Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_161/2021  
 
 
Sentenza del 27 settembre 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Kiss, Niquille, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tutti e quattro patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. E.________ Sagl, 
2. F.________, 
3. G.________, 
tutti e tre patrocinati dall'avv. Anna Grümann, 
4. H.________, 
5. I.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
6. J.________ SA, 
patrocinata dall'avv. dott. Gian Maria Bianchetti, 
opponenti. 
 
Oggetto 
risarcimento danni, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° febbraio 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2020.107). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 29 aprile 2009, verso le 1:30, un'importante colata detritica è scesa a valle dalla particella di proprietà di H.________ e I.________, sita a Vico Morcote e dove dal 2005 erano stati depositati dei materiali residui (provenienti da uno scavo eseguito su un fondo di proprietà di F.________ e G.________ e trattenuti da un muro ciclopico), e ha raggiunto in particolare l'immobile di proprietà di A.________ a Morcote. La J.________ SA aveva eretto il muro ciclopico su incarico di F.________, che aveva pure funto da direttore dei lavori, tramite la E.________ Sagl. 
 
B.  
 
B.a. Con petizione 26 luglio 2012 A.________ ha convenuto in giudizio, con il padre B.________, la madre C.________ e la sorella D.________, innanzi al Pretore del distretto di Lugano H.________, I.________, F.________, G.________, la E.________ Sagl e la J.________ SA per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 1'523'717.10, aumentati in sede di conclusioni a fr. 1'596'331.98, a titolo di risarcimento danni.  
 
B.b. Con decisione 5 dicembre 2016 il Pretore ha respinto la petizione, perché ha considerato tutte le pretese insufficientemente sostanziate; ha inoltre aggiunto che alcune di esse non erano nemmeno risarcibili e che le uniche per cui avrebbe potuto essere riconosciuta una legittimazione attiva agli attori non proprietari del fondo erano prescritte.  
In parziale accoglimento di un appello degli attori, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha annullato con sentenza 27 febbraio 2019 la pronunzia di primo grado e ha rinviato la causa al Pretore per completazione dell'istruzione ed emanazione di una nuova decisione. La Corte di appello ha ritenuto che le posizioni C (franchigia assicurativa di fr. 10'000.--), E (fr. 7'159.55 per allacciamento temporaneo da parte delle Aziende Industriali di Lugano) e L (costo di fr. 3'402.-- della perizia K.________) erano, contrariamente alle altre poste del danno, state sufficientemente sostanziate. Con sentenza 16 aprile 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso diretto contro questa decisione incidentale. 
 
B.c. Il Pretore ha nuovamente respinto la petizione con giudizio 4 agosto 2020, dopo aver respinto tutte le prove offerte dagli attori, tranne quelle documentali già versate agli atti, ritenendo che le pretese esposte alle lettere C, E e L non fossero state adeguatamente provate.  
Con sentenza 1° febbraio 2021 la II Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto nella misura in cui era ricevibile il nuovo appello degli attori. La Corte cantonale ha indicato che non poteva più rimettere in discussione quanto deciso il 27 febbraio 2019 con riferimento alle pretese ritenute insufficientemente sostanziate, mentre per le altre ha rimproverato agli attori di avere insufficientemente motivato l'appello e le richieste di prove. Ha pure ritenuto giustificate le spese processuali e le ripetibili del giudizio di primo grado. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile del 12 marzo 2021 gli attori postulano, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza 1° febbraio 2021 con il rinvio dell'incarto alla Pretura affinché provveda, previa modifica della decisione ordinatoria sulle prove, a completare l'istruttoria e a emanare una nuova decisione. In via subordinata chiedono che l'incarto sia ritornato alla Corte cantonale "affinché entri nel merito dell'appello datato 14 settembre 2020". I ricorrenti lamentano la violazione di una serie di disposizioni del CPC e, dopo aver completato i fatti, affermano che il Pretore ha impossibilitato loro a dimostrare diverse poste del danno, perché con disposizioni ordinatorie del 23 luglio 2014 e 20 aprile 2020 ha respinto tutti i mezzi di prova offerti. Sostengono di aver adempiuto l'obbligo di allegazione, poiché hanno dedicato nella petizione un capitolo al danno in cui hanno inserito una tabella (basata sul doc. P e che rimandava ad ulteriori documenti), hanno approfondito la questione nella replica 17 dicembre 2012 a cui hanno unito ulteriori documenti e hanno prodotto in occasione del dibattimento del 19 aprile 2013 un dettagliato elenco dei mezzi di prova che avrebbero dovuto essere assunti. Reputano che, qualora avesse ritenuto che ciò non bastasse, il Pretore avrebbe dovuto fissare loro un breve termine per rimediare al difetto giusta l'art. 56 CPC e non avviare lo scambio di allegati. Sostengono che la Corte cantonale si sarebbe inoltre contraddetta, ritenendo nella sentenza del 1° febbraio 2021 insufficientemente sostanziate e dimostrate le tre posizioni che aveva invece considerato sufficientemente allegate nella sentenza del 27 febbraio 2019. L'autorità inferiore non si sarebbe nemmeno avveduta che essi hanno soddisfatto l'"onere probatorio relativo alla quantificazione del danno" per tutte le posizioni del danno, avrebbe confuso l'obbligo di allegazione delle parti con l'obbligo del tribunale di acquisire i mezzi di prova e operato un'interpretazione restrittiva della massima dispositiva e dell'onere di allegazione, facendo astrazione del "principio generale dell'equità" e ostacolando così l'accesso alla giustizia garantito dall'art. 29 Cost. Nel capitolo intitolato "Conclusioni" lamentano poi la gestione della causa da parte del Pretore, che avrebbe in particolare violato il divieto dell'arbitrio. Ritengono infine spropositata la tassa di giustizia fissata nel giudizio di primo grado. 
Con risposte 30 marzo 2021 e 20 aprile 2021 H.________ e I.________, E.________ Sagl, F.________ e G.________ propongono la reiezione del ricorso nella misura in cui è ammissibile, mentre la J.________ SA e la Corte cantonale non si sono determinate. 
I ricorrenti hanno replicato spontaneamente il 17 maggio 2021, mentre H.________ e I.________ hanno presentato una duplica spontanea il 31 maggio 2021. 
La Presidente della Corte adita ha respinto la richiesta di effetto sospensivo con decreto 25 maggio 2021. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella procedura cantonale ed è, in larga misura, volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF). Anche il valore di lite è di gran lunga superiore al limite di fr. 30'000.--, atteso che viene chiesta la completazione dell'istruttoria e una nuova decisione per tutte le poste del preteso danno. In questo modo viene quindi anche - perlomeno implicitamente - impugnata la decisione incidentale emanata dalla Corte cantonale il 27 febbraio 2019. Nemmeno il fatto che non venga chiesta la condanna degli opponenti a uno specificato importo di denaro è di ostacolo alla ricevibilità del ricorso, poiché il Tribunale federale, in caso di accoglimento del rimedio di diritto, non potrebbe decidere sul merito della causa, dovendola rinviare all'autorità inferiore per completazione dell'istruttoria. Il ricorso si rivela quindi ammissibile dal profilo degli art. 74 cpv. 1 lett. b, 75, 90, 100 e 107 cpv. 2 LTF. 
Di primo acchito inammissibili si rivelano per contro le doglianze rivolte contro l'agire del Pretore, come ad esempio la lamentela concernente il mancato interpello (art. 56 CPC), e quelle dirette contro le sue decisioni, segnatamente contenute nel capitolo intitolato "Conclusioni", poiché giusta l'art. 75 LTF innanzi al Tribunale federale può unicamente essere impugnata la sentenza emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620). In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata (143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii).  
Inammissibili si palesano pertanto in seguito alla loro carente motivazione le censure, che peraltro si confondono con quelle della violazione del diritto federale, rivolte alla Corte cantonale di aver ostacolato l'accesso alla giustizia e di essere incorsa in un eccesso di formalismo (art. 29 Cost.). Altrettanto vale per quella secondo cui la sentenza impugnata non si è ispirata al "principio superiore di equità". 
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 I 73 consid. 2.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).  
Ne segue che in concreto il Tribunale federale non può completare la fattispecie accertata nella sentenza impugnata sulla base della "sintesi dei fatti" esposta a ruota libera nel ricorso. Tali argomentazioni paiono per altro nemmeno concernere fatti rilevanti per l'esito del presente giudizio, essendo più che altro finalizzate a illustrare l'esistenza di un atto illecito, nonché di un'asserita "situazione di iniquità" provocata dall'ammontare delle spese giudiziarie e delle ripetibili poste a carico dei ricorrenti non solo nella presente causa, ma anche in quella incoata nei confronti del comune in cui è sito l'immobile. 
 
3.  
Visto il tenore del ricorso, che mescola l'onere di allegazione e quello probatorio, occorre innanzi tutto ricordare che non si tratta di oneri interscambiabili e che non è ammissibile supplire a un'allegazione carente con una richiesta di prove, ma che una sufficiente allegazione è un presupposto per quest'ultima (cfr. DTF 142 III 462 consid. 4.1). Verrà quindi dapprima esaminato, alla luce delle censure sollevate, se la Corte cantonale ha violato il diritto federale, ritenendo unicamente sufficientemente allegate le pretese di risarcimento esposte dagli attori alle lettere C (franchigia assicurativa), E (AIL allacciamento temporaneo) e L (costo perizia K.________). 
 
3.1. Quando, come nella fattispecie, è applicabile la massima dispositiva incombe alle parti, e non al giudice, raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti su cui fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle prove; art. 55 cpv. 1 CPC) e contestare i fatti allegati dalla controparte (onere di contestazione). Giusta l'art. 150 cpv. 1 CPC il giudice deve unicamente amministrare prove sui fatti pertinenti e contestati (DTF 144 III 519 consid. 5.1).  
In virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2 CPC i fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella riposta per i fatti che vanno allegati dal convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica se viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1). I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Il giudice respinge un'azione in cui le allegazioni di fatto non sono state sufficientemente motivate (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I, 2aed. 2016, n. 1266). 
 
Le esigenze poste al contenuto delle allegazioni e alla loro precisione dipendono, da un lato, dal diritto materiale e cioè dai fatti costitutivi della norma invocata e, dall'altro, da come si è determinata la controparte. In un primo stadio la parte attrice deve enunciare i fatti che giustificano la sua pretesa in modo sufficientemente preciso da permettere alla parte convenuta di indicare quali di essi contesta e perfino già presentare le sue controprove; in un secondo tempo, se la controparte ha contestato dei fatti, la parte attrice è costretta a esporre in modo più dettagliato il contenuto dell'allegazione di ogni fatto contestato, in modo tale da consentire al giudice di assumere le prove necessarie a chiarire la fattispecie e di applicare la regola di diritto materiale al caso concreto (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Diversi elementi di fatto distinti, come differenti posizioni di un danno, devono essere presentati in modo separato per permettere alla parte convenuta di determinarsi chiaramente. L'attore può anche limitarsi ad indicare nella petizione il montante totale di una fattura che ha prodotto e rinviare per i dettagli a questa. In tal caso occorre esaminare se la parte convenuta e il tribunale ottengono così tutte le informazioni che necessitano, ragione per cui riprendere in dettaglio la fattura nell'allegato non avrebbe senso, o se invece il rinvio è insufficiente, perché le informazioni che risultano dal documento non sono chiare e complete o perché queste vi devono essere ricercate. Non basta in effetti che il documento prodotto le contenga sotto una forma o un'altra. Il loro accesso dev'essere agevole e non deve sussistere alcun margine di interpretazione. Il rinvio contenuto nella memoria deve designare specificatamente il documento e permettere di capire chiaramente quale sua parte va considerata allegata. Un accesso agevole è unicamente garantito se il documento è esplicito ("selbsterklärend") e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non si verifica, il rinvio può solo essere considerato sufficiente se il documento viene concretizzato e commentato nell'allegato medesimo in modo tale che le informazioni diventano comprensibili senza difficoltà e senza dovere essere interpretate o ricercate (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.2, con rinvii). 
Per quanto qui interessa, con riferimento al diritto materiale, è opportuno ricordare che per costante dottrina e giurisprudenza il danno si definisce come una diminuzione involontaria del patrimonio netto; esso corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio del danneggiato e quello che tale patrimonio avrebbe se l'evento dannoso non si fosse prodotto. Il danno può presentarsi sotto forma di una diminuzione dell'attivo, di un aumento del passivo, di un mancato aumento dell'attivo rispettivamente di una mancata diminuzione del passivo (DTF 147 III 463 consid. 4.2.1, con rinvii). Fra i presupposti che determinano il diritto a un risarcimento vi è anche il sussistere di un rapporto di causalità adeguata tra il danno e l'evento dannoso (DTF 143 III 254 consid. 3.2). 
 
3.2. Nella sentenza del 27 febbraio 2019 la Corte d'appello ha premesso che una parte è tenuta ad allegare e specificare in maniera chiara ed esaustiva i fatti rilevanti e che in particolare in caso di contestazione le affermazioni di fatto devono essere ancora più descritte, non bastando il rinvio globale a documenti allegati o all'indicazione di una posizione di danno globale non suddivisa nelle sue singole componenti. Ha poi confermato, come già indicato dal Pretore, che nella petizione gli attori si erano limitati a riprodurre la tabella contenuta nel doc. P, aggiungendo semplicemente per ogni posta del danno il riferimento ad alcuni documenti; anche dopo l'obiezione - formulata dai convenuti nella risposta - di un'insufficiente allegazione, gli attori avevano unicamente precisato che la posizione M riguardava singolarmente tre di essi. Pur rimproverando agli attori di aver insufficientemente motivato l'appello, la Corte cantonale ha nondimeno esaminato le singole posizioni del preteso danno, giungendo alla conclusione che solo tre di esse erano state sufficientemente sostanziate. Ha invece ritenuto che le altre, denominate "A stabile, B giardino, D economia domestica, F trasporto e immagazzinaggio di beni danneggiati - stima magazzino e stima trasporto, G restauri, H mancato godimento (perizia K.________), I svalutazione per danno (perizia K.________), M danni professionali" di tre specificati attori; "N danni morali e O spese legali - sopralluoghi", erano state formulate in modo globale o generico, senza permettere "di chiarire come fosse formata la relativa pretesa (concreta identificazione dei singoli beni danneggiati laddove indicati solo globalmente, tipologia e misura del danneggiamento di quei beni, valore degli stessi prima e dopo l'evento, modalità di ripristino dei singoli beni danneggiati e relativi costi, elementi fattuali e calcoli adottati per stabilire le varie posizioni di danno, specificazione delle pretese indicate solo in modo generico, estensione temporale delle richieste risarcitorie "di durata", ecc....) ".  
 
3.3. I ricorrenti non censurano l'accertamento secondo cui gli opponenti avevano contestato nella risposta che i danni fatti valere fossero stati insufficientemente allegati, ma ritengono che ciò sia avvenuto a torto. Ora, per sostanziare sufficientemente il danno gli attori dovevano allegare i due stati del loro patrimonio (prima e dopo l'evento dannoso), nonché il sussistere di una causalità adeguata fra l'evento dannoso e la diminuzione del patrimonio. Sennonché, essi non pretendono di averlo fatto, ritenendo invece che il danno sofferto fosse - in sostanza - costituito "dalle differenze fra danni riconosciuti e danni liquidati dalla assicuratrice". Nemmeno li soccorre il rinvio in blocco, fatto per le posizioni H e I, al doc. HH (perizia K.________), che non soddisfa il requisito dell'accesso agevole alle informazioni, poiché conta 25 pagine e si occupa di diverse questioni. Altrettanto dicasi per il rinvio al doc. GG, che consiste in una collezione di innumerevoli documenti (perlopiù fatture ma pure corrispondenza assicurativa) e apparentemente riferito alle posizioni F (trasporto, immagazzinaggio e beni danneggiati) e G (restauri - perdita di valore opere restaurate). Vanno pure disattese le critiche concernenti la posizione di fr. 1.-- per danni morali, poiché i ricorrenti nemmeno indicano dove questa sarebbe stata sostanziata, le posizioni per danni professionali in cui viene genericamente rinviato a "materiali di rilevanza professionale" con la descrizione delle attività professionali, nonché le non meglio dettagliate spese legali e per i sopralluoghi per le quali non è precisato il requisito della causalità. Ne discende che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale, non ritenendo sufficientemente allegate le predette posizioni del danno fatto valere dagli attori.  
 
4.  
Occorre ora passare alle tre poste ritenute sufficientemente sostanziate dalla Corte cantonale, ma il cui risarcimento non è stato concesso nella sentenza del 1° febbraio 2021. 
 
4.1. La Corte cantonale ha considerato, per quanto attiene alla posizione C (franchigia assicurativa) non riconosciuta dal Pretore, che gli attori non si erano puntualmente confrontati con la motivazione del giudizio di primo grado. Ha inoltre ritenuto che la deduzione di fr. 10'000.-- a titolo di franchigia contrattuale dall'importo versato dall'assicuratrice non bastava per ammettere che gli attori avevano provato nei confronti dei convenuti un danno di tale ammontare; essi non avevano inoltre nemmeno indicato quali, fra le prove offerte nell'udienza del 19 aprile 2013 e rifiutate dal Pretore, sarebbero state idonee a dimostrare tale posta.  
Nel ricorso in esame i ricorrenti ripetono che se l'assicuratrice ha dedotto una franchigia di fr. 10'000.-- dall'importo riconosciuto a seguito del sinistro sarebbe ovvio che tale importo costituisce un danno. Ora, con tale apodittica affermazione essi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e non formulano quindi alcuna censura ammissibile. 
 
4.2. Con riferimento alla posizione E (allacciamento temporaneo AIL), la Corte cantonale ha ritenuto che l'appello era stato motivato in modo carente e che gli attori non avevano nemmeno spiegato perché non sarebbe stato necessario disporre dei conguagli, atteso che l'importo di fr. 7'159.55 richiesto risultava da domande di acconti calcolati sulla base del consumo dell'anno precedente.  
I ricorrenti affermano che l'importo di fr. 7'159.55 indicato in petizione corrisponde al consumo di elettricità fatturato per il periodo durante il quale la casa era inagibile e che quindi non serviva alcun conguaglio. Ancora una volta il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e va dichiarato inammissibile su questo punto. 
 
4.3. La Corte cantonale ha dichiarato irricevibile, perché esposta in modo incomprensibile, la censura riguardante il mancato riconoscimento da parte del Pretore della posizione L (costo della perizia K.________).  
 
Nel ricorso in esame i ricorrenti si limitano, da un lato, a criticare la sentenza del Pretore e, dall'altro, ad affermare che l'importo di fr. 3'402.-- era riconducibile a un mandato conferito allo studio K.________ per l'allestimento di una perizia necessaria a dimostrare il danno conseguente al mancato godimento del fondo e al minor valore degli immobili. Nemmeno con tale argomentazione, avulsa dalla motivazione dei giudici d'appello, i ricorrenti enunciano una ammissibile censura. 
 
5.  
 
5.1. La Corte cantonale ha infine ritenuto infondata la doglianza volta contro l'ammontare delle spese processuali di primo grado, perché il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, che può unicamente essere censurato in caso di abuso o eccesso, ciò che di regola non si verifica se, come nella fattispecie, l'importo (tassa di giustizia di fr. 32'000.--) rientra nella relativa tariffa. Infatti di fronte a un valore di lite di fr. 1'596'331.98 la tariffa applicabile permetteva di prelevare una tassa di giustizia da fr. 15'000.-- a fr. 60'000.--. Con riferimento agli oneri processuali della propria sentenza, la Corte di appello ha ritenuto che, dopo il giudizio del 27 febbraio 2019 con cui ha annullato la decisione di primo grado, essa doveva unicamente ancora occuparsi di tre posizioni, che "valevano" complessivi fr. 20'561.55, ragione per cui ha calcolato le proprie spese giudiziarie sulla base di questo importo.  
 
5.2. I ricorrenti affermano che la tassa di giustizia fissata dal primo giudice sarebbe spropositata e arbitraria, poiché questi non ha effettuato alcuna istruttoria. Ritengono che l'anticipo spese di fr. 9'500.-- sia ampiamente sufficiente per coprire la tassa di giustizia. Lamentano pure una contraddizione nella sentenza impugnata, perché la Corte cantonale ha rettamente calcolato le proprie spese su un importo ridotto, che non ha invece applicato per il giudizio pretorile.  
 
5.3. Nella fattispecie occorre innanzi tutto osservare che la Corte cantonale non è caduta in una contraddizione considerando per il giudizio pretorile un valore pari all'intera pretesa fatta valere giudizialmente e non quello ridotto corrispondente alle tre posizioni ritenute sufficientemente allegate. La Corte di appello ha infatti prelevato per entrambe le sue due sentenze spese processuali, mentre il Pretore unicamente per la seconda pronunzia, essendo la sua prima decisione stata annullata dall'autorità di ricorso. Per il resto i ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e non spendono una parola per spiegare per quale motivo in una causa in cui non viene svolta un'istruttoria la tassa di giustizia non dovrebbe nemmeno raggiungere i 2/3 del minimo previsto dalla tariffa applicabile, fondata sul valore di lite. Altrettanto inammissibili si rivelano le lamentele concernenti le ripetibili, già per il motivo che sono state unicamente formulate con la replica e quindi dopo lo scadere del termine di ricorso (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3).  
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa infondato, nella ridotta misura in cui si rivela ammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente J.________ SA che, non essendosi determinata, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 16'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3.  
I ricorrenti verseranno a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale, sempre con vincolo di solidarietà, la somma complessiva di fr. 18'000.-- agli opponenti E.________ Sagl, F.________ e G.________ e la somma complessiva di fr. 18'000.-- agli opponenti H.________ e I.________. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 settembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti