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«AZA 7» 
U 338/00 Ws 
 
IVa Camera 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere 
 
 
Sentenza del 12 febbraio 2001 
 
nella causa 
A.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. P.________, 
 
contro 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- A.________, nato nel 1938, assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), il 7 ottobre 1998 è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in cui riportò contusioni a diverse parti del corpo. 
L'INSAI, che assunse il caso e corrispose le prestazioni di legge, con decisione del 9 luglio 1999 ha riconosciuto l'interessato totalmente abile al lavoro in quanto non più affetto da postumi organici d'infortunio né bisognoso di cure mediche; ha quindi negato il diritto a prestazioni assicurative a contare dal 1° agosto 1999. Esso ha confermato detto provvedimento con decisione su opposizione del 26 ottobre 1999. 
 
B.- Patrocinato dall'avvocato P.________, A.________ è insorto contro tale decisione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Faceva valere di essere affetto da turbe psichiche e fondava la sua tesi segnatamente su due certificati medici (del 23 dicembre 1999 e del 30 marzo 2000) allestiti dalla dott.ssa G.________, specialista in psichiatria e psicoterapia. 
Con giudizio 27 giugno 2000 il gravame è stato respinto. Ammessa l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio ed i disturbi psichici lamentati dall'insorgente, la Corte cantonale ha invece constatato che l'adeguatezza del nesso di causalità non era data. 
 
C.- Rappresentato dal suo legale, l'interessato propone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo contro la predetta pronunzia, di cui chiede l'annullamento. Sostiene essere dato, tra l'infortunio del 7 ottobre 1998 ed i lamentati disturbi psichici, un nesso di causalità adeguata. Rileva altresì che con effetto dal 1° ottobre 1999 è stato posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità, il grado dell'incapacità di guadagno essendo stato fissato all'80 %. Protestate spese e ripetibili, conclude chiedendo il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative negate a partire dal 1° agosto 1999. 
Invitato a determinarsi, l'INSAI postula l'integrale 
disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Oggetto della presente lite è il tema di sapere se l'interessato, oltre a quanto già gli è stato riconosciuto dall'INSAI sino al 31 luglio 1999, abbia pure diritto a prestazioni assicurative a dipendenza di un danno psichico. 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di 
ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, facendo particolare accenno all'ordinamento disciplinante i presupposti di un nesso di causalità naturale ed adeguata. A detta esposizione basta pertanto fare riferimento e prestare adesione. 
 
2.- a) La precedente istanza ha in primo luogo stabilito, fondandosi su molteplici accertamenti medici specialistici, che tra l'evento infortunistico del 7 ottobre 1998 e le turbe di natura psichica di cui soffre l'assicurato un nesso di causalità naturale era dato. Tale conclusione, del resto non contestata dall'INSAI, risulta attendibile e convincente. Ritenuto che l'infortunio subito dall'interessato fosse da attribuire agli eventi di media gravità all'interno della categoria media, a ragione la Corte cantonale ha invece negato l'esistenza di un nesso di causalità adeguata, in quanto non erano realizzati né diversi dei criteri cumulativamente previsti dalla giurisprudenza né lo era uno specifico in maniera particolarmente incisiva. 
 
b) A mente del ricorrente, l'adeguatezza del nesso tra i menzionati elementi dovrebbe invece essere ammessa. Fonda le proprie censure segnatamente sui due rapporti specialistici stilati dalla dott.ssa G.________, espressasi il 23 dicembre 1999 ed il 30 marzo 2000. Egli si limita tuttavia a riprodurre degli stralci di tali certificazioni, senza specificare per quale motivo alla luce delle stesse si dovrebbe giungere a soluzione diversa da quella ammessa dalle precedenti istanze. 
 
c) Dalle suesposte considerazioni emerge che il ricorrente non perviene a mettere in forse, con argomenti attendibili e convincenti, le conclusioni cui è giunta la Corte cantonale. Né di rilievo è il fatto che egli percepisca una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità, ritenuto come l'assicurazione contro gli infortuni assuma soltanto i danni trovantisi in un nesso causale adeguato con l'evento infortunistico, mentre l'assicurazione per l'invalidità non conosce invece tale limitazione in quanto, secondo la sua finalità, è tenuta a rispondere dell'invalidità indipendentemente dalla causa della stessa. L'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'infortunio assicurato e le lamentate turbe psichiche dovendo pertanto essere negata, il ricorso di A.________ si appalesa infondato, mentre l'impugnato giudizio e la decisione da esso protetta vanno confermati. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 12 febbraio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere :