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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_490/2010 {T 0/2} 
 
Sentenza del 22 marzo 2011 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Pfiffner Rauber, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
D.________, in qualità di erede di G.________, Italia, patrocinata dall'avv. Angela Zampini, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 26 aprile 2010. 
 
Fatti: 
 
A. 
G.________, cittadino italiano nato nel 1951, ha lavorato in Svizzera come muratore dal 1969 al 1970 e dal 1972 al 1987 solvendo regolari contributi AVS/AI. 
 
Il 25 agosto 1984 l'interessato è rimasto vittima di un infortunio professionale a seguito del quale ha riportato un trauma alla spalla e al gomito destri. L'infortunio come pure le successive ricadute sono stati assunti dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), il quale, ritenuta non più esigibile l'attività di muratore ma pienamente esigibile un'attività sostitutiva leggera confacente allo stato di salute e rispettosa di alcuni limiti funzionali, per decisione dell'11 settembre 2007 ha assegnato all'assicurato una rendita d'invalidità dell'assicurazione infortuni del 23% con effetto dal 1° luglio 2007 come pure una indennità per menomazione dell'integrità del 10%. 
 
Il 27 aprile 2007 G.________ ha presentato una domanda volta ad ottenere una rendita AI svizzera. Esperiti i propri accertamenti, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha rifiutato il diritto a prestazioni poiché l'assicurato - nel frattempo (il 5 gennaio 2008) deceduto apparentemente a causa di un infarto - non presentava una invalidità di grado pensionabile (decisione del 25 settembre 2008). Dopo avere ritenuto pienamente esigibili attività più leggere (portinaio, custode, sorvegliante di cantiere, cassiere, venditore di biglietti, attività in ufficio o nell'amministrazione [segnatamente: accettazione e telefonista]), l'amministrazione, effettuato il raffronto dei redditi e operata una deduzione del 20% sul reddito da invalido per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso, ha accertato un grado di invalidità del 29%, insufficiente a concedere una rendita anche solo parziale. 
 
B. 
Adito da D.________, vedova nonché erede del defunto assicurato, il Tribunale amministrativo federale ne ha respinto il ricorso confermando l'operato dell'UAI (pronuncia del 26 aprile 2010). 
 
C. 
D.________ interpone ricorso al Tribunale federale, al quale chiede, in riforma del giudizio di primo grado, il riconoscimento del diritto a una rendita AI. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), tuttavia, esamina in linea di principio solo le censure sollevate; non è per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate in ultima istanza (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Per il resto, in linea di principio, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). A prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2. 
2.1 Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell'AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Contrariamente a quanto invocato nel ricorso, nel caso in esame si applicano pertanto le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo successivo al 1° gennaio 2008 trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2). 
 
2.2 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria di primo grado ha già correttamente esposto le norme (nel loro tenore applicabile prima e dopo il 1° gennaio 2008) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 7 e 8 LPGA), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), il sistema di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 353 consid. 3b/ee; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ricordare che se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). 
 
3. 
3.1 Oggetto del contendere è la richiesta della ricorrente - quale erede di G.________ - a una rendita d'invalidità fino al momento del decesso del defunto marito. 
 
3.2 Fondandosi sostanzialmente sulle conclusioni del servizio medico dell'AI (sui compiti e il valore probatorio attribuito a questi rapporti interni cfr. art. 59 LAI e art. 49 OAI, nonché SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]) e sulla concordante valutazione dell'INSAI, il Tribunale amministrativo federale ha accertato che l'assicurato avrebbe potuto riprendere, dal giugno 2007, un lavoro a tempo pieno in attività sostitutiva. 
 
3.3 Per parte sua, la ricorrente contesta la valutazione dei primi giudici ai quali rimprovera innanzi tutto di non avere debitamente tenuto conto della relazione medico legale del dott. B._________ che avrebbe fatto stato di una totale inidoneità del de cuius non solo quale operaio edile bensì anche in altre mansioni simili dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei servizi. Inoltre osserva che l'età, il grado di istruzione e la situazione del mercato del lavoro avrebbero ostato alla possibilità di una riconversione del defunto marito in una delle professioni indicate dall'UAI. 
 
4. 
4.1 Le censure sollevate dalla ricorrente sono perlopiù di natura appellatoria e, in quanto tali, inammissibili in questa sede (cfr. ad esempio sentenza 9C_339/2007 del 5 marzo 2008 consid. 5.2.3 con riferimento). In particolare, essa si limita a criticare la valutazione dei primi giudici, senza però indicare in quale misura quest'ultima sarebbe non solo inesatta, ma addirittura manifestamente errata. 
 
4.2 Ma anche volendole considerare ricevibili, le censure si appalesano (manifestamente) infondate. 
 
4.3 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di primo grado in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consida pag. 398). 
 
4.4 Di per sé, l'accertamento del primo giudice in merito alla capacità lavorativa residua dell'assicurato può essere ritenuto manifestamente inesatto e venir corretto solo nella misura in cui l'istanza inferiore dovesse essere incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398). Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398 con rinvii). Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9). 
 
4.5 Ora, non si vede in che misura l'autorità giudiziaria inferiore avrebbe constatato i fatti in modo arbitrario dal momento che la valutazione circa la piena capacità lavorativa in attività sostitutive leggere corrisponde sostanzialmente a quella resa dall'assicuratore infortuni e posta a fondamento della decisione dell'INSAI dell'11 settembre 2007, cresciuta in giudicato. A conferma di questa conclusione si aggiunge anche il fatto che la diversa valutazione del dott. B._________ concerne essenzialmente la problematica della spalla, già esaurientemente esaminata in sede infortunistica. Per il resto si osserva che le attività sostitutive indicate dalla decisione dell'UAI non sono assimilabili a quella precedentemente svolta e che pertanto la circostanza che il dott. B._________ si sia espresso per una inabilità completa in mansioni simili (a quella, pesante, di operaio edile) nel settore industriale, commerciale o dell'agricoltura non contraddice l'apprezzamento dell'amministrazione e dei primi giudici. 
 
4.6 Quanto al fatto che il defunto marito non sarebbe stato in grado, segnatamente in ragione della sua età e del limitato grado di istruzione, di riconvertirsi in una attività sostitutiva, la ricorrente, oltre a nuovamente sollevare censure di natura appellatoria e a non spiegare in quale misura l'accertamento dei primi giudici poggerebbe su un apprezzamento arbitrario delle prove, sembra ignorare che le attività sostitutive - semplici e ripetitive - indicate dall'UAI non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3) e, contrariamente a quanto invocato, (quantomeno per l'attività di sorvegliante, portinaio o telefonista) non presupponevano abilità contabili o matematiche particolari. A ciò si aggiunge che con la decisione amministrativa in lite l'UAI aveva operato una deduzione del 20% - a fronte di una deduzione massima consentita del 25% (v. DTF 126 V 75) - sul reddito da invalido proprio per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso e che anche il riconoscimento della deduzione massima del 25% non avrebbe modificato la sostanza del rifiuto delle prestazioni. 
 
4.7 Per quel che concerne la situazione economica di crisi che avrebbe reso più difficile il reperimento di una attività confacente allo stato di salute, giova ricordare che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee all'invalidità, quali la particolare situazione di mercato in una determinata regione, l'età, una formazione insufficiente o difficoltà linguistiche, non giustifica il riconoscimento di una rendita poiché l'incapacità lucrativa non è dovuta a una causa per la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 17 consid. pag. 21; VSI 1999 pag. 247 consid. 1). 
 
5. 
Per il resto, i redditi di riferimento per il calcolo dell'invalidità, determinati in conformità agli atti e alla giurisprudenza, non sono contestati nei loro importi. Ne segue che, per quanto ricevibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 22 marzo 2011 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti