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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.42/2007 /viz 
 
Sentenza del 28 agosto 2007 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
attore e ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Curzio Fontana, 
contro 
 
X.________ SA, 
convenuta e opponente, 
patrocinata dall'avv. Mario Postizzi. 
 
Oggetto 
contratto di deposito, 
 
ricorso per riforma [OG] contro la sentenza emanata il 22 dicembre 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.________ è titolare di due relazioni bancarie presso X.________ SA. 
A.a L'origine dell'attuale vertenza risale al marzo 2000. 
Il 2 marzo 2000 il conto nominativo zzz presentava un saldo di fr. 92'997.85, mentre il conto cifrato kkk, presentava un saldo di fr. 150'000.--. 
Tra il 7 e l'8 marzo 2000 le somme presenti su questi due conti sono state investite dalla banca in tre fondi di investimento, che negli anni successivi hanno subito un'importante diminuzione di valore. 
A.b Asserendo di non aver mai autorizzato l'istituto bancario ad effettuare queste operazioni, il 7 agosto 2003 A.________ ha domandato a X.________ SA il rimborso della perdita complessiva di fr. 153'640.10. 
B. 
Preso atto del rifiuto opposto dalla banca a tale richiesta, il 20 novembre 2003 A.________ l'ha convenuta dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, postulandone la condanna al versamento "[de]gli importi necessari affinché sul conto nominativo zzz venga ristabilito l'importo di fr. 92'997.85 mentre sul conto cifrato kkk l'importo di fr. 150'000.--, oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2000." 
La petizione è stata respinta il 25 novembre 2005. In sintesi, il Pretore ha accertato che gli investimenti contestati figuravano sulla documentazione bancaria regolarmente ricevuta da A.________, il quale - perfettamente in grado di comprenderne la portata - per oltre tre anni non ha formulato nessuna obiezione al riguardo. Non potendosi interpretare questo silenzio altrimenti che come accettazione, il giudice ha respinto la pretesa di A.________. 
C. 
La pronunzia pretorile è stata tempestivamente impugnata dinanzi alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Come già dinanzi al Pretore, anche in sede d'appello A.________ ha espresso la volontà di veder "ristabiliti" gli importi di fr. 92'997.85 sul conto nominativo zzz e di fr. 150'000.-- sul conto cifrato kkk, precisando che il ripristino dei predetti importi avrebbe dovuto avvenire in termini di liquidità, mediante la vendita degli investimenti effettuati. Ha quindi concluso affermando che sarebbe stato compito del Tribunale d'appello "accertare, di ufficio, al momento del giudizio, il quantum". I giudici della massima istanza ticinese hanno ritenuto questa domanda incompatibile con l'esigenza di precisione posta dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI. Con sentenza del 22 dicembre 2006 hanno pertanto dichiarato l'appello nullo in applicazione dell'art. 309 cpv. 5 CPC/TI. 
A prescindere dalla sua irricevibilità, hanno aggiunto i magistrati, l'appello avrebbe in ogni caso dovuto essere respinto anche nel merito visto che "l'attore non ha assolutamente provato qual era il danno da lui subito al momento della sentenza, il 25 novembre 2005, rispettivamente del dibattimento finale, il 4 marzo 2005, agli atti essendo stato versato dalla convenuta solo il conteggio al 21 febbraio 2005". 
D. 
Contro questa sentenza A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 30 gennaio 2007, con un "ricorso per riforma e ricorso sussidiario di diritto pubblico", volto a ottenere - sia in via principale che in via sussidiaria - il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio, stante la ricevibilità dell'appello. 
In ingresso al suo (unico) allegato egli ha distinto le censure sollevate nel quadro dei due rimedi: con il ricorso per riforma viene fatta valere la violazione degli art. 472, 474, 475 e 481 CO, subordinatamente la violazione dell'art. 398 combinato con l'art. 321 CO, rispettivamente dell'art. 400 cpv. 1 e 2; il ricorso di diritto pubblico, sussidiario, si fonda invece su una violazione arbitraria degli art. 9, 29 cpv. 1 e 49 cpv. 1 Cost., con riferimento all'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI, combinato con gli art. 165 cpv. 1 lett. g e 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI. 
Nella risposta del 5 aprile 2007 X.________ SA propone l'integrale reiezione del ricorso per riforma. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF). 
2. 
Come preannunciato, l'attore ha inoltrato un "ricorso per riforma e ricorso sussidiario di diritto pubblico". 
2.1 A suo modo di vedere, qualora dovesse accogliere il ricorso per riforma, il Tribunale federale non dovrà entrare nel merito di quello sussidiario di diritto pubblico. Inoltre, nel caso di ammissibilità del ricorso per riforma, le censure sollevate nel ricorso di diritto pubblico andranno considerate in quello per riforma. 
2.2 Pur senza dichiararlo esplicitamente, l'attore ha chiesto al Tribunale federale di derogare alla regola posta dall'art. 57 cpv. 5 OG, secondo la quale un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (sul senso e lo scopo di questa regola cfr. DTF 117 II 630 consid. 1a). 
Egli non ha tuttavia fornito alcuna motivazione a sostegno di tale richiesta, in particolare non ha addotto nessuna delle circostanze eccezionali ammesse dalla giurisprudenza per derogare a tale principio (cfr. DTF 123 III 213 consid. 1; 122 I 81 consid. 1; 117 II 630 consid. 1; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5 ad art. 57 OG). 
2.3 Non essendo ravvisabile alcun motivo per procedere in tal senso, il ricorso di diritto pubblico è stato trattato prioritariamente, come d'uso. 
Poiché, in data odierna, il parallelo rimedio è stato respinto nella misura in cui era ammissibile, nulla osta all'esame del ricorso per riforma. 
3. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 132 III 291 consid. 1). 
3.1 Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG; sulla natura finale della decisione impugnata cfr. DTF 116 II 215 consid. 2b) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG), il ricorso per riforma risulta, sotto questo profilo, ricevibile. 
3.2 Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. b OG l'atto di ricorso deve contenere l'indicazione esatta dei punti impugnati della decisione e delle modifiche proposte. Le conclusioni intese ad ottenere il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio vengono pertanto di regola dichiarate inammissibili poiché non sufficientemente specificate. Fanno eccezione, secondo la giurisprudenza, i casi in cui qualora dovesse aderire alle argomentazioni ricorsuali il Tribunale federale non potrebbe emanare un giudizio di merito bensì dovrebbe ritornare l'incarto all'autorità precedente per completazione degli atti (DTF 132 III 186 consid. 1.2 con rinvii). 
In concreto l'autorità cantonale non si è chinata sul merito della controversia, la decisione di respingere l'appello essendo fondata su una questione di ordine procedurale. La domanda formulata dall'attore nell'impugnativa, volta al rinvio della causa all'autorità ticinese, risulta pertanto ammissibile: quand'anche dovesse accogliere il ricorso per riforma, il Tribunale federale non potrebbe infatti pronunciarsi sulla pretesa dell'attore. 
4. 
La sentenza impugnata poggia su di una doppia motivazione. 
4.1 Nella motivazione principale l'alta Corte ticinese ha rimproverato al ricorrente la violazione dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI per non aver provveduto a cifrare la propria domanda, non essendo a tal scopo sufficiente l'aggiunta dell'aggettivo "liquido" al petitum già formulato in prima istanza. In sede di appello - hanno rilevato i giudici cantonali - il ricorrente ha infatti chiesto la condanna della banca "a versare ... gli importi necessari affinché sul conto nominativo zzz venga ristabilito l'importo liquido di fr. 92'997.85 mentre sul conto cifrato kkk l'importo liquido di fr. 150'000.--, oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2000". Ora, pur segnalando lo scopo perseguito con la causa - quello di "ristabilire" determinati importi sui due conti - questa domanda non indica l'importo esatto rivendicato, non potendo essere intesa in tal senso la richiesta di "versare... gli importi necessari". 
I giudici hanno osservato che tale esigenza avrebbe potuto facilmente essere soddisfatta, visto che in petizione il pregiudizio a quel momento subito era stato quantificato in fr. 102'882.85, con la riserva di un successivo adeguamento. Anche seguendo il ragionamento del ricorrente, per il quale il momento decisivo per la determinazione del pregiudizio doveva essere quello della data della sentenza, poi prolata il 25 novembre 2005, rispettivamente del dibattimento finale, concretamente fissato per il 4 marzo 2005, l'effettiva quantificazione della somma richiesta - previa indicazione del pregiudizio effettivamente sofferto - avrebbe potuto e dovuto avvenire, se non già in occasione del dibattimento finale quanto meno con l'atto di appello. Non solo ciò non è accaduto, ma, in sede di appello, il ricorrente ha chiesto alla Camera giudicante - violando così anche l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI - di accertare, d'ufficio, il pregiudizio esistente al momento della sentenza d'appello. Alla luce di queste considerazioni i giudici cantonali hanno dichiarato l'appello nullo, in applicazione dell'art. 309 cpv. 5 CPC/TI. 
Nella seconda motivazione, abbondanziale, il Tribunale d'appello ha stabilito che, a prescindere dalla sua irricevibilità, l'impugnativa sarebbe comunque stata respinta nel merito, non avendo il ricorrente fonrito la prova del danno da lui subito. 
4.2 Per consolidata giurisprudenza, qualora la decisione cantonale si fondi su due motivazioni independenti, ambedue sufficienti, ciascuna di esse dev'essere impugnata nella maniera appropriata - se del caso con due rimedi di diritto differenti - pena l'irricevibilità del gravame (DTF 132 III 555 consid. 3.2 pag. 560). 
4.3 Nel caso in rassegna questa esigenza è soddisfatta. Nonostante le carenze dell'allegato ricorsuale, si può infatti affermare che in esso l'attore nega di aver disatteso l'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI e assevera di aver fornito alla Corte cantonale - nella misura del suo possibile - tutti gli elementi necessari per statuire sulla sua pretesa. 
5. 
Nella parte del suo allegato dedicata al ricorso per riforma, l'attore assevera che la sentenza impugnata viola "gli art. 472, 474, 475 e 481 CO in relazione con l'art. 309 lett. e [recte: cpv. 2 lett. e] CPC, combinato con l'art. 169 cpv. 1 lett. g [recte: art. 165 cpv. 2 lett. g] CPC, e l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Per il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 Cost.) la legislazione cantonale deve essere interpretata conformemente al diritto federale. 
Il ricorrente ha chiesto esattamente che sui suoi conti-deposito venissero ripristinati gli averi prima che la Banca, senza il suo consenso, se ne servisse". 
5.1 L'impugnativa risulta d'acchito inammissibile in quanto rivolta contro l'applicazione del diritto processuale cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252). Di principio ricevibile è per contro la censura concernente la violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale, sancito dall'art. 49 Cost. (DTF 116 II 215 consid. 2b; cfr. anche sentenza del 13 novembre 2003 nella causa 4C.195/2003, pubblicata in: SJ I pag. 262, consid. 2.1) 
5.2 L'attore rimprovera in sostanza alla Corte cantonale di non aver tenuto nella debita considerazione che la sua azione - fondata sulle regole del deposito (art. 472 segg. CO) - tendeva alla restituzione della cosa depositata, ovvero al ripristino degli importi di fr. 92'997.85 e di fr. 150'000.-- sui suoi conti, come espressamente chiesto nel petitum di causa. 
Si tratta di una critica pretestuosa. A prescindere dal fatto che l'appello è stato respinto per ragioni di ordine procedurale e che la pretesa dell'attore non è stata esaminata nel merito, vale la pena di rilevare che dinanzi alle autorità cantonali l'attore non ha fatto prova di cotanta chiarezza. Il tenore del petitum di appello non corrisponde affatto a quello addotto dinanzi al Tribunale federale. In sede di appello, giovi ripeterlo, l'attore ha preteso la condanna della banca "a versare ... gli importi necessari affinché sul conto nominativo zzz venga ristabilito l'importo liquido di fr. 92'997.85 mentre sul conto cifrato kkk l'importo liquido di fr. 150'000.--, oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2000". Non solo non ha indicato l'ammontare della cifra pretesa, ma ha pure chiesto al Tribunale d'appello di "accertare, di ufficio, al momento del giudizio, il quantum". 
In queste circostanze, non vi è nessuno spazio per rimproverare alla Corte cantonale di non aver attribuito alla domanda dell'attore la giusta portata, sotto il profilo del diritto federale. Su questo punto il ricorso per riforma risulta quindi manifestamente infondato. 
5.3 Altrettanto infondata si avvera la censura concernente la violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale, sancito dall'art. 49 Cost. 
Essa può venir intesa solamente come rivolta contro l'esigenza di indicare in maniera precisa l'importo preteso nell'atto di appello, in applicazione dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI. Ma ancora in una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l'obbligo imposto dal diritto cantonale di cifrare le conclusioni d'appello non ostacola l'applicazione del diritto federale (sentenza del 13 novembre 2003 nella causa 4C.195/2003, pubblicata in: SJ I pag. 262, consid. 2.4). 
6. 
In conclusione, il ricorso per riforma dev'essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 4'500.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà alla convenuta fr. 5'500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 28 agosto 2007 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: