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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
I 570/06 {T 7} 
 
Sentenza del 12 settembre 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Lustenberger, giudice presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
M.________, Portogallo, ricorrente, rappresentato dall'avv. Monica Sartori-Lombardi, Piazza Stefano Franscini, 6760 Faido, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero del 24 maggio 2006. 
 
Fatti: 
A. 
M.________, cittadino portoghese nato nel 1964, ha lavorato in Svizzera dal 1989 al 1993 in qualità di tagliapietra/cubettista. Dal 9 novembre 1993, data alla quale è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, nonostante un tentativo fallito non ha più potuto riprendere l'attività professionale. 
 
Mediante decisione dell'11 settembre 1997, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha concesso in favore dell'interessato una rendita intera d'invalidità, oltre alle completive per la moglie e i figli, con effetto dal 1° novembre 1994. In presenza di una sindrome d'insufficienza degenerativa del segmento funzionale lombare centrale ai livelli L4/L5 e L5/S1 e tenuto conto dell'incapacità dell'assicurato a riprendere la sua professione abituale, rispettivamente della parziale capacità (50%) a svolgere attività sostitutive leggere, l'amministrazione ha stabilito un grado d'invalidità del 68% sulla base di un reddito da valido annuo di fr. 53'832.- e di un reddito da invalido annuo di fr. 17'500.- (anno di riferimento: 1994). 
 
Dopo avere confermato, il 19 settembre 2001, il diritto alla rendita intera, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), divenuto nel frattempo competente in seguito al rimpatrio dell'assicurato, ha avviato nel gennaio 2004 una nuova procedura di revisione sopprimendo, alla luce delle nuove risultanze istruttorie, il diritto alla prestazione a partire dal 1° giugno 2005 (decisione del 15 aprile 2005 e decisione su opposizione del 28 luglio 2005). In particolare, osservando come fosse subentrato un miglioramento dello stato di salute che permettesse all'interessato di svolgere attività leggere nella misura dell'80%, l'UAI ha accertato un tasso d'invalidità del 27%, di gran lunga inferiore al minimo pensionabile, stante un reddito senza invalidità di fr. 4'909.- mensili e un guadagno da invalido di fr. 3'574.- mensili (anno di riferimento: 2002). 
B. 
Adita dall'assicurato, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale) ha respinto il gravame confermando l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 24 maggio 2006). 
C. 
Patrocinato dall'avv. Monica Sartori-Lombardi, M.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) al quale, previo allestimento di una perizia medica (-giudiziaria), chiede l'annullamento del giudizio commissionale e della decisione su opposizione amministrativa con conseguente riconoscimento di una rendita intera, per un tasso d'invalidità del 70%, subordinatamente di tre quarti di rendita, per un grado d'invalidità del 68%, anche dopo il 1° giugno 2005. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se, come ritenuto dall'amministrazione e dai primi giudici, nel periodo di tempo intercorso tra l'11 settembre 1997 (data della decisione iniziale di assegnazione della rendita intera, in seguito informalmente confermata dall'amministrazione [DTF 109 V 265 consid. 4a; cfr. pure DTF 133 V 108]) e il 28 luglio 2005 (data della decisione su opposizione in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice: DTF 129 V 4 consid. 1.2), la situazione in punto alla capacità lavorativa del ricorrente sia effettivamente migliorata in modo tale da incidere sul suo diritto alla rendita. 
2. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
3. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, questo Tribunale può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'AI. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti a questa Corte al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi a questo Tribunale, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG
4. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i giudici commissionali hanno compiutamente enunciato le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681; cfr. pure DTF 130 V 253 consid. 2.4 e 3 pag. 257) - devono essere adempiuti per potere procedere ad una revisione della rendita d'invalidità. 
 
Così dopo avere definito i concetti d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), l'autorità commissionale, ricordati il metodo ordinario di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA) e i compiti del medico ai fini di tale valutazione (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158; cfr. pure DTF 125 V 352 consid. 3a in merito al valore probatorio attribuito dalla giurisprudenza ai pareri medici), ha esposto i presupposti per il diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione valida prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione AI], 1ter, art. 29 cpv. 1 LAI) e per la sua revisione (art. 17 LPGA; in merito alla situazione valevole prima dell'entrata in vigore della LPGA cfr. la giurisprudenza resa a proposito dell'abrogato art. 41 vLAI, che ha mantenuto la propria validità anche sotto l'egida del nuovo ordinamento [DTF 130 V 343]; per quanto concerne i presupposti e gli effetti temporali di una riduzione o soppressione di rendita cfr. infine gli art. 88a cpv. 1 e 88bis cpv. 2 lett.a OAI). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo temporale, l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108) e che costituisce motivo atto a dar luogo a revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante nelle circostanze di fatto suscettibile di influire sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla pensione. Di conseguenza, si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso rimasto immutato, abbiano subito una modifica notevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). 
 
È utile infine rammentare che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - l'erogazione di rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì in uno Stato membro dell'Unione europea (DTF 130 V 253 consid. 2.3 pag. 255). 
5. 
Alla pronunzia di primo grado deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha fatto una corretta applicazione della ricordata disciplina nell'evenienza concreta. 
5.1 Così, pur ammettendo che il quadro diagnostico non è cambiato in modo sostanziale, i primi giudici hanno pertinentemente osservato come il rapporto dell'Instituto de solidariedade e segurança social di P.________ (ISSS), pervenuto alle autorità amministrative svizzere il 15 giugno 2004, e la valutazione 30 agosto 2004 della dott.ssa K._________, del servizio medico dell'UAI, abbiano sufficientemente documentato l'avvenuto miglioramento dello stato di salute del ricorrente e ciò proprio confrontando la situazione al momento della decisione originaria di assegnazione di rendita con quella esistente al momento della decisione di revisione. Contrariamente a quanto aveva accertato il prof. R.________ il 26 marzo 1996 e più recentemente ancora, in data 26 luglio 2001, il dott. G.________ su incarico dell'amministrazione, i nuovi reperti clinici dell'ISSS hanno infatti messo in evidenza una mobilità della colonna vertebrale normale, facile e indolore. Anche dal profilo neurologico, la forza e il tono muscolare nonché la deambulazione vengono descritti come normali, senza alterazioni. Lo stesso dicasi anche per tutti i riflessi, quando invece ancora nel corso dell'estate del 2001 il dott. G.________ aveva attestato l'assenza dei riflessi osteotendinei. Ciò ha indotto i periti portoghesi a sì porre la diagnosi di lombalgie persistenti ma al tempo stesso a rilevare l'assenza di una corrispondenza all'esame clinico oggettivo. Pure all'esame radiologico non sono apparse alterazioni di rilievo se non un'iniziale e moderata osteofitosi. 
 
In tali condizioni, la decisione, motivata, convincente e suffragata, come detto, dagli accertamenti approfonditi dell'ISSS, di ritenere l'assicurato abile al lavoro nella misura dell'80% in attività leggere - quali quelle già indicate dall'amministrazione (ad esempio: magazziniere, sorvegliante, custode, lavori leggeri di fabbrica, autista di furgoni, ecc.) che non comportino in particolare il sollevamento, rispettivamente lo spostamento di pesi superiori ai 10-15 kg ma che permettano il cambiamento frequente di posizione -, non presta il fianco a censura alcuna e non è messa seriamente in discussione dai contrari attestati prodotti ancora in quest'ultima sede. Con riferimento in particolare a quelli del curante dott. F.________ basti così osservare che quest'ultimo, senza peraltro motivare adeguatamente la sua posizione, ha, in maniera poco convincente, attestato una incapacità del ricorrente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, dimenticando, da un lato, le evidenze cliniche e oggettive di cui sopra, e dall'altro che il ricorrente ha comunque già avuto modo di affermare, non molto prima, di occuparsi della manutenzione del proprio giardino (manutenzione del manto erboso, piantare fiori) e della propria casa (v. rapporto 26 luglio 2001 del dott. G.________). Orbene, si osserva in via abbondanziale, le attività sostitutive leggere cui fa riferimento l'amministrazione non appaiono fisicamente più pesanti di quelle domestiche summenzionate. 
 
Contrariamente a quanto invocato ancora in sede ricorsuale, la situazione medica risulta di conseguenza chiara e non necessita di ulteriori accertamenti completivi, l'incarto contenendo già le indicazioni necessarie ai fini decisionali (DTF 122 V 157 consid. 1d pag. 162). 
5.2 Fatte queste premesse, resta da quantificare il grado d'invalidità dell'assicurato. 
5.2.1 Il reddito senza invalidità è stato stabilito dall'amministrazione sulla base del salario (indicizzato) che il ricorrente sarebbe stato in grado di conseguire nel 2002 se non fosse divenuto inabile al lavoro e avesse continuato a lavorare in qualità di tagliapietra/cubettista. L'importo di fr. 4'909.- mensili risulta dagli atti e non è espressamente contestato. Adeguato agli anni 2004 e 2005 (DTF 129 V 222), il reddito senza invalidità ammonta a fr. 5'022.51 mensili per il 2004 e a fr. 5072.73 per il 2005 (cfr. La Vie économique, 3-2007, pag. 91, tabella B10.2). 
5.2.2 Quanto al reddito da invalido, esso va determinato alla luce dei dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) - edita dall'ufficio federale di statistica - dal momento che l'assicurato non ha ripreso un'attività lavorativa esigibile (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg.). Secondo la prassi di questo Tribunale, per questa valutazione ci si riferisce ai salari lordi standardizzati (tabelle A, valore mediano) ivi riportati (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 476 con riferimento) e più precisamente a quelli desumibili dalla tabella TA1 ISS, concernenti i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato, lo stesso dovendo valere, per evitare disparità di trattamento nei confronti di assicurati residenti in regioni della Svizzera (segnatamente nel Cantone Ticino), dove i salari sono pure di regola sensibilmente inferiori rispetto alla media nazionale riportata nella tabella TA1, nei confronti di assicurati residenti all'estero (v. la sentenza I 773/05 del 28 febbraio 2007, consid. 3.3). Inconferente risulta pertanto la censura per cui la determinazione del reddito da invalido sarebbe iniquamente avvenuta tenendo conto del salario che l'interessato potrebbe percepire in Svizzera svolgendo un'attività sostitutiva leggera. 
5.2.3 Al ricorrente va quindi ricordato che, in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4), un numero significativo di queste attività sono di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b). Questa Corte ha così già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). 
5.2.4 In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base annuo di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 3-2007, pag. 90, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale, porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005 (v. La Vie économique, 3-2007, pag. 91, tabella B10.2). Ora, anche volendo dedurre da questi valori una quota ulteriore del 10% per tenere conto adeguatamente delle circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: impossibilità di lavorare a tempo pieno e, eventualmente, età, come rilevato dalle precedenti istanze che hanno tuttavia riconosciuto solo una deduzione complessiva del 5%), il grado d'invalidità sarebbe del 32% - al reddito da valido mensile di fr. 5'022.51 (per l'anno 2004) e di fr. 5'072.73 (per l'anno 2005), corrispondendo un guadagno mensile da invalido di fr. 3'435.49 (57'258.24 : 12 x [80 : 100] x [90 : 100]) per il 2004, rispettivamente di fr. 3'469.84 (57'830.82 : 12 x 0.8 x 0.9) -, insufficiente per riconoscere, rispettivamente mantenere il diritto a una pur minima rendita. 
5.2.5 Per rispondere alle ulteriori censure ricorsuali, va infine ricordato al ricorrente che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione svizzera per l'invalidità di fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid. 1 pag. 247). 
6. 
Visto quanto precede, il giudizio commissionale merita di essere confermato nel suo risultato. 
7. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 698/04 del 16 ottobre 2006, consid. 7). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 12 settembre 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: Il cancelliere: