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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 349/01 
 
Sentenza del 11 settembre 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
1. C.________, 6830 Chiasso, 
2. M.________, 6832 Pedrinate, ricorrenti, 
rappresentati dall'avv. Stefano Ferrari, Via Nassa 36-38, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 3 settembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
La società A.________SA, con sede a L.________, è stata costituita nell'aprile 1981. Il consiglio di amministrazione era composto di F.________, presidente con diritto di firma individuale dal 16 aprile 1984, nonché di C.________e M.________, membri con diritto di firma individuale, dal 6 aprile 1993 al 31 dicembre 1996, rispettivamente dal 6 aprile 1993 al 15 settembre 1995. Il 3 gennaio 2000 è stato decretato il fallimento della società. 
 
Con distinte decisioni del 1° settembre 2000, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 34'258.- a causa del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita per gli anni 1995-1996, ne ha preteso il pagamento, in via solidale, da C.________e F.________ e, limitatamente a fr. 8'900.-, con riferimento al periodo luglio e agosto 1995, da M.________. 
B. 
A seguito dell'opposizione di C.________e M.________, in data 27 ottobre 2000 la Cassa ha promosso nei loro confronti una petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone la condanna al risarcimento dei predetti importi. 
Congiunte le procedure, con giudizio 3 settembre 2001, la Corte cantonale ha accolto la petizione condannando i convenuti al risarcimento dei chiesti importi, con vincolo di solidarietà. 
C. 
C.________e M.________, assistiti dallo Studio legale Galfetti-Fontana-Ferrari-Ferrari, interpongono ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo l'annullamento del giudizio querelato. Dei motivi invocati nell'impugnativa si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono. 
La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
1.2 Oggetto della controversia è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui il loro esame sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti). Nella misura in cui riguarda il risarcimento di danni addebitabili al mancato versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
2. 
2.1 I ricorrenti contestano le conclusioni del Tribunale cantonale nella misura in cui li ha ritenuti responsabili del danno cagionato alla Cassa a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici, senza riconoscere loro motivi di giustificazione, che gli insorgenti invece ravvisano nel fatto che "l'unico e vero gestore materiale e formale della persona giuridica" sarebbe stato il fratello F.________, che essi sarebbero stati invitati a far parte della società per poter garantire inalterata l'attività della ditta in caso di una possibile assenza prolungata o premorienza dello stesso e, infine, che quest'ultimo li avrebbe "sempre rassicurati sulla gestione e sulle finanze societarie". C.________e M.________ rilevano inoltre a loro discolpa che, malgrado il loro ruolo fosse sussidiario e non esercitassero compiti gestionali, si sarebbero sempre interessati della gestione della società chiedendo "periodicamente e con sufficiente diligenza" ragguagli sull'andamento della ditta e su sue eventuali esposizioni debitorie. 
 
Gli insorgenti respingono infine il rimprovero di aver agito con grave negligenza. Dando tutt'al più atto di una lieve responsabilità, fanno per il resto leva sulla loro estraneità materiale alla società, sulla loro concreta ininfluenza sul processo formativo della volontà della stessa e sul loro ruolo sussidiario, nonché sull'allora incrollabile rapporto di fratellanza e di reciproca fiducia esistente e sulle rassicurazioni ricevute da F.________ a fronte di regolari richieste d'informazioni. A comprova della propria tesi, evidenziano come lo stesso presidente del consiglio di amministrazione abbia riconosciuto di essere l'unico responsabile del dissesto della A.________SA. 
2.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici hanno già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato pagamento dei medesimi, essi possano essere pretesi anche dagli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. 
 
Essi hanno inoltre ricordato che la condizione essenziale dell'obbligo di risarcire il danno consiste, ai sensi del testo medesimo dell'art. 52 LAVS, nel fatto che il datore di lavoro, intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato le prescrizioni e cagionato in tal modo un pregiudizio. 
 
Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartengono gli interessati (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). 
 
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi sostiene e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b). 
 
Questa Corte, ancora di recente, ha ribadito quali sono gli obblighi del consigliere di amministrazione di una società anonima che non si occupa della gestione degli affari e rammentato che in siffatta evenienza all'interessato incombe il compito di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in particolare in relazione alle questioni contributive (SVR 2001 AHV no. 15 pag. 51 seg.). Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta della persona cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 pag. 268 consid. 4b). 
2.3 Gli argomenti addotti da C.________e M.________, in particolare il fatto di aver "periodicamente e con sufficiente diligenza" chiesto al fratello F.________ di riferire sulla situazione patrimoniale della società e su sue eventuali esposizioni debitorie, senza però mai preoccuparsi di verificare se le parole fossero sorrette anche dalla realtà dei fatti e non si esaurissero pertanto in puro parlato, sono ben lungi dal costituire motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza. 
 
Va ricordato ai ricorrenti che, accettando a partire dall'aprile 1993 il mandato di membri del consiglio di amministrazione, essi se ne sono assunti anche tutti gli oneri, tra i quali vi è pure quello di controllare personalmente che venissero pagati con regolarità i contributi alla Cassa, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità dell'art. 51 LAVS
2.4 I ricorrenti hanno dimostrato di non avere corretta nozione dell'azione di responsabilità ex art. 52 LAVS, ritenuto che in sostanza si limitano a sviluppare argomentazioni speciose, del tutto ininfluenti in questa sede, misconoscendo la natura dell'istituto in esame ed adducendo allegazioni che, se del caso, potrebbero essere di rilievo tutt'al più in un'eventuale disputa privatistica relativa ai diritti di regresso interni. 
 
Essi incentrano il loro argomentare sul ruolo dominante del fratello F.________ e sul fatto di avergli sempre e solo chiesto spiegazioni e di aver sempre confidato che le risposte fossero conformi al vero, senza perciò preoccuparsi di doverne verificare l'esattezza. Essi non spendono però parola alcuna sulla possibilità, del tutto concreta e facile da attuare, se solo lo avessero voluto, di attingere a dati contabili oggettivi - dai quali avrebbero potuto facilmente dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società - facendo ad esempio capo all'ufficio di revisione. Tali omissioni denotano gravi carenze nello svolgimento delle mansioni societarie. 
 
Il fatto di essere stati estranei alla formazione della volontà della società, di non aver mai partecipato ad alcuna riunione di lavoro, o di essere eventualmente stati tratti in inganno dal fratello F.________ con informazioni errate in merito alla situazione finanziaria della A.________SA, non costituisce motivo sufficiente per esimere i membri di un consiglio di amministrazione dagli obblighi di diligenza e vigilanza, cui gli stessi sono comunque chiamati a fare fronte. 
 
Se l'atteggiamento palesato da C.________e M.________ nei confronti del fratello F.________ può al limite trovare comprensione dal profilo umano, ritenuto lo stretto rapporto di consanguineità che ne ha di certo favorito il rapporto di "cieca fiducia reciproca e interpersonale", ciò non toglie che, dal profilo giuridico, agli stessi incombeva comunque l'onere di verificare l'operato del congiunto, non potendo bastare le sole rassicurazioni verbali ricevute, tanto più che per la loro funzione nel 1995 avevano percepito un emolumento, ancorché di modesta entità. 
2.5 In sostanza, l'inattività e il disinteresse dimostrati da C.________e M.________, che hanno omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze oggettive riconducibili alla funzione di membro del consiglio di amministrazione della società anonima, ne determina la responsabilità ex art. 52 LAVS. Nulla modifica in quest'ottica lo scritto 3 ottobre 2000 di F.________ con cui libera i fratelli da qualsiasi responsabilità, ritenuto che tale dichiarazione è ininfluente ai fini del presente giudizio e potrà, se del caso e dandosene i presupposti, essere di rilievo nel rapporto interno tra i fratelli. 
 
Ne consegue che gli insorgenti devono risarcire il danno alla Cassa. 
3. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico dei ricorrenti (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 4'000.-, sono poste a carico di C.________ per fr. 3'000.- e di M.________ per fr. 1'000.-, e saranno compensate con le garanzie prestate dagli stessi. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 11 settembre 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: