Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_753/2008 {T 0/2} 
 
Sentenza del 26 ottobre 2009 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
P.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Rosangela Locatelli, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 agosto 2008. 
 
Fatti: 
 
A. 
P.________, nato nel 1950, già attivo quale forgiatore-stampatore, è stato posto al beneficio di una rendita intera AI a partire dal 1° gennaio 1987, ridotta ad un quarto con effetto dal 1° marzo 1991. Quest'ultima è stata confermata successivamente con atti dell'Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) del 20 maggio 1996, del 1° febbraio 1999 e del 29 ottobre 2001. 
 
L'amministrazione ha concesso all'interessato una riformazione professionale quale venditore-consulente di computer dal 1987 al 1990. Successivamente egli ha svolto diverse attività lucrative, a tempo parziale, sino all'ottobre 2004. 
 
B. 
Al termine di una procedura di revisione della rendita d'invalidità, l'UAI, accertata una completa incapacità lavorativa dal 28 ottobre 2004 al 6 novembre 2006, dovuta ai postumi di una caduta avvenuta il 14 settembre 2002 e più in particolare agli interventi chirurgici messi in atto, ha riconosciuto all'assicurato una rendita intera dal 1° gennaio 2005 sino al 28 febbraio 2007, sopprimendo la stessa con effetto dal 1° novembre 2007 (decisione del 17 settembre 2007). 
 
A motivazione del provvedimento, l'amministrazione ha ritenuto che, sulla base della perizia pluridisciplinare del Servizio X.________ del 20 dicembre 2006, P.________ era pienamente abile al lavoro dalla data della visita peritale del reumatologo, avvenuta il 6 novembre 2006, in attività adeguate, in particolare sia nella professione da ultimo esercitata come operaio in una ditta di verniciatura industriale, sia, tenuto conto di limiti funzionali dovuti al danno alla salute, nell'attività d'impiegato d'ufficio e in quella di venditore-consulente di computer. L'UAI ha stabilito l'assenza di una perdita economica dopo avere proceduto a un raffronto dei redditi da invalido (fr. 62'960.-, calcolato sulla base dell'Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari [ISS], 2004, tabella TA1, categoria 3, e dopo avere applicato una deduzione del 10% dal valore base per attività leggera e per la scarsa adattabilità dovuta ai limiti ergonomici) e da valido (fr. 61'750.-). 
 
C. 
Adito su ricorso dell'assicurato, rappresentato dall'avv. Rosangela Locatelli, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 6 agosto 2008). In particolare, la Corte cantonale ha pienamente aderito alle conclusioni del Servizio X.________, ritenute complete, affidabili e sufficienti per valutare la capacità lavorativa dell'assicurato. Per il resto ha sottolineato come l'assicurato non subirebbe in alcun caso una perdita economica che giustificherebbe il diritto a una rendita, il grado d'invalidità attestandosi al 16% (stante un reddito da valido di fr. 61'750.- e un reddito da invalido di fr. 52'047.- [base di calcolo: ISS 2004, TA1, categoria 4, e deduzione del 10% dal valore base per attività leggera e per la scarsa adattabilità dovuta ai limiti ergonomici]). 
 
D. 
Sempre patrocinato dall'avv. Locatelli, l'assicurato ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale chiede sostanzialmente di annullare il giudizio cantonale e di ripristinare il diritto alla rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° novembre 2007. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 A sostegno della sua domanda, il ricorrente produce nuova documentazione medica datata 15 settembre 2008. Dal momento che questa documentazione è posteriore alla resa del giudizio impugnato, essa costituisce un inammissibile nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (Ulrich Meyer, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 ad art. 99 LTF). 
 
1.2 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Per il resto fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). A prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esaurientemente ricordato le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007), il sistema di confronto dei redditi di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico e del consulente professionale per l'accertamento dell'invalidità, il valore probatorio attribuito ai referti medici nell'ambito di tale accertamento (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; sul momento determinante cfr. inoltre DTF 129 V 222; 128 V 174), nonché i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGA; art. 88a e 88bis OAI; sui termini temporali di confronto v. pure DTF 133 V 108). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
3. 
3.1 L'assicurato censura il fatto che l'amministrazione e la giurisdizione cantonale non hanno affidato la perizia a uno specialista in chirurgia, ma si sono accontentati delle conclusioni del Servizio X.________. Rimprovera al giudice di prime cure di avere ritenuto maggiormente attendibile la perizia del Servizio X.________ rispetto ai pareri medico-specialistici del dott. B._________, capo servizio di neurochirurgia all'Ospedale Y.________, e dell'Istituto P.________. Egli ravvisa una valutazione errata e arbitraria dei fatti e delle prove offerte. 
 
3.2 Nella misura in cui contesta la valutazione dell'incapacità lavorativa operata dal primo giudice, il quale facendo uso del proprio potere d'apprezzamento delle prove, ha ritenuto maggiormente attendibili le conclusioni del Servizio X.________ e ha concluso per una piena capacità lavorativa in attività adeguate e leggere, rispettose delle limitazioni indicate dal perito, l'insorgente censura un giudizio su una questione di fatto che, in quanto tale, vincola per principio questo Tribunale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398 seg.). 
 
3.3 Orbene, questa conclusione non lede alcuna norma di diritto federale, né risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove. 
 
Il giudice cantonale, nel fare proprie le conclusioni dell'UAI, ha tra l'altro accertato che la valutazione dei periti del Servizio X.________, dettagliata e approfondita, non è stata (validamente) smentita da altri certificati specialistici attestanti un peggioramento della situazione valetudinaria tra la data della perizia del Servizio X.________ e la resa della decisione amministrativa, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4). In particolare, per quanto concerne i referti del dott. B._________, l'autorità giudiziaria di prima istanza ha osservato che il medico, dopo avere, nel certificato del 28 aprile 2006, dichiarato di attendersi un significativo miglioramento dello stato lombalgico poiché la risonanza magnetica del 27 aprile 2006 aveva messo in evidenza uno stato postoperatorio perfettamente nella norma, non spiega i motivi né della mancata ripresa lavorativa, nonostante il miglioramento dell'insufficienza segmentaria del paziente, né della necessità di una perizia neutra. 
 
Inoltre, riguardo al ricovero presso l'Istituto P.________ e ai relativi referti, la Corte cantonale ha rettamente osservato che essi sono posteriori alla decisione dell'UAI e che pertanto esulano dal potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, il quale esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 121 V 362 consid. 1b pag. 366 e sentenze ivi citate; per contro, nulla impedisce all'assicurato di fare valere questi fatti e di invocare, in separata sede, un eventuale peggioramento della situazione dopo la data della decisione amministrativa). 
 
Senza arbitrio, il primo giudice poteva ugualmente ritenere non censurabile il fatto che il Servizio X.________ avesse fatto capo a una perizia reumatologica a cura del dott. C.______ per la valutazione delle patologie vertebrali del ricorrente. Questa conclusione è del resto avvalorata dal fatto che il dott. B._________ aveva evidenziato in data 28 aprile 2006 uno stato postoperatorio perfettamente nella norma. Sempre senza arbitrio, l'istanza precedente poteva procedere a un apprezzamento anticipato delle prove e rinunciare ai complementi istruttori chiesti dal ricorrente (DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157). 
 
3.4 L'insorgente fa pure notare di non disporre di una formazione specifica, salvo la licenza della scuola media italiana. Di conseguenza, non condivide le conclusioni tratte dalla consulente in integrazione professionale dell'UAI, secondo cui egli avrebbe acquisito e approfondito, durante il suo percorso lavorativo, delle conoscenze professionali in differenti settori. Dal profilo del reinserimento professionale ritiene impensabile chiedere ad una persona di 58 anni, senza qualifiche, di rientrare nel mondo lavorativo. 
 
3.5 Sulla base del rapporto della consulente in integrazione professionale e tenuto conto delle indicazioni mediche, la Corte cantonale non ha individuato impedimenti al reinserimento professionale, considerando quali attività adeguate quelle professioni legate al settore dell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione. Tale accertamento dei fatti non può dirsi manifestamente errato (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) ed è anzi conforme alla giurisprudenza in materia (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, in RtiD II-2008 pag. 274, consid. 4.3 con riferimenti). Riguardo all'esigibilità e alla possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro, va ricordato che al momento determinante della decisione amministrativa in lite, l'opponente aveva 57 anni. Dal profilo dell'età, le condizioni per ammettere una incapacità di lavoro e di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità non erano pertanto realizzate (v. sentenza citata 9C_13/2007 consid. 4.3; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 359/06 del 22 giugno 2007 consid. 4.2 e I 304/06 del 22 gennaio 2007 consid. 4.2 con i rispettivi riferimenti). A ciò si aggiunge che, per quanto esposto dall'amministrazione in merito alle concrete attività suscettibili di entrare in linea di considerazione, pur dovendo riconoscere una difficoltosa collocabilità dell'assicurato dovuta soprattutto al fattore età, al medesimo si presentava - nel momento determinante della decisione su opposizione in lite - un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili (e peraltro anche sufficientemente specificate) che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). 
 
4. 
Ne discende che la decisione del giudice cantonale di attribuire pieno valore probatorio alla perizia pluridisciplinare del Servizio X.________ e di considerare l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% in attività adeguate, può essere tutelata anche perché meglio tiene conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. sentenze 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2). Per il resto, i redditi di riferimento per il calcolo dell'invalidità, determinati in conformità alla giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), risultano dagli atti e non sono, in quanto tali, contestati. Di conseguenza, la soppressione della rendita deve essere confermata anche qualora si volesse, per ipotesi (sui limiti di un tale riesame cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399), riconoscere una deduzione superiore a quella, del 10%, applicata dal primo giudice sul reddito da invalido per tenere conto delle particolarità del caso (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; cfr. tuttavia sentenza citata 9C_13/2007, consid. 5, dove si evidenzia che il fattore età incide piuttosto favorevolmente sul reddito ipotetico). 
 
5. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 26 ottobre 2009 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti