Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
U 230/00 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Kernen; Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 3 gennaio 2002 
 
nella causa 
 
M.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano Guggiari, Corso Elvezia 14, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
F a t t i : 
 
A.- M.________, nato nel 1953, all'epoca alle dipendenze della ditta I.________ & Co di C.________ in qualità di capo muratore e come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 31 maggio 1994 è stato colpito al ginocchio sinistro da una cassero metallico. Il caso è stato assunto dall'INSAI, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative. Con decisione 15 marzo 1995 l'Istituto assicuratore ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 1995 i lamentati disturbi non erano più in nesso causale con l'infortunio ed ha quindi disposto la sospensione delle prestazioni a contare da quella data. Detto provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 14 agosto 1995. 
Nell'ambito di un ricorso interposto contro tale provvedimento il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha ordinato l'allestimento di una perizia medico-giudiziaria a cura del dott. B.________, il quale il 15 maggio 1996 ha ritenuto che l'assicurato già prima di rimanere vittima dell'infortunio del 31 maggio 1994 era stato portatore di artrosi al ginocchio sinistro, ma che quest'ultimo evento aveva provocato un peggioramento direzionale del danno preesistente. Con pronunzia 19 agosto 1996 la Corte cantonale ha accolto il gravame e rinviato gli atti all'INSAI affinché si esprimesse nuovamente sul diritto alle prestazioni. 
B.- In data 7 aprile 1997 l'Istituto assicuratore ha presentato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino un'istanza di revisione del summenzionato giudizio. Affermava che nel frattempo era stato casualmente scoperto che M.________, in data 17 luglio 1995, si era sottoposto a un'artroscopia a carattere terapeutico, eseguita dal dott. U.________. Detta circostanza non sarebbe stata nota a nessuno e neppure al perito giudiziario dott. B.________, per cui le conclusioni cui erano pervenuti quest'ultimo sanitario e la Corte cantonale non potevano che essere manifestamente errate. 
Con giudizio del 18 aprile 2000 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto l'istanza di revisione, accertando che il nesso di causalità naturale fra l'infortunio del 31 maggio 1994 ed i disturbi accusati dall'assicurato al ginocchio sinistro si era estinto a decorrere dal 1° giugno 1995. 
 
C.- Rappresentato dall'avv. S. Guggiari di Lugano, M.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico avverso il giudizio cantonale. Protestate spese e ripetibili, ne chiede l'annullamento ed il rinvio della causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Con il ricorso di diritto amministrativo fa valere che nel giudizio impugnato è stato completamente omesso di esaminare la tempestività dell'istanza di revisione presentata dall'INSAI. Asserisce inoltre di non aver mai volutamente sottaciuto l'intervento di artroscopia effettuato dal dott. U.________. Nel ricorso di diritto pubblico invoca la violazione degli art. 5, 9 e 29 cpv. 2 Cost., ritenendo arbitraria la decisione adottata dall'autorità giudiziaria di prime cure in quanto palesemente lesiva di una norma giuridica cantonale (art. 14-15 LPTCA). Detta autorità avrebbe inoltre commesso un diniego di giustizia formale per violazione del diritto di essere sentito. 
Patrocinato dall'avv. M. Ferrari di Bellinzona, l'Istituto assicuratore chiede, protestate spese e ripetibili, che il ricorso di diritto amministrativo sia dichiarato irricevibile e, in subordine, che esso sia respinto. Postula altresì che il ricorso di diritto pubblico sia respinto. Invitato a determinarsi, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non ha presentato osservazione al riguardo. 
 
Diritto : 
 
1.- a) L'art. 104 lett. a OG dispone che con il ricorso di diritto amministrativo il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, quindi anche dei diritti costituzionali e in particolare di quelli tutelati dagli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. (DTF 126 V 253 consid. 1a, 121 V 288 consid. 3 e sentenze ivi citate). 
In via giurisprudenziale il Tribunale federale ha riconosciuto che il ricorso di diritto amministrativo può assumere funzione di ricorso di diritto pubblico quando è proposto contro violazioni di diritto costituzionale commesse dall'autorità cantonale in materie sottoposte al controllo giurisdizionale dell'autorità federale agente quale giudice amministrativo (DTF 121 V 288 consid. 3 e sentenze ivi citate). Considerata la sussidiarietà assoluta del ricorso di diritto pubblico, è quindi nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo che dev'essere esaminata la denunciata violazione dei diritti costituzionali (DTF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a, 112 Ia 358 consid. 4a, 110 Ib 257, 110 V 363 consid. 1c, 108 Ib 73 consid 1a, 104 Ib 120-121; Auer, La juridiction constitutionnelle en Suisse, pag. 122 no. 212; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II pag. 908/909; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed. pag. 92 segg. e 235). 
 
b) Ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. i LAINF, deve essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza. Di analogo tenore è l'art. 14 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA). Secondo l'art. 15 cpv. 1 LPTCA la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14. 
 
c) Nell'evenienza concreta, con le censure di arbitrio e di diniego di giustizia formale per violazione del diritto di essere sentito il ricorrente rimprovera alla giurisdizione cantonale di aver da un lato adottato a torto un giudizio insostenibile in quanto lesivo dei disposti cantonali relativi al termine da osservare per proporre un'istanza di revisione, da un altro lato di non avere minimamente indicato i motivi per cui l'esame di tale tema sia stato omesso. 
 
2.- a) Facendo capo all'insieme degli atti all'inserto il ricorrente espone come l'INSAI abbia inoltrato tardivamente l'istanza di revisione presentata il 7 aprile 1997. Infatti, secondo quanto stabilito anche dai giudici di prime cure, nel corso del mese di dicembre 1996 l'assicuratore LAINF era venuto a conoscenza del fatto nuovo secondo il quale, in data 17 luglio 1995, M.________ era stato sottoposto ad un intervento artroscopico terapeutico ad opera del dott. U.________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, i cui costi erano stati assunti dall'assicurazione contro le malattie (lettera di cui il dott. C.________, medico di circondario dell'INSAI, ha preso conoscenza il 20 dicembre 1996). L'insorgente ne deduce che a partire dal dicembre 1996 il motivo di revisione era conosciuto dall'INSAI, per cui il termine di 90 giorni giungeva a scadenza al più tardi e non oltre il mese di marzo 1997. Rimprovera alla precedente istanza di aver implicitamente ammesso, in modo arbitrario e senza motivazione, che il fatto nuovo fosse stato conosciuto dall'INSAI solo a fine gennaio 1997, ossia al momento di un esame medico eseguito dal dott. C.________, sanitario dell'Istituto assicuratore. Osserva comunque che dal giudizio cantonale impugnato non si può chiaramente evincere come la Corte cantonale abbia computato il termine di 90 giorni da rispettare. 
 
b) L'INSAI contesta l'eccezione di tardività sollevata dal ricorrente. Fa valere che determinante sarebbe il momento in cui il documento apparso successivamente è stato valutato, e che detta valutazione è avvenuta a cura del medico di circondario, il quale si è espresso in data 29 gennaio 1997. Soggiunge che trattandosi di un mero problema medico, decisiva per proporre tempestivamente l'istanza di revisione poteva essere solo la data in cui è stata accertata la rilevanza del documento stilato dal dott. U.________ e non quella in cui è stata fatta la sua scoperta. L'Istituto assicuratore argomenta pure che l'insorgente, rappresentato dal Sindacato Edilizia e Industria (SEI), non aveva opposto in sede cantonale alcuna eccezione alla tempestività della domanda di revisione. Il principio della buona fede gli impedirebbe quindi di invocarla ora, dal momento che l'INSAI aveva prestato fiducia alla controparte procedendo congiuntamente al ricorrente all'allestimento di una perizia. 
 
c) Le argomentazioni e le conclusioni dell'insorgente meritano tutela, mentre devono essere disattese quelle sollevate dall'Istituto assicuratore. È pacifico ed emerge chiaramente dagli atti all'inserto che nel dicembre 1996 era pervenuto all'INSAI un rapporto secondo il quale il 17 luglio 1995 il dott. U.________ aveva eseguito un'artroscopia terapeutica. Che in tali circostanze l'inizio del termine stabilito dalla legge possa dipendere, come sostiene l'Istituto assicuratore, dalle contingenze della data in cui il medico di circondario dell'INSAI decideva di procedere alla valutazione del nuovo documento non è sostenibile. Da un altro lato, in caso di istanza di revisione l'autorità adita è tenuta ad esaminare d'ufficio se la domanda è stata presentata tempestivamente ai sensi di legge. Non può pertanto essere opposto al ricorrente di aver leso il principio della buona fede se egli ha sollevato l'eccezione dinanzi a questa Corte anziché in sede cantonale. Ora, il Tribunale adito dall'istanza di revisione non si è minimamente espresso sul tema della tempestività della stessa, per cui ha comunque commesso un diniego di giustizia formale per violazione del diritto di essere sentito. 
 
d) In esito alle suesposte considerazioni il ricorso di diritto amministrativo merita accoglimento, il giudizio impugnato essendo annullato. La causa dev'essere rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché statuisca sul tema della tempestività dell'istanza di revisione e, se del caso, nuovamente sulla fondatezza di tale rimedio. 
 
3.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali seguono la soccombenza, per cui devono essere poste a carico dell'INSAI (art. 156 cpv. 1 OG). Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili in sede federale, da mettere a carico dell'amministrazione opponente (art. 135 e 159 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo 
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del 
Cantone Ticino del 18 aprile 2000 è annullato, la 
causa essendo rinviata alla giurisdizione cantonale 
affinché statuisca di nuovo conformemente ai considerandi. 
 
II. Le spese giudiziarie di un importo di fr. 500.- sono 
poste a carico dell'INSAI. 
 
III. L'INSAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.- 
(comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo 
di indennità di parte per la procedura federale. 
 
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 3 gennaio 2002 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Giudice presidente la IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :