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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_417/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 luglio 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Marco Garbani, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 marzo 2015 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Entrata in Svizzera il 30 maggio 2005 per sposarsi il 28 giugno successivo con il connazionale B.________, ivi titolare di un permesso di domicilio UE/AELS, A.________, cittadina italiana, si è vista rilasciare un permesso di dimora UE/AELS, valido fino al 29 maggio 2010, al fine di vivere con il coniuge. Partita per l'Italia il 15 giugno 2007 A.________ è tornata in Svizzera il 1° ottobre successivo, ove ha ottenuto un nuovo permesso di dimora UE/AELS, valido fino al 30 settembre 2012, sempre rilasciatole a titolo di ricongiungimento familiare. La coppia, che ha avuto due figli C.________ e D.________, si è separata il 15 febbraio 2009 e ha divorziato il 16 febbraio 2012. 
 
B.   
Il 26 giugno 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza 3 settembre 2012 di A.________, volta al rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, ha rifiutato di rinnovarle il permesso di dimora UE/AELS e le ha assegnato un termine con scadenza al 23 luglio 2013 per lasciare la Svizzera. A sostegno della propria decisione l'autorità ha osservato che la richiedente percepiva prestazioni sociali, che aveva delle pendenze con l'ufficio esecuzioni e fallimenti e che, considerata l'esigua attività lucrativa esercitata, non poteva essere ritenuta una "lavoratrice" ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, con giudizio del 20 maggio 2014, e successivamente dal Tribunale cantonale amministrativo il quale, pronunciandosi unicamente sulla questione del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, né ha confermato il diniego con sentenza del 30 marzo 2015. 
 
C.   
Il 12 maggio 2015 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. 
Chiamati ad esprimersi il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio della Corte, mentre il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato a riconfermarsi nella propria sentenza. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha proposto la reiezione del gravame. 
 
D.   
Il 29 marzo 2016 l'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino (di seguito: Ufficio della migrazione) ha informato questa Corte che la ricorrente si era sposata il 18 dicembre 2015 con il cittadino italiano E.________, al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS. La presente procedura è stata quindi sospesa con decreto presidenziale del 25 aprile 2016, affinché le competenti autorità cantonali si pronuncino sul rilascio di un permesso di dimora alla ricorrente ai sensi dei combinati art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC. Il 14 giugno 2016 l'Ufficio della migrazione ha fatto sapere al Tribunale federale che il 31 maggio 2016 era stato accordato alla ricorrente un permesso di dimora UE/AELS, con validità fino al 4 novembre 2017. 
 
E.   
Con decreto presidenziale del 20 giugno 2016 il Tribunale federale, dopo avere riattivato la procedura e constatato che in seguito al rilascio del citato permesso di dimora UE/AELS era venuto a mancare alla ricorrente un interesse pratico attuale al ricorso, ha invitato sia quest'ultima che le autorità cantonali a determinarsi su tale aspetto nonché sulla sorte delle spese e delle ripetibili. 
Entro il termine assegnato l'Ufficio della migrazione ha fatto valere di rimettersi al giudizio di questa Corte, mentre l'avvocato della ricorrente ha dichiarato di non avere osservazioni aggiuntive, limitandosi a confermare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di soggiorno. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale, né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. Cittadina italiana la ricorrente può, in linea di principio, appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (cfr. art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC, art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC nonché art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC), senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF le sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329). La sentenza contestata può quindi, di principio, essere impugnata mediante il rimedio ordinario del ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
3.  
 
3.1. Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF è legittimato a proporre il ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata o ha un interesse degno di protezione - giuridico o di fatto - all'annullamento o alla modifica della stessa (DTF 135 II 145 consid. 6.1 pag. 150; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289). Per consolidata prassi, l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che procurerebbe alla parte ricorrente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata le occasionerebbe. L'interessato dev'essere toccato in modo diretto e concreto e in una maniera e con un'intensità superiore alla maggioranza degli amministrati. L'interesse invocato, che non è necessariamente un interesse giuridico protetto, ma può essere un interesse di fatto, deve trovarsi, con l'oggetto del litigio, in un rapporto stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione (DTF 133 II 400 consid. 2.2 pag. 404, 409 consid. 1.3 pag. 413; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365, 587 consid. 2.1 pag. 588, 649 consid. 3.1 pag. 651). Infine, va precisato che la parte ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito (DTF 140 III 92 consid. 1.1 pag. 93 seg.; 139 I 206 consid. 1.1. pag. 208; 137 II 40 consid. 2.1 pag. 41); il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e rispettivi riferimenti).  
 
3.2. In linea di principio, il Tribunale federale non può tener conto di fatti avvenuti dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che modificano la fattispecie giudicata (art. 99 cpv. 1 LTF; nova in senso proprio, DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343; v. anche BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 aed. 2014, n. 13 ad art. 99 LTF e ULRICH MEYER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 aed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF). È fatta eccezione a questo principio, tra l'altro, quando si tratta di nova che hanno un influsso diretto sulla legittimazione a ricorrere oppure che intervengono sull'oggetto del litigio in maniera tale da privare il ricorso di ogni senso (CORBOZ, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF).  
 
3.3. Oggetto del contendere era il rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS al beneficio del quale la ricorrente era stata posta in seguito al suo primo matrimonio. In effetti, sebbene dinanzi alle autorità cantonali di prima e seconda istanza è stato esaminato anche il rifiuto di rilasciarle un permesso di domicilio UE/AELS, il Tribunale cantonale amministrativo ha limitato il proprio giudizio alla problematica del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, ciò che la ricorrente non ha contestato, non sollevando dinanzi a questa Corte alcuna censura in proposito e limitandosi a chiedere l'annullamento della sentenza cantonale. Ora, in seguito al suo secondo matrimonio con un connazionale titolare di un permesso di dimora UE/AELS, anche la qui ricorrente si è vista rilasciare l'ambito permesso di dimora UE/AELS. Premesse queste considerazioni, è quindi indubbio che il suo interesse pratico attuale è venuto meno nel corso della procedura, motivo per cui il gravame dev'essere stralciato dai ruoli in quanto diventato privo d'oggetto. Oltre al fatto che il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.1 pag. 365 e rispettivi richiami), il medesimo non solleva nessuna questione di principio, tale da imporre a questa Corte, adempite determinate esigenze, di eccezionalmente entrare nel merito del gravame anche in assenza di un interesse pratico attuale per le parti (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 24; 296 consid. 4.2 pag. 299 e rinvii).  
 
3.4. Quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Presidente della Corte, quale giudice unico (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF), dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali, la decisione sulle spese non essendo infatti equivalente ad un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (sentenza 9C_6/2009 del 7 agosto 2009; DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 495).  
 
3.5. Nella presente fattispecie, l'esito della causa, senza l'intervento del motivo che ha reso privo di oggetto il ricorso, richiederebbe un'attenta disamina. In queste condizioni, appare giustificato rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie nonché all'attribuzione di ripetibili (art. 66 cpv. 1 e 68 LTF). La richiesta di esenzione rispettivamente di riduzione dell'ammontare delle spese giudiziarie formulata dalla ricorrente è quindi anch'essa priva d'oggetto.  
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa 2C_417/2015 è stralciata dai ruoli. 
 
2.   
Non si prelevano spese e non si concedono ripetibili. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 18 luglio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero: 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud