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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
H 167/04 
H 168/04 
 
Sentenza del 21 luglio 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
H 167/04 
R.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Riccardo Schuhmacher, Via Ca' del Caccia 4, 6943 Vezia, 
 
 
H 168/04 
D.________ SA, ricorrente, rappresentata dall'avv. Riccardo Schuhmacher, Via Ca' del Caccia 4, 6943 Vezia, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 7 luglio 2004) 
 
Fatti: 
A. 
Con giudizio 23 maggio 2003, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, dopo aver concluso per la qualifica di R.________, fiduciario commercialista, come dipendente della ditta D.________ SA nel periodo determinante oggetto della lite, dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000, annullava le controverse decisioni amministrative del 22 maggio 2002, rinviando gli atti alla Cassa cantonale di compensazione per nuovi provvedimenti, dato che, in ossequio al principio della buona fede, l'affiliazione dell'interessato quale dipendente non poteva essere eseguita con effetto retroattivo, bensì solo per il futuro. 
 
A seguito di un nuovo controllo dei conteggi salariali effettuato il 19 settembre 2003, la Cassa ha ripreso l'importo di fr. 81'784.- a titolo di onorari versati dalla D.________ SA a R.________ nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, rilevando come l'interessato fosse stato erroneamente considerato indipendente. Ritenendo questa retribuzione provento da attività lucrativa dipendente, l'amministrazione, mediante distinte decisioni su tassazione d'ufficio 23 settembre 2003, ha preteso il pagamento dei contributi paritetici non versati da R.________ e dalla D.________ SA. 
 
Il 6 ottobre 2003 l'amministrazione ha confermato i propri provvedimenti e rigettato le opposizioni degli interessati. 
B. 
Contro le decisioni su opposizione, R.________ e D.________ SA si sono nuovamente aggravati dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, al quale hanno chiesto l'annullamento o la riforma dei provvedimenti litigiosi. A mente degli insorgenti, la Cassa non poteva, in virtù del principio della buona fede, emanare una decisione mediante cui venivano riprese retribuzioni riferite ad un periodo antecedente il giudizio cantonale 23 maggio 2003 che aveva determinato la qualità di dipendente di R.________. Quest'ultimo ha altresì rilevato che la Cassa il 1° ottobre 2003 gli aveva notificato lo stralcio dal registro affiliati sia dalla categoria indipendente sia come datore di lavoro con effetto dal 1° gennaio 2003 e questo in contrasto a quanto stabilito dall'Ufficio ispettorato della medesima con la sua decisione di tassazione d'ufficio 23 settembre 2003, che lo considerava per contro dipendente dal 1° luglio 2002. Tali discrepanze mettevano il contribuente in serie difficoltà sia a livello amministrativo che assicurativo e fiscale. Dal canto suo, D.________ SA ha contestato l'importo ripreso dall'amministrazione. 
 
Con giudizio 7 luglio 2004, dopo aver congiunto le cause, l'autorità giudiziaria cantonale ha parzialmente accolto i gravami nel senso che ha riconosciuto una ripresa salariale di soli fr. 75'406.- invece di fr. 81'784.-. I primi giudici hanno ritenuto che la buona fede degli insorgenti poteva essere ammessa solo fino al momento dell'emanazione delle precedenti decisioni amministrative del 22 maggio 2002. 
C. 
R.________ e D.________ SA, entrambi assistiti dall'avv. Riccardo Schuhmacher, interpongono due separati ricorsi di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiedono, in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e, in via subordinata, una ripresa salariale di fr. 55'185.75 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002. In via ancor più subordinata domandano che l'incarto venga rinviato ai primi giudici per resa di una nuova pronuncia. 
 
La Cassa postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Dei motivi invocati dalle parti si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Diritto: 
1. 
I ricorsi di R.________ e D.________ SA concernono fatti di ugual natura e pongono gli stessi temi di diritto materiale, per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 e riferimenti; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, pag. 343 seg.). 
2. 
2.1 Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, ma concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
2.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui riguardano simili contributi, i ricorsi di diritto amministrativo sono quindi irricevibili. 
2.3 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. 
 
Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002. Da un punto di vista temporale sono infatti di principio determinanti le norme sostanziali (per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto (in concreto: le rimunerazioni pagate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002) che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2). 
3. 
In primo luogo occorre esaminare la questione di sapere se la buona fede - riconosciuta agli interessati, con giudizio cantonale 23 maggio 2003, in relazione al periodo 1997-2000 - sia da tutelare fino al 31 dicembre 2002, come chiedono gli insorgenti, o solo fino all'emanazione delle decisioni amministrative 22 maggio 2002, come richiesto dall'opponente. 
3.1 Con motivazioni sostanzialmente analoghe, R.________ e la D.________ SA considerano la pronuncia impugnata lesiva del principio della buona fede. Ritengono che in virtù di tale nozione debba essere riconosciuta la qualità di indipendente di R.________ fino al 31 dicembre 2002, atteso che per il secondo semestre 2002 e per l'intero 2003 la Cassa gli ha richiesto il pagamento di contributi paritetici sia quale indipendente sia quale datore di lavoro. Precisano inoltre che solo in data 1° ottobre 2003 l'amministrazione aveva comunicato all'interessato che, con effetto dal 31 dicembre 2002, non era più iscritto nel registro affiliati né come indipendente né quale datore di lavoro. Gli insorgenti evidenziano come già in occasione di un precedente controllo del 29 settembre 1997 fosse venuto alla luce il problema dell'indipendenza di R.________ e che in tale circostanza la questione si era risolta nel senso che a quest'ultimo era stato riconosciuto lo statuto di indipendente. Concludono affermando che il giudizio 23 maggio 2003 aveva in sostanza lasciato irrisolto il tema di sapere cosa si intendesse per "futuro". 
3.2 In materia di diritto amministrativo il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. 
 
Secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223). 
3.3 Dalla documentazione agli atti risulta che nel 1997, come ammette lo stesso R.________, l'amministrazione aveva avuto dubbi sulla sua qualifica di indipendente nell'attività esercitata per la D.________ SA; a seguito di un chiarimento, le cose sarebbero rimaste comunque immutate. Emerge inoltre che il 22 maggio 2002 la Cassa, in seguito ad un controllo presso la predetta ditta, ha proceduto, mediante due distinte decisioni, a riprese salariali riferite al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000, chiedendo il pagamento dei contributi sociali non prelevati. Successivamente, con giudizio 23 maggio 2003, i primi giudici, pur avendo stabilito che l'attività svolta da R.________ per la D.________ SA fosse da considerare di carattere dipendente, hanno annullato le decisioni amministrative, riconoscendo la buona fede degli insorgenti, poiché l'affiliazione dell'interessato quale dipendente della ditta non andava eseguita retroattivamente, bensì unicamente per il futuro. La Cassa, con separati provvedimenti 23 settembre 2003, ha poi proceduto alla ripresa di salario non notificato per fr. 81'784.- e preteso dagli interessati il pagamento dei relativi contributi sociali, ritenendo che la retribuzione per le prestazioni effettuate da R.________ a favore di la D.________ SA nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 fossero provento da attività dipendente. 
 
Alla luce di quanto esposto, si evince che R.________, titolare di uno studio fiduciario, per due volte - la prima nel maggio 2002 e la seconda nel settembre 2003 - è stato oggetto di riprese salariali da parte della Cassa, che l'aveva ritenuto quale dipendente di la D.________ SA e non come persona esercitante un'attività professionale indipendente. 
3.4 Ora, i ricorrenti, richiamandosi al principio della buona fede riconosciuta loro con il giudizio cantonale 23 maggio 2003 ed equivocando sul significato dell'espressione "bensì unicamente per il futuro", ritengono che le decisioni 23 settembre 2003 - con cui la Cassa, rilevando come R.________ fosse stato erroneamente considerato indipendente, ha chiesto il versamento dei contributi paritetici riferiti al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 - debbano essere annullate in quanto l'interessato assumerebbe lo statuto di dipendente di la D.________ SA solo a partire dal 1° gennaio 2003. 
3.4.1 Con le decisioni 22 maggio 2002, poi annullate dai primi giudici, la Cassa aveva comunicato agli insorgenti che R.________ non adempiva i requisiti richiesti per essere qualificato siccome lavoratore esercitante un'attività indipendente, perché D.________ SA risultava essere la sua unica committente. L'interessato non può essere considerato, come da lui preteso, un "comune cittadino", non in grado di valutare la portata dei considerandi giudiziali: egli risulta infatti essere titolare della ditta individuale "Ufficio fiduciario-contenzioso R.________" dal 1992 nonché amministratore unico di "la D.________ SA" dal 1995, e quindi in grado di comprendere il contenuto di simili motivazioni oppure di richiedere ulteriori delucidazioni ove gli fossero rimasti dubbi sulla sua qualificazione giuridica. 
 
Orbene, a partire dal maggio 2002 non poteva né doveva sfuggirgli, se solo avesse usato la diligenza richiesta a chi opera nel suo settore fiduciario, che la Cassa lo considerava un dipendente di la D.________ SA e di conseguenza avrebbe dovuto cautelarsi in attesa della decisione giudiziaria. È vero che egli sostiene che già nel 1997 la Cassa aveva espresso in un primo tempo la tesi che fosse un dipendente di D.________ SA, cambiando poi idea a seguito di un "chiarimento", di cui non sono però noti gli aspetti fattuali posti a fondamento. È però altrettanto vero che R.________ non è tutelato nella sua buona fede da questa circostanza quando successivamente e per nuovi elementi la Cassa manifesta l'opinione che il suo statuto professionale fosse quello di dipendente. Era suo preciso dovere di prudenza prendere le necessarie precauzioni in attesa di conoscere l'esito della disputa amministrativa rispettivamente giudiziaria: infatti fino a decisione del contenzioso R.________ non poteva ritenere che anche questa volta sarebbe stato considerato siccome indipendente. Egli, quale persona operante nel settore fiduciario, doveva infatti prudentemente valutare anche l'ipotesi di segno contrario e interpellare sollecitamente tutte quelle autorità cantonali e federali cui si richiama ora nel suo ricorso, in particolare imposta sul valore aggiunto, fisco, cassa pensione, assicurazione malattia e infortuni ecc., spiegando loro la fattispecie e facendosi confermare in forma scritta le rispettive determinazioni a sostegno della sua tesi, in modo da evitare quello che con il ricorso ritiene essere un "pregiudizio" nei suoi confronti. 
3.4.2 Ininfluente è infine il fatto che le Cassa il 1° ottobre 2003 abbia comunicato all'interessato la cessazione del rapporto assicurativo quale datore di lavoro con effetto a partire dal 31 dicembre 2003 - dopo che questi non aveva inviato all'amministrazione la documentazione richiestagli in data 23 luglio 2003 - e che il 12 novembre 2003 abbia annullato e sostituito la precedente notifica, facendo decorrere l'effetto dal 30 giugno 2002. È vero che simile errore non dovrebbe verificarsi nell'ambito dell'amministrazione cantonale, ma è altrettanto esatto che esso non muta la sostanza delle cose. Infatti, per consolidato principio giurisprudenziale, il momento topico è quello in cui l'assicurato viene a sapere dalla Cassa (in occasione del controllo dei conteggio salari) che non adempie i requisiti richiesti per essere considerato quale lavoratore indipendente. 
3.5 Ne consegue che R.________ deve essere considerato quale dipendente di D.________ SA già a partire dal 1° luglio 2002. 
4. 
4.1 Gli insorgenti chiedono una riduzione dell'importo ripreso, in considerazione della particolare situazione che si sarebbe venuta a creare. Sono dell'avviso che si debba tener conto che R.________ ha creato una struttura organizzativa per svolgere la sua attività, la quale gli causerebbe spese correlate non solo all'attività professionale (ad esempio: spese di rappresentanza, spese per il materiale, per i pasti, per la formazione ecc.), ma anche altre spese sempre in stretta relazione con l'attività professionale di salariato (ad esempio: locazione dei locali di servizio, spese di alloggio fuori casa, spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro). Chiedono pertanto di riconoscere le spese, sostenute dopo il 30 giugno 2002, per fr. 20'229.40 (costi peraltro asseriti siccome verificati in occasione di una revisione fiscale avvenuta nel 2003). R.________ e D.________ SA postulano inoltre il riconoscimento di un'ulteriore deduzione di fr. 6'368.85 per spese esposte in conto economico che i primi giudici non avrebbero però accettato perché non rese verosimili. Lamentano una lesione del loro diritto di essere sentiti in quanto non vi sarebbe stato un contraddittorio con la Cassa e, ove non fosse possibile ammettere tali spese, chiedono il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore. In conclusione essi domandano che vengano ammesse spese per complessivi fr. 26'598.25 (= fr. 20'229.40 + 6'368.85), in modo da ridurre il salario determinante a fr. 55'185.75 (= fr. 81'784 - fr. 26'598.25), e che la garanzia prestata venga fissata al limite inferiore ai sensi dell'art. 153a OG, ritenuto che il valore litigioso sarebbe limitato a poche migliaia di franchi. 
4.2 I primi giudici, dopo dettagliata motivazione, hanno riconosciuto una riduzione per spese, riferita a R.________, di fr. 8'178.-, ossia il 10% del salario lordo, minimo di legge ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 OAVS, benché le spese ammesse raggiungessero soli fr. 5'489.45 (= fr. 1'400.- per la patente fiduciario, fr. 1'038.95 invece di fr. 3'348.95 per la benzina, fr. 1'030.50 invece di fr. 2'593.80 per il telefono e fr. 2'020.- per costi di perfezionamento). 
 
Per quanto concerne invece le riprese salariali per il lavoro svolto dalla moglie di R.________, l'istanza giudiziaria cantonale è giunta alla conclusione che l'importo versato all'interessata non andava aggiunto alla ripresa effettuata dalla Cassa, perché l'assicurato percepiva un salario sul quale erano pagati i contributi e parte di questo salario era utilizzato per pagare eventuali dipendenti, ossia la moglie. In concreto potevano essere ripresi solo fr. 1'800.- riferiti a "indennità di spese non giustificate". 
 
I primi giudici concludono così per una ripresa complessiva di fr. 75'406.- (fr. 81'784.- - fr. 8'178.- + fr. 1'800.-). 
4.3 Dalla tabella che segue emergono le deduzioni per spese richieste dai ricorrenti e le deduzioni riconosciute dai primi giudici: 
richiesta riconoscimento 
1) patente di fiduciario fr. 1'400.- fr. 1'400.- 
2) affitto fr. 6'000.- fr. 0.- 
3) spese accessorie locazione fr. 2'684.30 fr. 0.- 
4) materiale di pulizia fr. 276.15 fr. 0.- 
5) benzina fr. 3'098.- fr. 1'038.95 
6) spese telefoniche fr. 2'593.80 fr.1'030.50 
7) costi cancelleria/materiale ufficio fr. 199.80 fr. 0.- 
8) amministrativi e legali fr. 1'000.- fr. 0.- 
9) giornali e riviste fr. 251.25 fr. 0.- 
10) costi diversi fr. 706.10 fr. 0.- 
11) costi perfezionamento fr. 2'020.- fr. 2'020.- 
Sub-totale fr. 20'229.40 fr. 5'489.45 
12) spese di rappresentanza fr. 6'368.85 fr. 0.- 
Totale fr. 26'598.25 fr. 5'489.45 
Per quanto riguarda, in primo luogo, l'affitto (n. 2), le spese accessorie per locazione (n. 3) e quelle di rappresentanza (n. 12), si osserva, come già si è avuto modo di dire, che R.________ sapeva o doveva comunque sapere dal maggio 2002 che la Cassa non lo considerava più un lavoratore indipendente, ma un dipendente di la D.________ SA. A nulla sussidia il fatto che egli abbia inoltrato ricorso e che, avendo negli anni "creato una struttura", gli restino personalmente a carico spese connesse all'attività da lui ritenuta svolta come indipendente, in quanto la vertenza in corso lo avrebbe dovuto indurre a tutelarsi nell'evenienza che il giudizio non fosse quello da lui auspicato (cfr. consid. 3.4.1). Per le posizioni qui in discussione, l'interessato si sarebbe dovuto attivare nei confronti di D.________ SA nel senso di farsi riconoscere tali spese qualora il giudizio lo avesse qualificato siccome lavoratore dipendente. Ne consegue che gli importi di fr. 6'000.-, di fr. 2'684.30 e di fr. 6'368.85 non possono essere ammessi. 
 
Per quel che concerne poi il materiale di pulizia (n. 4) e i costi di cancelleria e di materiale d'ufficio (n. 7) si rileva che le richieste dei ricorrenti non si connotano con quella precisione che sembrerebbe professionalmente dovuta da chi esercita in ambito contabile-fiduciario, atteso che per i prodotti di pulizia vi sono giustificativi per complessivi fr. 94.50 (= fr. 12.50 + fr. 12.50 + fr. 12.50 + fr. 12.50 + fr. 2.95 + fr. 22.10 + fr. 6.95 + fr. 12.50) a fronte dei pretesi fr. 276.15, come risulta dall'esame delle causali dei singoli acquisti cui si rinvia. Analoghe imprecisioni si registrano anche nei costi di cancelleria e di materiale d'ufficio. A prescindere da siffatte incongruenze, trattandosi di spese effettuate nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002, quando l'attività svolta da R.________ era quella di dipendente, vale quanto detto alle poste n. 2 e 3. 
 
Quanto ai costi amministrativi e legali (n. 8), alle spese per giornali e riviste (n. 9) nonché ai costi diversi (n. 10), vi è notizia dei conti amministrativi e legali solo nel conto economico 2002; mancando qualsivoglia giustificativo, il documento topico limitandosi all'apodittica indicazione "Amministrativi e legali", ne consegue che la prospettata deduzione non può essere considerata. Né possono essere seguiti gli insorgenti quando pretendono che siano riconosciute come spese del lavoratore dipendente quelle per giornali e riviste, come pure gli acquisti di bibite, la tassa dei rifiuti e l'abbonamento a Swiss-Online (n. 10). Va anche qui ricordato a R.________ che la sua funzione di dipendente avrebbe dovuto indurlo a richiedere al datore di lavoro D.________ SA il riconoscimento almeno di quelle poste ammissibili per un dipendente, nell'ipotesi - ben lungi dall'essere dimostrata - che i giustificativi prodotti fossero stati in relazione con l'attività da svolgere. 
 
Per quanto riguarda la benzina (n. 5), i primi giudici e la Cassa hanno riconosciuto un importo di fr. 1'038.95, mentre R.________ chiede che gli venga riconosciuto, quale deduzione, l'importo di fr. 3'098.-. A prescindere dai giustificativi prodotti, dove sono indicati anche "alimenti", va qui fatto espresso riferimento e prestata adesione al pertinente considerando 2.10 a pag. 30 del giudizio impugnato, cui si rinvia. 
 
In merito, infine, alle spese telefoniche (n. 6), i ricorrenti sono dell'avviso che debbano essere riconosciute anche quelle del telefono fisso a M._________, usato da R.________ per l'attività (ora considerata come dipendente) svolta nei propri uffici a M.________, trattandosi di "spese in diretta relazione con lo studio di M.________". L'istanza giudiziaria cantonale ha per contro riconosciuto solo le spese telefoniche connesse al collegamento mobile. A buon diritto, atteso che devono qui valere le stesse considerazioni riferite alle spese di locazione, nel senso che trattandosi di spese effettuate nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002, quando l'attività svolta dall'interessato era quella di dipendente, egli si sarebbe dovuto attivare nei confronti di D.________ SA caricandole o facendosi comunque riconoscere tale onere non compatibile con la sua qualificazione giuridica. 
 
Ne consegue pertanto che la ripresa salariale riferita al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 va attuata nell'importo di fr. 75'406.-, così come stabilito nel giudizio cantonale. 
5. 
Non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario). 
 
Trattandosi in concreto di una causa con un valore litigioso limitato a poche migliaia di franchi, i ricorrenti chiedono di fissare le spese processuali al limite inferiore previsto dall'art. 153a OG. Orbene, il valore litigioso nel caso di specie, che corrisponde all'importo dei contributi sociali oggetto della ripresa litigiosa, si situa tra fr. 7'000.- e 8'000.-. Le spese processuali sono pertanto stabilite in fr. 900.-. Esse seguono la soccombenza e vanno di conseguenza poste a carico dei ricorrenti (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibili, i ricorsi di diritto amministrativo sono respinti. 
2. 
Le spese giudiziarie per un importo di fr. 900.- sono poste a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno. Esse sono coperte dalle garanzie prestate per complessivi fr. 9'000.-. L'eccedenza di fr. 8'100.- viene retrocessa anch'essa in ragione di metà ciascuno. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 21 luglio 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: