI, che peraltro, anche senza visitare personalmente l'assicurato (sulla validità di una perizia basata sui soli atti ["Aktengutachten"] cfr. RAMI 1988 no. U 56 pag. 371 consid. 5b con riferimenti), aveva debitamente tenuto conto dei problemi correlati al morbo di Ménière, riconoscendo in definitiva l'impossibilità di continuare la professione di imbianchino-pittore, la conferma del corretto apprezzamento da parte della Corte cantonale proviene sempre dallo stesso dott. E.________, il quale nel suo rapporto del 20 aprile 2006, prodotto dall'insorgente con il ricorso di diritto amministrativo, ha chiaramente osservato che la sindrome di Ménière sarebbe da considerare "invalidizzante unicamente quando le crisi sono così frequenti da non consentire un regolare svolgimento di attività lavorativa". A tal proposito, l'esperto ha rilevato che, pur facendo il paziente valere l'esistenza di crisi vertiginose giornaliere da 1-2 anni, per poter essere ritenuta valida l'affermazione dovrebbe essere confermata anche da valutazioni cliniche oggettive, lasciando implicitamente sottintendere che ciò non sarebbe ancora avvenuto. E ad ogni modo ha aggiunto che, anche in siffatta ipotesi, si potrebbe comunque procedere a trattamenti più aggressivi atti a risolvere le crisi. Trattamenti che rimarrebbero possibili nel caso di specie perché l'assicurato non avrebbe ancora, a detta dello specialista, estinto tutte le possibilità terapeutiche di questa malattia. 
 
4.2 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro, va ricordato che al momento determinante della decisione su opposizione in lite, il ricorrente doveva compiere, a giorni, i 58 anni. Dal profilo dell'età, le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità non erano pertanto realizzate (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 336/03 dell'8 gennaio 2004, consid. 2 con riferimenti). A ciò si aggiunge che, per quanto esposto dall'amministrazione e dal giudice di prime cure in merito alle concrete attività suscettibili di entrare in linea di considerazione, pur dovendo riconoscere una difficoltosa collocabilità dell'assicurato dovuta soprattutto al fattore età - fattore che può comunque essere debitamente considerato in altra maniera (v. in seguito, consid. 5.2) -, al medesimo si presentava - nel momento determinante della decisione su opposizione in lite - un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili (e peraltro anche sufficientemente specificate) che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 463/00 del 28 ottobre 2003, consid. 3.3). 
5. 
Fatte queste premesse, resta da quantificare il grado d'invalidità del ricorrente. 
5.1 Fissando al 1° giugno 2002 l'eventuale inizio del diritto a una rendita, dato questo incontestato, il primo giudice ha constatato che il reddito aziendale tassato nel biennio 2001/2002 ammontava a fr. 46'800.-. Per parte sua l'assicurato, facendo valere che il suo reddito era in costante ascesa, lo ha quantificato in fr. 60'000.- prima di adattarlo a fr. 64'589.- sulla base dei valori di cui all'ISS (edizione 2004, tabella TA1, salario mensile lordo [valore centrale] usuale in Ticino nel settore privato, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni). 
5.2 Ora, indipendentemente dalla proponibilità dei valori invocati (sui criteri da seguire per determinare il reddito senza invalidità cfr. segnatamente DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), il grado d'invalidità non raggiungerebbe comunque il tasso minimo pensionabile del 40%, e questo nemmeno se si volesse applicare sul reddito da invalido la deduzione massima consentita del 25% per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso, quali l'età avanzata e le limitazioni riscontrate a livello medico (crisi vertiginose legate alla sindrome 
 
di Ménière e controindicazioni a livello ortopedico; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76). 
 
Per quanto concerne la determinazione di quest'ultimo reddito, in difetto di indicazioni economiche effettive - ipotesi che si avvera in concreto, il ricorrente non potendosi in alcun caso prevalere del reddito effettivamente conseguito nell'attività di pittore dopo l'insorgenza del danno alla salute poiché egli, in difformità con l'obbligo di ridurre il danno, non sfrutta in maniera ragionevolmente esigibile la sua piena capacità lavorativa residua in attività confacenti -, esso va infatti determinato alla luce dei salari lordi standardizzati (tabelle A, valore mediano) riportati nell'ISS (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 476 con riferimento), e più precisamente di quelli risultanti dalla sua tabella TA1, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in RSAS 2007 pag. 64). Orbene, se anche si volesse, per ipotesi, considerare quale reddito senza invalidità per l'anno 2002 l'importo di fr. 60'000.- e per l'anno 2004 quello di fr. 64'589.-, a questi valori andrebbero contrapposti i redditi da invalido di fr. 42'656.05 per il 2002 (pari al 75% di: fr. 4'557.- mensili [ISS 2002, pag. 43, valore totale, livello di esigenze 4] x 12 mesi x 41.7 [orario settimanale usuale nel settore: La Vie économique, 3-2007, pag. 90, tabella B9.2] : 40 ore), rispettivamente di fr. 42'943.68 (pari al 75% di: fr. 4'588 [ISS 2004, pag. 53] x 12 x 41.6 : 40) per il 2004. A tal proposito va precisato che l'utilizzo dei valori totali si giustifica senz'altro nel caso di specie perché il ricorrente, per quanto già visto in precedenza (consid. 4.2), dispone di un ampio ventaglio di attività ragionevolmente esigibili e confacenti al suo stato di salute. 
 
Visto quanto precede, si ricaverebbe un tasso d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 29% per il 2002 e del 34% per il 2004. Tasso d'invalidità che, anche dopo adeguamento (1.1% per il reddito da valido, 1% per quello da invalido [La Vie économique, 3-2007, pag. 91, tabella 10.2]) dei due redditi di riferimento all'evoluzione salariale per l'anno in questione, non potrebbe raggiungere il minimo pensionabile nemmeno nel 2005 e neppure, si osserva in via abbondanziale, se venisse determinato sulla base del reddito da invalido (39'780.-, ossia: fr. 4'250.- [valore totale] x 12 x 41.6 : 40 x 75 : 100) desumibile dai dati salariali prodotti dal ricorrente e concernenti il salario lordo mensile nel settore privato nel Cantone Ticino. 
 
5.3 In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata dev'essere confermata, al ricorrente non potendo essere riconosciuta alcuna rendita d'invalidità. 
6. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 535/05 del 7 dicembre 2006). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 22 giugno 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: