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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_460/2021  
 
 
Sentenza del 5 agosto 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
quale amministratore provvisorio del patrimonio 
della B.________ GmbH, 
patrocinato dall'avv. dott. Mattia Tonella, 
ricorrente, 
 
contro 
 
C.________, 
patrocinato dagli avv.ti Andrea Lenzin e Khouloud Ramella Matta Nassif, 
opponente. 
 
Oggetto 
exequatur e sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 maggio 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2020.98). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In data 15 aprile 2015 l'Amtsgericht di Monaco di Baviera (Germania) ha ordinato l'amministrazione d'insolvenza provvisoria a carico della B.________ GmbH e nominato l'avv. A.________ quale amministratore provvisorio del patrimonio di tale società. 
Con Arrestbefehl 21 agosto 2019 emanato inaudita altera parte, il Landgericht di Monaco di Baviera, statuendo su un'istanza promossa dall'avv. A.________, ha ordinato, a garanzia di una pretesa per atto illecito, il sequestro di beni mobili e immobili di C.________ sino a concorrenza dell'importo di EUR 5'043'940.-- oltre interessi e di EUR 45'000.-- quale forfait per costi.  
 
Mediante decisione 27 settembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza presentata lo stesso giorno dall'avv. A.________ (quale amministratore provvisorio del patrimoinio della B.________ GmbH) di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera l' Arrestbefehl 21 agosto 2019 e di decretare, quale misura esecutiva, il sequestro presso D.________, Lugano, e E.________, Paradiso, del credito di C.________ di USD 3'000'000.-- derivante dal contratto " Settlement and Share Purchase Agreement " del 18 febbraio 2016 sino a concorrenza degli importi già menzionati.  
 
B.  
Mediante sentenza 6 maggio 2021 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo 4 settembre 2020 di C.________, respingendo la predetta istanza e revocando il sequestro. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 2 giugno 2021 l'avv. A.________ (quale amministratore provvisorio del patrimoinio della B.________ GmbH) ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale di riformarla nel senso che il reclamo 4 settembre 2020 di C.________ sia respinto e il sequestro confermato, e in via subordinata di annullarla ritornando gli atti all'autorità precedente per nuova decisione. 
 
Mediante decreto 3 giugno 2021 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in via supercautelare. Con osservazioni 14 giugno 2021 l'opponente si è opposto alla concessione di tale misura d'urgenza. 
Con istanza 17 giugno 2021 il ricorrente ha chiesto il beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La decisione impugnata, con cui il tribunale superiore del Cantone Ticino (Allegato III della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [CLug; RS 0.275.12]) ha accolto un ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug, è suscettiva di un ricorso in materia civile (art. 44 e Allegato IV CLug in relazione con gli art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 e 75 cpv. 1 LTF), atteso che anche il valore di lite supera la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (v. DTF 139 III 232 consid. 1). Il ricorso, peraltro tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), risulta quindi in linea di principio ammissibile.  
Dato l'esito del ricorso, non occorre approfondire - come già in sede cantonale - la questione della capacità processuale del ricorrente quale amministratore provvisorio del patrimo nio della B.________ GmbH. 
 
1.2. Contrariamente a quanto ritiene il qui insorgente, quando, come in concreto, la vertenza concerne il riconoscimento e l'exequatur di una decisione estera, la cognizione del Tribunale federale non è limitata alla violazione di diritti costituzionali (v. art. 98 LTF), qualunque sia la natura - cautelare o meno - dell'atto in discussione, e la parte ricorrente può quindi invocare i motivi di ricorso previsti agli art. 95 e 96 LTF (v. DTF 143 III 51 consid. 2.3 con rinvii).  
 
1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Possono essere riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera le decisioni emesse in uno Stato vincolato dalla CLug (art. 33 cpv. 1 e 38 cpv. 1 CLug), nel medesimo esecutive (art. 38 cpv. 1 CLug) e concernenti una materia rientrante nel campo di applicazione della medesima (art. 1 CLug; v. DTF 146 III 157 consid. 6.2).  
Ai fini della CLug, con "decisione" si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato vincolato dalla convenzione, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere (art. 32 CLug). Anche provvedimenti cautelari costituiscono in linea di principio decisioni ai sensi dell'art. 32 CLug (v. DTF 143 III 693 consid. 3.1). 
Non sono tuttavia riconoscibili ed eseguibili in forza della convenzione i provvedimenti cautelari resi senza che la parte contro cui si rivolgono sia stata citata a comparire e destinati a essere eseguiti senza essere stati prima notificati a detta parte (v. DTF 139 III 232 consid. 2, con rinvio alla DTF 129 III 626 consid. 5.2.1 e alla sentenza del 21 maggio 1980 125/79 Denilauler [Racc. 1980 pag. 1553] della Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE]; v. anche sentenza 5A_752/2014 del 21 agosto 2015 consid. 2.4) e nemmeno i provvedimenti cautelari che non hanno potuto essere preceduti da un'istruzione in contraddittorio nello Stato d'origine al momento dell'istanza volta a ottenerne il riconoscimento e l'esecutività nello Stato richiesto (v. anche art. 34 n. 2 CLug; v. DTF 129 III 626 consid. 5.2.2, precisata nella sentenza 4P.331/2005 del 1° marzo 2006 consid. 7.4-7.6; 135 III 670 consid. 3.1.2; sul tema v. SEJEE PHURTAG, Vorsorgliche Massnahmen im internationalen Zivilprozessrecht, 2019, n. 631-651; FAVALLI/AUGSBURGER, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 207 segg. ad art. 31 CLug; SCHULER/MARUGG, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 30 ad art. 32 CLug; DOMEJ/OBERHAMMER, in Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n. 11 seg. ad art. 32 CLug; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 14-16 ad art. 31 CLug, e n. 9 ad art. 32 CLug; STEFAN LEIBLE, in Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrechts EuZPR/EuIPR, Kommentar, 2011, n. 36-36b ad art. 31 Regolamento [CE] 44/2001, e n. 12-12a ad art. 32 Regolamento [CE] 44/2001).  
Nell'appena menzionata sentenza 4P.331/2005 il Tribunale federale ha confermato una decisione cantonale che aveva negato di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera un provvedimento inglese, reso inaudita altera parte, in ragione del poco tempo messo a disposizione del convenuto domiciliato in Svizzera per opporsi a tale provvedimento nel quadro di una procedura in contraddittorio in Inghilterra prima dell'inoltro dell'istanza di riconoscimento ed exequatur (in concreto cinque giorni lavorativi a contare della notifica del provvedimento).  
 
2.2. Nella presente fattispecie la Corte cantonale, fondandosi proprio sulla sentenza 4P.331/2005, ha ritenuto che l' Arrestbefehl 21 agosto 2019, reso inaudita altera parte, non possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera. Secondo i Giudici cantonali, il qui ricorrente non ha infatti dimostrato che l' Arrestbefehl sarebbe stato trasmesso all'opponente già ad inizio settembre 2019 tramite lo studio legale F.________ di Stoccarda, il quale, pur figurando sull'ordine di sequestro, non era in realtà il rappresentante dell'opponente in quella procedura (ciò che il tribunale tedesco ha poi rettificato con Beschluss 10 settembre 2019) e nemmeno risultava essere il suo studio legale di appoggio. Per la Corte cantonale, inoltre, se la consegna dell' Arrestbefehl all'opponente in occasione di un suo interrogatorio davanti alle autorità penali degli Emirati Arabi Uniti in data 23 settembre 2019 può valere quale notifica giusta il diritto procedurale tedesco, resta il fatto che il ricorrente non ha dimostrato che i tre giorni lavorativi avuti a disposizione dall'opponente prima della presentazione dell'istanza di riconoscimento ed exequatur in Svizzera in data 27 settembre 2019 sarebbero stati sufficienti per far valere i suoi diritti in Germania, considerata anche la distanza geografica tra tale Paese e gli Emirati Arabi Uniti (dove l'opponente è domiciliato). Secondo i Giudici cantonali, le circostanze addotte dal ricorrente (come il fatto che l'opponente avrebbe partecipato alla spoliazione della B.________ GmbH, conseguendo un indebito profitto, e si troverebbe quindi al centro di procedimenti penali in varie nazioni e sarebbe già stato oggetto di sequestri, oppure il fatto che egli sarebbe scappato negli Emirati Arabi Uniti, Paese con cui la Germania non ha nessun accordo relativo alla notifica di atti giudiziari) sono per la maggior parte non dimostrate e prive di rilevanza sul tema, e non permettono quindi né di fare astrazione dalla predetta giurisprudenza del Tribunale federale né di ritenere abusivo l'attuale comportamento dell'opponente.  
 
2.3. Il ricorrente non contesta la prassi contenuta nella già menzionata sentenza 4P.331/2005, ma considera che i Giudici cantonali non avrebbero dovuto applicarla tenuto conto delle circostanze del caso concreto. A suo dire, i legali di Stoccarda avrebbero infatti "sicuramente" avvisato l'opponente dell' Arrestbefehl trasmesso loro ad agosto 2019 e, anche ammettendo che la notifica sarebbe invece avvenuta soltanto in data 23 settembre 2019 per il tramite delle autorità penali degli Emirati Arabi Uniti, l'opponente avrebbe comunque potuto sfruttare le ampie possibilità di contestare l'ordine dl sequestro in Germania, ma non lo avrebbe finora fatto, "né con un "Widerspruch" (possibile in ogni momento) né con una "Beschwerde" (con un termine di 6 mesi) ". Secondo il ricorrente, l'atteggiamento dell'opponente sarebbe poi manifestamente abusivo e contrario alla buona fede, considerato che egli, "al fine di sottrarsi agli atti giudiziari dei numerosi procedimenti civili e penali che lo coinvolgono", avrebbe adottato "una strategia di patrocinio a geometria variabile" conferendo "procure con limitazioni a determinati procedimenti e l'esclusione di determinati altri" e sarebbe "scappato negli Emirati Arabi Uniti, paese con cui la Germania non ha nessun accordo (bilaterale o multilaterale) relativo alla notifica di atti giudiziari", abuso evidente "anche alla luce della fattispecie a monte della procedura di sequestro" nella quale l'opponente "ha partecipato alla spoliazione della B.________ GmbH, conseguendo un indebito profitto".  
Il ricorrente ritiene inoltre che il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato, poiché i Giudici cantonali avrebbero tralasciato di prendere in considerazione tali circostanze e i relativi mezzi di prova da lui fatti valere in sede cantonale. 
 
2.4. Come visto, il ricorrente ribadisce che l' Arrestbefehl sarebbe stato notificato all'opponente già prima del 23 settembre 2019, ma omette di compiutamente misurarsi con l'argomento dei Giudici cantonali secondo cui egli non è stato in grado di dimostrarlo. Ritenendo che tre giorni lavorativi non permettevano all'opponente, domiciliato negli Emirati Arabi Uniti, di far valere i suoi diritti nell'ambito di una procedura in contraddittorio in Germania prima dell'inoltro, in data 27 settembre 2019, dell'istanza di riconoscimento ed exequatur in Svizzera, la Corte cantonale ha pertanto correttamente applicato la giurisprudenza del Tribunale federale. Il fatto che l'opponente non avrebbe impugnato l' Arrestbefehl nemmeno in seguito, come riportato dall'insorgente, è una circostanza che non emerge dalla sentenza impugnata (senza che siano soddisfatte le esigenze che permettono al Tribunale federale di tenere conto di una fattispecie diversa da quella accertata dall'autorità inferiore; v. supra consid. 1.4) ed è in ogni modo irrilevante sotto il profilo della predetta giurisprudenza.  
Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la Corte cantonale ha tenuto conto dei suoi argomenti concernenti il comportamento dell'opponente, ma ha osservato che si fondavano su circostanze non dimostrate e che erano comunque insufficienti a far ritenere che quest'ultimo, nell'opporsi all'istanza, stesse commettendo un manifesto abuso di diritto (v. supra consid. 2.2). Nel rimedio all'esame, l'insorgente non si confronta a sufficienza con tale (doppia) motivazione: egli si limita infatti a riproporre, parola per parola, gli argomenti già esposti in sede cantonale e ad affermare di aver "ampiamente dimostrato il comportamento contrario alla buona fede" dell'opponente, senza nemmeno tentare di sostanziare un arbitrario accertamento dei fatti (v. supra consid. 1.4). 
Le censure ricorsuali, nella misura in cui possano dirsi sufficientemente motivate (v. supra consid. 1.3 e 1.4), risultano pertanto infondate: ritenendo che l' Arrestbefehl non possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, i Giudici cantonali non hanno violato né la CLug né l'art. 2 CC, e nemmeno il diritto di essere sentito del ricorrente.  
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Con l'evasione del rimedio, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva di oggetto. 
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente va respinta, facendo difetto fin dall'inizio il requisito delle probabilità di successo dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 LTF), ricordato peraltro che una massa fallimentare non può in linea di principio essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria (v. DTF 143 I 328 consid. 3.1; 125 V 371 consid. 5c con rinvii). 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni dell'opponente sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 agosto 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini