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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_390/2010 
 
Sentenza del 23 luglio 2010 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale della migrazione, 
Quellenweg 6, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Rifiuto dell'approvazione della proroga del 
permesso di dimora e rinvio, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 24 marzo 2010 dal Tribunale amministrativo federale, Corte III. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
che il 6 maggio 2010 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro la pronuncia 24 marzo 2010 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, relativa al rifiuto di approvare la proroga del suo permesso di dimora e al suo rinvio dalla Svizzera; 
che con decreto del 10 maggio 2010 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 1° giugno 2010, un anticipo delle spese di fr. 2'000.--; 
che con istanza del 20 maggio 2010 egli ha chiesto di potere pagare la somma in otto rate mensili di fr. 250.-- cadauna; 
che con decreto presidenziale del 1° giugno 2010, e malgrado non avesse dimostrato che versava in una situazione finanziaria precaria, al ricorrente è stato concesso un termine fino al 22 giugno 2010 per pagare fr. 1'000.-- e un termine non prorogabile scadente il 13 luglio 2010 per fornire i rimanenti fr. 1'000.--; 
che nel citato decreto è stata richiamata la sua attenzione sul fatto che se l'integralità dell'anticipo delle spese non veniva versata entro il 13 luglio 2010, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 63 cpv. 3 LTF
che il 12 luglio 2010 il ricorrente ha sollecitato un'ulteriore proroga del termine per versare il saldo dell'anticipo delle spese, adducendo che il suo salario gli veniva pagato il 5 di ogni mese; 
che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF); 
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese e se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF); 
che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 63 cpv. 3 terza frase LTF); 
 
che nel caso concreto nel termine suppletorio e non prorogabile fissato al 13 luglio 2010 non è stata fornita la totalità dell'anticipo spese richiesto, motivo per cui il presente ricorso non può essere trattato nel merito; 
che, inviando la propria istanza di proroga alla vigilia della scadenza di tale termine, il ricorrente doveva sapere che la stessa non avrebbe potuto venire decisa tempestivamente; 
che procedendo in tal modo egli si è assunto il rischio di non pagare l'acconto richiesto in tempo utile; 
che, in effetti, decidere diversamente significherebbe permettere a una parte di ottenere la dilazione di un termine esplicitamente dichiarato non prorogabile, semplicemente presentando una richiesta di proroga; 
che lo scritto del 12 luglio 2010 non può nemmeno essere inteso come una domanda di restituzione per inosservanza del termine ai sensi dell'art. 50 LTF, non pretendendo peraltro l'interessato di essere stato impedito senza colpa di agire nel termine stabilito; 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF
che, infine, le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF); 
 
per questi motivi il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio federale della migrazione e al Tribunale amministrativo federale, Corte III. 
 
Losanna, 23 luglio 2010 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Zünd Ieronimo Perroud