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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.372/2002 /viz 
 
Sentenza del 17 febbraio 2003 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Müller e Merkli, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Samuele Quattropani, via Luvini 4, casella postale 2485, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
permesso di dimora 
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza 
del 19 giugno 2002 del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
Dopo aver lavorato nel 1995 e nel 1996 grazie a dei permessi di dimora temporanei nel Canton Ticino, A.A.________ (1972), cittadina russa, vi è tornata nell'aprile 1997 per sposarsi con B.A.________ (1961), cittadino svizzero. In seguito al loro matrimonio, celebrato l'11 luglio 1997, le è stato concesso un permesso di dimora, il quale è stato regolarmente rinnovato fino al 27 aprile 2001. 
Nel gennaio 2000 B.A.________ si è trasferito in Spagna, mentre la consorte è rimasta in Ticino. Il 20 dicembre 2000 ella ha informato le competenti autorità cantonali che il marito stava cercando lavoro a Las Palmas e che se le sue ricerche avessero avuto esito positivo, lo avrebbe raggiunto; in caso negativo, egli sarebbe tornato in Ticino entro sei mesi. Preso atto di queste dichiarazioni, il 21 febbraio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ticinese ha prorogato il permesso di dimora di A.A.________ fino al 30 giugno 2001. Con scritto del 22 maggio 2001 B.A.________ ha informato le autorità cantonali in materia di polizia degli stranieri del suo rientro in Svizzera presso la moglie; il 6 luglio successivo quest'ultima ha ottenuto il rinnovo della propria autorizzazione di soggiorno fino al 30 giugno 2002. 
B. 
Il 12 settembre 2001 B.A.________ ha comunicato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione che viveva separato di fatto dalla moglie da circa tre mesi. Interrogato dalla polizia cantonale il 24 dicembre 2001 egli ha confermato le precedenti dichiarazioni. Interrogata a sua volta il 31 gennaio 2002 A.A.________ ha affermato di vivere separata dal marito dal mese di ottobre 2001. 
Considerata la situazione testé esposta, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto, il 15 febbraio 2002, l'istanza presentata il 21 gennaio precedente da A.A.________ volta ad ottenere l'autorizzazione ad iniziare un'attività lavorativa e nel contempo le ha fissato un termine con scadenza al 30 aprile 2002 per lasciare il Cantone. Ha osservato che, salvo il breve periodo di convivenza tra maggio e luglio 2001, l'interessata non viveva più con il marito dal mese di dicembre 2000. Poiché senso e scopo del permesso di dimora era di consentire la vita familiare in Svizzera, non vi era motivo di rinnovarlo dal momento che la coppia non viveva più insieme. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) nonché dell'art. 16 dell'ordinanza di esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 1° marzo 1949 (ODDS; RS 142.201). 
C. 
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 17 aprile 2002, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 19 giugno 2002. 
La Corte ticinese ha osservato in primo luogo che oggetto del litigio era la revoca del permesso di dimora litigioso. Confrontando poi le dichiarazioni dell'insorgente e quelle del marito, è arrivata alla conclusione che l'interessata si riferiva ad un matrimonio esistente solo sulla carta per continuare a soggiornare in Svizzera, ciò che configurava un abuso di diritto. A parere dei giudici cantonali, considerato il pregresso decorso della relazione matrimoniale (partenza del marito per la Spagna nel gennaio 2000, breve convivenza dal mese di maggio al mese di luglio 2001 seguita da una nuova separazione) nonché il fatto che il marito era tornato a vivere con la moglie solo dopo l'avvio della procedura ricorsuale, la ripresa della comunione domestica avvenuta nel marzo 2002 e documentata tramite una dichiarazione scritta del marito, appariva escogitata per puri fini di causa. Essi hanno poi ritenuto che la revoca querelata rispettava il principio della proporzionalità. Infine hanno rilevato che, vista la situazione, l'interessata non poteva nemmeno pretendere al rinnovo del permesso di dimora. 
D. 
Il 22 luglio 2002 A.A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che la causa venga rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Censura, in sostanza, una violazione del diritto federale determinante nonché un accertamento lacunoso ed incompleto dei fatti rilevanti. Chiede inoltre che sia acquisita agli atti una dichiarazione scritta di suo marito nonché che questi venga sentito personalmente. 
Chiamato ad esprimersi il Tribunale cantonale amministrativo, senza formulare osservazioni, ha chiesto la conferma del proprio giudizio. Da parte loro il Consiglio di Stato ticinese e l'Ufficio federale degli stranieri hanno proposto la reiezione del ricorso. 
E. 
Dopo avere chiesto di essere dispensata dal versare un anticipo a titolo di garanzia delle spese processuali la ricorrente, invitata il 24 luglio 2002 a fornire documenti atti a provare la propria indigenza o a versare il citato anticipo, ha provveduto in data 13 agosto 2002 ad effettuare il versamento richiestole nonché ha trasmesso il 19 agosto 2002 al Tribunale federale diversi documenti concernenti la propria situazione finanziaria. 
F. 
Con decreto presidenziale del 5 settembre 2002 è stata accol- ta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 126 II 106 consid. 1 e giurisprudenza ivi citata). 
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1 e riferimenti). 
1.2 Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammis-sibile contro la revoca del permesso di dimora (art. 101 lett. d OG). Sennonché, anche se non fosse stata revocata, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava la ricorrente è oramai scaduta dal 30 giugno 2002, ossia prima dell'inoltro del ricorso: ella non ha quindi un interesse pratico e attuale a ricorrere (art. 103 lett. a OG; DTF 128 II 145 consid. 1.2.1; 118 Ib 356 consid. 1a; 111 Ib 56 consid. 2). In proposito, il gravame è quindi irricevibile. Rimane da vagliare se tale rimedio sia ammissibile se si considera che il giudizio impugnato non solo concerne la revoca di un permesso di dimora ma si riferisce anche al rifiuto di concedere un nuovo permesso, ossia di rinnovare la precedente autorizzazione. 
1.3 Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso di cui benefi-ciava la ricorrente, sposata con un cittadino svizzero dall'11 luglio 1997, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora o sia invece decaduto in virtù delle eccezioni o delle restrizioni che discendono dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e dall'abuso di diritto è per contro un problema di merito e non di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.2 e numerosi rinvii). 
2. 
2.1 Con il rimedio esperito la ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, nonché la lesione dei diritti costituzionali (art. 104 lett. a e b OG). Il Tribunale federale non può invece pronunciarsi sull'adegua-tezza della sentenza impugnata (art. 104 lett. c OG). Quale organo della giustizia amministrativa, esso esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG; DTF 123 II 125 consid. 1b e rinvii), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata né dai motivi invocati dalle parti. In altre parole, il ricorso può essere accolto per ragioni che la ricorrente non ha addotto oppure essere respinto per motivi diversi da quelli contenuti nella decisione querelata. Considerato che l'autorità inferiore è un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale, salvo se questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). In simili casi, la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere dei nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta (DTF 126 II 106 consid. 2a e richiami). Per giurisprudenza sono ammesse soltanto quelle prove che l'istanza inferiore avrebbe dovuto prendere in considerazione d'ufficio e la cui mancata amministrazione costituisce una violazione di regole essen-ziali di procedura. In particolare, non è possibile tener conto, in linea di principio, di ulteriori cambiamenti dello stato di fatto né di nuovi fatti che le parti avrebbero potuto o dovuto - in virtù del loro dovere di collaborazione - far valere già dinanzi all'autorità precedente (DTF 128 II 145 consid. 1.2.1; 122 II 385 consid. 4c/cc; 121 II 97 consid. 1c con rinvii; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 351 seg.). 
2.2 La ricorrente ha allegato alla sua impugnativa una dichiarazione scritta del marito, datata 17 luglio 2002, ove egli oltre a fornire delucidazioni sul loro matrimonio conferma la ripresa della vita comune avvenuta nel febbraio 2002. Tale mezzo probatorio è ricevibile, in quanto tratta, sebbene in modo più dettagliato, degli stessi argomenti di quelli già esposti nella precedente dichiarazione del consorte del 6 marzo 2002 prodotta sede cantonale. Per quanto concerne la richiesta di sentire il marito quale testimone, va osservato che egli ha avuto la possibilità di esprimersi per iscritto sia in sede cantonale sia dinanzi a questa Corte: la sua audizione personale non risulta pertanto necessaria ai fini del giudizio. 
Il 7 agosto 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha trasmesso a questa Corte copia del decreto d'accusa del 15 aprile 2002, la cui crescita in giudicato è attestata in data 3 giugno 2002, con cui il Procuratore pubblico ha condannato la ricorrente alla multa di fr. 500.-- per infrazione, rispettivamente contravvenzione, alla legge federale sugli stupefacenti. Non è dato da vedere perché detto documento non sia stato trasmesso prima alle competenti autorità cantonali in materia di polizia degli stranieri. La questione può rimanere irrisolta come anche quella di sapere se lo stesso possa essere acquisito agli atti, in quanto lo stesso non è comunque pertinente ai fini del giudizio. 
3. 
Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determi-nato istituto giuridico viene invocato per realizzare degli interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367 consid. 3b; 121 II 97 consid. 4). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a; 123 II 49 consid. 4 e 5; 121 II 97 consid. 2 e 4). 
La prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non deve essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volutamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'otte-nimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.; 118 Ib 145 consid. 3): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da indurre a ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49 consid. 5a e riferimenti). In altre parole, il fatto che i coniugi vivano separati non è altro che un elemento - più o meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio del permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero. 
4. 
4.1 La ricorrente contesta che il suo sia un matrimonio fittizio e che le si possa rifiutare il permesso di dimora per tal motivo. Sennonché, tale aspetto non è stato né esaminato né posto a fondamento della sentenza querelata da parte dei giudici cantonali. La critica esula quindi dall'oggetto del litigio e sfugge pertanto ad un esame di merito. 
4.2 I giudici cantonali sono giunti alla conclusione che la ricorrente si richiamava ad un matrimonio esistente solo formalmente basandosi sul fatto che suo marito era partito per la Spagna nel gennaio 2000 ed era rientrato in Ticino solo nell'aprile 2001. Hanno poi rilevato che la ripresa della comunione domestica era durata solo tre mesi, dopodiché i coniugi si erano nuovamente separati, proprio dopo che la ricorrente aveva chiesto ed ottenuto il rinnovo del permesso di dimora. Riguardo alle modalità della seconda separazione i giudici ticinesi hanno osservato che vista la dichiarazione rilasciata il 12 settembre 2001 dal marito e da lui confermata nel corso dell'interrogatorio svoltosi il 24 dicembre successivo, la ricorrente non era credibile quando sosteneva che la separazione era intervenuta solo nell'ottobre 2001. Hanno poi rilevato che durante i loro rispettivi interrogatori, i coniugi non erano stati nemmeno in grado di precisare dove viveva il rispettivo consorte. Infine, la ripresa della vita domestica, documentata tramite la dichiarazione sottoscritta dal marito il 6 marzo 2002, appariva escogitata per puri fini di causa, tenuto conto del pregresso decorso della relazione matrimoniale e del fatto che il marito era tornato a vivere con la consorte solo dopo l'avvio della procedura ricorsuale. Non era pertanto stato reso verosimile che sussisteva tra gli interessati una vera e propria relazione matrimoniale e che l'unione coniugale si fosse ricomposta in maniera definitiva. 
4.3 Come emerge dall'inserto cantonale, la ricorrente si è sposata con un cittadino svizzero nel luglio del 1997; per tale motivo le è stato rilasciato un permesso di dimora. Nel gennaio 2000 il marito si è trasferito in Spagna, a Las Palmas, per cercare lavoro e vi è rimasto fino alla fine del mese di aprile 2001. Al riguardo va osservato che, contrariamente all'opinione dei giudici cantonali, non si può ritenere che già all'epoca vi fossero dei problemi tra i coniugi. In effetti, come risulta dall'inserto di causa la ricorrente ha in un primo tempo intrapreso delle pratiche per raggiungere il consorte in Spagna (cfr. lettera non datata con cui fa valere l'urgenza di ottenere la modifica di alcuni dati nel permesso di dimora poiché intenzionata a chiedere un visto per la Spagna; notifica alle competenti autorità di polizia degli stranieri della partenza a destinazione di Las Palmas in data 31 ottobre 2000). Il 1° dicembre 2000 ella ha poi chiesto di poter nuovamente beneficiare del proprio permesso facendo valere "abbiamo deciso di comune accordo, mio marito ed io, che per il momento resto in Svizzera" e nello stesso periodo si è trasferita presso i suoceri (cfr. dichiarazione scritta del padre del marito del 1°dicembre 2000; lettera del 5 dicembre 2000 dell'Ufficio regionale degli stranieri di Mendrisio), rimanendovi fino al rientro del marito (cfr. rapporto di contravvenzione allestito il 15 giugno 2001 dal già citato Ufficio di Mendrisio per tardiva notifica del cambiamento d'indirizzo.). Non va poi dimenticato che la ricorrente ha informato le competenti autorità di polizia degli stranieri della situazione, ossia dell'assenza del marito all'estero (cfr. lettera della ricor-rente del 20 dicembre 2000) e che queste, in conoscenza di causa, le hanno rinnovato il permesso di dimora (cfr. lettera del 19 gennaio 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione). Considerati questi elementi, non si può pertanto ritenere che l'assenza all'estero del marito della ricorrente costituisca un indizio concreto, così come richiesto dalla giurisprudenza, per ammettere che gli interessati non erano più intenzionati a condurre una vita comune e che, pertanto, il loro matrimonio sussisteva solo formalmente. In altre parole dalle circostanze sopra descritte risulta che all'epoca il vincolo matrimoniale era intatto. L'apprezzamento dei fatti effettuato dai giudici cantonali in proposito non può pertanto essere condiviso. 
4.4 È incontestato (cfr. dichiarazioni rilasciate dal consorte e dalla ricorrente quando sono stati sentiti dalla polizia cantonale il 24 settembre 2001 e il 31 gennaio 2002) che al suo rientro dalla Spagna, il marito della ricorrente sia tornato a vivere con lei. È altrettanto incontestato che dopo alcuni mesi gli interessati si sono separati e che durante la loro separazione ognuno ha organizzato la propria vita in modo autonomo. Il momento in cui detta separazione ha avuto luogo non risulta invece in modo chiaro dagli atti, il marito affermando di essersi separato dalla moglie nel mese di luglio 2001, quest'ultima sostenendo invece che la separazione risaliva agli inizi del mese di ottobre successivo. La Corte cantonale non ha ulteriormente indagato su questo punto, considerando le dichiarazioni della ricorrente non credibili se confrontate a quelle del marito nonché tenuto conto della situazione coniugale preesistente. Detta opinione non può essere condivisa. Rammentato che, come appena illustrato (cfr. consid. 4.3), il vincolo matrimoniale era intatto durante l'assenza del marito in Spagna, le dichiarazioni degli interessati andavano confrontate in modo più accurato al fine di stabilire con esattezza quando i coniugi si erano separati. Ciò in particolare se si tiene conto del fatto che nell'inserto cantonale figura una copia del contratto di locazione sottoscritto dalla ricorrente, che corrobora le sue dichiarazioni e il cui valore probatorio non è stato rimesso in discussione. Per gli stessi motivi, i giudici cantonali non potevano senz'altro affermare che la dichiarazione del 6 marzo 2002 del marito della ricorrente, prodotta in sede cantonale, che attestava la ripresa della vita in comune, era stata escogitata per puri fini di causa. Essi avrebbero invece dovuto svolge-re ulteriori accertamenti al fine di chiarire la situazione. Al riguardo va precisato che un'interruzione della comunione domestica di alcuni mesi (8 secondo le dichiarazioni del consorte, 5 secondo quelle della ricorrente), dopo 4 anni di matrimonio, non costituisce un indizio sufficiente, perlomeno non nel senso voluto dalla prassi, per ammettere che vi sia una rottura definitiva del legame coniugale. In altre parole, il solo fatto che gli interessati abbiano vissuto separatamente durante alcuni mesi non è sufficiente per ritenere che gli stessi non avessero una reale volontà di ricomporre la loro unione coniugale in maniera definitiva. Non vi sono indizi - perlomeno non sufficientemente concreti - atti a sostanziare quest'ultima tesi, ritenuto per di più che agli atti non figurano altri elementi che permetterebbero di convalidare l'opinione dei giudici cantonali. In queste condizioni, la Corte cantonale doveva procedere ad un'istruttoria più approfondita, volta a determinare come erano evoluti i rapporti tra i coniugi in questione. Lo stato di fatto, così come risulta dalla sentenza contestata e dall'inserto di causa, è dunque incompleto e non permette al Tribunale federale di risolvere la questione di sapere se la ricorrente si richiami ad un matrimonio che esiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rinnovo del permesso di dimora, scopo che non è tutelato dall'art. 7 LDDS. In proposito va osservato che il documento prodotto dinanzi a questa Corte, ossia la nuova dichiarazione rilasciata dal marito della ricorrente il 17 luglio 2002, non costituisce di per sé un indizio sufficiente per ammettere senz'altro che gli interessati siano intenzionati a condurre una vita comune. La causa va pertanto rinviata all'autorità precedente affinché questa proceda ad un complemento d'istruttoria in merito a quest'ultimo aspetto nonché emani un nuovo giudizio (art. 114 cpv. 2 OG). 
4.5 Visto quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è accolto e la sentenza querelata è annullata. 
5. 
Lo Stato del Cantone Ticino, i cui interessi pecuniari non sono in gioco, è dispensato dal pagare le spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG). La domanda di assistenza giudiziaria, limitata alla dispensa dal pagamento di tali spese, è quindi priva d'oggetto. 
Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente, assistita da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata. Gli atti di causa vengono rinviati al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
3. 
Lo Stato del Cantone del Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 2000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
4. 
La domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva d'oggetto. 
5. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale degli stranieri. 
Losanna, 17 febbraio 2003 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: