Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.270/2004 /viz 
 
Sentenza del 17 maggio 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler, Kiss, Zappelli, 
giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
X.________ SA, 
ricorrente, 
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
contro 
 
Y.________ S.r.l., 
opponente, 
patrocinata dall'avv. Diego Della Casa, 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (apprezzamento delle prove), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 18 ottobre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nel 1999 X.________ SA, Locarno, si è rivolta alla ditta italiana Y.________ S.r.l. - con la quale collaborava già sul cantiere di Ansbach, in Germania - chiedendole di mettere a sua disposizione del personale specializzato, per procedere al montaggio di alcune parti delle installazioni dell'impianto di smaltimento rifiuti che stava realizzando a Karlsruhe. 
Per le prestazioni fornite in relazione a tale cantiere Y.________ S.r.l. ha fatturato complessive Lit. 5'221'760'517. Dopo aver versato Lit. 2'484'998'655, X.________ SA ha rifiutato ogni ulteriore pagamento. Donde la presente causa. 
B. 
Il 9 gennaio 2002 Y.________ S.r.l. ha adito la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città onde ottenere la condanna dell'impresa ticinese al versamento del saldo delle sue fatture, pari a fr. 2'189'409.50 (ovvero Lit. 2'736'761'822 al cambio di 0.80 fr./1'000 Lit.), oltre interessi. 
Eccepita, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del giudice adito, X.________ SA ha avversato la petizione adducendo l'insostenibilità delle ore fatturate e la cattiva esecuzione dei lavori, peraltro tempestivamente notificata. Nell'ipotesi dell'accoglimento delle pretese avanzate dalla ditta italiana, la società locarnese ne ha chiesto la compensazione con il danno da lei subito a causa dell'esecuzione difettosa dei lavori sui cantieri di Ansbach e Karlsruhe. Infine, in sede di conclusioni ha aggiunto alla richiesta di reiezione dell'azione una domanda riconvenzionale tendente alla condanna della controparte al pagamento della somma eccedente l'importo compensato fino a concorrenza della propria pretesa risarcitoria e, in via ancora più subordinata, la condanna al versamento di fr. 990'777.60. 
Una volta respinta, preliminarmente, l'eccezione d'incompetenza, con sentenza 13 agosto 2003 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 858'757.15, oltre interessi. In primo luogo il giudice ha dichiarato irricevibile la domanda riconvenzionale, siccome tardiva. Rilevato il carattere internazionale della vertenza, sulla scorta dell'art. 117 LDIP egli ha poi stabilito l'applicabilità del diritto italiano alla fattispecie, non avendo le parti operato una scelta di diritto ai sensi dell'art. 116 LDIP
Il Pretore ha quindi esaminato singolarmente le nove fatture presentate dalla ditta italiana, giungendo alla conclusione ch'esse andavano soddisfatte per Lit. 1'073'446'442, pari a fr. 858'757.15. Infine - premesso che giusta l'art. 1667 CCIt gli asseriti difetti avrebbero dovuto venir notificati entro 60 giorni dalla scoperta e non, come in concreto, a più di un anno dalla fine dei lavori - ha respinto la pretesa compensatoria avanzata dall'impresa ticinese, non essendovi alcuna prova in merito all'ammontare del danno. 
C. 
L'impugnativa interposta dalla soccombente è stata respinta il 18 ottobre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale ha integralmente confermato le conclusioni pretorili. 
D. 
Contro questa sentenza X.________ SA è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. Con il primo rimedio, fondato sostanzialmente sulla violazione del divieto dell'arbitrio, postula l'annullamento della pronunzia impugnata. 
Con risposta del 4 febbraio 2005 Y.________ S.r.l. ha proposto la reiezione del gravame, mentre il Tribunale d'appello ha rinunciato a pronunciarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola. 
2. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere cognitivo sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 130 II 65 consid. 1 p. 67 con rinvii). 
2.1 Nella prima parte del suo allegato la ricorrente censura siccome arbitraria la decisione della Corte cantonale quo al diritto applicabile alla vertenza e ribadisce la tesi secondo la quale la controversia andrebbe giudicata sulla base del diritto tedesco. 
2.1.1 A mente della ricorrente l'applicazione del diritto tedesco avrebbe un influsso decisivo sull'esito del procedimento. Essa sostiene, in particolare, che secondo tale diritto la notifica dei difetti riscontrati sui cantieri di Ansbach e Karlsruhe, all'origine della pretesa posta in compensazione, sarebbe tempestiva. 
Sennonché questa tesi si scontra con quanto esposto nel giudizio impugnato. La Corte cantonale, pur avendo chiaramente confermato le conclusioni pretorili circa l'applicabilità del diritto italiano, ha tenuto a precisare, a titolo abbondanziale, che in realtà la questione della tempestività della notifica dei difetti era priva di portata pratica. Anche qualora la tempestività fosse stata ammessa, il primo giudice avrebbe infatti in ogni caso respinto la pretesa di compensazione, non avendo la ricorrente apportato la prova del danno subito, circostanza questa non contestata in sede di appello. Pure il ricorso di diritto pubblico è silente a questo riguardo. 
2.1.2 Sia come sia, in quanto rivolto contro i criteri di valutazione adottati dalla Corte cantonale per stabilire se la controparte avesse una stabile organizzazione in Germania oppure no, il ricorso di diritto pubblico va dichiarato inammissibile in forza dell'art. 84 cpv. 2 OG, che sancisce il principio della sussidiarietà assoluta di tale rimedio. 
L'argomentazione ricorsuale verte infatti sull'applicazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 117 LDIP, che avrebbe dovuto - trattandosi di una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG) - essere sollevata nel quadro di un ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 e 2 OG, Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.6.3 ad art. 43 OG, pag. 140), peraltro inoltrato parallelamente. 
3. 
Per il resto, come preannunciato, la ricorrente postula l'annullamento della sentenza impugnata "per violazione dell'art. 9 Cost. e meglio per arbitrio, per insufficiente motivazione, nonché per il fatto che la II Camera civile del tribunale d'appello ha accertato la fattispecie in modo errato e incompleto con conseguente violazione del diritto di essere sentito ex art. 87 OG". 
3.1 Ora, il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. - e desunto in precedenza dall'art. 4 vCost. - esige che l'autorità si confronti con le allegazioni dell'interessato e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella sua decisione. 
Una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi le parti nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 con rinvii). Ciò non significa tuttavia che l'autorità debba pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (DTF 126 I 97 consid. 2b). 
In concreto, dalla lettura dell'impugnativa si evince che, in realtà, la ricorrente non intende dolersi di una motivazione insufficiente quanto di una motivazione sbagliata. Il rimprovero mosso ai giudici ticinesi è comunque infondato. Nella pronunzia criticata essi si sono infatti espressi in maniera completa e coerente, esponendo chiaramente le questioni rilevanti ai fini del giudizio, così da permettere alla ricorrente di comprenderne la portata, prova ne sia il fatto ch'essa la critica diffusamente. 
3.2 Il tenore dell'allegato ricorsuale, che ricalca in gran parte l'atto d'appello, impone il riepilogo delle esigenze di motivazione poste ad un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 9 Cost. 
Giovi anzitutto ricordare che con il ricorso di diritto pubblico non viene proseguita la procedura cantonale; tale rimedio giuridico, straordinario, configura una procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395). Ne segue che, in questo ambito, il Tribunale federale vaglia solo le censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure sancito dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cosiddetto "Rügeprinzip"). In virtù di questa norma, infatti, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 258 consid. 1.3 con rinvii). 
Un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui la parte ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312). 
3.3 L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Il Tribunale federale annulla una sentenza per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice cantonale abusa dell'ampio margine di apprezzamento di cui beneficia in materia di valutazione delle prove ed emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii). 
Incombe alla parte che ricorre l'onere di dimostrare - con un'argomentazione dettagliata e precisa, conforme ai dettami esposti al consid. 3.2 - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione arbitraria nel senso appena descritto. 
4. 
In concreto, l'azione avviata dalla ditta italiana mirava ad ottenere il pagamento di nove fatture emesse tra l'agosto 1999 e l'aprile 2000 per le prestazioni fornite sul cantiere di Karlsruhe. Nel corso della procedura una di queste è stata ammessa dalla ricorrente mentre una seconda è stata scartata dal giudice siccome non sufficientemente provata. In definitiva, dopo aver passato in rassegna le singole fatture, il pretore ha riconosciuto all'opponente il diritto al pagamento di quanto segue: fatt. n. 631, Lit. 1'000'000'000 (già versati); fatt. n. 740, Lit. 989'999'130 (già versati); fatt. n. 807, Lit. 500'000'000 (già versati); fatt. n. 843, Lit. 809'101'540, ammessa in causa (da pagare); fatt. n. 127, Lit. 134'540'882 (da pagare); fatt. n. 739, Lit. 74'434'000 (da pagare); fatt. n. 784, Lit. 15'080'000 (da pagare); fatt. n. 840, Lit. 40'290'000 (da pagare). 
5. 
Come già detto, il Tribunale d'appello ha aderito alle conclusioni del Pretore. 
5.1 In primo luogo è stato esaminato il giudizio sulle fatture n. 631 n. 740 e n. 807, relative alle prestazioni fornite tra l'agosto e il settembre 1999, che la ricorrente aveva già parzialmente ossequiato. 
5.1.1 Il pretore ha rifiutato la richiesta formulata dalla ditta italiana tendente al pagamento degli importi residui, siccome non sufficientemente documentata. 
Dopodiché ha negato alla qui ricorrente la possibilità di chiedere la restituzione di quanto già pagato, gli acconti essendo stati versati previa valutazione dell'opera. 
La Corte cantonale ha confermato questa decisione. Due sono le ragioni che hanno indotto i giudici ticinesi ad avallare la pronunzia pretorile. Innanzitutto la constatazione che le parti non avevano pattuito alcunché in merito alla documentazione da presentare unitamente alla fatturazione; in particolare nessuna di esse ha mai sostenuto che la firma dei bollettini di lavoro fosse una condizione per il pagamento delle ore di lavoro fornite. Decisiva è comunque stata l'affermazione della stessa ricorrente negli allegati di causa, la quale ha precisato di aver saldato solo le fatture che la convincevano ed erano sostenibili da un punto di vista qualitativo e quantitativo. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale d'appello ha concluso che la ricorrente, responsabile del cantiere e dell'impiego delle maestranze messe a sua disposizione dalla controparte, aveva proceduto alla verifica dei lavori eseguiti ed accertato la congruità degli importi pagati, donde l'impossibilità di ottenerne la restituzione. Per quanto concerne, infine, il carattere difettoso dei lavori eseguiti, i giudici hanno evidenziato come il mancato pagamento dell'integralità delle fatture abbia in ogni caso concesso alla ricorrente un margine per regolare tale questione. 
5.1.2 La ricorrente definisce arbitrario l'accertamento della Corte cantonale secondo cui le parti non avrebbero sottoposto il pagamento delle fatture alla presentazione dei bollettini, parte dei quali - fra l'altro - erano intestati ad un'altra committente; essi ne contestano pertanto l'efficacia sotto il profilo probatorio. Arbitraria - siccome contraddetta dalla deposizione dell'impiegato che aveva firmato i citati bollettini - sarebbe pure la decisione di ravvedere nel pagamento degli acconti la prova dell'accettazione dell'opera, tanto più ch'essi erano stati pagati prima della sua ricezione. 
L'argomentazione ricorsuale ha natura appellatoria. La ricorrente contrappone la propria valutazione delle prove a quella contenuta nel giudizio impugnato - riferendosi inoltre, inammissibilmente, in larga misura agli argomenti esposti nella pronunzia di primo grado, invece che a quelli dell'autorità d'appello - ma non propone alcun elemento atto a dimostrarne il carattere arbitrario nel senso esposto al consid. 3.3. In particolare, a prescindere dalla portata attribuita (rispettivamente non attribuita) ai bollettini di lavoro, la ricorrente non si confronta con l'argomento decisivo addotto dai giudici ticinesi a sostegno della loro conclusione, ovverosia la dichiarazione da lei rilasciata in sede di risposta (pag. 7), laddove, con riferimento al pagamento parziale delle fatture, ha scritto "questo modo di agire corrisponde ad una scelta precisa e mirata della convenuta che ha saldato unicamente le fatture che convincevano ed erano sostenibili da un punto di vista quantitativo e qualitativo." Non va inoltre dimenticato che, stando a quanto accertato nella sentenza impugnata, le prime contestazioni della ricorrente in merito alla qualità delle prestazioni fornite sono avvenute oltre un anno dopo la fine dei lavori e che la restituzione degli importi già versati è stata chiesta per la prima volta in sede di duplica. 
5.1.3 Alla luce di tutto quanto esposto il giudizio sulle fatture n. 631 n. 740 e n. 807 resiste alla censura di arbitrio. 
5.2 La ricorrente non ha miglior fortuna laddove critica la decisione di riconoscere la fattura n. 127, relativa ai lavori di manutenzione eseguiti nel mese di febbraio 2000. 
5.2.1 Nonostante l'assenza dei bollettini di lavoro, la Corte cantonale ha stabilito che il pretore poteva ben ritenere che la mercede fosse dovuta, avendo la ricorrente richiesto un quantitativo ben definito di ore di lavoro la cui esecuzione non è stata contestata esplicitamente. 
5.2.2 Ancora una volta gli argomenti ricorsuali si concentrano perlopiù sulla portata dei bollettini di lavoro e - inammissibilmente - sul giudizio pretorile e le sue asserite contraddizioni. Non viene per contro spiegato per quale motivo sarebbe arbitrario riferirsi all'ordine da lei inviato il 15 febbraio 2000, mediante il quale ha domandato alla controparte di metterle a disposizione del personale specializzato tra il 16 febbraio e il 29 febbraio 2000, al prezzo pattuito di DM 75.--/ora, indicando anticipatamente che sarebbero state necessarie 1'812 ore di lavoro. Inoltre, la ricorrente non prende posizione sull'accertamento dei giudici ticinesi secondo il quale essa non ha mai contestato l'esecuzione dei lavori né tantomeno ha sostenuto di aver dovuto rivedere al ribasso le proprie valutazioni in merito al tempo impiegato per eseguirli. 
5.3 Il gravame è destinato all'insuccesso anche in quanto rivolto contro il giudizio sulle fatture n. 739, n. 784 e n. 840 relative alla fornitura di materiale. 
5.3.1 Dopo aver rilevato come, negli allegati cantonali, la ricorrente non abbia mai contestato l'avvenuta fornitura, l'impiego, né il prezzo del materiale, il Tribunale d'appello ha ammesso, come già il Pretore, l'avvenuta stipulazione di un contratto di compravendita per atti concludenti. I giudici ticinesi hanno pure aggiunto che, in applicazione della buona fede nei rapporti commerciali, qualora non avesse voluto tale materiale la ricorrente avrebbe sicuramente reagito in termini ragionevoli una volta ricevute le fatture, senza aspettare la procedura giudiziaria a oltre due anni dalla conclusione dei lavori. 
5.3.2 Pur definendo arbitrarie le considerazioni appena esposte, la ricorrente non si premura di contraddirle con un'argomentazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. In particolare non assevera né dimostra di aver reagito tempestivamente o di aver esplicitamente rifiutato il materiale. Essa si limita infatti a sostenere che, trattandosi di materiale non ordinato, la mancata contestazione della fornitura, della qualità o del prezzo sarebbe ovvia. Così come formulata questa affermazione non può evidentemente essere condivisa. Sia come sia, rilevante è il fatto che la ricorrente non ha negato di aver ricevuto ed utilizzato il materiale. Sapere se il suo comportamento (passivo) poteva essere interpretato quale consenso alla stipulazione di un contratto per atti concludenti oppure no attiene invece al diritto, la cui applicazione non è però stata censurata (sulla possibilità di criticare l'applicazione del diritto straniero mediante ricorso di diritto pubblico nell'ambito delle cause civili di natura pecuniaria cfr. DTF 124 III 134). Anche su questo punto il gravame si avvera pertanto, come preannunciato, inammissibile. 
6. 
Da tutto quanto esposto discende la reiezione del ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui ammissibile. 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 12'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 17 maggio 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: