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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.587/2006 /viz 
 
Sentenza del 27 settembre 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Flavio Gemetti, 
 
contro 
 
X.________ SA, 
opponente, patrocinata dall'avv. Mattia Guerra, 
Comune di Lumino, 6533 Lumino, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
licenza edilizia, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 luglio 2006 dal Tribunale cantonale amministrativo. 
 
Fatti: 
A. 
La X.________ SA è proprietaria di uno stabile adibito a albergo ristorante situato in zona residenziale R3i del Comune di Lumino. Il 6 luglio 2005 la citata società ha chiesto al Municipio, mediante notifica, il permesso di eseguire al secondo piano dell'edificio una serie di lavori di ristrutturazione e miglioria, che implicavano anche lo spostamento di alcune pareti interne. Contro detto progetto sono pervenute al Municipio numerose opposizioni, tra cui quella di A.________, che paventavano in sostanza l'insediamento di attività inconciliabili con la funzione residenziale della zona. 
B. 
Il 22 novembre 2005 il Municipio ha respinto la domanda di costruzione, poiché le carenze della documentazione prodotta avrebbero impedito di esaminarla compiutamente. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) ha d'altra parte rifiutato di ripristinare la patente di esercizio pubblico limitatamente ai piani inferiori dell'immobile. Con decisione del 28 marzo 2006 il Consiglio di Stato, adito dalla X.________ SA, ha confermato entrambi i provvedimenti. Avverso questa pronunzia la proprietaria è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo che, con giudizio del 12 luglio 2006, ha accolto i ricorsi e ha annullato la decisione governativa, quella municipale e quella della SPI. La Corte cantonale ha quindi rinviato gli atti al Municipio affinché rilasci la licenza edilizia richiesta, subordinandola semmai alle opportune condizioni, e alla SPI perché ripristini la patente d'esercizio pubblico. 
C. 
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico. Chiede, in via preliminare di conferire effetto sospensivo al gravame e, nel merito, di annullare la criticata sentenza e di rinviare gli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1). 
1.2 La legittimazione del ricorrente quale vicino, visto l'esito del gravame, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), non dev'essere esaminata oltre (cfr. DTF 127 I 44 consid. 2c in fine). 
1.3 Per giurisprudenza costante le decisioni con le quali l'autorità cantonale rinvia la causa alle istanze inferiori per nuovo giudizio hanno di regola carattere incidentale, perché non pongono fine alla procedura; in forza dell'art. 87 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto pubblico è pertanto proponibile contro di esse soltanto se causano un pregiudizio irreparabile (DTF 128 I 3 consid. 1b, 177 consid. 1.1, 116 Ia 442 consid. 1b). Il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica (DTF 131 I 57 consid. 1, 127 I 92 consid. 1c, 123 I 325 consid. 3c; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 341 segg.). 
 
Fanno eccezione le decisioni che non lasciano nessuna latitudine di giudizio all'autorità inferiore, la quale deve limitarsi a eseguire le istruzioni contenute nel giudizio di rinvio; tali decisioni hanno infatti effetti paragonabili a quelli derivanti dalle decisioni finali (DTF 129 I 313 consid. 3.2 e rinvii, 128 I 3 consid. 1b). La prassi restrittiva sotto il profilo dell'art. 87 cpv. 2 OG vuole evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 128 I 177 consid. 1.1 e richiami). Ora, il ricorrente non si esprime del tutto sulla portata dell'art. 87 OG
1.3.1 Per quanto qui interessa, i Giudici cantonali hanno accolto il ricorso contro il mancato rilascio della licenza edilizia, ritenendo che la decisione governativa di esigere la ripetizione dell'intera procedura del rilascio del permesso di costruzione è contraria al principio di proporzionalità, eventuali difetti potendo facilmente essere emendati sollecitando l'istante da un lato a porvi rimedio e, dall'altro, se del caso, a presentare una domanda di costruzione integrativa che rifletta l'effettiva situazione delle opere già realizzate. Hanno quindi stabilito che gli atti devono essere rinviati al Municipio affinché rilasci la licenza richiesta, "subordinandola semmai alle opportune condizioni". Essi hanno aggiunto inoltre che resta ovviamente riservata al Municipio la facoltà di intervenire con adeguati provvedimenti qualora le opere realizzate e l'utilizzazione dei locali al secondo piano non corrispondessero a quelle notificate, in particolare se la destinazione di tali locali fosse diversa da quella alberghiera. 
Il Municipio dovrà quindi rilasciare la licenza richiesta. Esso ha nondimeno la facoltà di subordinarla alle opportune condizioni. Ora, dagli atti di causa risulta chiaramente che nella fattispecie esso farà uso di questa facoltà e del potere di apprezzamento che gli spetta in tale ambito: il Municipio conserva quindi una certa latitudine di giudizio. Non sono d'altra parte affatto da escludere divergenze di vedute riguardo alle condizioni che potranno essere poste dal Municipio e quindi nuove procedure di ricorso da parte sia del ricorrente e/o della proprietaria. 
1.3.2 Che alla sentenza impugnata non possa essere riconosciuto il carattere di decisione finale, o incidentale comportante un danno irreparabile, appare quindi chiaro alla luce degli obiettivi perseguiti dall'art. 87 OG, adottato, come si è visto, per esigenze d'economia processuale e quindi al fine di limitare l'accesso al Tribunale federale (DTF 128 I 177 consid. 1.1, 123 I 325 consid. 3b, 117 Ia 251 consid. 1b). 
2. 
2.1 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
2.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Municipio di Lumino, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 settembre 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: