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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1P.347/2005 /biz 
Sentenza dell'11 novembre 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Eusebio e Ramelli, giudice supplente, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
Tango Riforma SA, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Walter Landolt, 
 
contro 
 
S & H Gambrinus AG, patrocinata dall'avv. Fabio Alippi, 
Argentino Serdom SA, 
patrocinata dall'avv. Nello Bernasconi, 
Comune di Lugano, 
rappresentato dal Municipio, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Servizi generali, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
licenza edilizia, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 
2 maggio 2005 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 27 agosto 2004 le società Argentino Serdom SA e Tango Riforma SA, entrambe con sede a Lugano, hanno chiesto al Municipio di Lugano il permesso di installare sul suolo pubblico di piazza Riforma, all'esterno dei rispettivi bar Argentino e bar Tango, una veranda in vetro e alluminio, smontabile, destinata a riparare i clienti durante la stagione invernale. Secondo la domanda di costruzione e gli atti ad essa allegati, queste strutture, definite come "giardini d'inverno smontabili" o "gazebi", occuperebbero dirimpetto agli esercizi pubblici una superficie di 13,70 m per 5 m, durante un periodo di circa sette mesi all'anno. La S & H Gambrinus AG, proprietaria di uno stabile immediatamente vicino, si è opposta alla domanda di costruzione. 
Con decisione del 29 ottobre 2004, dichiarata immediatamente esecutiva, il Municipio di Lugano ha respinto l'opposizione e rilasciato la licenza edilizia, limitandola al periodo dal 3 novembre 2004 al 15 maggio 2005. In esecuzione di questa decisione, le istanti hanno successivamente posato la struttura. Contro il rilascio della licenza edilizia l'opponente ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che lo ha respinto con risoluzione del 23 febbraio 2005. 
B. 
Adito dall'opponente, il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 2 maggio 2005, ha annullato sia la licenza edilizia sia la decisione governativa che la confermava. Esso ha essenzialmente ritenuto che il manufatto litigioso non costituiva né una costruzione accessoria né una costruzione mobiliare, ma un ampliamento inammissibile visto l'obbligo di mantenere le facciate e il perimetro delle costruzioni esistenti. 
C. 
La Tango Riforma SA impugna con un ricorso di diritto pubblico del 2 giugno 2005 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di confermare la decisione del Consiglio di Stato. 
Il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nella sua sentenza, aggiungendo alcune precisazioni alla motivazione. Il Consiglio di Stato e l'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale del Dipartimento del territorio comunicano di rinunciare a presentare osservazioni. La S & H Gambrinus AG chiede in via principale che il ricorso sia dichiarato irricevibile, in via subordinata ch'esso sia respinto. Il Comune di Lugano e la Argentino Serdom SA ne propongono invece l'accoglimento. 
D. 
Contro la medesima sentenza cantonale è insorto in questa sede anche il Comune di Lugano, il cui ricorso di diritto pubblico è stato deciso da questa Corte con un giudizio separato (causa 1P.341/2005). 
 
Diritto: 
1. 
Il diritto di ricorrere secondo l'art. 88 OG presuppone, tra l'altro, che il ricorrente possa prevalersi di un interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii), essendo nell'interesse dell'economia processuale che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 131 I 153 consid. 1.2 e rinvii). La resistente S & H Gambrinus AG nega l'esistenza di un interesse simile nel caso concreto, dal momento che gli effetti della decisione impugnata erano espressamente limitati al periodo dal 3 novembre 2004 al 15 maggio 2005, ormai trascorso. L'obiezione è infondata per i seguenti motivi. 
1.1 Il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che il manufatto litigioso è equiparabile a una costruzione permanente, per cui sotto il profilo edilizio non deve sottostare ogni anno a licenza, ma può essere autorizzato una volta per tutte, riservata l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. Se così è, l'interesse del ricorrente a ottenere l'annullamento della sentenza cantonale rimane attuale, nonostante la scadenza del periodo di autorizzazione della costruzione fissato dal Municipio. 
1.2 La soluzione non muterebbe comunque se, come sostiene la resistente S & H Gambrinus AG, la licenza edilizia andasse rinnovata ogni anno. Il Tribunale federale prescinde infatti eccezionalmente dall'esigenza di un interesse pratico ed attuale quando la questione litigiosa potrebbe ripresentarsi in circostanze uguali o analoghe e un interesse pubblico sufficientemente importante giustificherebbe di risolverla, ma un esame costituzionale nel singolo non potrebbe quasi mai avvenire tempestivamente (DTF 129 I 113 consid. 1.7, 127 I 164 consid. 1a, 127 III 429 consid. 1b pag. 432 e rinvii). Queste condizioni sarebbero date in concreto. Da un canto vi sarebbe infatti un interesse pubblico, specialmente in una regione turistica, a sapere quale sia lo statuto giuridico di una veranda annessa a un esercizio pubblico. D'altro canto, benché la medesima situazione potrebbe ripresentarsi all'inizio di ogni stagione invernale, sarebbe praticamente da escludere che la causa, esauriti i rimedi cantonali, possa essere portata dinanzi al Tribunale federale, e da esso giudicata, prima della scadenza della licenza edilizia, quando sussisterebbe ancora un interesse attuale. 
2. 
L'atto di ricorso non rispetta invece manifestamente le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
2.1 La norma prescrive che l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione. Ciò significa che, nella procedura di ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale esamina soltanto le censure che sono proposte in modo chiaro e dettagliato. Il ricorrente deve spiegare quale diritto costituzionale sarebbe stato leso dall'autorità cantonale. Se è invocata la violazione dell'art. 9 Cost. nell'applicazione del diritto cantonale, non è sufficiente affermare che la sentenza sarebbe arbitraria; il ricorrente deve invece designare con precisione la norma del diritto cantonale che, a suo giudizio, sarebbe stata applicata in modo errato o che non sarebbe stata applicata del tutto e spiegare dettagliatamente per quali motivi la sentenza impugnata non solo sarebbe discutibile, ma manifestamente insostenibile, in palese contrasto con la situazione di fatto, con una norma, con un chiaro principio giuridico oppure con il sentimento di giustizia e di equità. Nella procedura del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica quindi d'ufficio il diritto, ma statuisce soltanto sulle censure formulate secondo le suddette regole (DTF 130 I 258 consid. 1.3, 127 I 38 consid. 3c, 126 III 534 consid. 1b e rinvii). 
2.2 La ricorrente invoca la violazione dei suoi diritti costituzionali (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). Tra questi enuncia i principi della legalità, dell'interesse pubblico e della proporzionalità (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.), il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), la tutela della buona fede (art. 5 cpv. 3 e 9 Cost.), la parità ed equità di trattamento (art. 29 Cost.), l'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.), nonché la libertà economica (art. 27 Cost.). 
 
Ci si può esimere dall'esaminare nel dettaglio quali di queste norme istituiscano dei diritti costituzionali soggettivi suscettibili di essere fatti direttamente valere con un ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG. L'atto in esame, eccettuata l'enunciazione di principio riportata sopra, non adempie affatto le esigenze di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
In una parte introduttiva, la ricorrente invoca in modo generico una "disparità di trattamento fra i diversi esercizi pubblici esistenti", la buona fede che le deriverebbe "dal fatto che le autorizzazioni, per anni richieste, le sono state sempre e comunque regolarmente concesse dal Comune di Lugano" nonché un "pregiudizio economico ingentissimo che subirebbe qualora la licenza le fosse negata". In seguito, nel capitolo intitolato "nel merito", contesta la legittimazione ricorsuale riconosciuta al vicino opponente dall'autorità cantonale e asserisce che l'opera litigiosa sarebbe accessoria e non costituirebbe un ampliamento dell'edificio principale. Le sue argomentazioni sono però generiche e non indicano specificamente una disposizione del diritto cantonale. La ricorrente accenna inoltre all'art. 19 delle norme di attuazione del piano regolatore comunale e all'art. 90 del regolamento edilizio, ma lo fa ancora in modo appellatorio, senza addurre un'applicazione arbitraria di tali norme, riferendosi più che altro alle prese di posizione del Municipio e del Consiglio di Stato nella procedura cantonale. 
3. 
Il ricorso di diritto pubblico deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG), che rifonderà alla resistente S & H Gambrinus AG un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). Il Comune di Lugano, che dispone peraltro di un proprio servizio giuridico, e la Argentino Serdom SA non ricevono ripetibili, avendo aderito alle domande della ricorrente. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente S & H Gambrinus AG un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di Lugano, ai Servizi generali del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 11 novembre 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: