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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.93/2007 /biz 
 
Sentenza del 15 giugno 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
X.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Ernst Sax, 
 
contro 
 
Comune di Y.________, patrocinato dall'avv. Fabrizio Riccardo Visinoni, 
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 
4a Camera, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira. 
 
Oggetto 
domanda di costruzione, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 21 novembre 2006 del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. 
 
Fatti: 
A. 
X.________, sito sul territorio del Comune di Y.________, era inserito nell'omonima zona edilizia. L'ospizio, che conta 56 posti letto e 120 posti a sedere, è deficitario e dev'essere ristrutturato. Negli anni '90, la citata società aveva quindi chiesto al Comune di rivedere la pianificazione locale per poter disporre accanto all'albergo, tra l'altro, anche di una piscina coperta aperta al pubblico e di due o tre costruzioni separate di 15-20 appartamenti, destinati alla vendita: il relativo ricavato avrebbe dovuto essere investito nella ristrutturazione dell'albergo. La revisione della pianificazione è stata approvata nel 1997. La nuova, ampliata zona edilizia include tra l'altro l'area edificabile della struttura alberghiera, i previsti appartamenti e la piscina: l'albergo è stato qualificato come edificio da mantenere nella sua integralità. Per quanto qui interessa, il 30 settembre 1997 il Governo del Cantone dei Grigioni ha approvato la revisione parziale della pianificazione per la zona in discussione. È stato poi elaborato e accettato un nuovo piano delle strutture. In seguito, su due particelle vendute sono state erette tre case a schiera con 20 appartamenti: le altre infrastrutture previste non sono state realizzate. 
B. 
Il 2 marzo 2006 X.________ ha inoltrato una domanda di costruzione tendente a destinare il 50 % dell'edificio ad appartamenti per residenze secondarie. Con decisione del 24 aprile successivo, il Comune non ha approvato il postulato cambiamento parziale di destinazione dell'ospizio, ritenendo che la revisione del 1997 tendeva a tutelare la struttura alberghiera dell'immobile. Adito dalla menzionata società, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, con decisione del 21 novembre 2006, comunicata il 15 gennaio 2007, ha respinto il ricorso sottopostogli. 
C. 
Avverso questo giudizio X.________ presenta un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo. 
Mediante decreto presidenziale del 3 maggio 2007, la procedura di ricorso, precedentemente sospesa perché tra le parti erano in corso trattative, è stata riassunta. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Alla procedura ricorsuale in esame rimane quindi applicabile, secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF, la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). 
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii). 
1.3 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1). Per sostanziare la censura di arbitrio (art. 9 Cost.) non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte a una Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto, atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il contestato giudizio sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta, oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 130 I 258 consid. 1.3). Inoltre, il Tribunale federale annulla la decisione cantonale quando essa risulti insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 132 I 13 consid. 5.1 e rinvii). 
2. 
2.1 L'atto di ricorso non adempie manifestamente dette esigenze di motivazione. La ricorrente, rilevato che l'albergo è stato definitivamente chiuso il 30 settembre 2006, si limita infatti ad addurre che per salvarlo dalla rovina e mantenerne il carattere di ospizio entrerebbe in linea di conto soltanto un'utilizzazione mista quale hotel con ristorante e appartamenti di vacanza: con il ricavo della vendita degli appartamenti potrebbero in effetti essere finanziati i necessari interventi edilizi. Accenna poi al fatto che il Comune, per svista, avrebbe dimenticato di assoggettare la domanda di costruzione del 2 marzo 2006 alla zona di pianificazione pubblicata agli inizi del 2006, tendente a limitare la realizzazione di appartamenti secondari nonché la modifica dell'utilizzazione di alberghi e altre strutture turistiche. 
2.2 Quest'ultimo accenno è ininfluente, visto che il mancato assoggettamento della domanda di costruzione alla zona di pianificazione non è decisivo. In effetti, la Corte cantonale ha stabilito che l'autorità comunale ha rettamente ritenuto che il progetto presentato dalla ricorrente doveva essere respinto, poiché contrario al diritto vigente e non perché vi ostava la zona di pianificazione. 
2.3 La ricorrente rileva che l'art. 45 della legge edilizia comunale (LE) riserva la zona in esame al complesso X.________ con albergo, appartamenti, piscina coperta, stalla e impianti sportivi: sostiene, in maniera del tutto generica, che detta norma non imporrebbe l'esercizio dell'insieme del complesso alberghiero come hotel, determinante, al suo dire, essendo infatti la continuazione della sua gestione. La domanda di costruzione litigiosa tenderebbe soltanto a una trasformazione parziale, conforme alla destinazione della zona, visto altresì che l'aspetto esterno del complesso alberghiero rimarrebbe immutato. 
2.4 Le critiche ricorsuali, di natura meramente appellatoria, sono inammissibili e sono comunque infondate nel merito. 
 
In effetti, la ricorrente non si confronta del tutto con gli argomenti posti a fondamento dell'impugnato giudizio. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 45 LE da parte del Comune, secondo cui il concetto di integrità fissato da questa norma dev'essere interpretato non soltanto in modo quantitativo ma anche qualitativo, nel senso che detta nozione non considera unicamente un concetto globale ma pure funzionale. Ha aggiunto, che questa interpretazione s'impone a maggior ragione nel caso di specie, poiché scopo della pianificazione del 1997 era principalmente, se non esclusivamente, la salvaguardia dell'ospizio in quanto struttura alberghiera e non certamente solo la tutela della sua sostanza edilizia. Esso ha poi ricordato che erano infatti le medesime difficoltà economiche di quelle fatte valere oggi che avevano finalmente giustificato l'ampliamento della zona edificabile allo scopo di consentire, sulla base di un nuovo concetto di gestione alberghiera, uno sfruttamento ottimale del fondo. Secondo i giudici cantonali, pretendere che la condizione prevista nel piano delle strutture circa il mantenimento dell'integrità dell'edificio non si riferisca anche alla sua destinazione, nelle circostanze compiutamente indicate nel giudizio impugnato, è quindi pretestuoso, ritenuto che non sussisterebbero motivi per ritenere che la destinazione dell'edificio possa essere un'altra. 
La Corte cantonale ha poi spiegato perché il piano delle strutture esclude la costruzione di residenze secondarie e ha illustrato perché, anche con la destinazione di una parte dell'edificio ad appartamenti per residenze secondarie, non sarebbe per nulla garantita una gestione migliore dell'albergo. Infine, i giudici cantonali hanno stabilito che neppure l'importante interesse pubblico all'apertura, anche per il futuro, dell'ospizio poteva mutare l'esito del gravame, ritenute come ampiamente sfruttate le possibilità pianificatorie a disposizione dell'autorità comunale e rilevato il fatto che i riscontri oggettivi circa la volontà di gerenza dell'albergo lasciano alquanto a desiderare. 
2.5 Limitandosi ad accennare, in maniera del tutto generica e appellatoria, alla circostanza che la legge edilizia, il piano delle zone e quello delle strutture non osterebbero al rilascio della richiesta licenza edilizia, la ricorrente nemmeno tenta di confutare i numerosi argomenti posti a fondamento del criticato giudizio. Ora, secondo la costante prassi, quando, come nella fattispecie, la decisione impugnata è fondata su più motivazioni indipendenti, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità del gravame, a dimostrare che ognuna di esse violerebbe i suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 132 I 13 consid. 3; 119 Ia 13 consid. 2; sentenza 1B_9/2007 del 19 marzo 2007, consid. 6.3, destinata a pubblicazione). 
3. Ne segue che il ricorso, nella minima misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale, visto l'art. 36a OG, pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. 
Losanna, 15 giugno 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: Il cancelliere: