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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.311/2004 /viz 
 
Sentenza del 14 gennaio 2005 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Lugano, rappresentato dal Municipio, 
piazza Riforma, 6901 Lugano, 
opponente, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
art. 29 Cost. ecc. (onorario della curatrice), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il 30 giugno 2004 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Il 16 novembre 1999 la Delegazione tutoria del Comune di Viganello ha revocato la curatela istituita il 21 febbraio 1995 in favore di due minori e ha approvato la relazione e la nota d'onorario di fr. 7'562.50 della curatrice avv. dr. A.________. L'importo riconosciuto alla curatrice è stato, dopo constatazione di un errore di calcolo, rettificato in fr. 4'534.35. All'inizio del mese di gennaio 2004 il Comune di Viganello ha interposto opposizione a un precetto esecutivo fattogli notificare dalla predetta legale per l'incasso delle somme di fr. 7'562.50 e di fr. 1'790.--. Il 22 marzo 2004 la curatrice ha chiesto, sulla base della risoluzione del 16 novembre 1999, il versamento di fr. 7'562.50. Con lettera 25 marzo 2004 il Municipio di Viganello le ha risposto che in seguito ad un ricorso pendente innanzi all'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, "la questione" era di competenza di tale autorità. 
Con decreto legislativo dell'8 ottobre 2003 il Gran Consiglio ticinese ha decretato l'aggregazione del Comune di Viganello nel - nuovo - Comune di Lugano. 
2. 
A.________ è insorta con ricorso 13 aprile 2004 al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, affermando che il Municipio di Lugano era tenuto a pagarle fr. 8'950.70, oltre interessi di mora dal 16 novembre 1999. Nella propria decisione del 30 giugno 2004 il governo cantonale ha premesso che in base alla previgente normativa, applicabile al caso di specie, competenti a dirimere le contestazioni sulla mercede dovuta al curatore sono le autorità tutorie, rispettivamente il Tribunale d'appello. Poiché tuttavia in concreto la curatrice lamentava il mancato pagamento della sua mercede, l'autorità cantonale ha reputato che una siffatta rivendicazione avrebbe dovuto essere proposta al giudice civile. Per tale motivo ha dichiarato l'impugnativa irricevibile e posto la tassa di giustizia di fr. 400.-- a carico dell'insorgente. 
3. 
Con ricorso di diritto pubblico del 13 agosto 2004 A.________ chiede al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la decisione cantonale e di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Sostiene che la risoluzione del 16 novembre 1999 di cui chiede l'esecuzione è passata in giudicato, atteso che il ricorso pendente innanzi all'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele non concernerebbe tale decisione. Indica i motivi per i quali ritiene errate le osservazioni inoltrate al rimedio cantonale dal Comune di Lugano e dalla predetta autorità di vigilanza. Si dilunga poi sulle normative federali e cantonali che disciplinerebbero il diritto al compenso della curatrice e lamenta una violazione dell'art. 30 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU, sostenendo che il Consiglio di Stato non è un giudice indipendente ai sensi di queste norme. Ritiene altresì violati l'art. 29 Cost. e diverse norme della CEDU, perché ella attende da ben cinque anni di essere pagata, perché le sarebbero stati negati sia la possibilità di replicare che il doppio grado di giurisdizione, e perché la decisione impugnata non si sarebbe pronunciata sulla domandata assistenza giudiziaria che avrebbe invece dovuto esserle concessa. 
La domanda di effetto sospensivo è stata respinta il 19 agosto 2004. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
4. 
Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 185 consid. 1.6 pag. 189). Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale federale si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c). 
Il gravame, prolisso e confuso, soddisfa solo in minima parte i predetti requisiti di motivazione. Non è infatti sufficiente, ai fini dell'ammissibilità, affermare che la sentenza impugnata sarebbe "viziata" perché avrebbe negato alla ricorrente sia la possibilità di replicare che il doppio grado di giurisdizione, senza esporre un motivo per il quale ella avrebbe avuto, nella fattispecie in esame, il diritto di inoltrare una replica e senza indicare a quale - in concreto non ravvisabile - doppio grado di giurisdizione ella si riferisca. Altrettanto astrusa si rivela l'argomentazione posta a fondamento della richiesta di intimare la sentenza al Presidente della Confederazione Svizzera. Non appare poi nemmeno chiaro se la ricorrente abbia pure inteso lamentarsi dell'importo stabilito dalla Delegazione tutoria: in ogni caso il ricorso dovrebbe pure essere dichiarato inammissibile su tale punto, atteso che non spiega perché una siffatta contestazione sarebbe da proporre al Consiglio di Stato invece che, come indicato nella decisione impugnata, alle autorità tutorie rispettivamente al Tribunale di appello. 
5. 
L'esecuzione per debiti contro i Comuni è disciplinata in modo esaustivo dal diritto federale (art. 1 della legge federale sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, RS 282.11; art. 30 e 38 LEF; cfr. anche DTF 108 II 180 consid. 2a) indipendentemente dal fatto che la pretesa sia fondata sul diritto civile o su quello pubblico (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 15 ad art. 30 LEF e n. 29 alle osservazioni preliminari agli art. 38-87 LEF). Una - parallela - procedura di esecuzione cantonale è inammissibile (Domenico Acocella, Commento basilese, n. 4 ad art. 38 LEF). 
In concreto la ricorrente ha fatto notificare un precetto esecutivo al Comune ed afferma espressamente di chiedere l'esecuzione della risoluzione municipale 16 novembre 1999, che fissa il suo compenso per la curatela e che sarebbe cresciuta in giudicato (il ricorso pendente innanzi all'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele non riguarderebbe infatti tale onorario, ma altre questioni). In queste circostanze, con il rimedio inoltrato innanzi al governo ticinese, in cui ha chiesto che il Municipio fosse tenuto al pagamento della somma di denaro risultante dal precetto esecutivo, la qui ricorrente ha in sostanza inteso ottenere l'esecuzione forzata della predetta risoluzione comunale - che ritiene cresciuta in giudicato - per una via non prevista dal diritto federale. La via prevista dalla LEF per il creditore che ha fatto notificare un precetto esecutivo sulla base di una decisione esecutiva è quella della procedura di rigetto dell'opposizione innanzi al giudice (art. 80 LEF). Il governo cantonale - manifestamente incompetente per ordinare l'esecuzione forzata di una pretesa pecuniaria - ha quindi rettamente dichiarato irricevibile il rimedio. Così stando le cose, si rivela senza pertinenza la menzione nel ricorso di norme della CEDU e della Costituzione federale motivata sia con il fatto di attendere da oltre cinque anni il pagamento della propria nota d'onorario, sia con l'affermazione che il Consiglio di Stato non sarebbe un giudice indipendente. 
6. 
La ricorrente lamenta altresì una violazione dell'art. 6 n. 3 lett. c CEDU - che avrebbe "un'estensione superiore all'art. 29 cpv. 3" Cost. -, perché l'autorità cantonale non si sarebbe pronunciata sulla domanda di esonero dal pagamento di tasse e spese, negandole a torto la domandata assistenza giudiziaria. Il Consiglio di Stato non avrebbe poi nemmeno motivato la decisione di porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia di fr. 400.--. 
Nella propria decisione l'autorità cantonale, dopo aver indicato la sua "palese incompetenza" nel giudicare la fattispecie, ha richiamato l'art. 28 della legge cantonale di procedura amministrativa e ha indicato che la tassa di giustizia segue la soccombenza. Il governo ticinese ha quindi implicitamente rifiutato l'assistenza giudiziaria richiesta per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso. Ora, né la legge ticinese sul gratuito patrocinio e sull'assistenza giudiziaria (art. 14 cpv. 1 lett. a), né gli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 CEDU obbligano le autorità a concedere l'assistenza giudiziaria in procedure prive di possibilità di esito favorevole (Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a edizione, Zurigo 1999, pag. 275 n. 433). Ne segue che pure tale censura si rivela infondata. 
7. 
Da quanto precede discende che il ricorso, nella minima misura in cui risulta ammissibile, si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto. Anche la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta, atteso che l'impugnativa non aveva, fin dall'inizio, alcuna probabilità di esito favorevole (art. 152 OG). La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
4. 
Comunicazione alle parti e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 gennaio 2005 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: