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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_390/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 maggio 2015  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 marzo 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 19 maggio 2011 A.________ ha presentato al Ministero pubblico una denuncia penale contro lo "Stato ticinese", lo "Stato svizzero" e gli "Stati Uniti d'America"; 
che, con decisione del 30 gennaio 2015, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, in mancanza degli elementi costitutivi di un qualsiasi reato; 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante si è aggravato dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, con sentenza del 24 marzo 2015, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo; 
che la Corte cantonale ha essenzialmente rilevato come l'allegato non adempiva i requisiti di motivazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP
che, avverso questa sentenza, A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di motivazione rilevate dalla Corte cantonale; 
che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso; 
che al riguardo, in questa sede, il ricorrente si limita ad addurre genericamente che tutti i reati da lui denunciati sarebbero reali e gravi, che la colpevolezza di imprecisate persone sarebbe manifesta e che eventuali mezzi di prova, pure imprecisati, atti a confermare le sue accuse, sarebbero a disposizione delle autorità giudiziarie; 
che con queste generiche argomentazioni il ricorrente solleva tutt'al più sospetti vaghi e ipotetici di reato, ma non fa valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 maggio 2015 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni