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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.110/2006 /biz 
 
Sentenza del 14 settembre 2006 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________, 
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Carlo Fubiani, 
 
contro 
 
B.A.________, 
convenuta e opponente, patrocinata dall'avv. Ursula Steimle-Schuler. 
 
Oggetto 
divorzio, contributo alimentare, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata 
il 10 aprile 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
A.A.________, nato nel 1939, e B.A.________, nata nel 1957, si sono sposati alla fine del mese di novembre 1994. Il 30 giugno 2003 A.A.________ ha promosso un'azione di divorzio innanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. Con sentenza 10 febbraio 2005 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio e ha segnatamente obbligato il marito a versare a B.A.________ un contributo alimentare mensile di fr. 1'000.--- fino al giugno 2005, oltre a fr. 2'713.50 in liquidazione del regime matrimoniale dei beni. 
2. 
Il 10 aprile 2006 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento di un rimedio presentato da B.A.________, ha modificato la sentenza del primo giudice condannando A.A.________ a corrispondere alla ex moglie un contributo alimentare mensile di fr. 1'140.-- fino al 31 marzo 2015. Tale importo corrisponde alla differenza fra il fabbisogno minimo della convenuta di fr. 3'131.-- e le sue rendite d'invalidità di fr. 1'988.--. 
3. 
Con ricorso per riforma del 3 maggio 2006 A.A.________ chiede al Tribunale federale di riformare la sentenza d'appello nel senso che il giudizio sugli alimenti del Pretore sia confermato. Lamenta una svista manifesta e una violazione degli art. 125 e 163 CC
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
4. 
4.1 Con riferimento alla capacita contributiva dell'attore, la Corte cantonale ha indicato che egli percepisce mensilmente una rendita AVS di fr. 2'110.-- e una pensione di fr. 920.--. I giudici cantonali hanno altresì ritenuto sulla base della documentazione fiscale agli atti che l'attore dispone di fr. 140'000.-- erogati da due assicurazioni sulla vita a cui hanno addizionato fr. 84'000.-- di titoli; tale patrimonio di fr. 224'000.-- complessivi non può, secondo l'autorità di appello, fruttare più di fr. 400.-- mensili (2% in media). La sentenza impugnata ha pertanto imputato al marito un reddito di fr. 3'430.-- mensili. 
4.2 Secondo l'attore, l'aggiunta al provento delle due assicurazioni di fr. 84'000.-- è dovuto ad una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG. Infatti, tale importo, che emerge dalla dichiarazione d'imposta e dalla notifica di tassazione, non si riferisce a titoli facilmente commerciabili sul mercato azionario, ma ad azioni di una S.A. di cui l'attore è proprietario e alle quali non potrebbe essere attribuito un valore commerciale di fr. 84'000.--. L'attore sostiene quindi che sarebbe unicamente possibile considerare un provento da capitale di fr. 230.-- mensili (2% di fr. 140'000.--), motivo per cui il suo reddito non basterebbe né per coprire il suo fabbisogno minimo né per versare alimenti alla ex moglie. 
4.3 Per giurisprudenza costante, una svista manifesta si verifica quando l'autorità cantonale, la cui decisione è impugnata, abbia ignorato, mal letto, ricopiato in modo inesatto o incompleto un documento prodotto agli atti come mezzo di prova (DTF 115 II 399 consid. 2a). Ciò si verifica, ad esempio, quando dall'esame di un documento agli atti, ma ignorato dai giudici cantonali, emerga un errore evidente nell'accertamento dei fatti. La svista manifesta non va tuttavia confusa con l'apprezzamento delle prove: non appena sia chiaro che un accertamento di fatto, anche se sbagliato, trae origine dall'apprezzamento probatorio eseguito dai giudici cantonali, la possibilità di invocare una svista manifesta viene a cadere (DTF 116 II 305 consid. 2c/cc in fine). 
 
In concreto, l'accertamento dell'esistenza di titoli per fr. 84'000.-- non è palesemente dovuto ad una svista manifesta, atteso che per stessa ammissione attorea, tali titoli non solo risultano dai documenti fiscali, ma sono delle azioni di sua proprietà. In realtà, la censura è - inammissibilmente (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140) - diretta contro l'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale e segnatamente contro l'accertamento secondo cui il valore reale di tali titoli corrisponde al loro valore fiscale. In queste circostanze la censura si rivela inammissibile. Così stando le cose non occorre esaminare i calcoli contenuti nel ricorso con cui l'attore, decurtando di fr. 84'000.-- il proprio patrimonio, intende mostrare l'improponibilità del contributo alimentare fissato nella sentenza impugnata. 
5. 
5.1 Per quanto attiene alla possibilità delle parti di provvedere da sole al proprio mantenimento, la Corte cantonale ha innanzi tutto rilevato che sussiste una presunzione refragabile secondo cui non è possibile pretendere da un coniuge di riprendere un'attività lucrativa, se questi ha superato i 45 anni e non ha per lungo tempo esercitato un'attività lavorativa. 
I giudici cantonali hanno poi constatato che la convenuta al momento del divorzio aveva 48 anni e risulta essere invalida al 50%. Prima del matrimonio, ella aveva conseguito un diploma di nurse e aveva svolto l'attività di bambinaia fino al 1981. Dopo tale data ella aveva iniziato una formazione bancaria ed ha lavorato - in istituti di credito - fino alla fine del 1994, e cioè fino al mese susseguente al matrimonio. Nell'aprile 2002, 6 mesi prima della separazione effettiva delle parti, la convenuta ha aperto un atelier di ceramica da cui non risulta alcun profitto. La Corte d'appello ha pure espresso dubbi, a causa degli 8 anni di assenza dal mondo della formazione professionale e del lavoro, sulle possibilità della convenuta di reinserirsi nel settore bancario o parabancario e ha indicato che in ogni modo nemmeno l'attore - a cui spettava rovesciare la summenzionata presunzione - ha saputo allegare e rendere verosimile un'attività lucrativa che avrebbe potuto essere svolta dall'ex moglie. 
 
La Corte cantonale ha tuttavia ritenuto che la convenuta non può pretendere di gestire per tempo indeterminato un atelier di ceramica, senza ricavarne alcun provento. Essa ha pertanto considerato che tale attività dovrà, nella peggiore delle ipotesi dopo una decina d'anni, essere in grado di fornire alla convenuta quanto le manca per coprire da sola il suo fabbisogno esistenziale. Per l'eventualità che dall'atelier dovesse risultare più rapidamente un reddito apprezzabile, anche inferiore a fr. 1'000.--, i giudici d'appello hanno suggerito all'attore di chiedere la modifica del contributo alimentare. 
5.2 Secondo l'attore la Corte cantonale avrebbe violato sia il principio del "clean break" sancito dall'art. 125 CC, sia quello della solidarietà che sarebbe previsto dall'art. 163 cpv. 2 CC. Essa avrebbe sottovalutato che la convenuta, prima ancora che le parti si fossero definitivamente separate, ha liberamente scelto un'attività imprenditoriale che le cagiona unicamente spese. L'attore sostiene inoltre che non può essere da lui preteso che egli aiuti l'ex coniuge a sopportare "le conseguenze di una autonoma, arbitraria ed egoistica scelta" professionale. 
5.3 La censura appare del tutto inconferente. Da un lato l'attore non contesta l'applicabilità della presunzione indicata nella sentenza impugnata, né afferma di averla sovvertita. D'altro canto, insistendo sul fatto che l'ex moglie aveva già aperto l'atelier prima della separazione effettiva delle parti, l'attore non fa altro che porre l'accento su un argomento che depone per l'erogazione di un contributo alimentare, atteso che durante la convivenza i coniugi avevano manifestamente una ripartizione dei compiti che non prevedeva che la moglie dovesse partecipare al sostentamento della famiglia (art. 125 cpv. 1 CC; DTF 130 III 537 consid. 3.4). Si può infine aggiungere che se è vero che secondo il principio del "clean break" ogni coniuge deve provvedere nella misura del possibile da solo ai suoi bisogni, è nondimeno possibile che per poter pervenire a tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, una parte sia costretta, come nella fattispecie, a fornire un contributo alimentare all'altra: i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti adottata durante il matrimonio (DTF 127 III 136 consid. 2a). 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui risulta ammissibile, si rivela manifestamente infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non essendo stata invitata a presentare una risposta non è incorsa in spese per la procedura federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'attore. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 settembre 2006 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: