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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_410/2009 
 
Decreto del 17 settembre 2009 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
X.________, 
patrocinata dall'avv. Daniel A. Böhm, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
B.________Limited, 
patrocinati dall'avv. Matteo Quadranti, 
C.________, 
D.________, 
opponenti, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
decreto di non luogo a procedere (truffa, falsità 
in documenti), 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la decisione emanata il 15 aprile 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 18 settembre 2008 la X.________ ha sporto una denuncia penale contro C.________, D.________, A.________, direttore della B.________Limited, ed ogni altro organo di tale società per i titoli di truffa e falsità in documenti; 
che i prospettati reati sarebbero stati commessi in relazione a "promissory notes" che risulterebbero emesse da E.________SA e garantite da X.________, ma che in realtà sarebbero false, siccome messe in circolazione da C.________, presidente del gruppo F.________S.p.A. e di cui D.________ sarebbe stato il legale; 
che, con decisione del 16 febbraio 2009, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), rilevato essenzialmente che la falsità dei titoli non risulterebbe dimostrata e ritenuta quindi l'assenza di seri indizi di colpevolezza, ha decretato il non luogo a procedere; 
che il PP ha contestualmente ordinato il dissequestro della documentazione sequestrata nell'ambito dell'inchiesta; 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, la X.________ ha presentato il 27 febbraio 2009 un'istanza di promozione dell'accusa dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), che, statuendo il 15 aprile 2009, l'ha dichiarata irricevibile; 
che la X.________ impugna questa sentenza con un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di ordinare alla CRP di entrare nel merito dell'istanza di promozione dell'accusa; 
che la ricorrente fa valere la violazione degli art. 9, 29, 30 Cost., 6 CEDU e 14 Patto ONU II; 
che, con decreto del 12 giugno 2009, è stato conferito l'effetto sospensivo al gravame; 
che, invitati ad esprimersi sul ricorso con decreto del 17 luglio 2009, la Corte cantonale si è rimessa al giudizio del Tribunale federale, mentre gli opponenti ne hanno postulato la reiezione; 
 
che il PP ha comunicato di avere disposto la riapertura delle informazioni preliminari secondo l'art. 187 cpv. 1 CPP/TI, in seguito alla scoperta di nuove prove; 
ch'egli ha allegato a questa comunicazione, del 31 agosto 2009, la decisione di riapertura con il contestuale nuovo ordine di perquisizione e di sequestro di stessa data; 
che, potendo la causa essere divenuta senza oggetto, è stata concessa alle parti la facoltà di esprimersi al riguardo; 
che la ricorrente non si oppone allo stralcio dai ruoli della causa, siccome divenuta priva di oggetto, ma rileva che tale circostanza non sarebbe a lei riconducibile, sicché non potrebbe essere considerata quale parte soccombente; 
che pure D.________ riconosce che la causa è divenuta senza oggetto, chiedendo che gli siano assegnate congrue ripetibili; 
che A.________ e la B.________Limited rilevano di avere impugnato dinanzi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) la decisione di riapertura e sequestro 31 agosto 2009 del PP e negano che la lite sia divenuta senza oggetto o priva di interesse giuridico; 
ch'essi ribadiscono le domande formulate nella risposta e chiedono in ogni caso l'esonero dalle spese giudiziarie e l'assegnazione di ripetibili; 
che giusta l'art. 187 cpv. 1 CPP/TI il procedimento da cui si è desistito ai sensi dell'art. 184 cpv. 2 CPP/TI è ripreso a giudizio del PP quando si scoprono nuove prove; 
che la riapertura del procedimento comporta in sostanza la sua ripresa allo stadio delle informazioni preliminari (cfr. art. 187 cpv. 2 in relazione con gli art. 183 seg. CPP/TI); 
che ciò rende prive di oggetto le contestazioni sollevate dalla ricorrente a seguito del decreto di non luogo a procedere e comporta quindi lo stralcio dai ruoli della presente causa; 
 
che questa conclusione non muta per il fatto che gli opponenti hanno impugnato la decisione 31 agosto 2009 del PP dinanzi al GIAR, il quale può di principio essere adito con reclamo contro tutti i provvedimenti e le omissioni del PP (cfr. art. 280 segg. CPP/TI); 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF); 
che, secondo l'art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Tribunale federale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che pone fine alla lite; 
che in tal caso le spese e le ripetibili vengono stabilite in funzione dell'esito presumibile del processo, sulla base di una valutazione degli atti e senza inutile dispendio (DTF 125 V 373 consid. 2a; sentenza 9C_6/2009 del 7 agosto 2009 e riferimenti); 
che, qualora il presumibile esito delle vertenza non sia determinabile, occorre far capo ai criteri procedurali generali: le spese e le ripetibili vanno poste a carico della parte che ha provocato il procedimento divenuto in seguito privo d'oggetto o presso la quale sono subentrati i motivi che hanno reso senza interesse il processo (DTF 118 Ia 488 consid. 4a); 
che, nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale, le ripetibili possono di massima essere riconosciute alla parte vincente anche qualora essa non le abbia chieste in modo esplicito (DTF 111 Ia 154 consid. 4 e 5; sentenza 8C_629/2007 del 3 novembre 2008 consid. 5.2.1, riassunta in: Anwaltsrevue 2/2009 pag. 94); 
che l'avvio della procedura ricorsuale e l'intervenuta perdita di oggetto della lite sono riconducibili al decreto di non luogo a procedere, rispettivamente alla decisione di riapertura dell'inchiesta, pronunciate dal magistrato inquirente; 
che, d'altra parte, la ricorrente era legittimata, quale parte nella procedura, a fare valere con un ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 segg. LTF) la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 Cost. e 6 CEDU le conferivano in tale veste (DTF 133 I 185 consid. 6.2); 
che in effetti, analogamente alla giurisprudenza concernente il previgente art. 88 OG, l'interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non deriva in simile caso da un diritto del danneggiato nel merito, ma dal suo diritto di partecipare alla procedura (DTF 128 I 218 consid. 1.1); 
ch'essa era quindi abilitata a fare valere che a torto la CRP non avrebbe esaminato nel merito l'istanza di promozione dell'accusa (cfr. sentenza 6B_686/2007 del 21 febbraio 2008 consid. 3.2, in: RtiD II-2008, n. 42, pag. 165 segg.); 
che la denominazione erronea del gravame quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non poteva nuocerle, siccome l'allegato adempiva le condizioni di ricevibilità del rimedio effettivamente esperibile (DTF 133 I 300 consid. 1.2); 
che, quando il PP ha riaperto il procedimento penale, il gravame si trovava in uno stadio avanzato di trattazione da parte di questa Corte ed esistevano ragioni per cui poteva essere accolto; 
che dinanzi alla Corte cantonale la ricorrente aveva infatti chiaramente esposto sia gli indizi di colpevolezza sia le nuove prove da assumere, conformemente alla prassi della stessa CRP in applicazione dell'art. 186 cpv. 1 CPP/TI; 
che, del resto, la ricorrente aveva innanzitutto chiesto alla CRP di ordinare al PP la completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP/TI, disponendo una perizia indipendente sull'autenticità delle "promissory notes"; 
che l'accertamento circa l'eventuale falsità dei titoli costituiva in effetti una circostanza rilevante ai fini del giudizio sulla promozione dell'accusa; 
che il rifiuto della CRP di entrare nel merito dell'istanza solo per il fatto che la ricorrente non aveva esplicitamente chiesto la promozione dell'accusa già in via principale si presta a costituire un formalismo eccessivo (cfr., su questa nozione, DTF 135 I 6 consid. 2.1, 132 I 249 consid. 5 e rinvii); 
che la CRP ha quindi molto verosimilmente dichiarato a torto irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa; 
che si giustifica in tali circostanze di assegnare alla ricorrente un'equa indennità per ripetibili della sede federale a carico dello Stato del Cantone Ticino (cfr. art. 68 cpv. 1 LTF); 
che agli opponenti, soccombenti poiché hanno chiesto la reiezione del ricorso, non possono per contro essere riconosciute ripetibili di questa sede; 
che si può comunque prescindere dal prelevare spese giudiziarie (cfr. art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: 
 
1. 
Il ricorso è divenuto privo di oggetto e la causa 6B_410/2009 è stralciata dai ruoli. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto. 
 
Losanna, 17 settembre 2009 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere: 
 
Eusebio Gadoni