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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_251/2014 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 aprile 2014  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Kernen, Presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A._________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Avanex Assicurazioni SA,  
Service Center, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie, 
 
ricorso contro il giudizio del 
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino 
del 4 marzo 2014. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 24 marzo 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 4 marzo 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
 
considerando:  
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, 
che di conseguenza, benché il ricorso sia stato (legittimamente) formulato in tedesco, si giustifica di redigere la sentenza in italiano, anche perché la ricorrente, domiciliata in Ticino, ha dato prova di capirne la lingua, 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione, 
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, 
che pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335), 
che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335; 118 Ib 134), 
che inoltre nella procedura di ricorso al Tribunale federale sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali le competenti autorità (amministrative e di ricorso) si sono precedentemente determinate (cfr. DTF 125 V 413 consid. 1b e 2a pag. 414), 
che la ricorrente non si confronta minimamente con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a ritenere almeno in parte inammissibile - per l'incompetenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni a esaminare le critiche rivolte alle cure dispensate presso i nosocomi dell'ente ospedaliero cantonale, rispettivamente per l'assenza, in quel momento, di una decisione formale (su opposizione) in merito agli altri temi - il suo gravame, 
che l'insorgente neppure cerca di spiegare in quale misura il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o risulterebbe da un accertamento arbitrario dei fatti (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) per avere escluso una denegata o ritardata giustizia da parte dell'assicuratore opponente in relazione al tema (conoscitivo) del pagamento dei premi e dell'inizio della copertura assicurativa, 
che in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio impugnato, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, 
che per il resto il giudice di prime cure ha trasmesso gli atti di causa all'assicuratore opponente per verificare questi e altri aspetti e per evaderli se del caso con una decisione impugnabile, 
che la trasmissione della causa all'amministrazione non esplica alcun effetto formatore nei confronti della ricorrente né accerta l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un obbligo ai sensi dell'art. 5 PA
che pertanto detta trasmissione non riveste valore di decisione impugnabile ai sensi dell'art. 90 LTF in relazione con l'art. 82 lett. a LTF, per cui nemmeno contro questo punto il ricorso si rivelerebbe ammissibile (cfr. sentenza 9C_336/2011 del 20 luglio 2011 con riferimenti), 
che il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato totalmente irricevibile secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie, 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 30 aprile 2014 
 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kernen 
 
Il Cancelliere: Grisanti