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[AZA 7] 
K 98/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 7 dicembre 2000 
 
nella causa 
Helsana Assicurazioni SA, Viale Portone 2, Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
T._________, opponente, rappresentato dall'avv. P._________, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- T._________, nato nel 1957, era impiegato alle dipendenze della ditta C._________ ed era assicurato, come tale, contro la perdita di guadagno causata da malattia presso la Cassa malati Helsana Assicurazioni SA per il tramite del contratto di assicurazione collettiva stipulato dal suo datore di lavoro in favore dei propri dipendenti. Il 2 marzo 1999 il dott. B._________, medico curante dell'assicurato, ha notificato alla Cassa che il suo paziente era totalmente inabile al lavoro dal 3 febbraio 1999 a causa di un episodio depressivo di media gravità. La Helsana ha assunto il caso e ha versato indennità giornaliere, invitando però l'interessato a riprendere il lavoro dal 5 luglio 1999. 
Con decisione formale del 2 agosto 1999 la Cassa ha disposto che le indennità giornaliere sarebbero state versate sino e non oltre l'8 agosto seguente, in quanto posteriormente a tale data non sussisteva più una limitazione della capacità lavorativa dovuta a malattia, ritenuto che l'inattività dell'interessato era dovuta a conflitti sul posto di lavoro. Il provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 21 ottobre 1999. 
 
B.- Rappresentato dall'avv. P._________, T._________ è insorto contro la predetta decisione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, postulando che la Helsana fosse tenuta a versargli le indennità di malattia anche dopo l'8 agosto 1999. Con scritto dell'11 gennaio 2000 l'insorgente ha informato l'autorità adita di aver disdetto il rapporto lavorativo presso la C._________ con effetto al 31 dicembre 1999 e che il suo stato di salute era andato via via migliorando, per cui poteva essere ammessa una capacità lavorativa totale a contare dal 1° gennaio 2000. 
Con giudizio del 25 aprile 2000, dopo aver richiesto ulteriori informazioni al dott. B._________ l'autorità di ricorso cantonale ha accolto il gravame e condannato la Cassa a versare a T._________ le indennità assicurative anche per il periodo dall'8 agosto al 31 dicembre 1999. 
 
C.- La Helsana interpone un ricorso di diritto amministrativo avverso la pronunzia cantonale, chiedendo al Tribunale federale delle assicurazioni l'annullamento del giudizio impugnato. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Tramite il suo legale, l'assicurato propone la disattenzione del gravame. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Nell'impugnato giudizio, l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. A detta esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- a) La Cassa ricorrente aveva motivato la propria decisione su opposizione rilevando che secondo le conclusioni del proprio medico di fiducia, la dott. ssa G._________, l'assicurato non era impedito ad esercitare la propria attività per motivi di salute, bensì a causa della situazione conflittuale venutasi a creare sul posto di lavoro. Ritenuta l'inalterata capacità di guadagno dell'interessato, non si poneva quindi il tema di un cambiamento di attività professionale né quello della concessione di un determinato termine per cercare un nuovo impiego adeguato ai suoi disturbi. Vittima di "mobbing" sul posto di lavoro, gli incombeva invece di procedere ad un cambiamento di datore di lavoro. 
La Corte cantonale, dopo aver chiesto precisazioni al medico curante del ricorrente, ha tuttavia considerato che l'importante stato depressivo di T._________ solo in parte era reattivo ad un conflitto sul lavoro. I disturbi elencati dal dott. B._________ e le terapie antidepressive accordate non lasciavano sussistere dubbi sul fatto che si trattasse di una malattia. I sintomi della depressione erano, ancora a fine settembre 1999, particolarmente pronunciati e necessitavano a quel momento un'importante presa a carico di natura farmacologica e psicoterapica. In tali circostanze un cambiamento del posto di lavoro non poteva essere preteso dall'assicurato e le condizioni di un miglioramento dello stato psichico risultavano potersi realizzare solo alla fine di dicembre 1999. 
 
b) L'opinione della precedente istanza non è convincente e le sue conclusioni devono essere disattese. Come rettamente pone in rilievo la Cassa ricorrente, le attestazioni del dott. B._________ dimostrano in effetti chiaramente che lo stato psichico dell'interessato era dovuto alla situazione conflittuale sul posto di lavoro. Già in certificati da lui stilati in data 18 giugno, 27 luglio e 28 settembre 1999 egli aveva accertato che i sintomi constatati in precedenza si erano puntualmente rimanifestati in occasione di un tentativo di ripresa dell'attività presso il suo datore di lavoro. 
Inoltre, nel certificato redatto su richiesta della Corte cantonale dallo stesso sanitario il 29 febbraio 2000, questi ha dichiarato essere stato convinto "che in un altro luogo poteva rendere anche al 100 %", per cui "c'era un nesso diretto tra le sue ricadute depressive con sintomi già accennati e riesacerbati con il suo ritorno sul posto di lavoro". 
In tali circostanze, la Cassa ricorrente a ragione ha considerato che non sussisteva alcun motivo per cui l'assicurato, il quale è tenuto a ridurre il danno nelle proporzioni da lui esigibili, avesse disdetto il proprio impiego soltanto con effetto al 31 dicembre 1999, quando un cambiamento anteriore del datore di lavoro avrebbe senz'altro potuto essere da lui preteso. A torto la precedente istanza ha invece considerato che lo stato di salute del paziente avrebbe richiesto, in queste condizioni, che il cambiamento di datore di lavoro venisse preparato e pianificato nei mesi da agosto a dicembre 1999. Ciò vale in particolare ove si osservi, come correttamente rileva la Helsana, che nei rapporti medici redatti dal dott. B._________ non è riscontrabile nessuna menzione circa il tipo di cura e di medicamenti prescritti durante quel periodo. 
 
c) Deriva da quanto precede che il ricorso merita accoglimento, mentre dev'essere annullato il giudizio impugnato. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso 
che il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del 
Cantone Ticino del 25 aprile 2000 è annullato. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 7 dicembre 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :