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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 347/01 
 
Sentenza del 9 gennaio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
C.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 13 settembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
C.________, nata nel 1945, ha svolto attività lavorativa quale ausiliaria di pulizie presso la Società X._______. In tale veste essa era obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni ai sensi della relativa legge federale. 
In data 9 marzo 1995 l'interessata è scivolata su un fondo ghiacciato, provocandosi delle contusioni all'anca destra. Il 7 marzo 1997 essa è rimasta nuovamente vittima di infortunio, sempre all'arto inferiore destro. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha assunto entrambi i casi, corrispondendo le relative prestazioni. Nel corso del mese di agosto 1998 il datore di lavoro ha annunciato all'assicuratore infortuni una ricaduta dell'evento infortunistico del 9 marzo 1995, che è stata riconosciuta. 
Con decisione formale del 4 marzo 1999 l'INSAI ha dichiarato C.________ non più bisognosa di cure e totalmente abile al lavoro a far tempo dal 1° marzo 1999. Con successivo provvedimento del 2 giugno 1999 l'assicuratore infortuni ha rigettato l'opposizione interposta dall'assicurata, ritenendo che i disturbi fisici da lei accusati non costituivano una naturale conseguenza dell'evento infortunistico intervenuto nel marzo 1995. 
B. 
Contro la decisione su opposizione dell'INSAI C.________ è insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, adducendo che il nesso di causalità tra dolori e infortunio era dato. 
Tramite pronunzia del 13 settembre 2001 la Corte cantonale, sulla scorta dei risultati di una perizia giudiziaria, ha respinto il ricorso, confermando la carenza del nesso di causalità naturale tra i disturbi soggettivi sofferti dall'assicurata e gli infortuni subiti. Il giudice cantonale ha pure rinunciato a far esperire accertamenti specialistici di natura psichiatrica considerata l'assenza comunque di causalità adeguata tra la patologia psichica (sindrome da dolore somatoforme), la cui esistenza era stata ventilata dal perito, e gli infortuni da considerare leggeri, in quanto consistenti in due semplici cadute. 
C. 
C.________ ha impugnato il giudizio cantonale con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, postulando il rinvio degli atti al Tribunale cantonale, affinché stabilisca l'esistenza di conseguenze psichiche e del nesso di causalità con gli infortuni subiti. A motivazione del gravame la ricorrente evidenzia che le cadute di cui è rimasta vittima non possono essere considerate a priori banali, bensì va tenuto conto delle circostanze del caso concreto e pertanto di fattori quali l'età. 
Chiamato a pronunciarsi sul gravame l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso, mentre l'INSAI chiede la conferma del giudizio cantonale. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere sono in concreto l'esistenza di disturbi psichici rispettivamente del nesso di causalità adeguata degli stessi con gli infortuni subiti dall'assicurata nel 1995 e 1997. 
 
Con il ricorso di diritto amministrativo a questa Corte l'interessata non ha infatti più contestato l'inesistenza di un nesso di causalità naturale tra i dolori fisici e gli eventi infortunistici di cui è rimasta vittima. A ragione. In effetti la perizia medica pluridisciplinare ordinata dal Tribunale cantonale, in cui la ricorrente è stata esaminata in maniera approfondita e convincente da un punto di vista ortopedico e neurologico, non ha evidenziato in alcun modo l'esistenza di lesioni strutturali oggettivabili, ma unicamente di disturbi funzionali. 
2. 
Nei considerandi del giudizio impugnato la Corte cantonale ha già correttamente enunciato a quali condizioni vengono erogate prestazioni in seguito ad infortunio (art. 6, 10, 16 e 18 LAINF) rispettivamente in caso di ricadute e conseguenze tardive (art. 11 LAINF). Pure esattamente il Tribunale di prime cure ha indicato i presupposti che permettono di riconoscere l'esistenza di un nesso causale naturale (DTF 119 V 337 consid. 1; sentenza del 5 settembre 2001 in re C., U 94/01) e adeguato (DTF 125 V 461 consid. 5a e sentenze ivi citate) tra danno alla salute e evento infortunistico. A quest'ultimo proposito occorre pure aggiungere che in presenza di un danno alla salute fisica la questione della causalità adeguata praticamente non si pone, in quanto l'assicuratore risponde anche in caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi che, secondo l'esperienza medica, non si producono abitualmente (DTF 118 V 291 consid. 3a). È quindi essenzialmente in presenza di un'affezione psichica che la causalità adeguata riveste un ruolo importante. 
 
Dev'essere soggiunto che la Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, non è applicabile alla fattispecie concreta, considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa della decisione su opposizione litigiosa (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
In concreto a proposito dei disturbi psichici ventilati dal perito giudiziario, nella persona del dottor W.________, specialista in neurologia, in particolare di un'eventuale sindrome da dolore somatoforme, la Corte cantonale ha evidenziato essere superfluo far capo ad una perizia specialistica tendente all'accertamento della sua effettiva esistenza rispettivamente di quella di un nesso di causalità naturale, essendo in ogni caso carente il nesso di causalità adeguato. A mente del primo giudice, gli infortuni, consistenti in banali cadute, andavano infatti qualificati di leggeri. 
4. 
Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, al fine di evitare, tra l'altro, disparità di trattamento, visti i numerosi casi esistenti, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obbiettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138segg. consid. 6-7, 405segg. 4-6). Questa Corte ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio (cfr. Anche RAMI 1990 no. U 101 pag. 213 consid. 8). 
4.1 Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. 
4.2 Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata tra evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica. 
4.3 
4.3.1 Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie. La questione di sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono: 
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio; 
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici; 
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica; 
- i dolori somatici persistenti; 
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio; 
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute; 
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche. 
4.3.2 Non in ogni caso è necessario tener conto di tutti i criteri anzi menzionati. A seconda delle circostanze ne può bastare un unico per riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. Nel caso in cui nessun criterio riveste da solo un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio. 
5. 
5.1 Come evidenziato al considerando precedente comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio; v. inoltre sentenza del 16 ottobre 2001 in re A., U 149/01, caduta da un'impalcatura di due metri, sentenza del 17 ottobre 2000 in re M., U 18/00, caduta scendendo da un veicolo di cantiere; i due ultimi eventi sono stati considerati medio-leggeri ed il nesso adeguato negato). 
 
Eccezionalmente la questione della causalità adeguata va esaminata anche in quest'ambito secondo i criteri applicabili agli infortuni di media gravità, se le circostanze da considerare si cumulano e rivestono un'importanza particolare (RAMI 1998 no. U 297 pag. 243segg.; sentenza del 17 ottobre 2000 in re M., U 18/00). 
5.2 Nel caso di specie un attento esame dell'incarto, alla luce della giurisprudenza federale menzionata, non può condurre ad altra soluzione che a quella scelta dall'istanza giudiziaria inferiore. 
 
Dagli atti dell'INSAI risulta in particolare che il primo infortunio occorso alla ricorrente è consistito in una scivolata su fondo ghiacciato. In tale occasione essa non ha battuto la testa, non ha perso conoscenza, si è rialzata da sola ed ha lavorato tutto il giorno. La seconda volta la scivolata è intervenuta durante la pulizia di una doccia. I documenti in esame non evidenziano inoltre circostanze concomitanti tali da permettere di qualificare gli infortuni di una gravità che va oltre quella presunta, considerata leggera. In queste condizioni non vi è motivo di derogare, a titolo eccezionale, al principio secondo cui una banale scivolata caduta va sussunta quale infortunio leggero. Del resto neppure se si dovesse ammettere l'esistenza di infortuni di grado medio i presupposti per riconoscere il nesso di causalità adeguato sarebbero adempiuti. In effetti, oltre a non esservi circostanze concomitanti drammatiche, le lesioni lamentate, non oggettivabili, non sono gravi né idonee, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici; i dolori non vanno considerati di carattere somatico, né vi è stata una cura errata. La durata relativamente lunga della cura, protrattasi dal 1995 al 1999 - anche perché relativa a due infortuni e ad una ricaduta -, e dell'inabilità lavorativa non giustificano da sole né l'ammissione dell'infortunio di grado medio, né il riconoscimento del nesso di causalità adeguato. Ne consegue che correttamente la Corte cantonale ha rinunciato a far esperire una perizia psichiatrica per stabilire i danni psichici ed il nesso di causalità naturale. 
 
Alla luce delle suesposte considerazioni il giudizio cantonale, in quanto fondato, non può che essere confermato, mentre il ricorso di diritto amministrativo dev'essere respinto. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 9 gennaio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: