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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_747/2011 
 
Sentenza del 26 settembre 2011 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Donzallaz, Stadelmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora CE/AELS 
(restituzione dei termini), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 luglio 2011 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 14 ottobre 2010 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di dimora CE/AELS di cui beneficiava A.________, cittadino italiano (1977), in quanto egli aveva ripetutamente interessato le autorità giudiziarie svizzere ed italiane. La decisione, intimata per raccomandata il 15 ottobre 2010, non è stata ritirata dall'interessato ed è quindi stata retrocessa il 26 ottobre successivo al mittente, il quale l'ha poi rinviata per posta semplice. 
Con decisione del 15 febbraio 2011 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dinanzi a cui A.________ era insorto il 26 novembre 2010 contestando la revoca e chiedendo la restituzione per inosservanza dei termini di ricorso, ha dichiarato inammissibili, poiché tardivi, sia il gravame sia l'istanza di restituzione. 
Detto giudizio è stato confermato su ricorso dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo il quale, con sentenza del 19 luglio 2011, ha considerato che la decisione d'inammissibilità non prestava il fianco a critiche. 
 
B. 
Il 14 settembre 2011 A.________ ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale federale con cui contesta la mancata restituzione per inosservanza dei termini. Afferma che non può essergli rimproverata alcuna colpa o negligenza per il mancato ritiro della decisione di prima istanza dato che, come già addotto in precedenza, in quel periodo non disponeva della chiave della cassetta delle lettere; inoltre quando ha potuto aprirla, non vi ha trovato alcun avviso postale. Affermando in seguito che la decisione di revoca era del tutto inaspettata, adduce di avere avuto conoscenza del giudizio governativo solo a metà novembre 2010 motivo per cui l'istanza di restituzione è tempestiva. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 24 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii). 
 
1.1 Dagli atti in possesso di questa Corte emerge che la sentenza cantonale è stata intimata per raccomandata il 3 agosto 2011 e l'avviso di ritiro recapitato il 4 agosto successivo. Non essendo stata ritirata alla fine del termine di giacenza postale di 7 giorni, la stessa è stata rispedita al mittente il 12 agosto 2011, il quale l'ha poi rinviata per posta semplice. 
Per prassi costante, in caso di tentativo infruttuoso di notificazione della sentenza impugnata da parte della posta, il termine di ricorso inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo stesso (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34 e rinvii). Senonché, conformemente all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF, i termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso. Ne discende che, in concreto, il termine di trenta giorni (art. 100 cpv. 1 LTF) per agire dinanzi a questa Corte ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2011: la presente impugnativa, spedita il 14 settembre 2011, è quindi tempestiva. 
 
1.2 Nella misura in cui il ricorrente rinvia al contenuto dei suoi precedenti ricorsi il gravame è invece irricevibile. Per costante giurisprudenza la motivazione deve infatti essere contenuta nel ricorso ed ogni rimando a atti procedurali cantonali è inammissibile (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii). 
 
1.3 Oggetto di disamina è unicamente la questione di sapere se il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha confermato a ragione il giudizio d'inammissibilità fondato sia sulla tardività del gravame presentato dinanzi al Consiglio di Stato, sia su quella dell'istanza di restituzione in intero dei termini, quest'ultima comunque da respingere anche se fosse stata ricevibile. Ne discende che in quanto il ricorrente formula delle richieste concernenti il permesso di dimora, le stesse esulano dall'oggetto del litigio e sono pertanto inammissibili. 
 
2. 
2.1 Il ricorrente non contesta il giudizio impugnato riguardo alla tardività del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato. Al riguardo ci si limita pertanto a rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza cantonale, i quali vanno qui condivisi (cfr. sentenza impugnata consid. 2 pag. 3 seg.). Egli critica invece la mancata restituzione per inosservanza dei termini. Ribadisce che non aveva la chiave della cassetta delle lettere nel periodo in questione, che quando ha potuto aprirla non vi ha trovato alcun avviso di ritiro per un invio raccomandato, che in ogni caso non si aspettava alla notifica della decisione di revoca e che, avendone avuto conoscenza a metà novembre, la domanda di restituzione presentata il 26 novembre successivo era di conseguenza tempestiva. 
 
2.2 Tale ragionamento non può essere tutelato. Nei considerandi del giudizio impugnato (cfr. sentenza cantonale consid. 3 pag. 5 e seg.), il Giudice delegato ha esposto i requisiti da adempiere affinché si possa concedere, a livello cantonale, una restituzione in intero contro il lasso dei termini, specificando tra l'altro che la domanda doveva essere inoltrata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Al riguardo ha osservato che l'insorgente aveva avuto conoscenza della decisione di prima istanza il 15 novembre 2010. La domanda di restituzione per inosservanza dei termini, presentata il 26 novembre successivo, quindi oltre il citato termine di dieci giorni, era quindi tardiva e a ragione era stata dichiarata inammissibile. In confronto a questa opinione il ricorrente si limita ad addurre di avere ricevuto la decisione dipartimentale a metà novembre. Una tale argomentazione che non va oltre il semplice parlato e che non è corroborata da alcun elemento atto a confermarne il contenuto non è all'evidenza sufficiente per giudicare falsa o errata la data ritenuta dall'autorità. Su questo punto il ricorso si rivela manifestamente infondato e va respinto. Lo stesso dicasi riguardo all'argomento secondo cui la decisione di revoca era del tutto inaspettata: come ben giudicato dalla Corte cantonale, dal momento che nell'estate 2010 il ricorrente aveva informato l'autorità di prima istanza di tutti i suoi precedenti penali, egli doveva attendersi ad una decisione relativa il suo permesso. 
Per quanto concerne infine la motivazione sviluppata a titolo sussidiario nella sentenza cantonale, va osservato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario, che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi. In questo contesto l'opinione della Corte cantonale secondo cui il fatto di non più disporre della chiave della cassetta delle lettere quando è avvenuta la notifica costituisce pura negligenza e non raffigura un motivo grave e inevitabile ai sensi della prassi cantonale tale da giustificare la restituzione dei termini, risulta immune da violazione di diritto e va pertanto integralmente confermata. 
 
3. 
3.1 Da quel che precede discende che, nella misura della sua ammissibilità, l'impugnativa risulta manifestamente infondata e può essere evasa secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF. Per il resto è rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF). 
 
3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
Losanna, 26 settembre 2011 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud