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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_791/2010 {T 0/2} 
 
Sentenza del 14 febbraio 2011 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Leuzinger, Frésard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
G._________, patrocinato dal Signor T.________ 
ricorrente, 
 
contro 
 
SUVA, Divisione Assicurazione militare, Laupenstrasse 11, 3008 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione militare (rendita d'invalidità, 
confronto dei redditi, reddito senza invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 agosto 2010. 
 
Fatti: 
 
A. 
Non essendo più in grado, a seguito di un infortunio subito agli arti inferiori nel 1991 nell'ambito di un'attività "Gioventù e Sport", di riprendere normalmente la professione esercitata, l'assicurazione militare ha posto G._________, nato nel 1974, già attivo come montatore di impianti sanitari e di riscaldamento, al beneficio di una riqualifica professionale come informatico, conclusasi con l'ottenimento del relativo attestato federale di capacità. Dal 2003 al 2006 l'assicurato ha lavorato presso la X._________ in qualità di tecnico informatico. Giunto a scadenza nel giugno 2006, il suo contratto a tempo determinato non è stato rinnovato per motivi indipendenti dallo stato di salute. Successivamente l'interessato non ha più ripreso un'attività lavorativa. 
 
A dipendenza di inabilità addebitabile agli esiti di una frattura femorale (dal 1996) e di una depressione (dal 2005), G._________ ha beneficiato di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità dal 1° dicembre 2006 al 31 ottobre 2007. 
 
Nel gennaio 2008 G._________ ha segnalato all'assicurazione militare un peggioramento dell'arto inferiore destro infortunato nel 1991. Dopo avere versato le indennità giornaliere, l'assicurazione militare gli ha assegnato, con effetto dal 1° agosto 2009, una rendita d'invalidità di fr. 833.35 mensili sulla base di un grado d'incapacità al guadagno del 20% (decisione su opposizione del 3 dicembre 2009). Per il calcolo del tasso d'invalidità l'amministrazione ha considerato un reddito senza invalidità di fr. 62'500.-, ipoteticamente conseguibile dall'assicurato, nel 2009, esercitando l'attività di montatore di impianti sanitari e di riscaldamento, al quale ha contrapposto un guadagno da invalido di fr. 50'000.-, ottenuto in applicazione dei valori statistici del settore informatico e tenendo conto di una ridotta capacità lavorativa residua (dell'80%). 
 
B. 
Sostenendo, in via principale, che a titolo di reddito senza invalidità doveva essere preso in considerazione il salario che egli avrebbe realizzato nell'attività di tecnico informatico, ma contestando inoltre, in via subordinata, pure l'ammontare del salario di montatore di impianti sanitari e di riscaldamento fissato dall'assicurazione militare, G._________, assistito da T._________, si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli atti all'amministrazione per nuovo calcolo della rendita. 
 
Per pronuncia del 19 agosto 2010 la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'amministrazione. 
 
C. 
Sempre assistito da T._________, l'assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale con cui, protestate spese e ripetibili, chiede, in via principale, di annullare il giudizio di primo grado e di ricalcolare la rendita sulla base di un reddito ipotetico conseguibile senza invalidità nella sua attività originaria di montatore di impianti sanitari e di riscaldamenti, stabilito in almeno fr. 73'892.-. In via subordinata chiede di rinviare la causa alla precedente istanza per nuova valutazione del calcolo economico. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
L'assicurazione militare, protestate le ripetibili, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Tuttavia, se il ricorso è diretto - come in concreto - contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF). In tal caso, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2. 
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già esattamente esposto il disciplinamento applicabile alla fattispecie. Il primo giudice ha in particolare ricordato come giusta l'art. 40 cpv. 1 LAM l'indennità giornaliera sia sostituita da una rendita d'invalidità, se dalla continuazione della cura non v'è da aspettarsi un sensibile miglioramento dello stato di salute dell'assicurato e se l'affezione, dopo l'integrazione ragionevolmente esigibile, causa un pregiudizio presumibilmente permanente o di lunga durata della capacità al guadagno. 
 
Il Tribunale cantonale ha poi pure correttamente rammentato che, giusta l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. Per parte sua, l'art. 16 LPGA dispone che per valutare il grado d'invali-dità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. 
 
A questa esposizione può essere fatto riferimento. 
 
3. 
Oggetto del contendere in sede federale è unicamente l'accertamento del reddito ipotetico senza invalidità da porre a fondamento del calcolo dell'invalidità, guadagno che il ricorrente chiede di stabilire in fr. 73'892.- anziché in fr. 62'500.-. 
 
4. 
In sostanza il ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere considerato né la sua pluriennale esperienza nel precedente settore professionale, né il fatto di avere conseguito due attestati federali di capacità - nel 1991 quello di installatore d'impianti sanitari, successivamente quello di montatore di impianti di riscaldamento - e neppure le sue elevate possibilità di carriera, interrotta solo dall'infortunio occorsogli nel 1991. 
 
Le censure si dimostrano infondate. 
 
Secondo quanto emerge dalla decisione su opposizione in lite, tutelata dal primo giudice, l'assicurazione militare ha aumentato a fr. 62'500.- il reddito ipotetico senza invalidità che aveva in un primo tempo fissato in fr. 57'962.-, in modo appunto da considerare i 15 anni di esperienza lavorativa di cui l'assicurato avrebbe potuto beneficiare, nel 2009, svolgendo l'attività professionale di montatore diplomato di impianti sa-nitari e di riscaldamenti, se non fosse parzialmente invalido. 
 
Per quanto riguarda poi la censura relativa alla mancata presa in considerazione delle possibilità di carriera, si ricorda al ricorrente che per giurisprudenza il reddito ipotetico da valido viene fissato tenendo conto del salario nonché degli aumenti di salario e delle reali possibilità di promozione che l'invalidità ha compromesso, ignorando tuttavia le semplici possibilità teoriche di avanzamento (cfr. sentenza 9C_85/2009 del 15 marzo 2010, pubblicata in SVR 2010 IV no. 49 pag. 151). Nel caso concreto il salario considerato dalle istanze precedenti è stato calcolato sulla base di questi principi. 
 
5. 
In esito a quanto precede, questo Tribunale non vede valido motivo per scostarsi dalla contestata valutazione del reddito senza invalidità. La pronuncia impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso, in quanto infondato, dev'essere respinto. 
 
6. 
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente. L'assicurazione militare non ha per contro diritto al rimborso di spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Non si assegnano ripetibili. 
 
4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione assicurazione militare. 
 
Lucerna, 14 febbraio 2011 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble