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[AZA 7] 
C 264/99 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e 
Leuzinger; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 18 settembre 2001 
 
nella causa 
 
W.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa disoccupazione del Sindacato Edilizia & Industria (SEI), Via Corporazione 1, 6600 Locarno, opponente, rappresentata dal SEI, Via Industria, 6814 Lamone, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
 
il 15 maggio 1997, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino accolse il ricorso inoltrato da W.________ avverso la decisione 9 settembre 1996, con la quale la Cassa disoccupazione del Sindacato edilizia e industria SEI chiedeva la restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente corrisposte all'interessato nel periodo da giugno 1994 a dicembre 1995, ammontanti a fr. 87'845. 75, 
pronunciandosi il 17 agosto 1998 su un gravame della Cassa, il Tribunale federale delle assicurazioni annullò la pronunzia citata e rinviò gli atti all'istanza cantonale per ulteriore istruttoria e per la resa di un nuovo giudizio, 
 
dopo aver esperito un complemento d'indagini, con giudizio del 5 luglio 1999 l'autorità giudiziaria cantonale respinse il gravame di W.________ e confermò la decisione di restituzione dell'importo di fr. 87'845. 75, 
contrariamente a quanto ritenuto nella precedente pronunzia, i primi giudici considerarono provato, secondo il criterio della probabilità preponderante, che l'insorgente dal mese di giugno 1994 al mese di dicembre 1995 aveva svolto un'attività salariata o che, comunque, si trovava all'estero, ragione per cui a torto aveva percepito le indennità di disoccupazione durante questo periodo, 
W.________ insorge dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo, postulando in modo implicito la liberazione dall'obbligo di restituire la somma richiesta, 
mentre la Cassa propone la reiezione del gravame, il Segretariato di Stato dell'economia rinuncia a determinarsi, 
nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente illustrato i principi di diritto richiamabili alla fattispecie, precisando come la Cassa sia tenuta ad esigere la restituzione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto, 
le norme applicabili sono d'altronde già state esposte anche nella precedente pronunzia cantonale, per cui si può rinviare a quei due giudizi, 
questa Corte si limita a ricordare che nell'apprezzamento delle prove il giudice delle assicurazioni non è vincolato da regole probatorie formali, ma deve piuttosto esaminarle oggettivamente e globalmente secondo coscienza, indipendentemente da dove esse provengano (DTF 122 V 160 consid. 1c), 
secondo dottrina e giurisprudenza, l'amministrazione o il giudice devono considerare come provato un fatto quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278), 
nel campo delle assicurazioni sociali, salvo disposizione contraria, il giudice fonda la propria decisione sui fatti entranti in considerazione che, non potendo essere stabiliti in modo inconfutabile, presentano un grado di probabilità preponderante, non essendo sufficiente che possano essere ritenuti semplicemente possibili (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti), 
in concreto non si può dedurre, con sufficiente verosimiglianza, neppure dagli accertamenti complementari dell'autorità cantonale successivi alla sentenza di rinvio di questa Corte del 17 agosto 1998 che il ricorrente abbia lavorato nel periodo critico da giugno 1994 a dicembre 1995, 
l'incarto non contiene elementi nuovi e rilevanti, atti a far cambiare l'opinione espressa dal Tribunale federale delle assicurazioni nella precedente sentenza, 
le informazioni rese agli atti si rivelano tuttora insufficienti per permettere di statuire definitivamente sul tema litigioso, 
per quel che riguarda, in particolare, il conteggio di salario fatto dalla I.________, esso già figurava all'inserto nella precedente procedura dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, 
inoltre, né il rapporto dell'allora Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro del 24 aprile 1996, né la nota interna relativa a un confronto tenutosi l'8 marzo dello stesso anno presso l'Ufficio regionale di collocamento di Bellinzona consentono di concludere, con il grado della probabilità preponderante, che il ricorrente abbia svolto un'attività lavorativa nel periodo oggetto della lite, 
per quanto concerne infine l'incarto penale, e più precisamente l'atto di accusa emanato dal Procuratore generale del Cantone Ticino il 9 marzo 1998 a carico del ricorrente per il reato di truffa, esso si riferisce a fatti avvenuti fra ottobre 1993 e maggio 1994, periodo dunque diverso da quello entrante in linea di conto in concreto, 
con tutta probabilità, neanche un secondo rinvio della causa per ulteriori chiarimenti permetterebbe ai primi giudici di acquisire gli elementi probatori decisivi che non hanno potuto essere raccolti nell'ambito del primo complemento d'indagini, ragione per cui vi può essere rinunciato, 
conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, le parti sono tenute a fornire, nella misura di quanto è da loro ragionevolmente esigibile, le prove necessarie secondo la natura della lite e dei fatti invocati, con il rischio di dover altrimenti sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti), 
in base a questo principio, l'amministrazione deve sopportare le conseguenze dell'accertata mancanza di prove sufficienti a dimostrare l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro nel periodo di cui si tratta, 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, la decisione amministrativa del 9 settembre 1996 con cui la Cassa opponente chiede la restituzione dell'importo di fr. 87'845. 75 e il giudizio cantonale del 5 luglio 1999 che la tutela essendo annullati. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia. 
 
Lucerna, 18 settembre 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :