Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_88/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 luglio 2015  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 13 aprile 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con decisione 23 giugno 2014 il Giudice di pace del Circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattole spiccare dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di fr. 960.-- (importo relativo ad una multa disciplinare ed a due tasse di diffida); 
che con sentenza 13 aprile 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un reclamo presentato dall'escussa, rigettando in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr. 900.--; 
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 21 maggio 2015 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza cantonale; 
che con decreto 27 maggio 2015 la ricorrente è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 400.-- entro il 12 giugno 2015; 
che con scritto 12 giugno 2015 A.________ ha chiesto una proroga del termine per il pagamento dell'anticipo spese; 
che con decreto 25 giugno 2015 alla ricorrente è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di sette giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento; 
che l'avviso di ritiro di tale decreto è stato depositato nella casella postale della ricorrente in data 26 giugno 2015 (secondo il sistema di "Track and Trace" della posta), per cui il decreto - anche se ritirato il 6 luglio 2015 - è reputato notificato il 3 luglio 2015 (art. 44 cpv. 2 LTF); 
che il termine suppletorio di sette giorni è pertanto scaduto venerdì 10 luglio 2015; 
che con scritto datato 13 luglio 2015, consegnato alla posta lo stesso giorno, la ricorrente ha chiesto al Tribunale federale la ricusa del " Giudice presidente " e del " Presidente della II Corte di diritto Civile ", nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria per quanto concerne le spese giudiziarie, subordinatamente la concessione di un'" ultimissima proroga del termine per anticipare le spese di almeno 30 giorni "; 
che non è chiaro se la domanda di ricusa sia rivolta contro il Presidente von Werdt oppure contro la Giudice federale Escher (la quale ha agito in qualità di giudice presidente in altre cause concernenti la ricorrente), oppure ancora contro entrambi; 
che essi non sono in ogni modo chiamati a statuire nella presente causa, per cui la domanda di ricusa è priva d'oggetto; 
che il 20 luglio 2015 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile per mancato tempestivo pagamento dell'anticipo spese (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF) e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF; 
che infatti la domanda di assistenza giudiziaria non è di soccorso alla ricorrente, essendo stata depositata dopo lo scadere del termine suppletorio (non prorogabile) assegnato per il pagamento; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusa è priva d'oggetto. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 luglio 2015 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Marazzi 
 
La Cancelliera: Antonini