Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_47/2011 
 
Sentenza del 18 maggio 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 15 febbraio 2011 dalla Camera 
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Considerando: 
che, nell'ambito della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione incoata da A.________ contro B.________, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, in data 15 febbraio 2011, dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ - per mancata traduzione in italiano del gravame entro il termine assegnato - contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano; 
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 22 marzo 2011 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale; 
che con decreto 23 marzo 2011 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 1'000.--; 
che con decreto 12 aprile 2011 è stato concesso al ricorrente un termine suppletorio di dieci giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo spese; 
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato al ricorrente il 15 aprile 2011; 
che il 17 maggio 2011 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e art. 62 cpv. 3 LTF); 
che inoltre il gravame, consegnato alla posta in data 22 marzo 2011, sarebbe pure stato inammissibile siccome tardivo; 
che infatti la sentenza impugnata è stata notificata in data 18 febbraio 2011 ed il termine di ricorso di trenta giorni (art. 100 cpv. 1 LTF) è iniziato a decorrere il giorno dopo (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è scaduto lunedì 21 marzo 2011 (art. 45 cpv. 1 LTF); 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 18 maggio 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Giudice presidente: La Cancelliera: 
 
Escher Antonini